Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 14222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14222 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 158 c.c. e 473 bis.14 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso la quale elettivamente domicilia in
Quarto (NA) alla Via Masullo 3/a
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANZEVINO EMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in San Felice a Cancello (CE) alla Via Roma n.40
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda separativa in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 , premetteva che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 9.02.2008; che dalla loro relazione erano nati due Controparte_1
figli : ( 31.1.2009) e ( 31.3.2012); che ella lavorava part-time con contratto a tempo Per_1 Per_2 determinato con uno stipendio di € 750,00, mentre il marito era sottoufficiale dell'esercito con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, oltre le trasferte;
che la convivenza con il resistente non era più tollerabile avendo egli assunto un contegno denigratorio e violento nei suoi confronti che anche alla presenza dei figli. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva: - dichiararsi la separazione personale per il venir meno dell'affectio coniugalis, con addebito nei confronti del Sig. Controparte_1
con conseguente ordine di trascrizione all'ufficio di competenza nel registro di stato civile;
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con conseguente cambio di residenza del SI. ; Controparte_1
- Attribuire la casa familiare sita in Quarto (Na), Corso Italia n. 393, alla SI.ra ; Parte_1
- Affidare i minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare con la madre, sita in Quarto (Na), al
Corso Italia n. 393, determinando inoltre i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascuno di essi, tenendo in considerazione l' attuale mancanza di equilibrio dei rapporti tra padre e figlio;
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile straordinarie scolastiche, mediche e sportive ed al 100% per cento dell'assegno unico che in questo momento viene percepito dal padre;
- porre a carico del SI. il pagamento del 50% del canone di locazione della casa familiare;
CP_1
- Laddove si ritenga opportuno, per ritrovare l'equilibrio nel rapporto padre - figlio, stabilire l'inizio di un percorso genitoriale a carico del SI. presso gli assistenti sociali di Quarto (Na); CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda separativa formulata dalla Controparte_1
ricorrente ma contestava tutto quanto dedotto dalla stessa evidenziando di aver sempre adempiuto agli obblighi scaturenti dal matrimonio e di essersi sempre adoperato a preservare il benessere psico-fisico dei figli. Chiedeva pertanto: dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di
[...]
; Pt_1
II) affidi i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2
privilegiato degli stessi presso la madre in Quarto (Na) alla Via Corso Italia n. 393;
III) disponga che il padre, salvo diverso accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé i figli e nei seguenti giorni e orari: il mercoledì dalle 17:00 alle 20:00; nei fini settimana, Per_1 Per_2
alternativamente, dal venerdì alle 17:00 al sabato alle 10:00, ovvero dal sabato alle 10:00 alla domenica alle 19:00; disponga anche che, sempre salvo diverso accordo, i minori trascorrano i giorni festivi un anno con un genitore e quello successivo con l'altro, nonché, durante le vacanze estive, almeno 10 giorni, anche non consecutivi, con il padre. Ai fini della modulazione del diritto (-dovere) di visita, si rappresenta in sintesi che:- i minori e frequentano, rispettivamente, il terzo anno di scuola Per_1 Per_2
secondaria di secondo grado presso un istituto tecnico- professionale dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 13:00 e il terzo anno di scuola secondaria di primo grado dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle
14:00;- non partecipano ad attività extra-scolastiche; - la madre lavora come impiegata part-time presso uno studio medico in Napoli dal lunedì al venerdì per 15 ore settimanali;
- il padre lavora come
[...]
presso il Ministero della Difesa in Nola (Na), dal lunedì al venerdì, dalle 07:50 alle 15:30, CP_2 al netto del tempo occorrente per raggiungere la sede aziendale, e fatta salva l'eSIenza imprevedibile, per la natura stessa delle mansioni disimpegnate, di trattenersi al lavoro oltre l'orario ordinario o di recarvisi, quando necessario, anche il sabato e la domenica;
IV) disponga: 1) che il padre corrisponda alla madre per ciascun mese un contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori e di euro 250,00 ciascuno, da rivalutarsi annualmente Per_1 Per_2
secondo legge, concorrendo per la metà alle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Napoli del 07-03-2018, 2) che l'importo dell'assegno unico e universale di euro 398,80 venga percepito interamente dalla coniuge;
3) che sia posto a carico della Parte_1 coniuge il canone di locazione dell'immobile sito in Quarto (Na) alla Via Corso Italia n. Parte_1
393, pari ad euro 612,00 mensili che la stessa provvederà a versare alle scadenze previste.
