TRIB
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4654/2023 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, - rappresentato dai genitori
[...] Controparte_3 [...]
e - Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8
, , CP_9 Controparte_10 CP_9 [...]
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_14
potestà sulla figlia minore Controparte_15
, , Controparte_16 Controparte_4
Controparte_17 Controparte_18
rappresentata dai genitori e
[...] Controparte_19
- , in proprio e quale Controparte_20 CP_21
esercente la potestà sulla figlia minore Persona_1
, , in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_22
potestà sui figli minori e Persona_2 [...]
, , Persona_3 Controparte_23 CP_24
,
[...] Controparte_25 Parte_1
, in proprio e quale esercente
[...] Parte_2
la potestà sulla figlia minore Persona_4 [...]
, Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Guido Meroni e dall'Advogado stabilito Controparte_26
RICORRENTI contro
Controparte_27
[...] CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 06.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimonii
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; , nato Controparte_1 Controparte_2
il 07.03.1986; rappresentato dai genitori Controparte_3 Controparte_4
e nato il [...];
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, nata il [...]; nato il [...]; CP_6 Controparte_7 [...]
, nato il [...]; , nata il Parte_4 Parte_5
17.08.1995; , nato il [...]; , nata il Controparte_11 CP_12
20.04.1990; , nata il [...]; Controparte_13 Controparte_14
nata il [...]- in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore
[...]
nata il [...]- rappresentata dalla madre e dal Controparte_15
padre nato il Persona_5 Controparte_16
12.06.1985; , nata il [...]; Controparte_4 Controparte_17
, nata il [...]; rappresentata dai genitori
[...] Controparte_18
e nata il Controparte_19 Controparte_20
24.05.2007; , nato il [...]- in proprio e quale esercente la CP_21
potestà sulla figlia minore , nata il [...]- Persona_1
rappresentata dal padre e dalla madre;
Persona_6 CP_22
, nata il [...]- in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori
[...]
, nata il [...] e , nato il Persona_2 Persona_3
22.03.2004- rappresentati dalla madre;
, nato il [...]; Parte_6
, nata il [...]; nata il Controparte_24 Parte_7
02.07.2003; nata il [...]- in proprio e quale Parte_2
esercente la potestà sulla figlia minore nata il [...]- Persona_4
rappresentata dalla madre e dal padre Gabriel Zanetti Martins;
Parte_3
nato il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di
[...]
Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano. , nata il [...] Parte_1
(anch'essa in Brasile), adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e
2 dichiarato di essere cittadina italiana jure matrimonii in forza del matrimonio contratto in data 11.12.1976 con , qui ricorrente. Parte_6
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Controparte_1
o o o Persona_7 Controparte_1 Controparte_1 Per_7
o ), nato il [...] a Santa Giustina in [...],
[...] Controparte_1
figlio di e di , cittadino italiano, poi emigrato e Persona_8 Persona_9
deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.01.2025 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 06.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_27 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana in atti. Si rileva, inoltre, che, nel ricorso introduttivo, i nominativi dei genitori dell'avo sono stati erroneamente indicati in e , anziché- come si Persona_10 Persona_11
evince dai certificati in atti- in e;
così come il Persona_9 Persona_8
ricorrente, è stato sempre indicato come Controparte_11 CP_11
anziché, appunto, , come parimenti si evince dai certificati in atti. CP_11
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3 Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Controparte_1
deriva la competenza di questo Tribunale.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Controparte_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli, e , che l'avevano a Persona_12 Persona_13
propria volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono cittadini italiani;
va precisato che acquistano la cittadinanza italiana anche i figli adottati, ex art. 3 lg.
91/1992, sicché i figli della ricorrente , Controparte_22 Persona_2
, e , l'hanno acquisita in
[...] Persona_3 Controparte_24
forza delle rispettive sentenze di adozione definitiva emesse dal Tribunale di
Giustizia dello Stato di San Paolo (cfr. doc.ti 23-27).
Dall'esame di tale documentazione emerge poi che vi sono state trasmissioni della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione (
[...]
, nata il [...] e , nata Persona_14 Persona_15
il 01/06/1944).
