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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2993 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 616/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/25 alle ore 12.30, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso: per Controparte_1 e l'avv.
[...] Controparte_2
Francesca D'Anzi in sostituzione dell'avv. BUONAFEDE ACHILLE, giusta delega orale. Nessuno compare per per . Parte_1 Parte_2
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. D'Anzi precisa le conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare e conseguentemente condannare le opposte al pagamento in solido della complessiva somma di euro 26.094,76, importo residuale a seguito dell'incasso della quota di 112.500,00 da parte di , dei quali euro 24.790,02, spettanti quota parte al 95% a CP_3 [...] ed euro 1.304,74 spettanti quota parte del 5% a , oltre interessi Parte_3 CP_2 convenzionali al tasso annuo del 7,50% o della diversa accertata in esito all'espletato giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo e alle spese liquidate con il monitorio opposto, con vittoria di spese e compensi;
l'avv. D'Anzi discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 616/2024, promossa con citazione notificata in data 13.12.2023
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliate in Bari via Tommaso Fiore n. 62 presso l'avv. Antonio Console, che le rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
P.I ), in persona di un procuratore speciale, e Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3
domiciliate in Milano corso Vercelli n. 11 presso l'avv. Guido Giuseppe Maria
pagina 2 di 13 rappresentate e difese dall'avv. Achille Buonafede per procure in calce al CP_4
ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'8.4.2025 parte opposta ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Le opponenti hanno così concluso:
“In via istruttoria
1) ordinare alla controparte la presentazione del conto, ex art. 263 c.p.c. relativamente ai rapporti intercorsi con il debitore originario garantito;
2) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla controparte di produrre in giudizio tutta la documentazione in originale afferente ai rapporti intrattenuti durante gli anni con la società debitrice, esibendo i contratti regolatori di ciascun rapporto, tutti i relativi estratti conto, le contabili giustificatrici delle singole operazioni economiche, i fogli informativi, le comunicazioni periodiche;
3) disporre apposita consulenza d'ufficio tecnico-contabile che verifichi la legittimità delle singole poste contabili, sia per il rapporto di conto corrente affidato che per il rapporto di mutuo, in ottemperanza ai dettami legislativi e giurisprudenziali, onde determinare il quantum debeatur, con riserva di formulare i quesiti e di nominare c.t.p.
Nel merito, in ogni caso:
I Rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
II Accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo dedotta, da parte delle parti opposte, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
III Accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra gli Istituti opposti e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la garante, , e, per l'effetto: Parte_2
IV.a Nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 13 IV.b Nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma eventualmente dovuta dal fideiussore.
Con vittoria di spese, competenze e diritti del procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Le opposte hanno così concluso:
“rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare e conseguentemente condannare le opposte al pagamento in solido della complessiva somma di euro
26.094,76, importo residuale a seguito dell'incasso della quota di 112.500,00 da parte di
, dei quali euro 24.790,02, spettanti quota parte al 95% a in A.S. ed CP_3 Controparte_1
euro 1.304,74 spettanti quota parte del 5% a , oltre interessi convenzionali al tasso annuo del CP_2
7,50% o della diversa accertata in esito all'espletato giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo e alle spese liquidate con il monitorio opposto, con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.12.2023 la società e Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 16314/2023 Parte_2
emesso in data 24.10.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro 138.594,76, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
e della
[...] Controparte_2
[...]
Le opponenti espongono che:
-in data 28.10.2020 e la stipulavano con la società Controparte_1 CP_2
un contratto di mutuo chirografario per l'importo di complessivi euro Parte_1
125.000,00;
pagina 4 di 13 -il mutuo veniva concesso dagli enti finanziatori, in via solidale, secondo le seguenti quote di partecipazione e in particolare: la per euro 6.250,00, pari al 5,00% del CP_2
mutuo e la per euro 118.750,00 pari al 95,00% del mutuo;
Controparte_1
-in data 27.10.2020 si costituiva fideiussore della società Parte_2 Parte_1
in relazione al suddetto finanziamento chirografario, sino alla concorrenza
[...]
dell'importo massimo di euro 162.500,00;
-nel corso del rapporto la società si rendeva inadempiente alle Parte_1
obbligazioni contrattuali assunte per un insoluto alla data del 28.12.2022 di n. 13 rate per un totale di euro 36.222,54;
-a fronte del persistente inadempimento della società debitrice, in data 13.12.2022 gli istituti finanziatori comunicavano la risoluzione del contratto di mutuo.
Le opponenti eccepiscono:
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti specifici di accesso alla tutela monitoria e in particolare per il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e per l'improponibilità
e l'inammissibilità della domanda di ingiunzione, in quanto il c.d. saldaconto non costituisce piena prova del credito vantato;
disconoscono altresì l'intera documentazione allegata, inclusa la validità del contratto di finanziamento;
-la nullità del contratto principale e dei contratti collegati per violazione degli articoli
1418 e 1419 c.c. e dell'art. 644 comma 3 c.p., nonché la nullità derivata del contratto accessorio di garanzia, essendo il contratto principale un contratto usurario;
-la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. per l'usurarietà ab origine degli interessi pretesi e l'indeterminatezza delle clausole inerenti al calcolo degli stessi;
-l'illeceità del metodo di calcolo degli interessi in quanto il piano di ammortamento alla francese viola in concreto il dispositivo dell'art. 1283 c.c. comportando un anatocismo occulto;
pagina 5 di 13 -la nullità e l'inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus per violazione della normativa antritrust sussistendo un'oggettiva coincidenza delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2, 6 ed 8 del modello A.B.I..
Chiedono, pertanto, in via preliminare di rimettere le parti innanzi ad un organismo di mediazione, di dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda monitoria ed in ogni caso la nullità e l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dalla , e per l'effetto Pt_2
di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedono di rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
di dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo dedotta, da parte delle parti opposte, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra gli Istituti opposti e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la garante e, per l'effetto, nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o Pt_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto e nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma eventualmente dovuta dal fideiussore.
Si sono costituite in giudizio la e la società Controparte_1 [...]
le quali Controparte_2
contestano quanto ex adverso dedotto e chiedono il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 6 di 13 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di carenza di prova per disconoscimento della documentazione prodotta considerato che lo stesso è svolto in modo del tutto generico ed invero secondo il condivisibile insegnamento del Supremo
LL (v. Cass. n. 16577/19 e Cass. n. 4912/17), in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Del pari, ritiene il Tribunale cha siano prive di pregio le doglianze inerenti l'asserita incertezza sul quantum dovuto e l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB, atteso che è la legge a stabilire nell'art. 50 D. L.vo n. 385/93 che le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dagli artt. 633 e ss. c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale dichiari altresì che il credito è vero e liquido.
Peraltro, nella fattispecie in esame si tratta di un solo rapporto, e in particolare quello derivante da un contratto di mutuo chirografario, contratto che è stato prodotto già in sede monitoria.
In merito alle doglianze svolte da parte opponente relative sia all'illegittimità dei tassi pattuiti sia all'anatocismo sia all'usura, ritiene il Tribunale che le stesse risultino svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Non è stata, difatti, dedotta nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di un tasso erroneo e comunque illegittimo, né si comprende se ci si pagina 7 di 13 riferisca con riferimento all'usura agli interessi corrispettivi o ai moratori ovvero ad entrambi.
