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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sil- Parte_1 C.F._1
via Battaglini
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Silvia Battaglini
Con l'intervento del PM sede
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 i procuratori delle parti pre- cisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ri- corso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l.
898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in AR FI in data 23.06.2001.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla com-
parizione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle con- clusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modifi- cati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di com- parizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente,
non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa es- sere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esisten-
2 za autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamen- to tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniu- gi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR FI
(RG) il 23.06.2001 tra e , tra- Parte_1 Parte_2
scritto nei registri dello stato civile del Comune di AR FI (RG) nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il sig. entro il 5 di ogni mese verserà direttamente ai figli Parte_2 Per_1
Per_ e a titolo di contributo al loro mantenimento la somma di €300,00 ciascuno rivalu- tabile annualmente secondo indici ISTAT tramite accredito su carta ricaricabile;
2) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli da previamente concordarsi e successi- vamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo protocollo CNF;
3 3) in merito alle spese per la frequenza dell'Università il sig. sosterrà le spese Pt_2
di alloggio e di tasse occorrenti per il figlio e la sig.ra quelle Per_1 Parte_1
Per_ per la figlia;
4) i coniugi si prestano sin d'ora libero consenso per il rilascio e/o rinnovo dei docu- menti d'identità e/o passaporto validi per l'espatrio;
5) i coniugi dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di mantenimento e/o alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficiente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio
di Stato del Comune di AR FI (RG) per le annotazioni e le ulteriori in- combenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4082/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Sil- Parte_1 C.F._1
via Battaglini
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
Silvia Battaglini
Con l'intervento del PM sede
1 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 i procuratori delle parti pre- cisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ri- corso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l.
898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in AR FI in data 23.06.2001.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato la volontà di divorziare, come manifestata in ricorso rinunciando alla com-
parizione personale e attestando altresì che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle con- clusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modifi- cati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di com- parizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente,
non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa es- sere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esisten-
2 za autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamen- to tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniu- gi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in AR FI
(RG) il 23.06.2001 tra e , tra- Parte_1 Parte_2
scritto nei registri dello stato civile del Comune di AR FI (RG) nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 2001 Parte 2 Serie A n. 8.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) il sig. entro il 5 di ogni mese verserà direttamente ai figli Parte_2 Per_1
Per_ e a titolo di contributo al loro mantenimento la somma di €300,00 ciascuno rivalu- tabile annualmente secondo indici ISTAT tramite accredito su carta ricaricabile;
2) i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli da previamente concordarsi e successi- vamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo protocollo CNF;
3 3) in merito alle spese per la frequenza dell'Università il sig. sosterrà le spese Pt_2
di alloggio e di tasse occorrenti per il figlio e la sig.ra quelle Per_1 Parte_1
Per_ per la figlia;
4) i coniugi si prestano sin d'ora libero consenso per il rilascio e/o rinnovo dei docu- menti d'identità e/o passaporto validi per l'espatrio;
5) i coniugi dichiarano di aver definito con reciproca soddisfazione ogni loro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di mantenimento e/o alimenti, essendo entrambi economicamente autosufficiente.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio
di Stato del Comune di AR FI (RG) per le annotazioni e le ulteriori in- combenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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