4 Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva
5 l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al/alla figlio/a legittimo/a di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nata anteriormente al 01/01/1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Per quanto riguarda la domanda presentata da , figlia di Parte_1 Per_16
e di (cfr. doc. 17), essa va correttamente qualificata
[...] Persona_17
quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto il 11.12.1976 nella città di Ribeira Preto (SP- Brasile), con
, qui ricorrente, come risulta dal certificato integrale di Parte_6
matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc.
18.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa
6 un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
11.12.1976, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dalla retroattività o meno dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha presentato la domanda di Parte_1
riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_27
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
7 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_27
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_27
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Controparte_1
Brasile il 27.04.1956 ivi residente in [...]de Caxias 639 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Controparte_2
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 07.03.1986 ivi residente in [...]1155 - bloco 24 - apto 101 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/MT - Controparte_3
Brasile il 29.11.2010, residente in [...]1, casa 6, quadra 34 - Caceres/MT - Brasile, è
8 cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP – Controparte_6
Brasile il 30.10.1950 ivi residente in [...]207 -
Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nato a [...] Controparte_7
Preto/SP - Brasile il 24.03.1975 ivi residente in [...]61 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...] Parte_4
Preto/SP - Brasile il 23.03.1998 ivi residente in [...]70 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Parte_5
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 17.08.1995 ivi residente in [...]70 -
Ribeirão Preto/SP – Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP Controparte_11
- Brasile il 08.06.1966 ivi residente in [...]da Floresta 1893 - bloco OR 06 - apto
301 - Rio Branco/AC - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP Brasile il CP_12
20.04.1990 ivi residente in [...]94 - - Brasile, è Parte_8
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP Controparte_13
- Brasile il 10.09.1970 ivi residente in [...]94 - Parte_8
- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP – Controparte_14
Brasile il 11.07.1981 ivi residente in [...]185 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
9 - accerta e dichiara che nata a Controparte_15
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 01.02.2019, ivi residente in [...]
Palma 185 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Controparte_16
Campinas/SP - Brasile il 12.06.1985 ivi residente in [...]906
- apto 32 - Campinas/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/MT - Controparte_4
Brasile il 13.10.1992 ivi residente in [...]374 - Caceres/MT -
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Controparte_17
Caceres/MT - Brasile il 13.12.1997 ivi residente in [...]374 -
Caceres/MT - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/MT - Controparte_18
Brasile il 24.05.2007 ivi residente in [...]374 - Caceres/MT –
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Brasile CP_21
il 13.08.1981 ivi residente in [...]38 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Persona_1
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 29.12.2011 ivi residente in [...]38
- Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Controparte_22
Brasile il 01.06.1982 ivi residente in [...]822 - apto 14 -
Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...] Persona_2
Preto/SP - Brasile il 31.10.2006 ivi residente in [...]822 - apto
10 14 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...] Persona_3
Preto/SP - Brasile il 22.03.2004 ivi residente in [...]822 - apto
14 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Brasile Parte_6
il 20.01.1952 ivi residente in [...]26 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Controparte_24
Brasile il 25.11.1999 ivi residente Rua Herminio Morandini 822 - apto 14 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP Parte_7
- Brasile il 02.07.2003 ivi residente in [...]61 - Ribeirão Preto/SP
- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_2
Preto/SP - Brasile il 22.06.1978 ivi residente in [...]26 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP - Persona_4
Brasile il 17.07.2014 ivi residente in [...]26 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Parte_3
Catanduva/SP - Brasile il 13.01.1988 ivi residente in [...]94 -
- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza Parte_8
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 17.10.1954 ivi residente in [...]411 - apto 72 - Ribeirão Preto
/SP - Brasile, è cittadina italiana iure matrimonii per aver contratto matrimonio in data 11.12.1976, con cittadino italiano, . Parte_6
11 - ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_27
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 10/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata in materia di immigrazione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dr.ssa Francesca Orlando
Facchin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4654/2023 promossa da:
, Controparte_1 Controparte_2
, - rappresentato dai genitori
[...] Controparte_3 [...]
e - Controparte_4 Controparte_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 CP_8
, , CP_9 Controparte_10 CP_9 [...]
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13
, , in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_14
potestà sulla figlia minore Controparte_15
, , Controparte_16 Controparte_4
Controparte_17 Controparte_18
rappresentata dai genitori e
[...] Controparte_19
- , in proprio e quale Controparte_20 CP_21
esercente la potestà sulla figlia minore Persona_1
, , in proprio e quale esercente la
[...] Controparte_22
potestà sui figli minori e Persona_2 [...]
