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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 852/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1877/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 190516262 - NA150807-1 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
- sull'appello n. 4607/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Resistente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Via Velina, 8 84040 Castelnuovo Cilento SA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. SILENZIO RIFIUTO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 481/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste per l'accoglimento dell'appello in riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di appello iscritti ai numeri di RG 1877/2025 e 4607/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Napoli Territorio e DP II di Napoli impugnano la sentenza n.19431/4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 4, con cui era stato accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso per imposta ipotecaria per l'importo di euro 7.535,00 a seguito della presentazione dell'atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti di lavoro dipendente scaturente dalla sentenza del 11 novembre 2009 n. 27873 resa dal Tribunale di Napoli al termine del giudizio recante RG n.4383/044, da parte dei sig.ri Resistente_4, Resistente_1, Resistente_2 ed Resistente_3.
Esponevano i ricorrenti nel giudizio di primo grado di aver presentato in data 10 maggio 2023 per il tramite del Notaio Nominativo_1 di Lonigo atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria totale di ipoteca giudiziale, richiesta eseguita con modalità telematiche codice 190516262- protocollo n.
NA1508074/1- codice atto n.50272162756 del 10 maggio 2023, di aver versato in seguito all'avvenuta liquidazione da parte dell'Ufficio del Territorio di Napoli del 18 maggio 2023 l'importo di euro 7.535,00 a titolo di imposta ipotecaria ed eccepiscono che tale importo non era dovuto in applicazione dell'art. 10 della Legge
533/73 trattandosi di crediti di lavoro dipendenti scontanti il regime di esenzione totale previsto dalla suddetta
Legge.
Rilevavano i ricorrenti di aver presentato in data 16/01/2024 Istanza di rimborso e avverso il diniego/silenzio formatosi, stante il decorso del termine dei novanta giorni, avevano presentato in data 4/7/2024 ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che con la richiamata sentenza aveva riconosciuto, in applicazione del richiamato art. 10 della Legge 533/73, il diritto al rimborso e condannato l'Agenzia delle Entrate alla restituzione dell'importo versato di euro 7.535,00.
Avverso la suddetta sentenza propongono due atti di appello aventi il medesimo oggetto l'agenzia delle
Entrate di Napoli Territorio e DP II di Napoli richiamando integralmente i motivi del ricorso sul presupposto del loro mancato esame dal giudice di primo grado costituiti:
-dal mancato assolvimento dell'onere probatorio posto ad esclusivo carico di parte ricorrente, sostiengono, infatti, gli appellanti che parte appellata non abbia dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte mediante la costituzione all'intermediario notaio della provvista finanziaria necessaria all'estinzione della pretesa tributaria e/o la restituzione di quanto a lui anticipato a loro esclusivo favore, elemento quest'ultimo non esaminato dalla sentenza di primo grado;
-dal mancato esame del motivo relativo alla mancata prova della tempestività del ricorso;
-dall'inapplicabilità del richiamato art. 10 della Legge 533/73 alla fattispecie in esame trattandosi non di iscrizione ipotecaria ma della sua cancellazione: tale ipotesi non è prevista dalla legge e non è suscettibile di estensione analogica trattandosi di un'agevolazione ed è in ogni caso inapplicabile essendosi esaurito il rapporto di lavoro dipendente.
Si sono regolarmente costituiti gli appellati sopra identificati che richiamando l'art. 10 della Legge 533/73 ne sostengono l'applicabilità alla fattispecie in oggetto trattandosi di crediti di lavoro dipendente, rientrando come tali nel pieno dello spirito della Legge di agevolare talune categorie di controversie e tutti gli aspetti, compresi quelli tributari, ad essa connessi senza alcuna eccezione di sorte per cui non si capiscono le ragioni dell'esclusione dell'applicazione della suddetta legge alla procedura di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria laddove essa riguardi specificatamente crediti di lavoro dipendenti sorgenti da procedimenti giudiziari rientranti specificatamente nel suo alveo applicativo.
