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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9237/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 4 dicembre 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Papaleo;
per parte convenuta l'avv. Fassio;
Controparte_1
per parte convenuta l'avv. NI e l'avv. Piccinelli. CP_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 9237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9237/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Papaleo, del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
C.F. ), in persona del direttore generale, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloemanuele Fassio, del Foro di Brescia
-CONVENUTA- nonché contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Isabella CP_4 C.F._2
NI e dall'avv. Massimiliano Piccinelli, entrambi del Foro di Brescia
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 4.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa Controparte_3 CP_4 di un sinistro verificatosi in Gussago alle ore 00:00 circa dell'11.9.2022.
1.1 A tal fine, ha allegato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf tg. FZ660VY, di proprietà di una società estranea al presente giudizio, allorquando si era verificata una collisione frontale per responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà e condotto da assicurato per la r.c. con CP_2 [...]
a causa del quale aveva riportato lesioni fisiche. Ha aggiunto che a causa del CP_1 sinistro avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per la sostituzione delle protesi mammarie e che aveva dovuto rinunciare a una vacanza a Malta già programmata.
Ha concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, da cui decurtare l'importo corrisposto in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta, pari a €
10.156,11, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando il solo quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria.
3 In particolare, la compagnia assicuratrice ha negato la risarcibilità del costo dell'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, non essendo in nesso causale con il sinistro.
1.3 Si è costituito in giudizio il convenuto limitandosi anch'egli a contestare il CP_2 quantum debeatur.
Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
chiedendo di essere manlevato in caso di condanna. CP_1
1.4 Il processo, dopo il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., è stato istruito mediante c.t.u. medico-legale e prove orali.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. La controversia in esame verte unicamente sulla quantificazione del danno patito dalla ricorrente, non essendo contestato l'an debeatur.
2.1 Il danno non patrimoniale
2.1.1 Quanto al danno non patrimoniale, occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal c.t.u. dott. nella relazione finale e le conclusioni a Persona_2 cui è giunto l'esperto (coadiuvato da un ausiliario specialista in chirurgia plastica) in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ.,
Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II,
20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv.
660945 - 01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal c.t.u. medico-legale, applicati i parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni (e non quelli delle tabelle milanesi, trattandosi di sinistro stradale e di invalidità inferiore al 9%), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 1: € 56,18
4 - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 44: € 1.853,94
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 20: € 561,80
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 50: € 702,25
- postumi di natura permanente, che il c.t.u. ha stimato pari al 6,5% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data della loro stabilizzazione (50 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 9.055,96.
L'importo così ottenuto deve poi essere aumentato nella misura del 20%, secondo quanto previsto dall'art. 139, co. 3 Cod. Ass.ni (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/1/2016,
Rv. 638731 - 01). A tal fine, occorre valorizzare il peculiare turbamento dovuto al sinistro
(astrattamente integrante una fattispecie di reato, seppur di natura colposa), nonché la sofferenza legata al lungo e complesso iter riabilitativo, durato circa quattro mesi (cfr. anche pag. 11 relaz. finale: “La sofferenza psicofisica da correlare al sinistro per cui è causa, in una scala da 1 a 5 è da graduare in misura del 4 per il giorno di inabilità temporanea totale, del 3 per quanto attiene la temporanea al 75%, del 2 per la temporanea al 50% ed in misura dell'1 per la temporanea al 24%”).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La Corte
Suprema di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (in giurisprudenza cfr. Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n.
1788).
2.1.2 Parte ricorrente ha contestato in parte qua le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico- legale per aver sottostimato il danno biologico permanente.
Sul punto, si richiamano i chiarimenti forniti dal dott. in replica alle osservazioni Per_2 del c.t.p.: “considerato che gli esiti di frattura costale non incidono negativamente sulla dinamica respiratoria, ancorché in modo parziale, né tanto meno determinano un'alterazione della simmetria della gabbia toracica si ritiene corretta l'opportunità di valutare il danno quale mero reperto anatomico riconfermando pertanto la quantificazione del danno biologico nella misura del 6,5%”
(pag. 16 relaz. finale).
