Articolo 7 della Legge 12 agosto 1962, n. 1340
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 settembre 1962
Art. 7.
Le attribuzioni che gli ordinamenti del personale statale domandano ai capi delle Amministrazioni sono esercitate, nei riguardi del personale dell'A.A.I., dal presidente dell'Amministrazione medesima.
I provvedimenti da esso adottati hanno carattere definitivo e sono soggetti, nei casi previsti dalla legge, alla registrazione della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 26 settembre 1962