Per quanto riguarda il mancato assolvimento dell'onere probatorio gli appellati evidenziano che il pagamento
è stato regolarmente effettuato mediante procedura telematica con modello F24 e non vi è alcuna contestazione del suo avvenuto pagamento, infine in merito alla prova della tempestività del ricorso essi rilevano che è esso è in re ipsa sulla base della documentazione versata in atti così come risultante dalla ricevute di presentazione della dichiarazione di rimborso e dalla presentazione del ricorso decorsi i novanta giorni dal silenzio/diniego.
La causa iscritta al n. di RG 1877/2025 è stata trattata all'udienza del 10 ottobre 2025 ove è stata rinviata alla data odierna del 23 gennaio 2026 al fine della riunione con l'analogo procedimento iscritto al numero di RG 4607/2025, data in cui previa discussione con le parti entrambi i procedimenti sono stati riuniti e trattenuti per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i procedimenti già iscritti ai n. 1877/2025 e n.4607/2025 essendo essi mera duplicazione della medesima impugnazione per cui vanno trattati e decisi congiuntamente.
Ciò preliminarmente deciso va richiamato l'articolo 10 della Legge 533/1973 che testualmente detta:
“Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.”
Dalla lettura della norma su richiamata si evince in primo luogo che non è un'agevolazione ma un'esenzione applicabile ampiamente ed estendibile analogicamente non solo agli atti e provvedimenti relativi alle sole cause di lavoro ma anche ai consequenziali procedimenti ed effetti tributari ivi compresi quelli relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare.
Risulta sotto questo profilo e sulla base della lettura della norma piuttosto incongrua l'eccezione posta da parte appellante relativa all'inapplicabilità alla procedura di cancellazione in quanto l'ampia portata della suddetta norma non la esclude certamente, trattandosi per di più di un'esenzione, e non di un'agevolazione avente, quindi, a differenza di quanto affermato da parte appellante un'applicazione estensiva.
Tale lettura d'altronde è confermata dagli stessi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n.
11/2002 prot. 95109).
Essa ha ricordato, ispirandosi allo spirito della norma, che già la Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 3975 del 10/6/1992, pur sottolineando come l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale non possa tecnicamente definirsi come atto giudiziario, ha ritenuto che “…l'ampia formulazione della disposizione legislativa in esame consenta di poter affermare che essa ricomprende anche le ipoteche giudiziali…” posto che “…queste ultime costituiscono un prius della procedura di esecuzione immobiliare, un atto preordinato alla tutela delle contribuzioni dei lavoratori che garantisce il raggiungimento delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire.” Lo stesso Giudice, con decisione n. 4947 del 14/10/1998, nel ribadire l'applicabilità del regime di esenzione in parola alle iscrizione ipotecarie richieste per il recupero di crediti relativi sia a prestazioni di lavoro che a contribuzioni previdenziali ed assistenziali, ha, tra l'altro, sottolineato che le ipoteche giudiziali in questione “…assolvono le stesse finalità degli atti esecutivi immobiliari e, comunque, sono preordinate allo stesso fine e, pertanto, debbono essere incluse nelle norme di favore attesa l'ampia formulazione letterale di cui si è servito il legislatore…” infine l'Avvocatura Generale dello Stato – in sintonia con gli indirizzi giurisprudenziali innanzi citati – ha osservato (con nota 28 maggio 2001, n. 63270) che, nell'ambito del contesto normativo delineato, non può giustificarsi da un lato il riconoscimento della esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione
“…per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo (anche se la seconda in astratto non è sempre essenziale ai fini dell'esecuzione) quando si rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite da ampi benefici.”
Trattasi di ragionamenti ed argomenti ancor oggi pienamente applicabili alla fattispecie de quo ricordando anche che con la recente risposta al quesito posto alla domanda dell'applicabilità del regime esentivo previsto dalla suddetta norma alle iscrizioni ipotecarie scaturenti dalle azioni di regresso promosse dall'ente pubblico
(Risposta 162/2025) l'Agenzia delle Entrate ha statuito in un'interpretazione di ampia portata che ha previsto la sua applicabilità alle suddette azioni di regresso in quanto collegate con il procedimento lavoristico prevedendo che “ Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'Ente pubblico in quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre di ''controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa esercitata dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).”.
Sulla base dei principi e dei ragionamenti apparirebbe del tutto incongrua l'esclusione dell'esenzione prevista dalla richiamata normativa della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria laddove essa scaturisca, come nel caso specifico, da crediti di lavoro dipendente ed ancora più incongruo appare il ragionamento posta dall'appellante che la esclude dichiarando che il procedimento giurisdizionale si era oramai concluso laddove appare dimostrato dagli atti di causa che la cancellazione nasce dal procedimento giudiziario ed è con esso indissolubilmente collegato e connesso.
Inconferenti e privi di qualunque argomentazione logica a loro supporto rappresentano gli altri motivi di appello.
La figura del notaio nel procedimento di cancellazione è quella di un mero intermediario portatore della volontà degli effettivi creditori/appellati in nome e per conto dei quali egli sta agendo e su cui esclusivamente grava l'onere del pagamento, pagamento sul cui effettivo assolvimento non vi è alcuna contestazione essendosi il procedimento di cancellazione regolarmente conclusosi, per cui non si capisce quale sia l'onere probatorio incombente sull'appellato creditore laddove il pagamento sia stato effettuato e non venga disconosciuto dall'appellante.
Altrettanto dicasi per la dimostrazione della tempestività del ricorso risultante ed attestato dal deposito delle ricevute di consegna effettuate via posta elettronica certificata dell'Istanza di rimborso e da cui decorrono i termini del ricorso risultante tempestivamente proposto come da relate telematiche anch'esse depositate.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli;
ND l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori da attribuirsi agli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, RE
DE ROSA MARIA ARMONIA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1877/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Via Filzi, 2 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 190516262 - NA150807-1 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2024
- sull'appello n. 4607/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Resistente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Via Velina, 8 84040 Castelnuovo Cilento SA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 19431/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 30/12/2024
Atti impositivi:
- SILENZIORIFIUTO n. SILENZIO RIFIUTO IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 481/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: Insiste per l'accoglimento dell'appello in riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti atti di appello iscritti ai numeri di RG 1877/2025 e 4607/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale di Napoli Territorio e DP II di Napoli impugnano la sentenza n.19431/4/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 4, con cui era stato accolto il ricorso avverso il diniego di rimborso per imposta ipotecaria per l'importo di euro 7.535,00 a seguito della presentazione dell'atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria per crediti di lavoro dipendente scaturente dalla sentenza del 11 novembre 2009 n. 27873 resa dal Tribunale di Napoli al termine del giudizio recante RG n.4383/044, da parte dei sig.ri Resistente_4, Resistente_1, Resistente_2 ed Resistente_3.
Esponevano i ricorrenti nel giudizio di primo grado di aver presentato in data 10 maggio 2023 per il tramite del Notaio Nominativo_1 di Lonigo atto di assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria totale di ipoteca giudiziale, richiesta eseguita con modalità telematiche codice 190516262- protocollo n.
NA1508074/1- codice atto n.50272162756 del 10 maggio 2023, di aver versato in seguito all'avvenuta liquidazione da parte dell'Ufficio del Territorio di Napoli del 18 maggio 2023 l'importo di euro 7.535,00 a titolo di imposta ipotecaria ed eccepiscono che tale importo non era dovuto in applicazione dell'art. 10 della Legge
533/73 trattandosi di crediti di lavoro dipendenti scontanti il regime di esenzione totale previsto dalla suddetta
Legge.
Rilevavano i ricorrenti di aver presentato in data 16/01/2024 Istanza di rimborso e avverso il diniego/silenzio formatosi, stante il decorso del termine dei novanta giorni, avevano presentato in data 4/7/2024 ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli che con la richiamata sentenza aveva riconosciuto, in applicazione del richiamato art. 10 della Legge 533/73, il diritto al rimborso e condannato l'Agenzia delle Entrate alla restituzione dell'importo versato di euro 7.535,00.
Avverso la suddetta sentenza propongono due atti di appello aventi il medesimo oggetto l'agenzia delle
Entrate di Napoli Territorio e DP II di Napoli richiamando integralmente i motivi del ricorso sul presupposto del loro mancato esame dal giudice di primo grado costituiti:
-dal mancato assolvimento dell'onere probatorio posto ad esclusivo carico di parte ricorrente, sostiengono, infatti, gli appellanti che parte appellata non abbia dimostrato l'avvenuto pagamento delle imposte mediante la costituzione all'intermediario notaio della provvista finanziaria necessaria all'estinzione della pretesa tributaria e/o la restituzione di quanto a lui anticipato a loro esclusivo favore, elemento quest'ultimo non esaminato dalla sentenza di primo grado;
-dal mancato esame del motivo relativo alla mancata prova della tempestività del ricorso;
-dall'inapplicabilità del richiamato art. 10 della Legge 533/73 alla fattispecie in esame trattandosi non di iscrizione ipotecaria ma della sua cancellazione: tale ipotesi non è prevista dalla legge e non è suscettibile di estensione analogica trattandosi di un'agevolazione ed è in ogni caso inapplicabile essendosi esaurito il rapporto di lavoro dipendente.
Si sono regolarmente costituiti gli appellati sopra identificati che richiamando l'art. 10 della Legge 533/73 ne sostengono l'applicabilità alla fattispecie in oggetto trattandosi di crediti di lavoro dipendente, rientrando come tali nel pieno dello spirito della Legge di agevolare talune categorie di controversie e tutti gli aspetti, compresi quelli tributari, ad essa connessi senza alcuna eccezione di sorte per cui non si capiscono le ragioni dell'esclusione dell'applicazione della suddetta legge alla procedura di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria laddove essa riguardi specificatamente crediti di lavoro dipendenti sorgenti da procedimenti giudiziari rientranti specificatamente nel suo alveo applicativo.
Per quanto riguarda il mancato assolvimento dell'onere probatorio gli appellati evidenziano che il pagamento
è stato regolarmente effettuato mediante procedura telematica con modello F24 e non vi è alcuna contestazione del suo avvenuto pagamento, infine in merito alla prova della tempestività del ricorso essi rilevano che è esso è in re ipsa sulla base della documentazione versata in atti così come risultante dalla ricevute di presentazione della dichiarazione di rimborso e dalla presentazione del ricorso decorsi i novanta giorni dal silenzio/diniego.
La causa iscritta al n. di RG 1877/2025 è stata trattata all'udienza del 10 ottobre 2025 ove è stata rinviata alla data odierna del 23 gennaio 2026 al fine della riunione con l'analogo procedimento iscritto al numero di RG 4607/2025, data in cui previa discussione con le parti entrambi i procedimenti sono stati riuniti e trattenuti per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i procedimenti già iscritti ai n. 1877/2025 e n.4607/2025 essendo essi mera duplicazione della medesima impugnazione per cui vanno trattati e decisi congiuntamente.
Ciò preliminarmente deciso va richiamato l'articolo 10 della Legge 533/1973 che testualmente detta:
“Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.”
Dalla lettura della norma su richiamata si evince in primo luogo che non è un'agevolazione ma un'esenzione applicabile ampiamente ed estendibile analogicamente non solo agli atti e provvedimenti relativi alle sole cause di lavoro ma anche ai consequenziali procedimenti ed effetti tributari ivi compresi quelli relativi alla esecuzione immobiliare e mobiliare.
Risulta sotto questo profilo e sulla base della lettura della norma piuttosto incongrua l'eccezione posta da parte appellante relativa all'inapplicabilità alla procedura di cancellazione in quanto l'ampia portata della suddetta norma non la esclude certamente, trattandosi per di più di un'esenzione, e non di un'agevolazione avente, quindi, a differenza di quanto affermato da parte appellante un'applicazione estensiva.
Tale lettura d'altronde è confermata dagli stessi documenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate (Circolare n.
11/2002 prot. 95109).