5 2.1.3 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 14.676,16 (A), in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.676,16 devalutata all'epoca del fatto (11.9.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dall'11.9.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Il danno patrimoniale
2.2.1 Il danno patrimoniale è rappresentato innanzitutto dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per l'importo di € 864,00 (cfr. pag. 11 relaz. finale. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023,
Rv. 669128 - 01: il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale).
Inoltre, la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di c.t.p. ante causam, pari a € 366,00
(cfr. doc. 20 fasc. ric.).
2.2.2 Viceversa, non può essere riconosciuto il costo dell'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, quantificato in € 12.000,00, poiché non in nesso causale con il sinistro.
Sul punto, il c.t.u. ha chiarito quanto segue: “La paziente descrive di aver subito un trauma della mammella destra imputabile alla cintura di sicurezza che avrebbe provocato una dolenzia tutt'ora presente in corrispondenza del margine laterale del quadrante supero laterale. A tal proposito non vi
6 è traccia documentale nel verbale di Pronto Soccorso né corrispondenza diretta con la traiettoria della cintura di sicurezza che, nel passeggero alla guida, presumibilmente insiste prevalentemente nel quadrante infero mediale della mammella destra. Dalla documentazione disponibile al momento del ricovero la stessa lamentava dolore al fianco e all'emicostato sinistro. All'esame obiettivo odierno si evidenziano mammelle protesizzate con impianto retro muscolare ed accesso nel solco sotto mammario. Le protesi appaiono bilateralmente dislocate supero lateralmente con contrattura capsulare di II grado (scala di Baker). La contrattura capsulare è una risposta fisiologica dell'organismo che tende a costruire attorno ad un qualsiasi impianto corporeo che, pur biocompatibile, viene riconosciuto come non self. Talvolta la reattività individuale, nel contesto della reazione infiammatoria di riposta alla protesi, è talmente vigorosa da produrre una capsula via via più consistente che, nel caso degli impianti mammari, viene per convenzione descritta con la scala di
Baker. La paziente presenta una contrattura capsulare di II grado (capsula più compatta e palpabile con aumento della consistenza del cono mammario). Le contratture di III grado sono invece caratterizzate da una capsula evidentemente palpabile con iniziale deformazione del cono mammario che appare decisamente indurito. È altresì vero che la paziente presenta una dislocazione bilaterale, peraltro, maggiore nel lato sinistro dove il solco sottomammario appare anche dislocato cranialmente dalla cicatrice di accesso di 1 cm ma è altrettanto vero che tale condizione è una normale evoluzione di un impianto mammario retro muscolare a distanza di 15 anni evidentemente imputabile alla progressiva e costante leva muscolare. La paziente peraltro conferma di aver iniziato da qualche tempo una costante attività fisica e riferisce che già prima del trauma il chirurgo plastico aveva suggerito una revisione dell'impianto stesso. A conclusione ritengo non sussista alcun possibile nesso casuale tra la contrattura capsulare che affligge la signora con il trauma di cui è stata vittima” (pagg. 9, 10 relaz. finale).
