Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 3112 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 28.03.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 16/08/1969), rappresentato e difeso dall'avv. FLORIO LUIGIA
OMBRETTA, giusta procura in atti, presso il cui studio in VIA B. CAMAGNA, 11
REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_1 C.F._2
CALABRIA (RC) il 15/03/1972), rappresentato e difeso dall'avv. AMBESI
MARCO, giusta procura in atti, presso il cui studio in VIA BIAGIO CAMAGNA N.
11 REGGIO CALABRIA, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-considerato che con decreto del 18.01.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 10.09.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 05.09.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con ordinanza del 10.09.2024, visto il mancato deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa è stata rinviata al 25.02.2025, con termine per note in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter cpc, sino al 20.02.2025, avvisando che il mancato rispetto del termine avrebbe dato luogo all'estinzione del giudizio;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 18/09/2002; b) dal matrimonio sono nati due figli, Per_1
(03/11/2004), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e Per_2
(06/08/2008), minorenne;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
19.01.2024, il quale ha espresso il parere in data 28.06.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 01/12/2023 da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 _1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 611, parte 2, serie A, anno 2002, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati mutuandosi reciproco rispetto. Il IG. Parte_1
s'impegna a lasciare la casa coniugale;
[...]
2) Il suddetto immobile viene pertanto assegnato in godimento esclusivo alla IG.ra con tutte le pertinenze nonché i mobili e gli arredi esistenti. Controparte_1
3) La IG.ra , al momento del trasferimento in altro alloggio del marito, _1
provvederà alla voltura delle utenze ed all'integrale pagamento delle relative fatture e spese di gestione ordinaria.
4) I figli resteranno a vivere nella casa coniugale con la madre ed i coniugi avranno l'affido condiviso del minore . Per_2
5) I coniugi, sin da ora, dichiarano di volersi costantemente consultare ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo dei figli, dell'indirizzo scolastico o comunque delle scelte tutte che appaiono determinanti per il futuro del figlio;
6) rimarrà col padre nei giorni di martedì e giovedì, dall'uscita di scuola sino Per_2
al riaccompagno all'istituto scolastico nel giorno successivo.
7) Pernotterà presso il padre a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato
8) Nel periodo natalizio il figlio resterà con i genitori alternativamente di anno in anno il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre e l '1 gennaio. Nel periodo pasquale i genitori si alterneranno annualmente fra il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; I genitori trascorreranno il compleanno e l'onomastico dei propri figli alternandosi annualmente a pranzo o a cena. Il figlio trascorrerà la giornata del compleanno del padre con questi, e della madre con quest'ultima ed analogamente sara' per la festa del papà e della mamma. Qualsiasi decisione relativa al minore dovrà essere presa di comune accordo tra i genitori, che si impegnano ad effettuare le scelte avendo come principale obiettivo la tutela dei figli.
9) Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre almeno quindici giorni
10) I coniugi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro coniuge anche in altre località quando hanno con sé il minore;
11) I coniugi hanno l'obbligo di comunicare, sempre, il proprio recapito telefonico o il domicilio, dove l'altro genitore possa sentire o incontrare i figli;
12) Il sig. corrisponderà assegno di mantenimento per il figlio pari a Parte_1 complessive € 400,00 (quattrocento/,00), rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, entro il giorno 08 di ogni mese da versare a mezzo bonifico. Le spese straordinarie saranno ripartite tra i coniugi al 50%.
11)SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO : vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche( eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco ( comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessaria alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici ( parrucchiere, estetista ecc..), attività ricreative abituali ( cinema, feste ed attività conviviali).
12) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto.
SPESE STRAORDINARIE, subordinate al consenso di entrambi i genitori, (al 50% tra i coniugi), suddivise nelle seguenti categorie: A) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
B) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); C) Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, D) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
E) Spese varie: organizzazione di festeggiamenti dedicati ai figli.
13) L'assegno unico verrà corrisposto integralmente alla sig.ra _1
14) Il coniuge che intende sostenere la spesa straordinaria deve acquisire il consenso dell'altro coniuge. Il dissenso dell'altro coniuge dovrà essere espresso e documentabile, in mancanza, decorsi giorni 7 dalla richiesta scritta, il consenso s'intenderà acquisito. Per le ulteriori spese di carattere straordinario, che non rivestono carattere di urgenza, la scelta sulla loro effettuazione va rimessa, a pena di esclusiva sopportazione, all'accordo di entrambi i genitori.
15) I coniugi si impegnano a garantire rapporti significativi con i parenti delle rispettive famiglie, a cui potranno ricorrere in casi di necessità e d'urgenza per assolvere ai compiti normalmente demandati ai genitori;
16) Entrambi i coniugi si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali rispettivi partners, se non nel caso in cui si tratti di relazione seria e duratura e decorso un lasso di tempo non inferiore ai due anni, per far superare al minore l'eventuale della separazione;
17) Per quanto non espressamente convenuto nel presente atto, valgono le norme del codice civile che regolano la materia;
18) Le parti convengono, con la sottoscrizione del presente atto, di dare immediata esecuzione agli accordi raggiunti”.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 09.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna