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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente Dott. ssa Laura Casale Consigliere Avv. Daniela Traverso Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nr 926/2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in LA SPEZIA alla via Giovanni Parte_1
Capellini n. 9 presso l'avv Enrico CONTI, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in LA SPEZIA Viale San Bartolomeo Controparte_1
103, presso l'avv. Andrea VESCO che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Nonché contro
elettivamente domiciliata in La Spezia alla via Giovanni Controparte_2
Capellini n. 9 presso l'avv. Federico GALLI che la rappresenta e difende per mandato in atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
Nonché contro
GA ZI E PI RG,
1 CONTUMACI
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello così provvedere: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA Preliminarmente si insta per la chiamata a chiarimenti del CTU e/o la nomina di CTU e\o la rinnovazione totale o parziale della CTU atteso che il CTU di primo grado abbia ben rilevato la presenza di condense, esfoliazioni e muffe, dunque ha di fatto constatato il danno senza averne individuato le cause, però indicando gli interventi necessari al risanamento e successiva prevenzione senza indicare i costi degli interventi dovuti;
conseguentemente all'interpretazione data alla CTU in primo grado, inoltre, molti altri temi tecnici restano da chiarire, secondo quanto sopra esposto, e quindi si insta quindi integrazione CTU per:
o Quantificazione economica degli interventi indicati per la riparazione del vizio (controsoffittatura degli interni ed impermeabilizzazione della terrazza), in mancanza della quale quantificazione si chiede al Giudice di acquisire l'unica agli atti, prodotta dall'attore.
o Indagine e spiegazione dell'origine delle sopraggiunte nuove macchie di umidità concentrate che ben mostrano come il vizio lamentato non possa derivare dal microclima dell'ambiente, in mancanza della quale spiegazione si chiede al Giudice di acquisire la presenza di un vizio occulto da sanare, sulla scorta delle inequivocabili immagini prodotte, datate con certezza.
o Misurazione dei parametri atmosferici, con prova, o esclusione, oggettiva e scientifica dell'esistenza di un microclima particolare all'interno dei locali, con riferimento alla norma dei locali simili non aventi problemi (si deve provare con numeri che il microclima del fondo in questione sia oggettivamente diverso da quello della norma dei fondi contigui, privi dei difetti lamentati), in mancanza della quale prova si chiede al Giudice di escluderne l'esistenza: la peculiarità di un microclima, specialmente se ritenuta discriminante in causa, non può essere assunta sulla fiducia, senza essere provata.
o Spiegazione tecnica dell'origine dell'alterazione microclimatica, se provata come sopra, con particolare riferimento alla provenienza dell'eccessiva umidità ambientale eventualmente rilevata (da dove proverrebbe tale umidità diffusa?) solo se come sopra sperimentalmente provata, in mancanza della quale spiegazione si chiede al Giudice di assumere che la causa della dimostrata (se dimostrata) peculiarità del microclima siano infiltrazioni;
il giudice di primo grado infatti l'ha, chissà con quale competenza, e senza che fosse neanche provata,
2 attribuita a caratteristiche banalmente evidenti dell'immobile, mentre si chiede qua che il CTU ne spieghi l'origine in termini tecnici ed oggettivamente sostenibili (può, un immobile, essere umido "per natura", o l'umidità dovrà pur penetrare, se non si vuol dire "infiltrarsi", al suo interno in qualche modo?). Non ci si può accontentare di acquisire l'esistenza di un microclima particolare, che perdipiù chiunque avrebbe dovuto constatare, tanto che non costituirebbe un vizio occulto, senza né provarne l'esistenza né spiegarlo (ad esempio la peculiarità del microclima, se eventualmente provata, potrebbe essere spiegata con infiltrazioni nascoste dal cartongesso, secondo un'ipotesi dell'attore).
o Parere tecnico esplicito sulla possibilità che il telo di nylon rinvenuto sotto al cartongesso, affisso al soffitto precedentemente ed in maniera indipendente dallo stesso, si trovasse lì non intenzionalmente, bensì come casuale residuo dell'imballaggio delle lastre di cartongesso (è possibile fissare per distrazione a un soffitto, con viti e rondelle, un intero e nuovo ingombrante telone in nylon, di norma indicato per l'impermeabilizzazione, in maniera tale che esso resti sospeso al soffitto durante la posa di una controsoffittatura?). In mancanza del quale parere si chiede al Giudice di assumere che tale telo fosse stato intenzionalmente fissato al soffitto all'unico logico fine di proteggere, almeno temporaneamente, le lastre sottostanti dall'umidità che si sapeva che sarebbe percolata dal soffitto, come infatti è esattamente successo.
NEL MERITO in via principale RIFORMARE la sentenza n. 243/2023 del Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pubblicata il 30/03/2023, RG 992/2018 Repertorio n. 403/2023 del 31/03/2023 per quanto esposto in narrativa quindi: DICHIARARE l'annullamento della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 29 maggio 2017, e conseguentemente: DICHIARARE l'annullamento del rogito notarile con cui il fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, veniva trasferito in proprietà dell'attore a deconto di euro 48'000€ sulle somme dovute. DICHIARARE che il predetto fondo torni nella proprietà . Controparte_1
DA parte appellata a restituire l'importo di euro 48'000€ quale valore condiviso del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, oltre a tutte le somme necessarie ed affrontate e conseguenti il relativo rogito (costo rogito, allacciamenti, motorizzazione della serranda, lavori, arredi etc. etc.), stimate complessivamente ed a forfait in 20'000€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare. DA la convenuta al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento doloso tenuto dalla convenuta:
Quanto piaccia all'autorità giudicante in merito al danno morale consistente nel pesante stress psico-fisico imposto all'attore, tenuta anche in conto la sua età di 83 anni, da una
3 causa durata, ad oggi, ben 6 anni, nella quale si trova per aver di fatto sborsato una somma considerevole, paradossalmente da un lato riuscendo con ciò a salvare l'attività della convenuta, ma dall'altro fallendo nel procurare, con ciò, un'occupazione stabile e soddisfacente per CP_2
Una cifra almeno pari a 15'600€, corrispondenti ad una più che cautelativa mancata rendita del 2% in 6 anni del capitale immobilizzato, che l'attore avrebbe ben volentieri destinato ad altri investimenti sicuri e privi di problemi. Nella determinazione di questa quota si fa notare che se, ad esempio, la cifra fosse stata investita in campo immobiliare (acquistando un fondo "sano" e potendo cederlo in affitto), essa avrebbe prodotto certamente almeno 500€ netti di fitto mensili che, in 6 anni, costituiscono un mancato guadagno di almeno 36'000€. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU. NEL MERITO ed in via subordinata: RIFORMARE la sentenza n. 243/2023 del Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pubblicata il 30/03/2023, RG 992/2018 Repertorio n. 403/2023 del 31/03/2023 per quanto esposto in narrativa quindi: DICHIARARE il contratto concluso tra le parti in data 29 maggio 2017 nullo stante la illiceità della sua causa e conseguentemente ex articolo 1343 c.c., e conseguentemente: DICHIARARE nullo il rogito notarile con cui il fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia veniva trasferito in proprietà dell'attore a deconto di euro 48'000€ sulle somme dovute. DICHIARARE che il predetto fondo torni nella proprietà . Controparte_1
DA parte appellata a restituire l'importo di euro 48'000€ quale valore condiviso del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, oltre a tutte le somme necessarie ed affrontate e conseguenti il relativo rogito (costo rogito, allacciamenti, motorizzazione della serranda, lavori, arredi etc. etc.), stimati complessivamente ed a forfait in 20'000€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU. NEL MERITO ed in via ulteriormente subordinata: DA parte appellata al pagamento della somma di 17'680€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare, a titolo di risarcimento della riduzione di valore del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, causata dai vizi esistenti nello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU.
