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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/11/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6971/2024
Successivamente, all'udienza del 13/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte ricorrente l'Avv.
Ciccacci e nessuno per l'Avvocatura dello Stato.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, e insiste per il suo accoglimento, richiamandosi agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6971/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CC AS ( ) VIA C.F._2
FAA DI BRUNO 52 ROMA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, elettivamente domiciliato CP_2 in PIAZZA S. RC (PALAZZO EX REALE) 63 30100
VENEZIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
VENEZIA che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Verona ha disposto, con decreto del 7.11.2024, la revoca della sig.ra dall'ammissione Parte_1 provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l'accredito, effettuato dai convenuti nel giudizio a quo, in favore della sig.ra , della somma di denaro a Parte_1 titolo di reintegrazione della legittima abbia determinato il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 76 DPR
115/2002.
La sig.ra ha proposto opposizione, deducendo, in Pt_1 primo luogo, l'avvenuta restituzione dell'importo accreditato dai coeredi e , non essendo Parte_2 Parte_3 stata detta somma mai accettata dall'odierna ricorrente;
in secondo luogo, che tali accrediti non costituirebbero, in ogni caso, reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e la conferma del decreto.
Ciò detto, l'opposizione è fondata e va accolta.
Con il documento 1, prodotto in corso di causa, la sig.ra ha dimostrato di avere prontamente restituito le Pt_1 somme accreditate dai coeredi e menzionate nel provvedimento di revoca (dai movimenti bancari emerge, infatti, che gli importi sono stati restituiti il giorno stesso in cui è avvenuto l'accredito), sicché le stesse non possono essere considerate rilevanti al fine di integrare “modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio”.
Infine, dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla sig.ra (docc. 9-16) emerge che sono stati rispettati, Pt_1 per tutta la durata del giudizio, i limiti reddituali previsti dall'art. 76.
Sebbene l'opposizione debba essere accolta, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite relative all'odierno giudizio, avendo parte opponente prodotto soltanto con la nota del 30.10.2025 la prova dell'affermata restituzione delle somme per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del
5.10.2024 con cui il Tribunale di Verona ha revocato l'ammissione provvisoria della sig.ra al Parte_1
Patrocinio a spese dello stato;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin
Successivamente, all'udienza del 13/11/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte ricorrente l'Avv.
Ciccacci e nessuno per l'Avvocatura dello Stato.
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, e insiste per il suo accoglimento, richiamandosi agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6971/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
CC AS ( ) VIA C.F._2
FAA DI BRUNO 52 ROMA che la rappresenta e difende come da procura allegata alla costituzione di nuovo difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del pro tempore, elettivamente domiciliato CP_2 in PIAZZA S. RC (PALAZZO EX REALE) 63 30100
VENEZIA presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI
VENEZIA che lo rappresenta e difende ex lege;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Verona ha disposto, con decreto del 7.11.2024, la revoca della sig.ra dall'ammissione Parte_1 provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo che l'accredito, effettuato dai convenuti nel giudizio a quo, in favore della sig.ra , della somma di denaro a Parte_1 titolo di reintegrazione della legittima abbia determinato il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 76 DPR
115/2002.
La sig.ra ha proposto opposizione, deducendo, in Pt_1 primo luogo, l'avvenuta restituzione dell'importo accreditato dai coeredi e , non essendo Parte_2 Parte_3 stata detta somma mai accettata dall'odierna ricorrente;
in secondo luogo, che tali accrediti non costituirebbero, in ogni caso, reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'opposizione CP_1
e la conferma del decreto.
Ciò detto, l'opposizione è fondata e va accolta.
Con il documento 1, prodotto in corso di causa, la sig.ra ha dimostrato di avere prontamente restituito le Pt_1 somme accreditate dai coeredi e menzionate nel provvedimento di revoca (dai movimenti bancari emerge, infatti, che gli importi sono stati restituiti il giorno stesso in cui è avvenuto l'accredito), sicché le stesse non possono essere considerate rilevanti al fine di integrare “modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio”.
Infine, dall'ulteriore documentazione prodotta in giudizio dalla sig.ra (docc. 9-16) emerge che sono stati rispettati, Pt_1 per tutta la durata del giudizio, i limiti reddituali previsti dall'art. 76.
Sebbene l'opposizione debba essere accolta, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite relative all'odierno giudizio, avendo parte opponente prodotto soltanto con la nota del 30.10.2025 la prova dell'affermata restituzione delle somme per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del
5.10.2024 con cui il Tribunale di Verona ha revocato l'ammissione provvisoria della sig.ra al Parte_1
Patrocinio a spese dello stato;
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Verona, 13/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin