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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 12/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1038 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario L. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, raggiungendo conclusioni reputate non condivisibili.
1 In particolare, dopo aver riportato le patologie sofferte, in ricorso si afferma (a dire il vero apoditticamente) che “appare chiaro che una simile condizione evidenzia palesemente l'impossibilità di effettuare i passaggi posturali e il mantenimento della stazione eretta … Ne consegue che la ricorrente debba considerarsi Parte_1
INVALIDA nella misura superiore ai due terzi in attività confacenti”.
Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. A stretto rigore, in ricorso non si menziona neppure quale sia l'attività di lavoro in relazione alla quale vi sarebbe la dedotta incapacità; è infatti solo il CTU a spiegare che la ricorrente svolge attività di “commerciante”.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Peraltro, giova evidenziare che l'attività di commerciante non richiede un particolare sovraccarico delle articolazioni. Neppure si può ritenere che (come affermato in ricorso) la sia addirittura Pt_1 incapace di assumere la posizione eretta, dal momento che il CTU ha riferito solo la presenza di “limitazione dei movimenti del tronco” e che la stessa si è presentata a visita “con sedia a rotelle prestata da terzi per l'occasione non concessa da istituto ortopedico Rizzoli di Bologna che ha esclusivamente prescritto stampelle per deambulare”. Dalla CTU emerge che le ragioni per le quali la ricorrente non deambula sono più che altro ascrivibili a un rifiuto della stessa, la quale “presenta un buon trofismo muscolare agli arti inferiori, preservata forza ai quattro arti”, non a un'impossibilità oggettiva (giova riportare le parole impiegate dal CTU: “Si rifiuta di mettersi in piedi e di eseguire passaggi posturali per riferita impotenza funzionale”).
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Lorenzo Carini e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Assegno ordinario L. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio previdenziale in questione. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato i seguenti che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Le doglianze sollevate da parte ricorrente sono generiche. La ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato nella fase di ATP abbia sottovalutato il quadro clinico del ricorrente, raggiungendo conclusioni reputate non condivisibili.
1 In particolare, dopo aver riportato le patologie sofferte, in ricorso si afferma (a dire il vero apoditticamente) che “appare chiaro che una simile condizione evidenzia palesemente l'impossibilità di effettuare i passaggi posturali e il mantenimento della stazione eretta … Ne consegue che la ricorrente debba considerarsi Parte_1
INVALIDA nella misura superiore ai due terzi in attività confacenti”.
Il ricorrente, però, non adduce alcun elemento idoneo a far dubitare dell'iter logico seguito dal CTU: non indica patologie che il consulente avrebbe omesso di considerare, né indica documentazione medica allegata in atti che il CTU avrebbe omesso di considerare. A stretto rigore, in ricorso non si menziona neppure quale sia l'attività di lavoro in relazione alla quale vi sarebbe la dedotta incapacità; è infatti solo il CTU a spiegare che la ricorrente svolge attività di “commerciante”.
In altri termini, le doglianze di parte ricorrente sono rivolte esclusivamente al risultato raggiunto dal consulente, non al metodo logico dallo stesso applicato. La valutazione dell'ausiliario può essere certamente messa in dubbio, ma per motivi oggettivi (ad es.: il mancato esame di un documento legittimamente acquisito al fascicolo, la mancata menzione di una patologia ivi documentata, l'inquadramento della stessa in una voce tabellare errata, l'attribuzione di percentuali non riconducibili alla voce tabellare correttamente individuata, l'errore di calcolo nell'applicazione della formula a scalare etc.), ma certamente l'affidamento riposto dal giudice nell'operato del CTU non può essere messo in dubbio né per motivi soggettivi (ancorati a giudizi di valore anziché a parametri oggettivi) né per il fatto che la parte (o il suo procuratore o il CTP) avrebbero riconosciuto una maggiore rilevanza delle patologie.
Peraltro, giova evidenziare che l'attività di commerciante non richiede un particolare sovraccarico delle articolazioni. Neppure si può ritenere che (come affermato in ricorso) la sia addirittura Pt_1 incapace di assumere la posizione eretta, dal momento che il CTU ha riferito solo la presenza di “limitazione dei movimenti del tronco” e che la stessa si è presentata a visita “con sedia a rotelle prestata da terzi per l'occasione non concessa da istituto ortopedico Rizzoli di Bologna che ha esclusivamente prescritto stampelle per deambulare”. Dalla CTU emerge che le ragioni per le quali la ricorrente non deambula sono più che altro ascrivibili a un rifiuto della stessa, la quale “presenta un buon trofismo muscolare agli arti inferiori, preservata forza ai quattro arti”, non a un'impossibilità oggettiva (giova riportare le parole impiegate dal CTU: “Si rifiuta di mettersi in piedi e di eseguire passaggi posturali per riferita impotenza funzionale”).
Si deve quindi ritenere che i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso siano generici, in quanto il CTU, nell'operare il proprio apprezzamento, ha tenuto conto di ogni circostanza rilevante. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per mancata indicazione degli specifici motivi di cui all'art. 445-bis cpc. comma 6°.
2 Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
PQM
- Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- Spese di lite irripetibili;
Trapani, 11/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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