Inoltre, in replica alle osservazioni critiche avanzate dal c.t. della ricorrente, il dott. Per_2 coadiuvato dallo specialista in chirurgia plastica, ha ulteriormente chiarito quanto segue: “Il quesito dell'Ill.mo Giudice chiede di accertare un eventuale nesso di causalità tra la contrattura capsulare e il sinistro anche alla luce della data dell'intervento di mastoplastica additiva a cui fu sottoposta la paziente e NON tra la dislocazione dell'impianto e il sinistro. Ciò detto, evidenziato e condiviso dalle parti tutte come la contrattura capsulare sia una risposta fisiologica dell'organismo che costruisce una capsula di tessuto fibrotico attorno ad un impianto corporeo, è evidente l'esclusione del sinistro come causa di una possibile contrattura peraltro bilaterale. Si aggiunge che qualora, per ipotesi a nostro giudizio da escludere, nonché nesso di causalità non richiesto tra i quesiti dell'Ill.mo
Giudice, fosse stato il trauma a causare la dislocazione simultanea bilaterale degli impianti, i segni clinici di un tal evento sarebbero stati marcatamente manifesti. La supposta dislocazione supero laterale di entrambe le protesi per trauma acuto, peraltro con vettori di spostamento divergenti, saldamente avvolte da una capsula fibrotica di II grado a mio parere e ancor più se di III grado come sostenuto da parte attrice, avrebbe comportato un trauma lacerante del muscolo pettorale che sovrasta gli impianti tale da produrre, nella più benevola delle ipotesi, un evento emorragico che non sarebbe
7 certo passato inosservato ai sanitari di primo soccorso. La dislocazione bilaterale di entrambe le protesi negli impianti di vecchia data sotto muscolari, come nel caso in esame, è invece evento pressoché fisiologico e ben descritto in letteratura e come tale da ascrivere come inevitabile conseguenza della tecnica chirurgica dopo molti anni dall'intervento. Non si capisce né si può tantomeno condividere il nesso proposto da parte attrice che vuole necessariamente accostare la frattura costale, il versamento pericardico e la frattura dei processi trasversi L2-L3 alla presunta dislocazione protesica bilaterale post traumatica. Ed ancora, sempre rispondendo a quanto osservato dal CTP, vero è che non risulta alcuna prova documentale che gli impianti protesici fossero dislocati già precedentemente al sinistro de quo;
tuttavia, in sede di raccolta anamnestica effettuata nel corso delle operazioni peritali e quindi alla presenza dei CCTTPP e degli Scriventi CTU ed Ausiliario, la Perizianda ha dichiarato di essersi Per_ sottoposta a visita specialistica presso il Dr. nel corso del 2021 e che in tale circostanza venne proposto alla Stessa un intervento di revisione dell'impianto protesico. Si concorda sul fatto che tale circostanza non sia documentata;
tuttavia, tale riscontro anamnestico non può essere ommesso nella presente trattazione venendo doverosamente considerato, avvalorando peraltro la tesi del Collegio
Peritale secondo cui la dislocazione protesica da attribuirsi alla contrazione capsulare fosse già Per_ rilevabile nel 2021, al momento della visita del Dr. e di conseguenza non ascrivibile al trauma subito” (pagg. 16, 17 relaz. finale).
2.2.3 Quanto alla forzosa rinuncia a un viaggio già programmato, si osserva quanto segue.
La ricorrente sul punto ha allegato che, a causa del sinistro, aveva dovuto rinunciare a una vacanza a Malta per la quale aveva già acquistato i biglietti del volo, non oggetto di rimborso da parte della compagnia aerea. Pertanto, ha chiesto sia il ristoro di tale spesa che il danno da vacanza rovinata.
Ciò premesso, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato la programmazione della vacanza, l'acquisto dei biglietti e la rinuncia a causa dei postumi del sinistro (cfr. verbale ud. 20.5.2025).
Tuttavia, non può essere riconosciuto a favore della ricorrente l'intero importo pagato per l'acquisto dei biglietti, pari a € 223,22 (cfr. doc. 21 fasc. ric.), dal momento che questo ricomprende anche la quota parte dell'amica che avrebbe dovuto accompagnarla, come confermato anche da quest'ultima (cfr. teste - verbale ud. 20.5.2025). Pertanto, Tes_1 la ricorrente ha diritto ad essere risarcita della somma di € 111,61.
In senso contrario, non può assumere rilievo dirimente la circostanza che la compagnia aerea consente di cambiare il volo già prenotato, come invece eccepito dai convenuti. Sul punto, si osserva che, se astrattamente ciò è possibile, tuttavia tale scelta comporta il pagamento di un costo aggiuntivo, come emerge dall'estratto del sito Ryanair prodotto da
[...]
(cfr. doc. 3). Pertanto, la scelta della ricorrente di non ricorrere a tale opzione CP_1 non può ritenersi ostativa del diritto al risarcimento.
8 Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda avente a oggetto il cd. danno da vacanza rovinata, dal momento che da un lato, questo è generalmente correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta (cfr. art. 46 D.Lgs.
79/2011 - cd. Codice del turismo), e dall'altro, è già stato ristorato il danno morale correlato ai postumi temporanei e permanenti.
2.2.4 Ulteriore voce oggetto di richiesta risarcitoria da parte di è quella avente ad Pt_1 oggetto le spese per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale.
La domanda è fondata.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito,
«in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande»
(così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che la ricorrente ha proposto tale domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente (cfr. pag. 19 ric.).
Inoltre, ha prodotto lo scambio di corrispondenza intercorso tra il suo legale e la compagnia assicuratrice incaricata della gestione del sinistro (cfr. docc. 22-28 fasc. ric.).
9 Quanto alla sua utilità, si osserva che le trattative stragiudiziali hanno condotto alla corresponsione di una somma da parte di (cfr. doc. 4 fasc. ), Controparte_1 CP_1 trattenuta a titolo di acconto.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della pretesa.
La liquidazione può avvenire secondo quanto indicato dalla ricorrente, vale a dire € 1.459,12
(€ 1.000,00 oltre accessori di legge), poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per l'assistenza nella fase stragiudiziale. Avendo cura di precisare che tale importo rappresenta solo una parte di quello indicato nella fattura prodotta sub doc. 29, dovendosi intendere la restante come ricompresa nella liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
2.2.5 Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 2.800,73 (B).
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.3 Il danno complessivamente patito dalla ricorrente è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 17.476,89.
Dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 10.156,11 corrisposto da
[...]
a mezzo bonifico in data 23.5.2023 (cfr. doc. 4 fasc. ). CP_1 CP_1
Come precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente avente a oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di
10 recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
2.4 Deve essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice, non avendo quest'ultima sollevato CP_2 eccezioni in ordine all'operatività della polizza (essendosi solamente riservata di esercitare con separata azione la rivalsa).
Pertanto, deve essere condannata a tenere indenne da Controparte_1 CP_2 quanto quest'ultimo avrà versato alla ricorrente a titolo di risarcimento, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
2.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
3.1 Nel rapporto tra la ricorrente e i convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di questi ultimi, in solido.
Tuttavia, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92, co. 2 c.p.c., che si stima equa nella misura di 1/4, dal momento che alcune delle voci di danno oggetto di specifica domanda risarcitoria non sono state accolte (tra cui quella avente a oggetto le spese per l'intervento di sostituzione delle protesi mammarie, del valore di €
12.000,00).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale, tenuto conto delle modalità semplificate previste dal rito.
11 Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
3.2 Per quanto concerne, invece, il rapporto tra e si Controparte_1 CP_2 ritengono sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
Infatti, la compagnia assicuratrice è stata convenuta in giudizio direttamente dalla ricorrente e la domanda di manleva non ha comportato un aggravio di costi e spese per la parte.
3.3 I costi della C.T.U. medico-legale nei rapporti interni alle parti devono essere posti definitivamente a carico di in solido, per 2/3 e per 1/3 a Controparte_5 carico di , tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Pt_1
3.4 Infine, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96
c.p.c., alla luce dell'esito complessivo del giudizio e considerato che la soccombenza (a maggior ragione se parziale) non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accerta che il danno complessivamente patito dalla ricorrente è pari a € 17.476,89 e, per l'effetto,
- dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, al pagamento in favore di del predetto importo, detratta la Parte_1 somma di € 10.156,11 già percepita dalla ricorrente secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che, Parte_1 compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 3.170,25 per compensi, €
198,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 2/3 a carico di e in solido tra loro, e per 1/3 a Controparte_3 CP_4 carico di;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere Controparte_3 indenne da quanto quest'ultimo avrà versato a per CP_4 Parte_1 capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra
[...]
e Controparte_3 CP_4
12 Brescia, 4 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 4 dicembre 2025, alle ore 12:30, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Papaleo;
per parte convenuta l'avv. Fassio;
Controparte_1
per parte convenuta l'avv. NI e l'avv. Piccinelli. CP_2
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 9237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9237/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Papaleo, del Foro di Brescia
-RICORRENTE- contro
C.F. ), in persona del direttore generale, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloemanuele Fassio, del Foro di Brescia
-CONVENUTA- nonché contro
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Isabella CP_4 C.F._2
NI e dall'avv. Massimiliano Piccinelli, entrambi del Foro di Brescia
-CONVENUTO-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 4.12.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa Controparte_3 CP_4 di un sinistro verificatosi in Gussago alle ore 00:00 circa dell'11.9.2022.
1.1 A tal fine, ha allegato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, si trovava alla guida dell'autovettura Volkswagen Golf tg. FZ660VY, di proprietà di una società estranea al presente giudizio, allorquando si era verificata una collisione frontale per responsabilità esclusiva del veicolo di proprietà e condotto da assicurato per la r.c. con CP_2 [...]
a causa del quale aveva riportato lesioni fisiche. Ha aggiunto che a causa del CP_1 sinistro avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico per la sostituzione delle protesi mammarie e che aveva dovuto rinunciare a una vacanza a Malta già programmata.
Ha concluso chiedendo il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, da cui decurtare l'importo corrisposto in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta, pari a €
10.156,11, trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto.
1.2 Si è costituita in giudizio contestando il solo quantum della Controparte_1 domanda risarcitoria.
3 In particolare, la compagnia assicuratrice ha negato la risarcibilità del costo dell'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, non essendo in nesso causale con il sinistro.
1.3 Si è costituito in giudizio il convenuto limitandosi anch'egli a contestare il CP_2 quantum debeatur.
Inoltre, ha formulato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di
[...]
chiedendo di essere manlevato in caso di condanna. CP_1
1.4 Il processo, dopo il deposito delle memorie ex art. 281 duodecies, co. 4 c.p.c., è stato istruito mediante c.t.u. medico-legale e prove orali.
Infine, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e, pertanto, è stata fissata l'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. La controversia in esame verte unicamente sulla quantificazione del danno patito dalla ricorrente, non essendo contestato l'an debeatur.
2.1 Il danno non patrimoniale
2.1.1 Quanto al danno non patrimoniale, occorre subito dare atto che le considerazioni tecniche formulate dal c.t.u. dott. nella relazione finale e le conclusioni a Persona_2 cui è giunto l'esperto (coadiuvato da un ausiliario specialista in chirurgia plastica) in merito ai fatti di causa sono condivise e fatte proprie dallo scrivente Giudice, in quanto frutto di approfondite interlocuzioni con le parti e i loro consulenti, supportate da dati di fatto e dal materiale documentale presente in atti, nonché adeguatamente illustrate e scientificamente valide (sull'onere motivazionale in caso di adesione alle conclusioni del C.T.U. cfr. Cass. civ.,
Sez. V, 6.5.2021, ord. n. 11917; Cass. civ., Sez. VI-2, 9.4.2021, ord. n. 9483; Cass. civ., Sez. II,
20.8.2019, ord. n. 21525; Cass. civ., Sez. II, 31.8.2018, n. 21504).
Mentre, come noto, la consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv.
660945 - 01).
Ciò premesso, tenendo conto dell'entità delle conseguenze dannose valutate dal c.t.u. medico-legale, applicati i parametri risarcitori previsti dall'art. 139 Cod. Ass.ni (e non quelli delle tabelle milanesi, trattandosi di sinistro stradale e di invalidità inferiore al 9%), possono valutarsi e liquidarsi i danni all'integrità psicofisica della persona come segue:
- invalidità temporanea totale protrattasi per giorni 1: € 56,18
4 - invalidità temporanea parziale al 75% protrattasi per giorni 44: € 1.853,94
- invalidità temporanea parziale al 50% protrattasi per giorni 20: € 561,80
- invalidità temporanea parziale al 25% protrattasi per giorni 50: € 702,25
- postumi di natura permanente, che il c.t.u. ha stimato pari al 6,5% e che, tenendo conto dell'età della danneggiata alla data della loro stabilizzazione (50 anni;
cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014, Rv. 633923 - 01; Cass. civ., Sez. 3 - ,
Sentenza n. 3121 del 7/2/2017, Rv. 642722 - 01), in base ai parametri della tabella sopra indicata vengono liquidati nella misura di € 9.055,96.
L'importo così ottenuto deve poi essere aumentato nella misura del 20%, secondo quanto previsto dall'art. 139, co. 3 Cod. Ass.ni (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/1/2016,
Rv. 638731 - 01). A tal fine, occorre valorizzare il peculiare turbamento dovuto al sinistro
(astrattamente integrante una fattispecie di reato, seppur di natura colposa), nonché la sofferenza legata al lungo e complesso iter riabilitativo, durato circa quattro mesi (cfr. anche pag. 11 relaz. finale: “La sofferenza psicofisica da correlare al sinistro per cui è causa, in una scala da 1 a 5 è da graduare in misura del 4 per il giorno di inabilità temporanea totale, del 3 per quanto attiene la temporanea al 75%, del 2 per la temporanea al 50% ed in misura dell'1 per la temporanea al 24%”).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno. La Corte
Suprema di Cassazione, anche di recente, ha chiarito che un ulteriore incremento del risarcimento è possibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, che – appunto – impongono un incremento del quantum risarcitorio. Viceversa,
l'impossibilità di compiere determinate azioni in conseguenza dell'invalidità residuata a causa delle lesioni costituisce l'ubi consistam del danno biologico 'standard' (o danno dinamico-relazionale) (cfr. Cass. civ., Sez. III, 27.3.2018, n. 7513, secondo cui sono necessarie circostanze specifiche ed eccezionali, con onere della prova a carico dell'attore).
Nel caso in esame, non è stata allegata e provata alcuna circostanza tale da integrare i suddetti requisiti (in giurisprudenza cfr. Corte d'Appello Brescia, Sez. II, 29.11.2023, n.
1788).
2.1.2 Parte ricorrente ha contestato in parte qua le conclusioni a cui è giunto il c.t.u. medico- legale per aver sottostimato il danno biologico permanente.
Sul punto, si richiamano i chiarimenti forniti dal dott. in replica alle osservazioni Per_2 del c.t.p.: “considerato che gli esiti di frattura costale non incidono negativamente sulla dinamica respiratoria, ancorché in modo parziale, né tanto meno determinano un'alterazione della simmetria della gabbia toracica si ritiene corretta l'opportunità di valutare il danno quale mero reperto anatomico riconfermando pertanto la quantificazione del danno biologico nella misura del 6,5%”
(pag. 16 relaz. finale).
5 2.1.3 Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente derivato dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 14.676,16 (A), in moneta attuale.
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Un., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice ISTAT.
Recependo gli insegnamenti di tale sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt.
1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma di € 14.676,16 devalutata all'epoca del fatto (11.9.2022) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT dall'11.9.2022 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.2 Il danno patrimoniale
2.2.1 Il danno patrimoniale è rappresentato innanzitutto dall'esborso per spese mediche e di cura documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per l'importo di € 864,00 (cfr. pag. 11 relaz. finale. In giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 29308 del 23/10/2023,
Rv. 669128 - 01: il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2,
c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale).
Inoltre, la ricorrente ha diritto al rimborso delle spese di c.t.p. ante causam, pari a € 366,00
(cfr. doc. 20 fasc. ric.).
2.2.2 Viceversa, non può essere riconosciuto il costo dell'intervento per la sostituzione delle protesi mammarie, quantificato in € 12.000,00, poiché non in nesso causale con il sinistro.
Sul punto, il c.t.u. ha chiarito quanto segue: “La paziente descrive di aver subito un trauma della mammella destra imputabile alla cintura di sicurezza che avrebbe provocato una dolenzia tutt'ora presente in corrispondenza del margine laterale del quadrante supero laterale. A tal proposito non vi
6 è traccia documentale nel verbale di Pronto Soccorso né corrispondenza diretta con la traiettoria della cintura di sicurezza che, nel passeggero alla guida, presumibilmente insiste prevalentemente nel quadrante infero mediale della mammella destra. Dalla documentazione disponibile al momento del ricovero la stessa lamentava dolore al fianco e all'emicostato sinistro. All'esame obiettivo odierno si evidenziano mammelle protesizzate con impianto retro muscolare ed accesso nel solco sotto mammario. Le protesi appaiono bilateralmente dislocate supero lateralmente con contrattura capsulare di II grado (scala di Baker). La contrattura capsulare è una risposta fisiologica dell'organismo che tende a costruire attorno ad un qualsiasi impianto corporeo che, pur biocompatibile, viene riconosciuto come non self. Talvolta la reattività individuale, nel contesto della reazione infiammatoria di riposta alla protesi, è talmente vigorosa da produrre una capsula via via più consistente che, nel caso degli impianti mammari, viene per convenzione descritta con la scala di
Baker. La paziente presenta una contrattura capsulare di II grado (capsula più compatta e palpabile con aumento della consistenza del cono mammario). Le contratture di III grado sono invece caratterizzate da una capsula evidentemente palpabile con iniziale deformazione del cono mammario che appare decisamente indurito. È altresì vero che la paziente presenta una dislocazione bilaterale, peraltro, maggiore nel lato sinistro dove il solco sottomammario appare anche dislocato cranialmente dalla cicatrice di accesso di 1 cm ma è altrettanto vero che tale condizione è una normale evoluzione di un impianto mammario retro muscolare a distanza di 15 anni evidentemente imputabile alla progressiva e costante leva muscolare. La paziente peraltro conferma di aver iniziato da qualche tempo una costante attività fisica e riferisce che già prima del trauma il chirurgo plastico aveva suggerito una revisione dell'impianto stesso. A conclusione ritengo non sussista alcun possibile nesso casuale tra la contrattura capsulare che affligge la signora con il trauma di cui è stata vittima” (pagg. 9, 10 relaz. finale).