In ogni caso, è infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; invero occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015;
Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti
(c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo
e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire pagina 8 di 13 maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli); anche la Suprema
Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; di recente, anche le Sezioni Unite del
Supremo LL (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per
pagina 9 di 13 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Del pari, il Tribunale ritiene che sia infondata l'eccezione inerente all'applicazione di tassi usurari ed invero -a parte la genericità della stessa, atteso che non si comprende se ci si riferisca all'usura originaria degli interessi corrispettivi o di quelli moratori o di entrambi e tenuto conto che gli opponenti non hanno indicato, come invece ricordato dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 19597/20), il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, la misura del TEGM nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale- il contratto di mutuo chirografario in data 28.10.2020 deve essere sussunto nella categoria di operazioni “Altri finanziamenti”, cosicché dal D.M. 26.9.2020 risulta che il tasso-soglia per gli interessi corrispettivi è pari al 15,5250%; ne consegue che il TAN fisso pattuito, pari ad 5,50%, non è usurario;
d'altro canto, anche il TAEG indicato nel contratto come pari al 9,05% e non contestato specificamente da parte opponente, indice che si calcola come il TEG -parametro da confrontare col tasso soglia- e che tiene conto altresì delle spese e delle tasse, è inferiore al tasso soglia.
Con riferimento agli interessi moratori, occorre inoltre tener conto -come insegna il
Supremo LL (v. Cass. S.U. n. 19897/20)- della maggiorazione di 3,1 punti percentuali indicate nell'art. 3 del predetto decreto ministeriale e quindi anche il tasso soglia per gli interessi moratori pari a 19,40% non risulta superato, atteso che il tasso moratorio pattuito è pari al 7,50%.
Considerato che le opponenti in sede di precisazione delle conclusioni non hanno più riproposto la domanda di nullità ed inefficacia della fideiussione rilasciata dalla Pt_2
per violazione della normativa antitrust, la domanda si, intende, pertanto rinunciata.
Peraltro, la stessa sarebbe infondata poiché la fideiussione rilasciata in data 27.10.2020
è una fideiussione specifica (v. doc. n. 2 fasc. monit.) e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo LL (v. Cass. n. 10689/24, Cass. n. 19401/24 e Cass. n.
pagina 10 di 13 1170/25), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Le opposte hanno provato il loro diritto producendo il contratto di mutuo chirografario
(v. doc. n. 1 fasc. monit.), la lettera di risoluzione del medesimo in data 13.12.2022 (v. doc. n. 5 fasc. monit.) e il contratto di fideiussione (v. doc. n. 2 fasc. monit.) ed hanno, altresì, allegato l'inadempimento della controparte.
Le opponenti non hanno, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dalle opposte in via monitoria.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio è intervenuto un pagamento da parte di dell'importo di euro 112.500,00, come dedotto da parte opposta CP_3
in udienza e, pertanto, residua il minor credito di euro 26.094,76.
Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
pagina 11 di 13 Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 16314/23, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.10.2023, va comunque revocato.
Le opponenti vanno condannate a pagare, in solido, alle opposte la somma residua di euro 26.094,76, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50% dalla messa in mora e quindi dal 13.12.2022 (v. doc. nn. 4 e 5 fasc. monit.) al saldo.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, le opponenti vanno condannate a rimborsare, in solido, alle opposte le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo tenuto conto della somma domandata.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società da Parte_1 Parte_2
;
[...]
-revoca il decreto ingiuntivo n. 16314/2023 emesso in data 24.10.2023 dal Tribunale di
Milano;
-condanna la società e a pagare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla alla Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 26.094,76, oltre interessi
[...]
convenzionali al tasso annuo del 7,50% dal 13.12.2022 al saldo;
-condanna la società a rimborsare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla alla Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 DI le spese di giudizio che si liquidano Controparte_2
nell'importo di euro 7.909,50, di cui euro 7.503,00 per compenso ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 8.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 616/2024 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I
e
Controparte_1
[
Controparte_2
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/25 alle ore 12.30, innanzi al dott. Guido Macripò, è comparso: per Controparte_1 e l'avv.
[...] Controparte_2
Francesca D'Anzi in sostituzione dell'avv. BUONAFEDE ACHILLE, giusta delega orale. Nessuno compare per per . Parte_1 Parte_2
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
L'avv. D'Anzi precisa le conclusioni chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare e conseguentemente condannare le opposte al pagamento in solido della complessiva somma di euro 26.094,76, importo residuale a seguito dell'incasso della quota di 112.500,00 da parte di , dei quali euro 24.790,02, spettanti quota parte al 95% a CP_3 [...] ed euro 1.304,74 spettanti quota parte del 5% a , oltre interessi Parte_3 CP_2 convenzionali al tasso annuo del 7,50% o della diversa accertata in esito all'espletato giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo e alle spese liquidate con il monitorio opposto, con vittoria di spese e compensi;
l'avv. D'Anzi discute oralmente la causa, riportandosi ai propri atti e documenti.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, della quale viene data lettura.
Il Giudice
dott. Guido Macripò
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, all'udienza dell'8.4.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 616/2024, promossa con citazione notificata in data 13.12.2023
DA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, e (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._1
domiciliate in Bari via Tommaso Fiore n. 62 presso l'avv. Antonio Console, che le rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTI
CONTRO
P.I ), in persona di un procuratore speciale, e Controparte_1 P.IVA_2
Controparte_2
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_3
domiciliate in Milano corso Vercelli n. 11 presso l'avv. Guido Giuseppe Maria
pagina 2 di 13 rappresentate e difese dall'avv. Achille Buonafede per procure in calce al CP_4
ricorso per decreto ingiuntivo,
OPPOSTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza dell'8.4.2025 parte opposta ha discusso la causa, riportandosi alle conclusioni precisate come da verbale.
Le opponenti hanno così concluso:
“In via istruttoria
1) ordinare alla controparte la presentazione del conto, ex art. 263 c.p.c. relativamente ai rapporti intercorsi con il debitore originario garantito;
2) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla controparte di produrre in giudizio tutta la documentazione in originale afferente ai rapporti intrattenuti durante gli anni con la società debitrice, esibendo i contratti regolatori di ciascun rapporto, tutti i relativi estratti conto, le contabili giustificatrici delle singole operazioni economiche, i fogli informativi, le comunicazioni periodiche;
3) disporre apposita consulenza d'ufficio tecnico-contabile che verifichi la legittimità delle singole poste contabili, sia per il rapporto di conto corrente affidato che per il rapporto di mutuo, in ottemperanza ai dettami legislativi e giurisprudenziali, onde determinare il quantum debeatur, con riserva di formulare i quesiti e di nominare c.t.p.
Nel merito, in ogni caso:
I Rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
II Accertare e dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo dedotta, da parte delle parti opposte, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
III Accertare e dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra gli Istituti opposti e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la garante, , e, per l'effetto: Parte_2
IV.a Nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 3 di 13 IV.b Nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma eventualmente dovuta dal fideiussore.
Con vittoria di spese, competenze e diritti del procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Le opposte hanno così concluso:
“rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e accertare e dichiarare e conseguentemente condannare le opposte al pagamento in solido della complessiva somma di euro
26.094,76, importo residuale a seguito dell'incasso della quota di 112.500,00 da parte di
, dei quali euro 24.790,02, spettanti quota parte al 95% a in A.S. ed CP_3 Controparte_1
euro 1.304,74 spettanti quota parte del 5% a , oltre interessi convenzionali al tasso annuo del CP_2
7,50% o della diversa accertata in esito all'espletato giudizio, oltre interessi e rivalutazioni sino al soddisfo e alle spese liquidate con il monitorio opposto, con vittoria di spese e compensi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 13.12.2023 la società e Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 16314/2023 Parte_2
emesso in data 24.10.2023 dal Tribunale di Milano, intimante il pagamento della somma di euro 138.594,76, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
e della
[...] Controparte_2
[...]
