Art. 7.
Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima.
I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.
Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima.
I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.