Per l'Appellata Controparte_1
4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per difetto della vocatio in ius nei confronti delle parti non costituitesi in appello e conseguentemente assumere i provvedimenti previsti ex lege;
in via preliminare: autorizzare al deposito telematico di documentazione Controparte_1 formata successivamente alla emissione della Sentenza di primo grado, comprovante l'estinzione dell'obbligazione restitutoria delle somme concesse a mutuo dall'appellante; nel merito: respingere tutte le domande svolte dall'appellante nei confronti di CP_1
, in quanto inammissibili e/o infondate, eventualmente anche ai sensi dell'art. 348 bis
[...] c.p.c., confermando la Sentenza appellata;
Conseguentemente condannare l'appellante al pagamento in favore di , ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., di una somma forfettariamente determinata. Con vittoria di spese e compensi professionali di grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per l'appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in accoglimento delle eccezioni sollevate in primo grado e riproposte nel presente grado, ACCERTARE E DICHIARARE infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata qualsiasi domanda proposta dall'appellata DO nei confronti dell'odierna parte appellata;
ACCERTARE E DICHIARARE l'estraneità dell'odierna conchiudente da ogni e qualsiasi responsabilità sia sotto il profilo contrattuale che extra-contrattuale nei confronti delle altre parti processuali;
DA l'appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata del 29.05.2017 e relativa scrittura integrativa contestuale, Parte_1
e concordavano che la avrebbe partecipato all'asta
[...] Controparte_1 CP_1 pubblica avente ad oggetto il fondo familiare (intestato alla madre, soggetto esecutato) ed, in caso di aggiudicazione, il sig. le avrebbe fornito – in virtù di separato atto di Parte_1 mutuo occasionale senza interessi – la provvista necessaria (di fatto 130.000,00 euro) ad effettuare il saldo prezzo. La Sig.ra dal canto suo, si impegnava a restituire al CP_1 la somma prestata senza interessi, in parte (quanto ad euro 48.000,00) mediante Parte_1 trasferimento - previo frazionamento, a propria cura e spese, del fondo - di porzione dell'immobile, e quanto alla somma restante (euro 82.000,00) in rate mensili di mille euro. Per patto espresso contenuto nella “Scrittura privata – Impegni aggiuntivi” contestuale alla scrittura privata di cui sopra, sottoscritta per presa visione ed accettazione anche dal terzo
- si obbligava inoltre ad assumere a tempo CP_2 CP_2 Controparte_1 indeterminato entro il 1 ottobre 2017 la signora (fidanzata del figlio Controparte_2 di con la previsione espressa che tale impegno dovesse ritenersi essenziale e che, Parte_1
5 in caso di inadempimento, sarebbe decaduta dal beneficio del termine ed Controparte_1 avrebbe dovuto restituire in unica soluzione l'importo mutuato. Alla data stabilita del 1 .10.2017 la non veniva assunta a tempo indeterminato, ma CP_2 soltanto a tempo determinato dal 12.10.2017 al 28.10.2017. In data 15.11.2017 CP_1 proponeva alla una assunzione a tempo indeterminato a far data
[...] CP_2 dall'11.01.2018, proposta che veniva dalla sottoscritta per accettazione. Tuttavia, in CP_2 seguito al deteriorarsi del rapporto con la il 2 gennaio 2018 CP_1 Controparte_2 comunicava la propria volontà di rinunciare alla proposta . L'11.01.2018 – dopo una proroga del termine originario stabilita per iscritto - avveniva la cessione della porzione di immobile da a il quale però il 6.04.2018, CP_1 Parte_1 all'esito di una perizia di parte consegnata il 4 aprile, denunciava vizi occulti dell'immobile, lamentando infiltrazioni d'acqua e muffe, con un danno stimato di euro 17.680,00, cui seguiva ATP. Deducendo che il contratto di mutuo fosse stato stipulato con dolo, non avendo mai la avuto intenzione di ottemperare all'obbligazione di assumere la e dunque CP_1 CP_2 fosse annullabile, citava dunque in giudizio la per sentir dichiarare Parte_1 CP_1
l'annullamento del contratto sottoscritto il 29.05.2017 e sentir condannare la convenuta alla restituzione immediata della somma ancora dovuta, ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale - quantificati in euro 50.000,00, e di quelli derivanti dalle denunciate infiltrazioni per euro 17.680,00. Si costituiva la negando il proprio inadempimento, a sé non imputabile, deducendo CP_1 che la scelta di posticipare l'assunzione fosse stata concordata tra le parti in seguito ad una serie di accadimenti (decesso della madre della il 27 settembre 2017, CP_1 riorganizzazione dell'attività del panificio, percezione da parte della di indennità di CP_2 disoccupazione) e che la rinuncia al contratto di lavoro fosse stata libera scelta della CP_2 unica inadempiente. Quanto alla richiesta risarcitoria per vizi occulti dell'immobile, contestava la presenza di fenomeni di infiltrazione nell'immobile ceduto, eccependo comunque la decadenza dell'attore dal termine per la denuncia per vizi dell'immobile. Eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza della editio actionis e, nel merito, rilevava la contraddittorietà delle domande spiegate dall'attore, atteso che, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, questa avrebbe travolto anche la cessione dell'immobile, che avrebbe dovuto esserle restituito, atteso il collegamento negoziale tra scrittura privata del maggio 2017 e l'atto di compravendita, laddove invece l'inadempimento, laddove sussistente, avrebbe dovuto determinare come conseguenza - per patto espresso – la sola decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo della restituzione immediata dell'intero ammontare del finanziamento . DO chiedeva dunque di chiamare in causa la quale vero soggetto Controparte_2 cui fosse imputabile l'inadempimento ed, in ordine ai presunti danni all'immobile, i
6 proprietari della terrazza da cui si presumeva promanassero le infiltrazioni danneggianti l'immobile (ZI NO e PI RG), i quali a loro volta – come si dirà - chiamavano in causa la società , proprietaria del terrazzo confinante. CP_3
Concludeva la convenuta quindi per la nullità della citazione ed il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, in caso di annullamento del contratto, perché venissero annullati altresì patti aggiunti e compravendita con conseguenziale condanna dell'attore alla restituzione del fondo. In caso di accoglimento della domanda relativa ai danni da infiltrazioni, chiedeva di essere manlevata dai proprietari della terrazza sovrastante prospiciente l'immobile. All'esito delle chiamate in causa, si costituiva eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva ovvero, in subordine, il rigetto della domanda, ed, in via riconvenzionale, la condanna della DO al risarcimento dei danni da perdita di chances lavorative. IN e NO si costituivano eccependo la nullità della citazione per genericità dell'oggetto ed incompatibilità della domanda di annullamento con quelle risarcitorie;
deducevano in ogni caso l'infondatezza delle domande nei loro confronti, non essendo mai stato denunciato loro alcun fenomeno infiltrativo, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa in manleva a loro volta della società responsabile di alcuni ristagni d'acqua sul loro terrazzo. CP_3
Autorizzata anche tale chiamata in causa, la società si costituiva eccependo nullità CP_3 della citazione, infondatezza delle domande e difetto di legittimazione di atteso Parte_1 che l'accoglimento della domanda di annullamento avrebbe travolto anche l'acquisto da lui effettuato dell'immobile oggetto di infiltrazioni. Essi eccepivano inoltre la decadenza dalla garanzia per vizi, e l'infondatezza della domanda. Il Tribunale in primis superava l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta e da tutti i terzi chiamati – che avevano rilevato la contraddittorietà tra una domanda CP_1 di annullamento per dolo della scrittura privata, e conseguenzialmente della compravendita, e la domanda risarcitoria - in considerazione della precisazione della domanda fatta da parte attrice nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 1 cpc, con cui aveva precisato che la Parte_1 domanda fosse di annullamento e/o risoluzione parziale per inadempimento, ferma restando la domanda di restituzione della somma ancora dovuta e di risarcimento del danno (sia per la mancata assunzione della ia per i danni da infiltrazione dell'immobile). CP_2
Il Giudice, qualificata la domanda come risoluzione parziale da inadempimento per mancata assunzione della terza chiamata con conseguenziale decadenza dal beneficio del termine ed obbligo di restituzione in unica soluzione della somma mutuata, respingeva conseguentemente tutte le eccezioni di nullità sollevate dalle parti convenute e terze chiamate. Respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della essendo la CP_2 chiamata in causa giustificata dal fatto che si trattasse di soggetto cui la causa era comune, avendo l'attore azionato un contratto a tre parti, e considerata la necessità dell'accertamento della addebitabilità alla stessa della mancata assunzione.