Le opponenti espongono che:
-in data 28.10.2020 e la stipulavano con la società Controparte_1 CP_2
un contratto di mutuo chirografario per l'importo di complessivi euro Parte_1
125.000,00;
pagina 4 di 13 -il mutuo veniva concesso dagli enti finanziatori, in via solidale, secondo le seguenti quote di partecipazione e in particolare: la per euro 6.250,00, pari al 5,00% del CP_2
mutuo e la per euro 118.750,00 pari al 95,00% del mutuo;
Controparte_1
-in data 27.10.2020 si costituiva fideiussore della società Parte_2 Parte_1
in relazione al suddetto finanziamento chirografario, sino alla concorrenza
[...]
dell'importo massimo di euro 162.500,00;
-nel corso del rapporto la società si rendeva inadempiente alle Parte_1
obbligazioni contrattuali assunte per un insoluto alla data del 28.12.2022 di n. 13 rate per un totale di euro 36.222,54;
-a fronte del persistente inadempimento della società debitrice, in data 13.12.2022 gli istituti finanziatori comunicavano la risoluzione del contratto di mutuo.
Le opponenti eccepiscono:
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza dei requisiti specifici di accesso alla tutela monitoria e in particolare per il difetto di prova in ordine alla sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e per l'improponibilità
e l'inammissibilità della domanda di ingiunzione, in quanto il c.d. saldaconto non costituisce piena prova del credito vantato;
disconoscono altresì l'intera documentazione allegata, inclusa la validità del contratto di finanziamento;
-la nullità del contratto principale e dei contratti collegati per violazione degli articoli
1418 e 1419 c.c. e dell'art. 644 comma 3 c.p., nonché la nullità derivata del contratto accessorio di garanzia, essendo il contratto principale un contratto usurario;
-la nullità ai sensi dell'art. 1419 c.c. per l'usurarietà ab origine degli interessi pretesi e l'indeterminatezza delle clausole inerenti al calcolo degli stessi;
-l'illeceità del metodo di calcolo degli interessi in quanto il piano di ammortamento alla francese viola in concreto il dispositivo dell'art. 1283 c.c. comportando un anatocismo occulto;
pagina 5 di 13 -la nullità e l'inefficacia della garanzia fideiussoria omnibus per violazione della normativa antritrust sussistendo un'oggettiva coincidenza delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui agli articoli 2, 6 ed 8 del modello A.B.I..
Chiedono, pertanto, in via preliminare di rimettere le parti innanzi ad un organismo di mediazione, di dichiarare l'improponibilità dell'avversa domanda monitoria ed in ogni caso la nullità e l'inefficacia della fideiussione sottoscritta dalla , e per l'effetto Pt_2
di annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito chiedono di rigettare l'avversa domanda monitoria, siccome infondata in fatto e diritto;
di dichiarare l'insussistenza di ogni obbligazione di pagamento, a qualsivoglia titolo dedotta, da parte delle parti opposte, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare l'effettivo saldo finale, in dare/avere dei rapporti intrattenuti tra gli Istituti opposti e la società debitrice e, di conseguenza il credito effettivo eventualmente esigibile verso la garante e, per l'effetto, nel caso di saldo positivo a favore del cliente, annullare e/o Pt_2
revocare il decreto ingiuntivo opposto e nel caso di saldo negativo inferiore all'importo ingiunto, ridurre la somma dovuta dal debitore principale sino alla concorrenza della somma così accertata, determinando la somma eventualmente dovuta dal fideiussore.
Si sono costituite in giudizio la e la società Controparte_1 [...]
le quali Controparte_2
contestano quanto ex adverso dedotto e chiedono il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo de quo.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata.
Preliminarmente, si osserva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i pagina 6 di 13 rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene il Tribunale che sia infondata l'eccezione di carenza di prova per disconoscimento della documentazione prodotta considerato che lo stesso è svolto in modo del tutto generico ed invero secondo il condivisibile insegnamento del Supremo
LL (v. Cass. n. 16577/19 e Cass. n. 4912/17), in tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.
