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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/11/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n° 641/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla via A. Gramsci Parte_1
n. 1/D, presso l'avv. Ettorino Di Prinzio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere già stato riconosciuto affetto da patologie pregresse che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%; di svolgere dal 1988 a tutt'oggi, l'attività di fabbro, costruttore ed assemblatore di carpenteria metallica, sia come dipendente sia come artigiano autonomo, con mansioni di operaio addetto alla realizzazione di carpenteria metallica in genere, consistenti nella piegatura e ritaglio di pezzi di lamiera, nel posizionamento sul banco di piegatura,
1 prelievo del pezzo piegato, ritaglio e posizionamento dei pezzi finiti all'interno di altro cassone poggiato a terra, che hanno comportato un impegno fisico e meccanico di notevole entità e conseguente esposizione a posture incongrue;
ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni: la “tendinopatia bilaterale delle spalle” e la “rizoartrosi bilaterale” (domande n. 517007541, del 21/07/2021 e n. 519355929, del 02/04/2024), ma che le relative domande sono state rigettate. Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il ricorrente Parte_1
è affetto dalle denunciate infermità “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra”
e “rizoartrosi, bilaterale e prevalente a destra” delle quali solo la prima (tendinopatia di spalle) può essere riguardata come una malattia di origine professionale.
Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ax D.Lgs. 38/2000) può essere valutato nella misura del 6% (sei per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa del 21/07/2021”.
Nello specifico, il CTU ha rilevato che: “Nel merito si rileva come delle malattie denunciate solo quella a carico delle articolazioni delle spalle risulta tabellata alla voce n. 78) della
Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria di cui al D.M. 9 aprile 2008 -
MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE - per un rischio lavorativo così descritto: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che
2 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. La rizoartrosi non risulta invece essere annoverata nelle tabelle di legge che per il distretto mano-polso prevedono solo le tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso- dita) e la sindrome di , un'infiammazione dei tendini del pollice che si trovano Persona_1 sul lato del polso tipicamente associata a movimenti ripetitivi del polso e del pollice.
Dall'anamnesi lavorativa raccolta nel corso delle operazioni peritali è stato possibile rilevare come il periziando dal 1990 al 2003 ha lavorato alle dipendenze della
[...]
con mansioni di operaio addetto alla realizzazione di Controparte_2 Per_2 materiali di carpenteria. Si tratta di un'attività lavorativa che prevedeva il frequente utilizzo di martelli percussori, trapani, mole avvitatori, saldatrici. Dal 2003 ad oggi lavora invece come artigiano autonomo occupandosi della realizzazione e del montaggio di cancelli, ringhiere e carpenteria metallica in genere. Si tratta di attività lavorative che indubbiamente comportano l'utilizzo frequente di utensili quali martelli percussori, trapani, mole avvitatori, saldatrici e l'assunzione di posture incongrue e obbligate sia del tronco che degli arti come, ad esempio, con il busto flesso ovvero con le braccia abdotte ed elevate durante le fasi di lavorazione, assemblaggio e montaggio dei manufatti realizzati con contestuale utilizzo di forza.
Tali circostanze lavorative, confermate in fase istruttoria (verbale udienza del 17/04/2025), consento di acclarare una esposizione del lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, legato ai movimenti ripetuti delle spalle e degli arti superiori, al mantenimento prolungato di posture incongrue degli arti e al contestuale uso di forza.
Si tratta di lavorazioni che il periziando ha svolto per oltre 30 anni in maniera continuativa ed esclusiva e che di conseguenza consentono di acclarare l'emergenza di un rischio lavorativo specifico che, per caratteristiche qualitative e quantitative, è in grado di assumere un rilievo causale nella eziopatogenesi della infermità denunciata a carico delle spalle
(tendinopatia), quanto meno in via concausale.
Persuadono in tal senso le seguenti circostanze documentali:
1. le caratteristiche proprie della malattia denunciata che è sono grado di assumere il tipico connotato tencopatico con prevalente coinvolgimento della regione inserzionale del tendone sovraspinoso rilevata all'esame RMN versato in atti;
2. il successivo riconoscimento di altre 2 infermità di origine professionale derivanti dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (epicondilite e S. di . Al Persona_1 contrario la rizoatrosi, una forma di osteoartrosi che colpisce l'articolazione trapezio- metacarpale, per caratteristiche nosologico-cliniche proprie, orienta più verso una malattia
3 comune in assenza di una franca caratterizzazione in senso tecnopatico attesa anche la circostanza documentata secondo cui al periziando è stata già riconosciuta una malattia professionale a carico del medesimo distretto anatomico (polso-mano-pollice) ovvero la sindrome di De , Per_1
In tal senso pertanto nel caso del signor solo la infermità denunciata a Parte_1 carico delle spalle (tendinopatia) può essere riguardata come una malattia di origine professionale.
Per quanto riguarda il conseguente quadro invalidante si rileva come alla luce del quadro clinico-obiettivo registrato in sede di visita peritale, integrato con i rilievi diagnostico- strumentali emergenti dalla documentazione sanitaria versata in atti, e tenuto conto delle indicazioni valutative fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000 alle voci n.
224-227, il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex
D.Lgs. 38/2000) può essere ragionevolmente stimato nella misura del 6% (sei per cento), a decorrere dalla domanda amministrativa del 21/07/2021.
Tenuto conto infine del danno biologico pari al 11% di cui il periziando risulta essere CP_1 titolare dal 23/01/2024, il conseguente grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dal 23/01/2024, epoca del riconoscimento dell'ultima malattia professionale”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come: “Nel merito si precisa come in verità l'assicurato all'epoca della domanda amministrativa (2021) aveva allegato un esame diagnostico-strumentale di primo livello (ecografia articolare spalla dx e sn del 11/06/2021), versato in atti dalla difesa dell , già suggestivo di una forma CP_1 iniziale di tendinopatia a carico del tendine sovraspinoso (cit. referto “...cuffia dei rotatori
…ecostruttura lievemente disomogenea prevalentemente a carico del tendine sovraspinoso … si segnala la presenza di microcalcificazioni”) in soggetto relativamente giovane (47 anni), in buona salute generale e in assenza di fattori di rischio extralavorativi tanto che dal medesimo esame si evince come gli altri tendini della cuffia dei rotatori non apparivano compromessi in misura apprezzabile con la metodica utilizzata (I livello). L'esame RMN eseguito due anni dopo nell'ambito della istruttoria del presente procedimento giudiziario ha di fatto confermato il quadro anatomopatologico già presente e rilevabile in maniera più
4 dettagliata attesa la metodica di II livello dell'esame eseguito, confermando di fatto il prevalente coinvolgimento del tendine sovraspinoso con ricorrenza di lesione degenerativa parziale (I grado) in sede preinserzionale.
Si tratta di un esame di II livello che l'istituto assicuratore ( ) avrebbe potuto, e forse CP_1 dovuto, eseguire in epoca antecedente e precisamente durante l'iter amministrativo prima di rigettare la domanda, attesa la indubbia esposizione a rischio lavorativo specifico corroborata dal successivo riconoscimento di ben altre 2 malattie professionali derivanti dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (epicondilite e S. di De Quervain).
In tal senso pertanto si rendono i chiarimenti richiesti e si confermano le conclusioni valutative rassegnate nella relazione di CTU già trasmessa alle parti le quali si intendono rafforzare con le presenti note suppletive”.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale, configura un danno biologico pari al 16%.
L' deve, quindi, essere condannato a costituire in favore del ricorrente la relativa CP_1 rendita, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Non è stata invece riconosciuta l'origine professionale della “rizoartrosi” con conseguente rigetto del ricorso sul punto.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero in €.
2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono ritenersi compensate tra le parti per la metà e sono poste a carico dell' nella restante misura di CP_1
1/2.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 -accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale, configura un danno biologico pari al 6%;
-condanna l' alla costituzione in favore del ricorrente della relativa rendita nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-rigetta la domanda per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/2;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, già liquidata in CP_1
€. 1.347,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa di previdenza e assistenza obbligatoria indicata in epigrafe, pendente tra
, elettivamente domiciliata in Lanciano (CH), alla via A. Gramsci Parte_1
n. 1/D, presso l'avv. Ettorino Di Prinzio, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- ricorrente -
e
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] in virtù di procura generali alle liti dall'avv. Leonardo Lucio Moretti;
- resistente - avente ad oggetto: malattia professionale indennizzabile.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere già stato riconosciuto affetto da patologie pregresse che hanno comportato una menomazione dell'integrità psicofisica nella misura dell'11%; di svolgere dal 1988 a tutt'oggi, l'attività di fabbro, costruttore ed assemblatore di carpenteria metallica, sia come dipendente sia come artigiano autonomo, con mansioni di operaio addetto alla realizzazione di carpenteria metallica in genere, consistenti nella piegatura e ritaglio di pezzi di lamiera, nel posizionamento sul banco di piegatura,
1 prelievo del pezzo piegato, ritaglio e posizionamento dei pezzi finiti all'interno di altro cassone poggiato a terra, che hanno comportato un impegno fisico e meccanico di notevole entità e conseguente esposizione a posture incongrue;
ha lamentato di aver contratto, a seguito e a causa delle suddette lavorazioni: la “tendinopatia bilaterale delle spalle” e la “rizoartrosi bilaterale” (domande n. 517007541, del 21/07/2021 e n. 519355929, del 02/04/2024), ma che le relative domande sono state rigettate. Ha, dunque, adito l'autorità giudiziaria contro i provvedimenti amministrativi di rigetto.