7 Nel merito, il Giudice rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
Qualificata la domanda attorea come azione di risoluzione parziale da inadempimento contrattuale – deduceva il Giudicante – a fronte dell'inadempimento dedotto dal creditore, è onere del debitore provare di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso in ispecie, a fronte della contestazione da parte del della mancata assunzione Parte_1 della entro il termine pattuito, la aveva “allegato in comparsa le seguenti
CP_2 CP_1 circostanze, da ritenersi provate ex art 115 cpc in quanto non specificamente contestate dall'attore e dalla terza chiamata nelle rispettive memorie ex art 183 n. 1 cpc”, e segnatamente: che in seguito al decesso della madre della convenuta le parti avevano concordato di posticipare l'assunzione di qualche giorno dopo i funerali;
il 12.10.2017 la era stata effettivamente assunta e tuttavia, in considerazione della circostanza che il
CP_2 panificio necessitava di una riorganizzazione e che la percepiva ancora un sussidio
CP_2 di disoccupazione, le parti avevano concordato una risoluzione momentanea del rapporto di lavoro a far data dal 28 ottobre. La con messaggio del 3.11.2017, aveva chiesto
CP_2 alla di assumerla con decorrenza dall'11.01.2018; le parti avevano quindi CP_1 sottoscritto una proposta in tal senso e tuttavia, con messaggio del 2.01.2018, la
CP_2 aveva rinunziato ad iniziare il rapporto di lavoro “essendo le condizioni drasticamente cambiate”.
Sulla scorta di quanto dedotto, il Giudice riteneva dunque non ravvisabile alcun inadempimento imputabile alla convenuta, atteso che il differimento della data di inizio del rapporto di lavoro era stata concordata tra le parti e che in ogni caso fosse stata poi la a comunicare la propria volontà di non essere assuntta nonostante la sottoscrizione CP_2 della proposta di lavoro.
Avendo la parte debitrice assolto all'onere di provare che il proprio inadempimento non fosse a lei imputabile, sarebbe stato onere dell'attore e/o della terza chiamata – che aveva spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – provare che il rifiuto fosse da ricondurre a condotte illecite della CP_1
Il rigetto della domanda di risoluzione parziale comportava l'assorbimento di quella risarcitoria collegata all'inadempimento dedotto, ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla di risarcimeno del danno da perdita di chances lavorativa (peraltro CP_2 sprovvista di prova).
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'immobile acquistato, il Giudice, dopo essersi pronunciato sulla decadenza dall'azione – essendo il vizio stato denunciato il 6 aprile 2018 a fronte di una immissione nel possesso del fondo risalente all'11 gennaio 2018, in occasione della quale l'immobile già presentava “palesi infiltrazioni di umidità e muffe” - la rigettava altresì nel merito. In sede di ATP , era emerso che la causa dell'ammaloramento delle superfici fosse da imputare principalmente all'aspetto microclimatico del fondo, privo di finestre e servito dalla sola porta di ingresso, una
8 saracinesca, con fenomeni di condensa dovuti alla tipologia dei materiali utilizzati per la costruzione del fabbricato.
Ritenendo di aderire alle risultanze della CTU, il Giudice dunque rigettava la domanda risarcitoria per non esser stata accertata l'esistenza stessa dell'evento dannoso (infiltrazioni promananti dalla terrazza sovrastante) e per essere i vizi denunciati non occulti ma riconoscibili al momento dell'acquisto.
Seguiva al rigetto della domanda l'assorbimento di quelle di manleva spiegate nei confronti dei terzi chiamati. Le spese di lite come pure quelle di CTU seguivano la soccombenza di nei confronti di nonché di IN e NO e e Parte_1 CP_1 CP_3 della nei confronti della DO in conseguenza del rigetto della riconvenzionale CP_2 spiegata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come Parte_1 in epigrafe. Si sono costituite e mentre Controparte_1 Controparte_2
ZI NO, RG IN e sono rimasti contumaci. CP_3
All'udienza del 14.03.2024 la causa è stata rinviata al 26.09.2024 per il rinnovo delle notifiche ai non costituiti. In tale udienza, dichiarata la contumacia di IN, NO e CP_3
[...
il Collegio autorizzava la produzione da parte di della Controparte_1 documentazione attestante l'estinzione dell'obbligazione restitutoria del mutuo, e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, in cui la causa è stata rimessa al collegio con i termini ex art 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla appellata DO sulla nullità dell'appello per mancata vocatio in ius è stata superata dalla rinotifica con vocatio dell'appello originario, disposta con ordinanza di questa Corte.
Venendo all'appello, con il primo motivo ha Parte_1 impugnato la sentenza di primo grado per “Errata valutazione delle circostanze di fatto circa la assunzione della , ed errata applicazione dell'art Controparte_2
115 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art 1411 c.c. Omesso inquadramento giuridico della fattispecie.”
L'appellante ha dedotto:
1) Innanzitutto un eventuale accordo che derogasse agli impegni assunti nella scrittura privata del 29.05.2017 avrebbe dovuto rivestire necessariamente la
9 forma scritta ed intercorrere tra e non tra e Parte_1 CP_1 CP_1
soggetto non avente titolo alcuno per modificare gli impegni assunti CP_2 tra attore e convenuta;
inoltre lo stesso avrebbe dovuto contenere l'indicazione del luogo e della data in cui l'accordo era intervenuto.
2) Contrariamente a quanto assunto dal Giudice, la circostanza dedotta in comparsa dalla che le parti avessero concordato una posticipazione CP_1 dell'assunzione della era stata contestata, sicchè erroneamente il CP_2
Giudice aveva applicato l'art 115 cpc. Vi era poi agli atti corrispondenza da cui risultava che avesse sollecitato la ad adempiere, sicché, se un Parte_1 CP_1 tale accordo ci fosse stato, esso sarebbe stato evocato nella risposta, ad esempio, alla lettera del 21.11.2017 agli atti.
3) Il Giudice aveva erroneamente inquadrato giuridicamente la fattispecie, in quanto, in realtà, la scrittura in cui si sottoponevano a condizione risolutiva della mancata assunzione della gli impegni assunti rientrava nella fattispecie CP_2 del contratto a favore di terzo ex art 1411 c.c. in cui la appunto non CP_2 aveva mai assunto la veste di parte, e che comportava per la stessa solo l'attribuzione di un diritto. La sottoscrizione da parte della stessa per presa visione ed accettazione ed il comportamento concludente tenuto confermavano la volontà della stessa di beneficiare degli effetti dell'altrui attribuzione producendo il solo effetto di renderla irrevocabile. La chiamata in causa della era dunque stata infondata e priva di presupposto giuridico, prima CP_2 ancora che logico.
Né poteva correttamente il Giudice correttamente addossare una responsabilità contrattuale da inadempimento alla che non era parte del contratto, CP_2 restando il comportamento del terzo beneficiario nel contratto ex art 1411 c.c. del tutto irrilevante, ben potendo lo stesso rinunciare all'attribuzione in suo favore.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La scrittura privata integrativa del 29.05.2017 intervenuta tra e Parte_1
e sottoscritta per presa visione ed accettazione da , Controparte_1 Controparte_2
10 deve correttamente essere inquadrata giuridicamente come contratto a favore di terzo ex art
1411 c.c. .
Con riferimento a tale figura contrattuale la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contrenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche “per facta concludentia”, si configura quale mera “condicio juris” sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente, ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento” (Cass civile 8766/2021).
Distinta dunque la titolarità del diritto (che appartiene al terzo) dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti, le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, risoluzione cc.) dovranno essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo potrà proporre azioni contrattuali contro lo stipulante o il promittente ma solo quella di adempimento.
Ciò premesso, è agli atti di causa che abbia contestato alla Parte_1 CP_1
l'inadempimento rappresentato dalla mancata assunzione a tempo indeterminato di CP_2 come dimostrato dal contenuto della Racc AR datata 21.11.2017 (doc 3
[...]
Con riferimento alla scrittura in oggetto Lei risulta inadempiente, non avendo Parte_1 assunto la signora entro il 1.10.2017. Apprendo che lei ha sottoposto una proposta CP_2 di assunzione in data diversa alla signora che io non sottoscrivo e che, Controparte_2 essendo indipendente e disgiunta dalla nostra scrittura in oggetto, non ne modifica i termini e quindi in particolare non sana la sua inadempienza. In conseguenza di quanto sopra la informo che mi riservo il diritto di procedere ulteriormente nei Suoi confronti …” ) e dalla lettera legale del 12.02.2018 a firma avv Enrico CONTI in cui si esprime chiara la volontà del di beneficiare della decadenza dal beneficio del termine determinata Parte_1 dall'inadempimento della DO all'obbligo di assunzione della alla data del 1 CP_2 ottobre 2017: “ Pertanto ai sensi e per gli effetti della scrittura provata del 29 maggio 2017
11 stante il suo inadempimento, il mio assistito è a chiederle di restituire in unica soluzione
l'importo residuo di euro 74.952,00…”
Il contenuto inequivoco della corrispondenza depositata agli atti e l'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta modificativa del termine essenziale previsto per l'assunzione – tanto più che le parti, al contrario, avevano espressamente pattuito per iscritto il differimento della data inizialmente pattuita del rogito di trasferimento della proprietà della porzione immobiliare – confermano l' inadempimento da parte di rispetto all'obbligazione di Controparte_1 assumere la entro il termine essenziale stabilito. Né l'adesione successiva della CP_2 alla proposta di assunzione alla data dell11.01.2018 rileva ai fini dell'adempimento, CP_2 per quanto detto in ordine alla qualificazione della scrittura e della estraneità della al CP_2 rapporto contrattuale.