Del pari, ritiene il Tribunale cha siano prive di pregio le doglianze inerenti l'asserita incertezza sul quantum dovuto e l'inidoneità della certificazione ex art. 50 TUB, atteso che è la legge a stabilire nell'art. 50 D. L.vo n. 385/93 che le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dagli artt. 633 e ss. c.p.c. anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale dichiari altresì che il credito è vero e liquido.
Peraltro, nella fattispecie in esame si tratta di un solo rapporto, e in particolare quello derivante da un contratto di mutuo chirografario, contratto che è stato prodotto già in sede monitoria.
In merito alle doglianze svolte da parte opponente relative sia all'illegittimità dei tassi pattuiti sia all'anatocismo sia all'usura, ritiene il Tribunale che le stesse risultino svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda.
Non è stata, difatti, dedotta nell'atto di citazione neppure una singola specifica applicazione di un tasso erroneo e comunque illegittimo, né si comprende se ci si pagina 7 di 13 riferisca con riferimento all'usura agli interessi corrispettivi o ai moratori ovvero ad entrambi.
In ogni caso, è infondata l'eccezione relativa all'ipotizzato illegittimo anatocismo nell'ammortamento alla francese che caratterizza il piano di rimborso del finanziamento de quo; invero occorre considerare che il predetto piano di ammortamento è caratterizzato da rate di rimborso costanti nel tempo comprensive di un quota di capitale e di una quota di interessi corrispettivi, che di per sé non comporta l'applicazione dell'anatocismo, in quanto gli interessi vengono calcolati solo sul capitale residuo, ancora da restituire, e non già sugli interessi prodotti (si tratta dunque di interessi semplici e non già di interessi composti); sul punto si richiama la giurisprudenza di questo Tribunale: sez. VI sent. del 28/10/2014; Sez. VI sent. n. 1242 del 29/01/2015;
Sez. VI sent. n. 3549 del 17/03/2015: “nel mutuo con ammortamento a rate costanti
(c.d. alla francese), quale è quello oggetto di causa, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo alla francese, gli interessi delle singole rate di ammortamento siano calcolati solo sul capitale residuo
e ciò esclude ogni anatocismo. Tale circostanza risulta documentalmente anche nel caso di specie: infatti parte attrice ha prodotto sub doc. 5 i piani di ammortamento delle due quote del mutuo accollate dall'attore, dai quali risulta che la misura degli interessi corrispettivi è esattamente calcolata sul solo debito capitale residuo…”.; la circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento “all'italiana” (ossia comportante una costanza della rata solo per la quota capitale e una differente incidenza della quota di interessi mano a mano che si riduca il capitale da restituire per effetto del pagamento delle rate precedenti) discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria, quanto più semplicemente dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire pagina 8 di 13 maggiormente la restituzione del capitale e, quindi, di confezionare un piano di ammortamento di durata maggiore, a cui inevitabilmente corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli); anche la Suprema
Corte (v. Cass. n. 27823/23) ha affermato che “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n.
34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.”; di recente, anche le Sezioni Unite del
Supremo LL (v. Cass. S.U. n. 15130/24) hanno affermato che “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per
pagina 9 di 13 indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.”
Del pari, il Tribunale ritiene che sia infondata l'eccezione inerente all'applicazione di tassi usurari ed invero -a parte la genericità della stessa, atteso che non si comprende se ci si riferisca all'usura originaria degli interessi corrispettivi o di quelli moratori o di entrambi e tenuto conto che gli opponenti non hanno indicato, come invece ricordato dalla Suprema Corte (v. Cass. S.U. n. 19597/20), il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, la misura del TEGM nel periodo considerato con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale- il contratto di mutuo chirografario in data 28.10.2020 deve essere sussunto nella categoria di operazioni “Altri finanziamenti”, cosicché dal D.M. 26.9.2020 risulta che il tasso-soglia per gli interessi corrispettivi è pari al 15,5250%; ne consegue che il TAN fisso pattuito, pari ad 5,50%, non è usurario;
d'altro canto, anche il TAEG indicato nel contratto come pari al 9,05% e non contestato specificamente da parte opponente, indice che si calcola come il TEG -parametro da confrontare col tasso soglia- e che tiene conto altresì delle spese e delle tasse, è inferiore al tasso soglia.