Si è costituito in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi addotti dal ricorrente, espletata la CTU di carattere medico legale, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato.
L'espletata istruttoria ha dimostrato lo svolgimento ad opera del ricorrente dell'attività lavorativa secondo le modalità indicate in ricorso (cfr. verbali di udienza in atti).
Il CTU nominato da questo Tribunale, dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, con argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo
Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che: “Il ricorrente Parte_1
è affetto dalle denunciate infermità “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra”
e “rizoartrosi, bilaterale e prevalente a destra” delle quali solo la prima (tendinopatia di spalle) può essere riguardata come una malattia di origine professionale.
Il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (ax D.Lgs. 38/2000) può essere valutato nella misura del 6% (sei per cento) a decorrere dalla domanda amministrativa del 21/07/2021”.
Nello specifico, il CTU ha rilevato che: “Nel merito si rileva come delle malattie denunciate solo quella a carico delle articolazioni delle spalle risulta tabellata alla voce n. 78) della
Nuova Tabella delle Malattie Professionali dell'Industria di cui al D.M. 9 aprile 2008 -
MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL'ARTO SUPERIORE - per un rischio lavorativo così descritto: “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che
2 comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”. La rizoartrosi non risulta invece essere annoverata nelle tabelle di legge che per il distretto mano-polso prevedono solo le tendiniti e peritendiniti flessori/estensori (polso- dita) e la sindrome di , un'infiammazione dei tendini del pollice che si trovano Persona_1 sul lato del polso tipicamente associata a movimenti ripetitivi del polso e del pollice.
Dall'anamnesi lavorativa raccolta nel corso delle operazioni peritali è stato possibile rilevare come il periziando dal 1990 al 2003 ha lavorato alle dipendenze della
[...]
con mansioni di operaio addetto alla realizzazione di Controparte_2 Per_2 materiali di carpenteria. Si tratta di un'attività lavorativa che prevedeva il frequente utilizzo di martelli percussori, trapani, mole avvitatori, saldatrici. Dal 2003 ad oggi lavora invece come artigiano autonomo occupandosi della realizzazione e del montaggio di cancelli, ringhiere e carpenteria metallica in genere. Si tratta di attività lavorative che indubbiamente comportano l'utilizzo frequente di utensili quali martelli percussori, trapani, mole avvitatori, saldatrici e l'assunzione di posture incongrue e obbligate sia del tronco che degli arti come, ad esempio, con il busto flesso ovvero con le braccia abdotte ed elevate durante le fasi di lavorazione, assemblaggio e montaggio dei manufatti realizzati con contestuale utilizzo di forza.
Tali circostanze lavorative, confermate in fase istruttoria (verbale udienza del 17/04/2025), consento di acclarare una esposizione del lavoratore ad un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, legato ai movimenti ripetuti delle spalle e degli arti superiori, al mantenimento prolungato di posture incongrue degli arti e al contestuale uso di forza.
Si tratta di lavorazioni che il periziando ha svolto per oltre 30 anni in maniera continuativa ed esclusiva e che di conseguenza consentono di acclarare l'emergenza di un rischio lavorativo specifico che, per caratteristiche qualitative e quantitative, è in grado di assumere un rilievo causale nella eziopatogenesi della infermità denunciata a carico delle spalle
(tendinopatia), quanto meno in via concausale.
Persuadono in tal senso le seguenti circostanze documentali:
1. le caratteristiche proprie della malattia denunciata che è sono grado di assumere il tipico connotato tencopatico con prevalente coinvolgimento della regione inserzionale del tendone sovraspinoso rilevata all'esame RMN versato in atti;
2. il successivo riconoscimento di altre 2 infermità di origine professionale derivanti dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (epicondilite e S. di . Al Persona_1 contrario la rizoatrosi, una forma di osteoartrosi che colpisce l'articolazione trapezio- metacarpale, per caratteristiche nosologico-cliniche proprie, orienta più verso una malattia
3 comune in assenza di una franca caratterizzazione in senso tecnopatico attesa anche la circostanza documentata secondo cui al periziando è stata già riconosciuta una malattia professionale a carico del medesimo distretto anatomico (polso-mano-pollice) ovvero la sindrome di De , Per_1
In tal senso pertanto nel caso del signor solo la infermità denunciata a Parte_1 carico delle spalle (tendinopatia) può essere riguardata come una malattia di origine professionale.
Per quanto riguarda il conseguente quadro invalidante si rileva come alla luce del quadro clinico-obiettivo registrato in sede di visita peritale, integrato con i rilievi diagnostico- strumentali emergenti dalla documentazione sanitaria versata in atti, e tenuto conto delle indicazioni valutative fornite dalle tabelle di legge di cui al D.M. 12 luglio 2000 alle voci n.
224-227, il conseguente grado di menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico ex
D.Lgs. 38/2000) può essere ragionevolmente stimato nella misura del 6% (sei per cento), a decorrere dalla domanda amministrativa del 21/07/2021.
Tenuto conto infine del danno biologico pari al 11% di cui il periziando risulta essere CP_1 titolare dal 23/01/2024, il conseguente grado complessivo invalidante ascende al 16% (sedici per cento) a decorrere dal 23/01/2024, epoca del riconoscimento dell'ultima malattia professionale”.
Si tratta, come detto, di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione sanitaria versata in atti.
Né conducono a conclusioni diverse le osservazioni critiche presentate dalla difesa di parte resistente, a fronte delle motivate note di replica del CTU, il quale ha sottolineato come: “Nel merito si precisa come in verità l'assicurato all'epoca della domanda amministrativa (2021) aveva allegato un esame diagnostico-strumentale di primo livello (ecografia articolare spalla dx e sn del 11/06/2021), versato in atti dalla difesa dell , già suggestivo di una forma CP_1 iniziale di tendinopatia a carico del tendine sovraspinoso (cit. referto “...cuffia dei rotatori
…ecostruttura lievemente disomogenea prevalentemente a carico del tendine sovraspinoso … si segnala la presenza di microcalcificazioni”) in soggetto relativamente giovane (47 anni), in buona salute generale e in assenza di fattori di rischio extralavorativi tanto che dal medesimo esame si evince come gli altri tendini della cuffia dei rotatori non apparivano compromessi in misura apprezzabile con la metodica utilizzata (I livello). L'esame RMN eseguito due anni dopo nell'ambito della istruttoria del presente procedimento giudiziario ha di fatto confermato il quadro anatomopatologico già presente e rilevabile in maniera più
4 dettagliata attesa la metodica di II livello dell'esame eseguito, confermando di fatto il prevalente coinvolgimento del tendine sovraspinoso con ricorrenza di lesione degenerativa parziale (I grado) in sede preinserzionale.
Si tratta di un esame di II livello che l'istituto assicuratore ( ) avrebbe potuto, e forse CP_1 dovuto, eseguire in epoca antecedente e precisamente durante l'iter amministrativo prima di rigettare la domanda, attesa la indubbia esposizione a rischio lavorativo specifico corroborata dal successivo riconoscimento di ben altre 2 malattie professionali derivanti dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (epicondilite e S. di De Quervain).
In tal senso pertanto si rendono i chiarimenti richiesti e si confermano le conclusioni valutative rassegnate nella relazione di CTU già trasmessa alle parti le quali si intendono rafforzare con le presenti note suppletive”.
Va, dunque, accertato e dichiarato che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale, configura un danno biologico pari al 16%.
L' deve, quindi, essere condannato a costituire in favore del ricorrente la relativa CP_1 rendita, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con quest'ultima disposizione è sancito il divieto di cumulo fra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con riferimento alle prestazioni erogate in ritardo dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, essendo stato previsto che la mora debba essere risarcita mediante la corresponsione della maggior somma risultante dal calcolo degli interessi e dal calcolo della rivalutazione monetaria (cfr.
Cass. Sez. Lav.
3.12.2013 n. 27068).
Non è stata invece riconosciuta l'origine professionale della “rizoartrosi” con conseguente rigetto del ricorso sul punto.
Considerato il parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite, liquidate per l'intero in €.
2.695,50 (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni), devono ritenersi compensate tra le parti per la metà e sono poste a carico dell' nella restante misura di CP_1
1/2.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto emesso in corso di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 -accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da “tendinopatia di spalla, bilaterale e prevalente a destra” di origine lavorativa che, unitamente alle pregresse patologie di origine professionale, configura un danno biologico pari al 6%;
-condanna l' alla costituzione in favore del ricorrente della relativa rendita nella misura CP_1
e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 comma 6° Legge n. 412/1991;
-rigetta la domanda per la restante parte;
-compensa le spese del giudizio tra le parti nella misura di 1/2;
-condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della restante parte, già liquidata in CP_1
€. 1.347,50 per onorario, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
-pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU come liquidate in corso di CP_1 causa con separato decreto.
Così deciso in Lanciano, il 07.11.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-
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