Conseguenza dell'inadempimento, per espressa previsione contrattuale, tuttavia, è la sola decadenza della dal beneficio del termine, ed il conseguenziale obbligo Controparte_1 della stessa di restituzione della somma residua dovuta in unica soluzione, somma che peraltro, sia pure ratealmente, la signora risulta ad oggi avere interamente CP_1 corrisposto a Parte_1
Non è accoglibile invece la domanda risarcitoria spiegata da in quanto totalmente Parte_1 nuova e proposta per la prima volta in appello quanto al danno morale ed alla richiesta di
“una cifra pari a 15.600 corrispondenti ad una più che cautelativa mancata rendita del 2% in
6anni del capitale immobilizzato”, ed in ogni caso assolutamente generica e sfornita di prova.
Va tuttavia rilevato che la domanda di risoluzione parziale da inadempimento non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, che ha formulato la sola domanda di annullamento ovvero in subordine di nullità della scrittura.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto “Violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art 1362 c.c. omessa indagine da parte del tribunale in merito all'effettiva intenzione delle parti- illiceità degli impegni aggiuntivi sottoscritti dai contraenti”.
Dagli atti processuali emerge che l'unica causa del negozio di mutuo da a Parte_1 fosse la promessa di assunzione della al punto da indicare tale assunzione CP_1 CP_2 come essenziale e condizionante la validità degli accordi raggiunti. Se tale volontà fosse stata
12 indagata dal giudice di prime cure sarebbe emersa la illiceità di tale atto per contrarietà a norme imperative o comunque in contrasto col buoncostume e dunque la nullità dello stesso.
L'appellante censura pertanto la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato la domanda come risoluzione parziale escludendo l'annullamento, così mostrando di non aver sufficientemente indagata l'effettiva (illecita) volontà delle parti espressa negli accordi aggiuntivi.
Il motivo è infondato.
La causa contrattuale del negozio oggetto di contenzioso è rappresentata dalla dazione di una somma di denaro a titolo di mutuo occasionale, mentre la clausola che prevede l'obbligo di assunzione della può al più rilevare come motivo della pattuizione, tuttavia neppure CP_2 unico e determinante, atteso che alla mancata assunzione della stessa le parti ricollegano, per patto espresso, la sola decadenza dal beneficio del termine della DO: nessuna causa di nullità è pertanto rilevabile nel caso in ispecie.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per “Errata valutazione CTU inerente i danni al fondo corrisposto a parziale deconto della somma oggetto di contratto di mutuo e sue mancanze”.
Il Giudice non avrebbe correttamente valutato le risultanze della CTU svolta in primo grado .
Innanzitutto in ordine alla dichiarata decadenza per decorso del termine di otto giorni dalla scoperta del vizio, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui è la data in cui si raggiunge la “certezza obiettiva e completa” dell'esistenza dei vizi, e nel caso in ispecie tale certezza sarebbe stata raggiunta soltanto dopo gli approfondimenti svolti dal geometra incaricato da perizia consegnata il 4.04.2018: il fondo era stato CP_4 Parte_1 consegnato munito di controsoffittature che avevano reso necessaria la rimozione: il vizio, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, non era facilmente riconoscibile.
Nel merito, la CTU avrebbe meritato un supplemento, atteso che il consulente aveva attribuito valore determinante ad esempio al fatto che le prove di allagamento e la pioggia non avessero dato evidenze immediate , mentre ciò non implicava la negazione del fatto che l'immobile fosse interessato da infiltrazioni. Anche l'enfasi con cui il consulente aveva parlato di microclima caratterizzante la porzione di immobile non era sufficiente ad escludere le infiltrazioni come causa quantomeno indiretta dell'ammaloramento. Il consulente non aveva
13 effettuato misurazioni del tasso di umidità dell'aria nei locali sicché mancavano misurazioni e prove oggettive: la non immediata riconoscibilità del vizio, e la circostanza che in ogni caso il consulente avesse rilevato la presenza di muffe diffuse ed umidità avrebbe quantomeno richiesto una valutazione del minor valore dell'immobile ceduto.
Il motivo è infondato.
Che i vizi dell'immobile fossero riconoscibili fin dal momento dell' acquisto si evince con chiarezza già dalla narrativa della citazione di primo grado laddove si legge (pag. 5 citazione introduttiva): “ il fondo di cui sopra, appena consegnato, presenta palesi infiltrazioni di umidità e muffe, e sospetti rivestimenti di cartongesso, proprio nella zona oggetto della variazione proposta da e bonariamente accettata da ed una breve CP_1 Parte_1 indagine mostra subito che queste infiltrazioni sono ben note da anni come da elaborato peritale del geometra ” Testimone_1
La ATP svolta poi nel corso del giudizio di primo grado, nel descrivere lo stato dei luoghi, conferma : “L'immobile di parte attrice presenta tracce di muffe e condense.. risalenti ad un periodo remoto”.
La percepibilità dei vizi fin dal momento dell'acquisto comporta quindi, oltre alla conferma della tardività, anche il rigetto nel merito della domanda.
nel costituirsi in appello, ha riproposto le eccezioni sollevate in Controparte_2 primo grado, deducendo Violazione dell'art 1411 c.c. e respingendo ogni responsabilità in ordine all'inadempimento contestatole dalla qualificando la propria posizione come CP_1 terzo beneficiario nel contratto a favore di terzo stipulato tra le parti.
La censura è fondata.
Ad in quanto soggetto beneficiario del contratto a favore di terzo, Controparte_2 non può essere imputabile l'inadempimento contrattuale rispetto agli impegni assunti dalla convenuta nei confronti dell'appellante, posto a fondamento della chiamata in causa effettuata dalla per le ragioni già esposte nella disamina del primo motivo di appello CP_1 principale. Va tuttavia confermato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa in primo grado - cui la stessa era legittimata, per quanto detto, in qualità di terzo beneficiario - perché sprovvista di prova.
14 La soccombenza reciproca tra convenuta e terza chiamata in causa giustifica pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra e Controparte_1
Controparte_2
DO ha spiegato domanda ex art 96 cpc. che, in ragione di quanto argomentato in CP_1 ordine al primo motivo di impugnazione, deve respingersi in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza complessiva di e vengono Parte_1 liquidate nei valori medi tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro
150.000,00), e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.552,00
per la fase introduttiva euro 1.628,00
per la fase istruttoria euro 5.670,00
per la fase decisoria euro 4.253,00
per un totale di euro 14.103,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Per le ragioni esposte, andranno integralmente compensate le spese di lite del doppio grado tra la appellata e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
Non essendo state spiegate domande nel presente grado di giudizio nei confronti dei terzi chiamati IN, NO e andranno compensate integralmente le spese di lite del CP_3 grado tra e questi ultimi. Parte_1
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di la Parte_1
Spezia n. 243/2023 pubblicata il 30.03.2023;
Rigetta la domanda ex art 96 cpc spiegata da Controparte_1
15 Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del grado che liquida in euro 14.103,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra e Controparte_1
; Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite del grado tra , ZI Parte_1
NO, RG IN, e CP_3
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
16
elettivamente domiciliato in LA SPEZIA alla via Giovanni Parte_1
Capellini n. 9 presso l'avv Enrico CONTI, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliata in LA SPEZIA Viale San Bartolomeo Controparte_1
103, presso l'avv. Andrea VESCO che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATA
Nonché contro
elettivamente domiciliata in La Spezia alla via Giovanni Controparte_2
Capellini n. 9 presso l'avv. Federico GALLI che la rappresenta e difende per mandato in atti del giudizio di primo grado
APPELLATA
Nonché contro
GA ZI E PI RG,
1 CONTUMACI
Nonché contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'Appellante:
Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello così provvedere: IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA Preliminarmente si insta per la chiamata a chiarimenti del CTU e/o la nomina di CTU e\o la rinnovazione totale o parziale della CTU atteso che il CTU di primo grado abbia ben rilevato la presenza di condense, esfoliazioni e muffe, dunque ha di fatto constatato il danno senza averne individuato le cause, però indicando gli interventi necessari al risanamento e successiva prevenzione senza indicare i costi degli interventi dovuti;
conseguentemente all'interpretazione data alla CTU in primo grado, inoltre, molti altri temi tecnici restano da chiarire, secondo quanto sopra esposto, e quindi si insta quindi integrazione CTU per:
o Quantificazione economica degli interventi indicati per la riparazione del vizio (controsoffittatura degli interni ed impermeabilizzazione della terrazza), in mancanza della quale quantificazione si chiede al Giudice di acquisire l'unica agli atti, prodotta dall'attore.