Con riferimento agli interessi moratori, occorre inoltre tener conto -come insegna il
Supremo LL (v. Cass. S.U. n. 19897/20)- della maggiorazione di 3,1 punti percentuali indicate nell'art. 3 del predetto decreto ministeriale e quindi anche il tasso soglia per gli interessi moratori pari a 19,40% non risulta superato, atteso che il tasso moratorio pattuito è pari al 7,50%.
Considerato che le opponenti in sede di precisazione delle conclusioni non hanno più riproposto la domanda di nullità ed inefficacia della fideiussione rilasciata dalla Pt_2
per violazione della normativa antitrust, la domanda si, intende, pertanto rinunciata.
Peraltro, la stessa sarebbe infondata poiché la fideiussione rilasciata in data 27.10.2020
è una fideiussione specifica (v. doc. n. 2 fasc. monit.) e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo LL (v. Cass. n. 10689/24, Cass. n. 19401/24 e Cass. n.
pagina 10 di 13 1170/25), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n.
55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità.
Secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Le opposte hanno provato il loro diritto producendo il contratto di mutuo chirografario
(v. doc. n. 1 fasc. monit.), la lettera di risoluzione del medesimo in data 13.12.2022 (v. doc. n. 5 fasc. monit.) e il contratto di fideiussione (v. doc. n. 2 fasc. monit.) ed hanno, altresì, allegato l'inadempimento della controparte.
Le opponenti non hanno, invece, provato alcun fatto modificativo o estintivo del diritto di credito fatto valere dalle opposte in via monitoria.
Rileva il Tribunale che, tuttavia, nelle more del giudizio è intervenuto un pagamento da parte di dell'importo di euro 112.500,00, come dedotto da parte opposta CP_3
in udienza e, pertanto, residua il minor credito di euro 26.094,76.
Avendo il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore;
pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (v. Cass. n. 21432/11 e Cass. 21840/13).
pagina 11 di 13 Pur essendo accertato -per quanto sopra argomentato- il credito dell'opposta al momento dell'emissione del decreto, il decreto ingiuntivo opposto n. 16314/23, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.10.2023, va comunque revocato.
Le opponenti vanno condannate a pagare, in solido, alle opposte la somma residua di euro 26.094,76, oltre interessi convenzionali al tasso annuo del 7,50% dalla messa in mora e quindi dal 13.12.2022 (v. doc. nn. 4 e 5 fasc. monit.) al saldo.
Il Giudice dell'opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (v. Cass. n. 24482/22).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, le opponenti vanno condannate a rimborsare, in solido, alle opposte le spese della fase monitoria e del giudizio di opposizione, fasi di un unico processo, come liquidate in dispositivo tenuto conto della somma domandata.
-
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta dalla società da Parte_1 Parte_2
;
[...]
-revoca il decreto ingiuntivo n. 16314/2023 emesso in data 24.10.2023 dal Tribunale di
Milano;
-condanna la società e a pagare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla alla Controparte_1 Controparte_2
la somma di euro 26.094,76, oltre interessi
[...]
convenzionali al tasso annuo del 7,50% dal 13.12.2022 al saldo;
-condanna la società a rimborsare, in Parte_1 Parte_2
solido, alla alla Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 DI le spese di giudizio che si liquidano Controparte_2
nell'importo di euro 7.909,50, di cui euro 7.503,00 per compenso ed euro 406,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 8.4.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 13 di 13