Essa ha ricordato, ispirandosi allo spirito della norma, che già la Commissione Tributaria Centrale, con decisione n. 3975 del 10/6/1992, pur sottolineando come l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale non possa tecnicamente definirsi come atto giudiziario, ha ritenuto che “…l'ampia formulazione della disposizione legislativa in esame consenta di poter affermare che essa ricomprende anche le ipoteche giudiziali…” posto che “…queste ultime costituiscono un prius della procedura di esecuzione immobiliare, un atto preordinato alla tutela delle contribuzioni dei lavoratori che garantisce il raggiungimento delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire.” Lo stesso Giudice, con decisione n. 4947 del 14/10/1998, nel ribadire l'applicabilità del regime di esenzione in parola alle iscrizione ipotecarie richieste per il recupero di crediti relativi sia a prestazioni di lavoro che a contribuzioni previdenziali ed assistenziali, ha, tra l'altro, sottolineato che le ipoteche giudiziali in questione “…assolvono le stesse finalità degli atti esecutivi immobiliari e, comunque, sono preordinate allo stesso fine e, pertanto, debbono essere incluse nelle norme di favore attesa l'ampia formulazione letterale di cui si è servito il legislatore…” infine l'Avvocatura Generale dello Stato – in sintonia con gli indirizzi giurisprudenziali innanzi citati – ha osservato (con nota 28 maggio 2001, n. 63270) che, nell'ambito del contesto normativo delineato, non può giustificarsi da un lato il riconoscimento della esenzione fiscale alla trascrizione del pignoramento immobiliare e, dall'altro, l'esclusione della medesima esenzione
“…per l'iscrizione di ipoteca sul titolo esecutivo (anche se la seconda in astratto non è sempre essenziale ai fini dell'esecuzione) quando si rimanga nell'ambito delle controversie di lavoro o di assistenza obbligatorie, assistite da ampi benefici.”
Trattasi di ragionamenti ed argomenti ancor oggi pienamente applicabili alla fattispecie de quo ricordando anche che con la recente risposta al quesito posto alla domanda dell'applicabilità del regime esentivo previsto dalla suddetta norma alle iscrizioni ipotecarie scaturenti dalle azioni di regresso promosse dall'ente pubblico
(Risposta 162/2025) l'Agenzia delle Entrate ha statuito in un'interpretazione di ampia portata che ha previsto la sua applicabilità alle suddette azioni di regresso in quanto collegate con il procedimento lavoristico prevedendo che “ Il suddetto regime di esenzione trova applicazione sia per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice civile, Magistrato del Lavoro, secondo il rito proprio delle controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, che per le azioni di regresso esercitate dinanzi al giudice penale tramite la costituzione di parte civile, posto che nell'uno e nell'altro caso non cambia la natura dell'azione esercitata dall'Ente pubblico in quanto anche nel giudizio penale l'Ente pubblico esercita, tramite la costituzione di parte civile, il diritto di natura previdenziale e assistenziale, trattandosi pur sempre di ''controversie di previdenza e assistenza obbligatorie'', poiché la pretesa esercitata dall'Istituto rimane in tutti e due i casi la medesima (recupero delle somme erogate).”.
Sulla base dei principi e dei ragionamenti apparirebbe del tutto incongrua l'esclusione dell'esenzione prevista dalla richiamata normativa della cancellazione dell'iscrizione ipotecaria laddove essa scaturisca, come nel caso specifico, da crediti di lavoro dipendente ed ancora più incongruo appare il ragionamento posta dall'appellante che la esclude dichiarando che il procedimento giurisdizionale si era oramai concluso laddove appare dimostrato dagli atti di causa che la cancellazione nasce dal procedimento giudiziario ed è con esso indissolubilmente collegato e connesso.
Inconferenti e privi di qualunque argomentazione logica a loro supporto rappresentano gli altri motivi di appello.
La figura del notaio nel procedimento di cancellazione è quella di un mero intermediario portatore della volontà degli effettivi creditori/appellati in nome e per conto dei quali egli sta agendo e su cui esclusivamente grava l'onere del pagamento, pagamento sul cui effettivo assolvimento non vi è alcuna contestazione essendosi il procedimento di cancellazione regolarmente conclusosi, per cui non si capisce quale sia l'onere probatorio incombente sull'appellato creditore laddove il pagamento sia stato effettuato e non venga disconosciuto dall'appellante.
Altrettanto dicasi per la dimostrazione della tempestività del ricorso risultante ed attestato dal deposito delle ricevute di consegna effettuate via posta elettronica certificata dell'Istanza di rimborso e da cui decorrono i termini del ricorso risultante tempestivamente proposto come da relate telematiche anch'esse depositate.
Per quanto su esposto l'appello va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli;
ND l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 500,00 oltre accessori da attribuirsi agli avv.ti Difensore_1 e Difensore_2.