o Indagine e spiegazione dell'origine delle sopraggiunte nuove macchie di umidità concentrate che ben mostrano come il vizio lamentato non possa derivare dal microclima dell'ambiente, in mancanza della quale spiegazione si chiede al Giudice di acquisire la presenza di un vizio occulto da sanare, sulla scorta delle inequivocabili immagini prodotte, datate con certezza.
o Misurazione dei parametri atmosferici, con prova, o esclusione, oggettiva e scientifica dell'esistenza di un microclima particolare all'interno dei locali, con riferimento alla norma dei locali simili non aventi problemi (si deve provare con numeri che il microclima del fondo in questione sia oggettivamente diverso da quello della norma dei fondi contigui, privi dei difetti lamentati), in mancanza della quale prova si chiede al Giudice di escluderne l'esistenza: la peculiarità di un microclima, specialmente se ritenuta discriminante in causa, non può essere assunta sulla fiducia, senza essere provata.
o Spiegazione tecnica dell'origine dell'alterazione microclimatica, se provata come sopra, con particolare riferimento alla provenienza dell'eccessiva umidità ambientale eventualmente rilevata (da dove proverrebbe tale umidità diffusa?) solo se come sopra sperimentalmente provata, in mancanza della quale spiegazione si chiede al Giudice di assumere che la causa della dimostrata (se dimostrata) peculiarità del microclima siano infiltrazioni;
il giudice di primo grado infatti l'ha, chissà con quale competenza, e senza che fosse neanche provata,
2 attribuita a caratteristiche banalmente evidenti dell'immobile, mentre si chiede qua che il CTU ne spieghi l'origine in termini tecnici ed oggettivamente sostenibili (può, un immobile, essere umido "per natura", o l'umidità dovrà pur penetrare, se non si vuol dire "infiltrarsi", al suo interno in qualche modo?). Non ci si può accontentare di acquisire l'esistenza di un microclima particolare, che perdipiù chiunque avrebbe dovuto constatare, tanto che non costituirebbe un vizio occulto, senza né provarne l'esistenza né spiegarlo (ad esempio la peculiarità del microclima, se eventualmente provata, potrebbe essere spiegata con infiltrazioni nascoste dal cartongesso, secondo un'ipotesi dell'attore).
o Parere tecnico esplicito sulla possibilità che il telo di nylon rinvenuto sotto al cartongesso, affisso al soffitto precedentemente ed in maniera indipendente dallo stesso, si trovasse lì non intenzionalmente, bensì come casuale residuo dell'imballaggio delle lastre di cartongesso (è possibile fissare per distrazione a un soffitto, con viti e rondelle, un intero e nuovo ingombrante telone in nylon, di norma indicato per l'impermeabilizzazione, in maniera tale che esso resti sospeso al soffitto durante la posa di una controsoffittatura?). In mancanza del quale parere si chiede al Giudice di assumere che tale telo fosse stato intenzionalmente fissato al soffitto all'unico logico fine di proteggere, almeno temporaneamente, le lastre sottostanti dall'umidità che si sapeva che sarebbe percolata dal soffitto, come infatti è esattamente successo.
NEL MERITO in via principale RIFORMARE la sentenza n. 243/2023 del Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pubblicata il 30/03/2023, RG 992/2018 Repertorio n. 403/2023 del 31/03/2023 per quanto esposto in narrativa quindi: DICHIARARE l'annullamento della scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 29 maggio 2017, e conseguentemente: DICHIARARE l'annullamento del rogito notarile con cui il fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, veniva trasferito in proprietà dell'attore a deconto di euro 48'000€ sulle somme dovute. DICHIARARE che il predetto fondo torni nella proprietà . Controparte_1
DA parte appellata a restituire l'importo di euro 48'000€ quale valore condiviso del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, oltre a tutte le somme necessarie ed affrontate e conseguenti il relativo rogito (costo rogito, allacciamenti, motorizzazione della serranda, lavori, arredi etc. etc.), stimate complessivamente ed a forfait in 20'000€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare. DA la convenuta al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento doloso tenuto dalla convenuta:
Quanto piaccia all'autorità giudicante in merito al danno morale consistente nel pesante stress psico-fisico imposto all'attore, tenuta anche in conto la sua età di 83 anni, da una
3 causa durata, ad oggi, ben 6 anni, nella quale si trova per aver di fatto sborsato una somma considerevole, paradossalmente da un lato riuscendo con ciò a salvare l'attività della convenuta, ma dall'altro fallendo nel procurare, con ciò, un'occupazione stabile e soddisfacente per CP_2
Una cifra almeno pari a 15'600€, corrispondenti ad una più che cautelativa mancata rendita del 2% in 6 anni del capitale immobilizzato, che l'attore avrebbe ben volentieri destinato ad altri investimenti sicuri e privi di problemi. Nella determinazione di questa quota si fa notare che se, ad esempio, la cifra fosse stata investita in campo immobiliare (acquistando un fondo "sano" e potendo cederlo in affitto), essa avrebbe prodotto certamente almeno 500€ netti di fitto mensili che, in 6 anni, costituiscono un mancato guadagno di almeno 36'000€. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU. NEL MERITO ed in via subordinata: RIFORMARE la sentenza n. 243/2023 del Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, pubblicata il 30/03/2023, RG 992/2018 Repertorio n. 403/2023 del 31/03/2023 per quanto esposto in narrativa quindi: DICHIARARE il contratto concluso tra le parti in data 29 maggio 2017 nullo stante la illiceità della sua causa e conseguentemente ex articolo 1343 c.c., e conseguentemente: DICHIARARE nullo il rogito notarile con cui il fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia veniva trasferito in proprietà dell'attore a deconto di euro 48'000€ sulle somme dovute. DICHIARARE che il predetto fondo torni nella proprietà . Controparte_1
DA parte appellata a restituire l'importo di euro 48'000€ quale valore condiviso del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, oltre a tutte le somme necessarie ed affrontate e conseguenti il relativo rogito (costo rogito, allacciamenti, motorizzazione della serranda, lavori, arredi etc. etc.), stimati complessivamente ed a forfait in 20'000€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU. NEL MERITO ed in via ulteriormente subordinata: DA parte appellata al pagamento della somma di 17'680€, o quanto voglia il Giudice di Appello meglio determinare, a titolo di risarcimento della riduzione di valore del fondo di via De Nobili n. 81, La Spezia, portato a deconto delle somme dovute, causata dai vizi esistenti nello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario ed accessori di legge del primo e secondo grado di giudizio, inclusi CTP/CTU.