All'udienza del 14.01.2025 le parti comparivano personalmente confermando la loro volontà di separarsi.
Rappresentavano di aver raggiunto un accordo a tacitazione del contenzioso in essere e chiedevano un breve rinvio per depositare telematicamente l'accordo sottoscritto.
Il Giudice, preso atto, autorizzava i coniugi a vivere separati, disciplinava i rapporti provvisoriamente in conformità agli accordi sopraggiunti e rinviava in prosieguo onde consentire il deposito telematico dei patti come peraltro richiesto dai difensori. All'udienza del 6.02.2025 celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui, nel riportarsi agli accordi raggiunti, chiedevano riservarsi la causa al IO per la decisione.
Il giudice rimetteva la causa in decisione al IO , previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151
c.c. Va preliminarmente osservato che la separazione va dichiarata ai sensi del 1° co. dell'art.151 c.c. stante la reciproca rinunzia delle parti alle domande di addebito formulate.
Ritiene il IO che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
a) - i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
b) - in particolare la SI.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Quarto (Na), Parte_1
alla Via Corso Italia n. 393; mentre il SI. , si impegna a trasferire altrove la propria Controparte_1
residenza, con l'ulteriore impegno di liberare la casa coniugale dai propri effetti personali, quanto prima dal momento della sottoscrizione del presente accordo.
c) - i minori saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare con la madre, sita in
Quarto al Corso Italia 393;
d) - a titolo di mantenimento dei due figli minori, il SI. verserà alla SI.ra un Controparte_1 Pt_1
congruo assegno mensile pari ad euro 600,00 soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT a decorrere da Gennaio del corrente anno e l'assegno unico per intero al 100%, oltre il rimborso del 50 % delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive come da protocollo del Tribunale di
Napoli numero 003180 del 2018.
d.1) - Conseguentemente, il SI. provvederà a modificare al Caf di competenza, la posizione in CP_1
riferimento all'assegno unico riconoscendolo per intero alla SI.ra , subito dopo la Parte_1
sottoscrizione del presente atto.
e) - i coniugi provvederanno a dividere eventuali conti cointestati. f) - il diritto di visita del padre, relativo agli incontri settimanali ed ai weekend in base al principio di alternanza, viene determinato secondo le eSIenze dei minori, nonché secondo gli eventuali impegni lavorativi dei genitori, dunque il diritto di visita è cosi regolato: Lunedì- mercoledì dalle ore 17:30 alle ore 20:00 e il venerdì dall'uscita da lavoro del SI. , il quale preleverà i minori Controparte_1
dall'abitazione della casa coniugale e li riaccompagnerà la domenica alle ore 19:30.
La settimana successiva lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17:30 alle ore 20:00.
f.1) -per quanto concerne le festività vige il principio dell'alternanza; - il giorno del compleanno del SI.
i minori resteranno con il padre;
- il giorno del compleanno della SI.ra , i minori CP_1 Pt_1
resteranno con la madre;
- il giorno del compleanno di e , tenendo in considerazione l'età, Per_1 Per_2
sarà gestito secondo le loro preferenze ed impegni. Il giorno del 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre ed il 26 dicembre con la madre. Il 31 dicembre con la madre ed il 1 Gennaio con il padre. Il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di lunedì in albis con il padre, il 25 aprile ed il primo maggio con la madre ed il 2 giugno con il padre.
f.2) - le vacanze estive: i genitori potranno tenere con se i minori 15 giorni cadauno consecutivi, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
g) Le parti rinunciano alle rispettive domande di addebito.
h) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni i) le spese di giudizio da intendersi compensate tra le parti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da
contro
Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] a) dichiara la separazione personale dei coniugi e (atto n.3 Parte_1 Controparte_1
,parte II , S. A , reg. Atti Matrimonio anno 2008);
b) disciplina le condizioni accessorie alla separazione in conformità agli accordi intervenuti tra le parti come riportati in parte motiva;
c) prende atto delle pattuizioni non aventi carattere obbligatorio;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile);
e) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 14.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott.ssa Valeria Rosetti