, , Persona_3 Controparte_23 CP_24
,
[...] Controparte_25 Parte_1
, in proprio e quale esercente
[...] Parte_2
la potestà sulla figlia minore Persona_4 [...]
, Parte_3 rappresentati e difesi in giudizio, giusta procure in atti, dall'Avv. Guido Meroni e dall'Advogado stabilito Controparte_26
RICORRENTI contro
Controparte_27
[...] CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate il 06.01.2025
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza jure sanguinis e jure matrimonii
Fatto, svolgimento del processo e motivi della decisione
, nato il [...]; , nato Controparte_1 Controparte_2
il 07.03.1986; rappresentato dai genitori Controparte_3 Controparte_4
e nato il [...];
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, nata il [...]; nato il [...]; CP_6 Controparte_7 [...]
, nato il [...]; , nata il Parte_4 Parte_5
17.08.1995; , nato il [...]; , nata il Controparte_11 CP_12
20.04.1990; , nata il [...]; Controparte_13 Controparte_14
nata il [...]- in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore
[...]
nata il [...]- rappresentata dalla madre e dal Controparte_15
padre nato il Persona_5 Controparte_16
12.06.1985; , nata il [...]; Controparte_4 Controparte_17
, nata il [...]; rappresentata dai genitori
[...] Controparte_18
e nata il Controparte_19 Controparte_20
24.05.2007; , nato il [...]- in proprio e quale esercente la CP_21
potestà sulla figlia minore , nata il [...]- Persona_1
rappresentata dal padre e dalla madre;
Persona_6 CP_22
, nata il [...]- in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori
[...]
, nata il [...] e , nato il Persona_2 Persona_3
22.03.2004- rappresentati dalla madre;
, nato il [...]; Parte_6
, nata il [...]; nata il Controparte_24 Parte_7
02.07.2003; nata il [...]- in proprio e quale Parte_2
esercente la potestà sulla figlia minore nata il [...]- Persona_4
rappresentata dalla madre e dal padre Gabriel Zanetti Martins;
Parte_3
nato il [...]; tutti nati in Brasile, adivano il Tribunale di
[...]
Venezia chiedendo che fosse accertato e dichiarato di essere cittadini italiani jure sanguinis per discendenza da avo italiano. , nata il [...] Parte_1
(anch'essa in Brasile), adiva il Tribunale di Venezia, chiedendo che fosse accertato e
2 dichiarato di essere cittadina italiana jure matrimonii in forza del matrimonio contratto in data 11.12.1976 con , qui ricorrente. Parte_6
A sostegno della domanda deducevano di essere discendenti di (o Controparte_1
o o o Persona_7 Controparte_1 Controparte_1 Per_7
o ), nato il [...] a Santa Giustina in [...],
[...] Controparte_1
figlio di e di , cittadino italiano, poi emigrato e Persona_8 Persona_9
deceduto in Brasile senza mai naturalizzarsi né rinunciare alla cittadinanza italiana;
per la linea di discendenza, si richiama integralmente quanto dedotto dai ricorrenti nel ricorso introduttivo e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
La prima udienza del 09.01.2025 veniva tenuta ex art. 127 ter cpc e, precisate le conclusioni dai soli ricorrenti con note scritte depositate il 06.01.2025, la causa va ora trattenuta in decisione.
***
I fatti e le motivazioni dedotte risultano fondate e provate documentalmente.
Preliminarmente va rilevato che il non si è costituito sicché, verificata la CP_27 regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ex art. 281 undecies cpc, ne va dichiarata la contumacia.
In ordine alla linea di discendenza ci si riporta integralmente a quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente richiamato, riprodotto e provato sulla base dei documenti allegati;
ad integrazione si rileva che i diversi nomi e cognomi dell'avo, poi tramandati ai discendenti qui ricorrenti, risultano dal certificato di non naturalizzazione brasiliana in atti. Si rileva, inoltre, che, nel ricorso introduttivo, i nominativi dei genitori dell'avo sono stati erroneamente indicati in e , anziché- come si Persona_10 Persona_11
evince dai certificati in atti- in e;
così come il Persona_9 Persona_8
ricorrente, è stato sempre indicato come Controparte_11 CP_11
anziché, appunto, , come parimenti si evince dai certificati in atti. CP_11
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede, al comma n. 36, che “all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
3 Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo, , era nato in [...], da cui Controparte_1
deriva la competenza di questo Tribunale.
Orbene, il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge
n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va osservato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova, invero, esatto riscontro nella documentazione allegata.
Risulta, inoltre, che non era mai stato naturalizzato cittadino Controparte_1
brasiliano e mai aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, avendola quindi trasmessa iure sanguinis ai figli, e , che l'avevano a Persona_12 Persona_13
propria volta trasmessa ai loro discendenti, sicché questi sono cittadini italiani;
va precisato che acquistano la cittadinanza italiana anche i figli adottati, ex art. 3 lg.
91/1992, sicché i figli della ricorrente , Controparte_22 Persona_2
, e , l'hanno acquisita in
[...] Persona_3 Controparte_24
forza delle rispettive sentenze di adozione definitiva emesse dal Tribunale di
Giustizia dello Stato di San Paolo (cfr. doc.ti 23-27).
Dall'esame di tale documentazione emerge poi che vi sono state trasmissioni della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione (
[...]
, nata il [...] e , nata Persona_14 Persona_15
il 01/06/1944).
4 Tale sequenza, in base alla legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista (salvo casi marginali) unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della legge n.
555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 09.04.1975, dichiarava costituzionalmente illegittimo il predetto art. 10 della legge n. 555/1912 “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna automaticamente per il solo fatto del matrimonio con lo straniero” e, con la sentenza n. 30 del 09.02.1983 dichiarava, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della medesima legge sopra citata “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, ritenendo che la citata legge generasse una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi, ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, in quanto privata automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Le suddette pronunce, pertanto, hanno così ricondotto ai valori costituzionali di uguaglianza e parità tra i coniugi, sanciti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione, la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Tanto premesso, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione stessa, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca.
Tale sostanziale disparità di trattamento, tuttavia, è stata superata grazie ad una pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 25.02.2009, che ha affermato “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 01.01.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza, in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva
5 l'estinzione per effetto della rinuncia da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato).
Per l'effetto, il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana è perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al/alla figlio/a legittimo/a di madre cittadina nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle “situazioni esaurite”, come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina nata anteriormente al 01/01/1948, e, conseguentemente, ai loro discendenti.
E' provata, quindi, la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti e la circostanza per cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta anche per linea materna non costituisce impedimento.
Per quanto riguarda la domanda presentata da , figlia di Parte_1 Per_16
e di (cfr. doc. 17), essa va correttamente qualificata
[...] Persona_17
quale domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure matrimonii, in forza del matrimonio contratto il 11.12.1976 nella città di Ribeira Preto (SP- Brasile), con
, qui ricorrente, come risulta dal certificato integrale di Parte_6
matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato/ asseverato sub doc.
18.
Le norme regolatrici dell'acquisto della cittadinanza da parte della donna straniera che sposa un cittadino italiano, prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983
(27.04.1983), vanno individuate, ratione temporis, negli artt. 10 e 11 lg. 555/1912 che, per quanto concerne il caso di specie ovvero il caso di donna straniera che sposa
6 un cittadino italiano, prevedono espressamente all'art. 10 “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova salvo che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.”
La cittadinanza italiana risulta pertanto acquisita automaticamente dalla suddetta ricorrente per il solo fatto del matrimonio contratto con cittadino italiano in data
11.12.1976, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge 123/1983 che ha previsto altri requisiti aggiuntivi per il suo riconoscimento;
al riguardo, a prescindere dalla retroattività o meno dell'esclusione dell'automatismo introdotto con la predetta legge, risulta dirimente il fatto che ha presentato la domanda di Parte_1
riconoscimento della cittadinanza così manifestando, senza ombra di dubbio, la volontà di ottenerla.
La richiesta di riconoscimento della cittadinanza, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, i ricorrenti hanno dato prova di aver introdotto la richiesta di riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, il
Brasile, senza avere avuto alcun riscontro né un numero di prenotazione.
Del resto, sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci – undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 07.08.1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve pertanto essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti, Controparte_27
anche perché non risultano essere stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
7 Era, infatti, onere dell'amministrazione resistente eccepire puntualmente e specificamente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (quale, a mero titolo di esempio, l'avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla
L. n. 555 del 1912).
Come, invero, insegnano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario “iure sanguinis”, e lo
“status” di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
25317 del 24.08.2022).
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere e dell'assenza di difese da parte del , vanno integralmente compensate tra le CP_27
parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, accoglie la domanda e per l'effetto così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_27
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Controparte_1
Brasile il 27.04.1956 ivi residente in [...]de Caxias 639 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Controparte_2
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 07.03.1986 ivi residente in [...]1155 - bloco 24 - apto 101 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/MT - Controparte_3
Brasile il 29.11.2010, residente in [...]1, casa 6, quadra 34 - Caceres/MT - Brasile, è
8 cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP – Controparte_6
Brasile il 30.10.1950 ivi residente in [...]207 -
Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nato a [...] Controparte_7
Preto/SP - Brasile il 24.03.1975 ivi residente in [...]61 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...] Parte_4
Preto/SP - Brasile il 23.03.1998 ivi residente in [...]70 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Parte_5
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 17.08.1995 ivi residente in [...]70 -
Ribeirão Preto/SP – Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP Controparte_11
- Brasile il 08.06.1966 ivi residente in [...]da Floresta 1893 - bloco OR 06 - apto
301 - Rio Branco/AC - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP Brasile il CP_12
20.04.1990 ivi residente in [...]94 - - Brasile, è Parte_8
cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP Controparte_13
- Brasile il 10.09.1970 ivi residente in [...]94 - Parte_8
- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP – Controparte_14
Brasile il 11.07.1981 ivi residente in [...]185 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
9 - accerta e dichiara che nata a Controparte_15
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 01.02.2019, ivi residente in [...]
Palma 185 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Controparte_16
Campinas/SP - Brasile il 12.06.1985 ivi residente in [...]906
- apto 32 - Campinas/SP - Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/MT - Controparte_4
Brasile il 13.10.1992 ivi residente in [...]374 - Caceres/MT -
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Controparte_17
Caceres/MT - Brasile il 13.12.1997 ivi residente in [...]374 -
Caceres/MT - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/MT - Controparte_18
Brasile il 24.05.2007 ivi residente in [...]374 - Caceres/MT –
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Brasile CP_21
il 13.08.1981 ivi residente in [...]38 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a Persona_1
Ribeirão Preto/SP - Brasile il 29.12.2011 ivi residente in [...]38
- Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Controparte_22
Brasile il 01.06.1982 ivi residente in [...]822 - apto 14 -
Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...] Persona_2
Preto/SP - Brasile il 31.10.2006 ivi residente in [...]822 - apto
10 14 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...] Persona_3
Preto/SP - Brasile il 22.03.2004 ivi residente in [...]822 - apto
14 - Ribeirão Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a [...]/SP - Brasile Parte_6
il 20.01.1952 ivi residente in [...]26 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Controparte_24
Brasile il 25.11.1999 ivi residente Rua Herminio Morandini 822 - apto 14 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP Parte_7
- Brasile il 02.07.2003 ivi residente in [...]61 - Ribeirão Preto/SP
- Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...] Parte_2
Preto/SP - Brasile il 22.06.1978 ivi residente in [...]26 - Ribeirão
Preto/SP - Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che nata a [...]/SP - Persona_4
Brasile il 17.07.2014 ivi residente in [...]26 - Ribeirão Preto/SP -
Brasile, è cittadina italiana iure sanguinis per discendenza diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nato a Parte_3
Catanduva/SP - Brasile il 13.01.1988 ivi residente in [...]94 -
- Brasile, è cittadino italiano iure sanguinis per discendenza Parte_8
diretta dal comune avo, cittadino italiano, ; Controparte_1
- accerta e dichiara che , nata a [...]/SP - Parte_1
Brasile il 17.10.1954 ivi residente in [...]411 - apto 72 - Ribeirão Preto
/SP - Brasile, è cittadina italiana iure matrimonii per aver contratto matrimonio in data 11.12.1976, con cittadino italiano, . Parte_6
11 - ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente Controparte_27
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza.
Venezia, il 10/02/2025
Il Giudice
Francesca Orlando
12