Per l'Appellata Controparte_1
4 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito: dichiarare la nullità dell'atto di citazione in appello per difetto della vocatio in ius nei confronti delle parti non costituitesi in appello e conseguentemente assumere i provvedimenti previsti ex lege;
in via preliminare: autorizzare al deposito telematico di documentazione Controparte_1 formata successivamente alla emissione della Sentenza di primo grado, comprovante l'estinzione dell'obbligazione restitutoria delle somme concesse a mutuo dall'appellante; nel merito: respingere tutte le domande svolte dall'appellante nei confronti di CP_1
, in quanto inammissibili e/o infondate, eventualmente anche ai sensi dell'art. 348 bis
[...] c.p.c., confermando la Sentenza appellata;
Conseguentemente condannare l'appellante al pagamento in favore di , ai Controparte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c., di una somma forfettariamente determinata. Con vittoria di spese e compensi professionali di grado, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a come per legge se dovuta, di cui si chiede la distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Per l'appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, in accoglimento delle eccezioni sollevate in primo grado e riproposte nel presente grado, ACCERTARE E DICHIARARE infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata qualsiasi domanda proposta dall'appellata DO nei confronti dell'odierna parte appellata;
ACCERTARE E DICHIARARE l'estraneità dell'odierna conchiudente da ogni e qualsiasi responsabilità sia sotto il profilo contrattuale che extra-contrattuale nei confronti delle altre parti processuali;
DA l'appellata al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con scrittura privata del 29.05.2017 e relativa scrittura integrativa contestuale, Parte_1
e concordavano che la avrebbe partecipato all'asta
[...] Controparte_1 CP_1 pubblica avente ad oggetto il fondo familiare (intestato alla madre, soggetto esecutato) ed, in caso di aggiudicazione, il sig. le avrebbe fornito – in virtù di separato atto di Parte_1 mutuo occasionale senza interessi – la provvista necessaria (di fatto 130.000,00 euro) ad effettuare il saldo prezzo. La Sig.ra dal canto suo, si impegnava a restituire al CP_1 la somma prestata senza interessi, in parte (quanto ad euro 48.000,00) mediante Parte_1 trasferimento - previo frazionamento, a propria cura e spese, del fondo - di porzione dell'immobile, e quanto alla somma restante (euro 82.000,00) in rate mensili di mille euro. Per patto espresso contenuto nella “Scrittura privata – Impegni aggiuntivi” contestuale alla scrittura privata di cui sopra, sottoscritta per presa visione ed accettazione anche dal terzo
- si obbligava inoltre ad assumere a tempo CP_2 CP_2 Controparte_1 indeterminato entro il 1 ottobre 2017 la signora (fidanzata del figlio Controparte_2 di con la previsione espressa che tale impegno dovesse ritenersi essenziale e che, Parte_1
5 in caso di inadempimento, sarebbe decaduta dal beneficio del termine ed Controparte_1 avrebbe dovuto restituire in unica soluzione l'importo mutuato. Alla data stabilita del 1 .10.2017 la non veniva assunta a tempo indeterminato, ma CP_2 soltanto a tempo determinato dal 12.10.2017 al 28.10.2017. In data 15.11.2017 CP_1 proponeva alla una assunzione a tempo indeterminato a far data
[...] CP_2 dall'11.01.2018, proposta che veniva dalla sottoscritta per accettazione. Tuttavia, in CP_2 seguito al deteriorarsi del rapporto con la il 2 gennaio 2018 CP_1 Controparte_2 comunicava la propria volontà di rinunciare alla proposta . L'11.01.2018 – dopo una proroga del termine originario stabilita per iscritto - avveniva la cessione della porzione di immobile da a il quale però il 6.04.2018, CP_1 Parte_1 all'esito di una perizia di parte consegnata il 4 aprile, denunciava vizi occulti dell'immobile, lamentando infiltrazioni d'acqua e muffe, con un danno stimato di euro 17.680,00, cui seguiva ATP. Deducendo che il contratto di mutuo fosse stato stipulato con dolo, non avendo mai la avuto intenzione di ottemperare all'obbligazione di assumere la e dunque CP_1 CP_2 fosse annullabile, citava dunque in giudizio la per sentir dichiarare Parte_1 CP_1
l'annullamento del contratto sottoscritto il 29.05.2017 e sentir condannare la convenuta alla restituzione immediata della somma ancora dovuta, ed al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale - quantificati in euro 50.000,00, e di quelli derivanti dalle denunciate infiltrazioni per euro 17.680,00. Si costituiva la negando il proprio inadempimento, a sé non imputabile, deducendo CP_1 che la scelta di posticipare l'assunzione fosse stata concordata tra le parti in seguito ad una serie di accadimenti (decesso della madre della il 27 settembre 2017, CP_1 riorganizzazione dell'attività del panificio, percezione da parte della di indennità di CP_2 disoccupazione) e che la rinuncia al contratto di lavoro fosse stata libera scelta della CP_2 unica inadempiente. Quanto alla richiesta risarcitoria per vizi occulti dell'immobile, contestava la presenza di fenomeni di infiltrazione nell'immobile ceduto, eccependo comunque la decadenza dell'attore dal termine per la denuncia per vizi dell'immobile. Eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza della editio actionis e, nel merito, rilevava la contraddittorietà delle domande spiegate dall'attore, atteso che, in caso di accoglimento della domanda di annullamento, questa avrebbe travolto anche la cessione dell'immobile, che avrebbe dovuto esserle restituito, atteso il collegamento negoziale tra scrittura privata del maggio 2017 e l'atto di compravendita, laddove invece l'inadempimento, laddove sussistente, avrebbe dovuto determinare come conseguenza - per patto espresso – la sola decadenza dal beneficio del termine e l'obbligo della restituzione immediata dell'intero ammontare del finanziamento . DO chiedeva dunque di chiamare in causa la quale vero soggetto Controparte_2 cui fosse imputabile l'inadempimento ed, in ordine ai presunti danni all'immobile, i
6 proprietari della terrazza da cui si presumeva promanassero le infiltrazioni danneggianti l'immobile (ZI NO e PI RG), i quali a loro volta – come si dirà - chiamavano in causa la società , proprietaria del terrazzo confinante. CP_3
Concludeva la convenuta quindi per la nullità della citazione ed il rigetto delle domande attoree, ovvero, in subordine, in caso di annullamento del contratto, perché venissero annullati altresì patti aggiunti e compravendita con conseguenziale condanna dell'attore alla restituzione del fondo. In caso di accoglimento della domanda relativa ai danni da infiltrazioni, chiedeva di essere manlevata dai proprietari della terrazza sovrastante prospiciente l'immobile. All'esito delle chiamate in causa, si costituiva eccependo il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva ovvero, in subordine, il rigetto della domanda, ed, in via riconvenzionale, la condanna della DO al risarcimento dei danni da perdita di chances lavorative. IN e NO si costituivano eccependo la nullità della citazione per genericità dell'oggetto ed incompatibilità della domanda di annullamento con quelle risarcitorie;
deducevano in ogni caso l'infondatezza delle domande nei loro confronti, non essendo mai stato denunciato loro alcun fenomeno infiltrativo, chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa in manleva a loro volta della società responsabile di alcuni ristagni d'acqua sul loro terrazzo. CP_3
Autorizzata anche tale chiamata in causa, la società si costituiva eccependo nullità CP_3 della citazione, infondatezza delle domande e difetto di legittimazione di atteso Parte_1 che l'accoglimento della domanda di annullamento avrebbe travolto anche l'acquisto da lui effettuato dell'immobile oggetto di infiltrazioni. Essi eccepivano inoltre la decadenza dalla garanzia per vizi, e l'infondatezza della domanda. Il Tribunale in primis superava l'eccezione di nullità della citazione sollevata dalla convenuta e da tutti i terzi chiamati – che avevano rilevato la contraddittorietà tra una domanda CP_1 di annullamento per dolo della scrittura privata, e conseguenzialmente della compravendita, e la domanda risarcitoria - in considerazione della precisazione della domanda fatta da parte attrice nelle memorie ex art 183 comma 6 n. 1 cpc, con cui aveva precisato che la Parte_1 domanda fosse di annullamento e/o risoluzione parziale per inadempimento, ferma restando la domanda di restituzione della somma ancora dovuta e di risarcimento del danno (sia per la mancata assunzione della ia per i danni da infiltrazione dell'immobile). CP_2
Il Giudice, qualificata la domanda come risoluzione parziale da inadempimento per mancata assunzione della terza chiamata con conseguenziale decadenza dal beneficio del termine ed obbligo di restituzione in unica soluzione della somma mutuata, respingeva conseguentemente tutte le eccezioni di nullità sollevate dalle parti convenute e terze chiamate. Respingeva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della essendo la CP_2 chiamata in causa giustificata dal fatto che si trattasse di soggetto cui la causa era comune, avendo l'attore azionato un contratto a tre parti, e considerata la necessità dell'accertamento della addebitabilità alla stessa della mancata assunzione.
7 Nel merito, il Giudice rigettava la domanda attorea e la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
Qualificata la domanda attorea come azione di risoluzione parziale da inadempimento contrattuale – deduceva il Giudicante – a fronte dell'inadempimento dedotto dal creditore, è onere del debitore provare di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Nel caso in ispecie, a fronte della contestazione da parte del della mancata assunzione Parte_1 della entro il termine pattuito, la aveva “allegato in comparsa le seguenti
CP_2 CP_1 circostanze, da ritenersi provate ex art 115 cpc in quanto non specificamente contestate dall'attore e dalla terza chiamata nelle rispettive memorie ex art 183 n. 1 cpc”, e segnatamente: che in seguito al decesso della madre della convenuta le parti avevano concordato di posticipare l'assunzione di qualche giorno dopo i funerali;
il 12.10.2017 la era stata effettivamente assunta e tuttavia, in considerazione della circostanza che il
CP_2 panificio necessitava di una riorganizzazione e che la percepiva ancora un sussidio
CP_2 di disoccupazione, le parti avevano concordato una risoluzione momentanea del rapporto di lavoro a far data dal 28 ottobre. La con messaggio del 3.11.2017, aveva chiesto
CP_2 alla di assumerla con decorrenza dall'11.01.2018; le parti avevano quindi CP_1 sottoscritto una proposta in tal senso e tuttavia, con messaggio del 2.01.2018, la
CP_2 aveva rinunziato ad iniziare il rapporto di lavoro “essendo le condizioni drasticamente cambiate”.
Sulla scorta di quanto dedotto, il Giudice riteneva dunque non ravvisabile alcun inadempimento imputabile alla convenuta, atteso che il differimento della data di inizio del rapporto di lavoro era stata concordata tra le parti e che in ogni caso fosse stata poi la a comunicare la propria volontà di non essere assuntta nonostante la sottoscrizione CP_2 della proposta di lavoro.
Avendo la parte debitrice assolto all'onere di provare che il proprio inadempimento non fosse a lei imputabile, sarebbe stato onere dell'attore e/o della terza chiamata – che aveva spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – provare che il rifiuto fosse da ricondurre a condotte illecite della CP_1
Il rigetto della domanda di risoluzione parziale comportava l'assorbimento di quella risarcitoria collegata all'inadempimento dedotto, ed il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla di risarcimeno del danno da perdita di chances lavorativa (peraltro CP_2 sprovvista di prova).
In ordine alla domanda di risarcimento dei danni derivanti da vizi dell'immobile acquistato, il Giudice, dopo essersi pronunciato sulla decadenza dall'azione – essendo il vizio stato denunciato il 6 aprile 2018 a fronte di una immissione nel possesso del fondo risalente all'11 gennaio 2018, in occasione della quale l'immobile già presentava “palesi infiltrazioni di umidità e muffe” - la rigettava altresì nel merito. In sede di ATP , era emerso che la causa dell'ammaloramento delle superfici fosse da imputare principalmente all'aspetto microclimatico del fondo, privo di finestre e servito dalla sola porta di ingresso, una
8 saracinesca, con fenomeni di condensa dovuti alla tipologia dei materiali utilizzati per la costruzione del fabbricato.
Ritenendo di aderire alle risultanze della CTU, il Giudice dunque rigettava la domanda risarcitoria per non esser stata accertata l'esistenza stessa dell'evento dannoso (infiltrazioni promananti dalla terrazza sovrastante) e per essere i vizi denunciati non occulti ma riconoscibili al momento dell'acquisto.
Seguiva al rigetto della domanda l'assorbimento di quelle di manleva spiegate nei confronti dei terzi chiamati. Le spese di lite come pure quelle di CTU seguivano la soccombenza di nei confronti di nonché di IN e NO e e Parte_1 CP_1 CP_3 della nei confronti della DO in conseguenza del rigetto della riconvenzionale CP_2 spiegata.
Avverso tale sentenza ha proposto appello concludendo come Parte_1 in epigrafe. Si sono costituite e mentre Controparte_1 Controparte_2
ZI NO, RG IN e sono rimasti contumaci. CP_3
All'udienza del 14.03.2024 la causa è stata rinviata al 26.09.2024 per il rinnovo delle notifiche ai non costituiti. In tale udienza, dichiarata la contumacia di IN, NO e CP_3
[...
il Collegio autorizzava la produzione da parte di della Controparte_1 documentazione attestante l'estinzione dell'obbligazione restitutoria del mutuo, e rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 23 gennaio 2025, in cui la causa è stata rimessa al collegio con i termini ex art 352 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare sollevata dalla appellata DO sulla nullità dell'appello per mancata vocatio in ius è stata superata dalla rinotifica con vocatio dell'appello originario, disposta con ordinanza di questa Corte.
Venendo all'appello, con il primo motivo ha Parte_1 impugnato la sentenza di primo grado per “Errata valutazione delle circostanze di fatto circa la assunzione della , ed errata applicazione dell'art Controparte_2
115 cpc. Violazione e falsa applicazione dell'art 1411 c.c. Omesso inquadramento giuridico della fattispecie.”
L'appellante ha dedotto:
1) Innanzitutto un eventuale accordo che derogasse agli impegni assunti nella scrittura privata del 29.05.2017 avrebbe dovuto rivestire necessariamente la
9 forma scritta ed intercorrere tra e non tra e Parte_1 CP_1 CP_1
soggetto non avente titolo alcuno per modificare gli impegni assunti CP_2 tra attore e convenuta;
inoltre lo stesso avrebbe dovuto contenere l'indicazione del luogo e della data in cui l'accordo era intervenuto.
2) Contrariamente a quanto assunto dal Giudice, la circostanza dedotta in comparsa dalla che le parti avessero concordato una posticipazione CP_1 dell'assunzione della era stata contestata, sicchè erroneamente il CP_2
Giudice aveva applicato l'art 115 cpc. Vi era poi agli atti corrispondenza da cui risultava che avesse sollecitato la ad adempiere, sicché, se un Parte_1 CP_1 tale accordo ci fosse stato, esso sarebbe stato evocato nella risposta, ad esempio, alla lettera del 21.11.2017 agli atti.
3) Il Giudice aveva erroneamente inquadrato giuridicamente la fattispecie, in quanto, in realtà, la scrittura in cui si sottoponevano a condizione risolutiva della mancata assunzione della gli impegni assunti rientrava nella fattispecie CP_2 del contratto a favore di terzo ex art 1411 c.c. in cui la appunto non CP_2 aveva mai assunto la veste di parte, e che comportava per la stessa solo l'attribuzione di un diritto. La sottoscrizione da parte della stessa per presa visione ed accettazione ed il comportamento concludente tenuto confermavano la volontà della stessa di beneficiare degli effetti dell'altrui attribuzione producendo il solo effetto di renderla irrevocabile. La chiamata in causa della era dunque stata infondata e priva di presupposto giuridico, prima CP_2 ancora che logico.
Né poteva correttamente il Giudice correttamente addossare una responsabilità contrattuale da inadempimento alla che non era parte del contratto, CP_2 restando il comportamento del terzo beneficiario nel contratto ex art 1411 c.c. del tutto irrilevante, ben potendo lo stesso rinunciare all'attribuzione in suo favore.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
La scrittura privata integrativa del 29.05.2017 intervenuta tra e Parte_1
e sottoscritta per presa visione ed accettazione da , Controparte_1 Controparte_2
10 deve correttamente essere inquadrata giuridicamente come contratto a favore di terzo ex art
1411 c.c. .
Con riferimento a tale figura contrattuale la giurisprudenza è univoca nell'affermare che “Nel contratto a favore di terzo, la titolarità del rapporto fa capo ai contrenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario, che non diventa mai parte del contratto e la cui adesione, rilevabile anche “per facta concludentia”, si configura quale mera “condicio juris” sospensiva dell'acquisizione del diritto;
ne consegue che conservando ciascuno dei soggetti la propria posizione (di parte contraente o di beneficiario) anche nella fase di attuazione del contratto, non verificandosi successione nel rapporto, le eventuali azioni contrattuali devono essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente, ma non contro il terzo il quale, a propria volta, non può proporre le predette azioni nei confronti di questi ultimi, ad eccezione dell'azione di adempimento” (Cass civile 8766/2021).
Distinta dunque la titolarità del diritto (che appartiene al terzo) dalla titolarità del rapporto contrattuale, che fa capo ai contraenti, le eventuali azioni contrattuali (di invalidità, risoluzione cc.) dovranno essere intentate nei confronti dello stipulante o del promittente ma non contro il terzo. Né il terzo potrà proporre azioni contrattuali contro lo stipulante o il promittente ma solo quella di adempimento.
Ciò premesso, è agli atti di causa che abbia contestato alla Parte_1 CP_1
l'inadempimento rappresentato dalla mancata assunzione a tempo indeterminato di CP_2 come dimostrato dal contenuto della Racc AR datata 21.11.2017 (doc 3
[...]
Con riferimento alla scrittura in oggetto Lei risulta inadempiente, non avendo Parte_1 assunto la signora entro il 1.10.2017. Apprendo che lei ha sottoposto una proposta CP_2 di assunzione in data diversa alla signora che io non sottoscrivo e che, Controparte_2 essendo indipendente e disgiunta dalla nostra scrittura in oggetto, non ne modifica i termini e quindi in particolare non sana la sua inadempienza. In conseguenza di quanto sopra la informo che mi riservo il diritto di procedere ulteriormente nei Suoi confronti …” ) e dalla lettera legale del 12.02.2018 a firma avv Enrico CONTI in cui si esprime chiara la volontà del di beneficiare della decadenza dal beneficio del termine determinata Parte_1 dall'inadempimento della DO all'obbligo di assunzione della alla data del 1 CP_2 ottobre 2017: “ Pertanto ai sensi e per gli effetti della scrittura provata del 29 maggio 2017
11 stante il suo inadempimento, il mio assistito è a chiederle di restituire in unica soluzione
l'importo residuo di euro 74.952,00…”
Il contenuto inequivoco della corrispondenza depositata agli atti e l'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta modificativa del termine essenziale previsto per l'assunzione – tanto più che le parti, al contrario, avevano espressamente pattuito per iscritto il differimento della data inizialmente pattuita del rogito di trasferimento della proprietà della porzione immobiliare – confermano l' inadempimento da parte di rispetto all'obbligazione di Controparte_1 assumere la entro il termine essenziale stabilito. Né l'adesione successiva della CP_2 alla proposta di assunzione alla data dell11.01.2018 rileva ai fini dell'adempimento, CP_2 per quanto detto in ordine alla qualificazione della scrittura e della estraneità della al CP_2 rapporto contrattuale.
Conseguenza dell'inadempimento, per espressa previsione contrattuale, tuttavia, è la sola decadenza della dal beneficio del termine, ed il conseguenziale obbligo Controparte_1 della stessa di restituzione della somma residua dovuta in unica soluzione, somma che peraltro, sia pure ratealmente, la signora risulta ad oggi avere interamente CP_1 corrisposto a Parte_1
Non è accoglibile invece la domanda risarcitoria spiegata da in quanto totalmente Parte_1 nuova e proposta per la prima volta in appello quanto al danno morale ed alla richiesta di
“una cifra pari a 15.600 corrispondenti ad una più che cautelativa mancata rendita del 2% in
6anni del capitale immobilizzato”, ed in ogni caso assolutamente generica e sfornita di prova.
Va tuttavia rilevato che la domanda di risoluzione parziale da inadempimento non è stata riproposta nelle conclusioni rassegnate dall'appellante, che ha formulato la sola domanda di annullamento ovvero in subordine di nullità della scrittura.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto “Violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art 1362 c.c. omessa indagine da parte del tribunale in merito all'effettiva intenzione delle parti- illiceità degli impegni aggiuntivi sottoscritti dai contraenti”.
Dagli atti processuali emerge che l'unica causa del negozio di mutuo da a Parte_1 fosse la promessa di assunzione della al punto da indicare tale assunzione CP_1 CP_2 come essenziale e condizionante la validità degli accordi raggiunti. Se tale volontà fosse stata
12 indagata dal giudice di prime cure sarebbe emersa la illiceità di tale atto per contrarietà a norme imperative o comunque in contrasto col buoncostume e dunque la nullità dello stesso.
L'appellante censura pertanto la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato la domanda come risoluzione parziale escludendo l'annullamento, così mostrando di non aver sufficientemente indagata l'effettiva (illecita) volontà delle parti espressa negli accordi aggiuntivi.
Il motivo è infondato.
La causa contrattuale del negozio oggetto di contenzioso è rappresentata dalla dazione di una somma di denaro a titolo di mutuo occasionale, mentre la clausola che prevede l'obbligo di assunzione della può al più rilevare come motivo della pattuizione, tuttavia neppure CP_2 unico e determinante, atteso che alla mancata assunzione della stessa le parti ricollegano, per patto espresso, la sola decadenza dal beneficio del termine della DO: nessuna causa di nullità è pertanto rilevabile nel caso in ispecie.
Con il terzo motivo l'appellante censura la sentenza per “Errata valutazione CTU inerente i danni al fondo corrisposto a parziale deconto della somma oggetto di contratto di mutuo e sue mancanze”.
Il Giudice non avrebbe correttamente valutato le risultanze della CTU svolta in primo grado .
Innanzitutto in ordine alla dichiarata decadenza per decorso del termine di otto giorni dalla scoperta del vizio, costituisce giurisprudenza consolidata quella secondo cui è la data in cui si raggiunge la “certezza obiettiva e completa” dell'esistenza dei vizi, e nel caso in ispecie tale certezza sarebbe stata raggiunta soltanto dopo gli approfondimenti svolti dal geometra incaricato da perizia consegnata il 4.04.2018: il fondo era stato CP_4 Parte_1 consegnato munito di controsoffittature che avevano reso necessaria la rimozione: il vizio, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, non era facilmente riconoscibile.
Nel merito, la CTU avrebbe meritato un supplemento, atteso che il consulente aveva attribuito valore determinante ad esempio al fatto che le prove di allagamento e la pioggia non avessero dato evidenze immediate , mentre ciò non implicava la negazione del fatto che l'immobile fosse interessato da infiltrazioni. Anche l'enfasi con cui il consulente aveva parlato di microclima caratterizzante la porzione di immobile non era sufficiente ad escludere le infiltrazioni come causa quantomeno indiretta dell'ammaloramento. Il consulente non aveva
13 effettuato misurazioni del tasso di umidità dell'aria nei locali sicché mancavano misurazioni e prove oggettive: la non immediata riconoscibilità del vizio, e la circostanza che in ogni caso il consulente avesse rilevato la presenza di muffe diffuse ed umidità avrebbe quantomeno richiesto una valutazione del minor valore dell'immobile ceduto.
Il motivo è infondato.
Che i vizi dell'immobile fossero riconoscibili fin dal momento dell' acquisto si evince con chiarezza già dalla narrativa della citazione di primo grado laddove si legge (pag. 5 citazione introduttiva): “ il fondo di cui sopra, appena consegnato, presenta palesi infiltrazioni di umidità e muffe, e sospetti rivestimenti di cartongesso, proprio nella zona oggetto della variazione proposta da e bonariamente accettata da ed una breve CP_1 Parte_1 indagine mostra subito che queste infiltrazioni sono ben note da anni come da elaborato peritale del geometra ” Testimone_1
La ATP svolta poi nel corso del giudizio di primo grado, nel descrivere lo stato dei luoghi, conferma : “L'immobile di parte attrice presenta tracce di muffe e condense.. risalenti ad un periodo remoto”.
La percepibilità dei vizi fin dal momento dell'acquisto comporta quindi, oltre alla conferma della tardività, anche il rigetto nel merito della domanda.
nel costituirsi in appello, ha riproposto le eccezioni sollevate in Controparte_2 primo grado, deducendo Violazione dell'art 1411 c.c. e respingendo ogni responsabilità in ordine all'inadempimento contestatole dalla qualificando la propria posizione come CP_1 terzo beneficiario nel contratto a favore di terzo stipulato tra le parti.
La censura è fondata.
Ad in quanto soggetto beneficiario del contratto a favore di terzo, Controparte_2 non può essere imputabile l'inadempimento contrattuale rispetto agli impegni assunti dalla convenuta nei confronti dell'appellante, posto a fondamento della chiamata in causa effettuata dalla per le ragioni già esposte nella disamina del primo motivo di appello CP_1 principale. Va tuttavia confermato il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dalla stessa in primo grado - cui la stessa era legittimata, per quanto detto, in qualità di terzo beneficiario - perché sprovvista di prova.
14 La soccombenza reciproca tra convenuta e terza chiamata in causa giustifica pertanto l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado tra e Controparte_1
Controparte_2
DO ha spiegato domanda ex art 96 cpc. che, in ragione di quanto argomentato in CP_1 ordine al primo motivo di impugnazione, deve respingersi in quanto infondata.
Le spese seguono la soccombenza complessiva di e vengono Parte_1 liquidate nei valori medi tenendo conto del valore della causa (scaglione fino ad euro
150.000,00), e dunque:
per la fase di studio della controversia euro 2.552,00
per la fase introduttiva euro 1.628,00
per la fase istruttoria euro 5.670,00
per la fase decisoria euro 4.253,00
per un totale di euro 14.103,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Per le ragioni esposte, andranno integralmente compensate le spese di lite del doppio grado tra la appellata e la terza chiamata CP_1 Controparte_2
Non essendo state spiegate domande nel presente grado di giudizio nei confronti dei terzi chiamati IN, NO e andranno compensate integralmente le spese di lite del CP_3 grado tra e questi ultimi. Parte_1
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Tribunale di la Parte_1
Spezia n. 243/2023 pubblicata il 30.03.2023;
Rigetta la domanda ex art 96 cpc spiegata da Controparte_1
15 Condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite del grado che liquida in euro 14.103,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio tra e Controparte_1
; Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite del grado tra , ZI Parte_1
NO, RG IN, e CP_3
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello principale è stato integralmente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova, li 26 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Daniela Traverso Dott. Marcello Arturo Castiglione
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