Inoltre, in replica alle osservazioni critiche avanzate dal c.t. della ricorrente, il dott. Per_2 coadiuvato dallo specialista in chirurgia plastica, ha ulteriormente chiarito quanto segue: “Il quesito dell'Ill.mo Giudice chiede di accertare un eventuale nesso di causalità tra la contrattura capsulare e il sinistro anche alla luce della data dell'intervento di mastoplastica additiva a cui fu sottoposta la paziente e NON tra la dislocazione dell'impianto e il sinistro. Ciò detto, evidenziato e condiviso dalle parti tutte come la contrattura capsulare sia una risposta fisiologica dell'organismo che costruisce una capsula di tessuto fibrotico attorno ad un impianto corporeo, è evidente l'esclusione del sinistro come causa di una possibile contrattura peraltro bilaterale. Si aggiunge che qualora, per ipotesi a nostro giudizio da escludere, nonché nesso di causalità non richiesto tra i quesiti dell'Ill.mo
Giudice, fosse stato il trauma a causare la dislocazione simultanea bilaterale degli impianti, i segni clinici di un tal evento sarebbero stati marcatamente manifesti. La supposta dislocazione supero laterale di entrambe le protesi per trauma acuto, peraltro con vettori di spostamento divergenti, saldamente avvolte da una capsula fibrotica di II grado a mio parere e ancor più se di III grado come sostenuto da parte attrice, avrebbe comportato un trauma lacerante del muscolo pettorale che sovrasta gli impianti tale da produrre, nella più benevola delle ipotesi, un evento emorragico che non sarebbe
7 certo passato inosservato ai sanitari di primo soccorso. La dislocazione bilaterale di entrambe le protesi negli impianti di vecchia data sotto muscolari, come nel caso in esame, è invece evento pressoché fisiologico e ben descritto in letteratura e come tale da ascrivere come inevitabile conseguenza della tecnica chirurgica dopo molti anni dall'intervento. Non si capisce né si può tantomeno condividere il nesso proposto da parte attrice che vuole necessariamente accostare la frattura costale, il versamento pericardico e la frattura dei processi trasversi L2-L3 alla presunta dislocazione protesica bilaterale post traumatica. Ed ancora, sempre rispondendo a quanto osservato dal CTP, vero è che non risulta alcuna prova documentale che gli impianti protesici fossero dislocati già precedentemente al sinistro de quo;
tuttavia, in sede di raccolta anamnestica effettuata nel corso delle operazioni peritali e quindi alla presenza dei CCTTPP e degli Scriventi CTU ed Ausiliario, la Perizianda ha dichiarato di essersi Per_ sottoposta a visita specialistica presso il Dr. nel corso del 2021 e che in tale circostanza venne proposto alla Stessa un intervento di revisione dell'impianto protesico. Si concorda sul fatto che tale circostanza non sia documentata;
tuttavia, tale riscontro anamnestico non può essere ommesso nella presente trattazione venendo doverosamente considerato, avvalorando peraltro la tesi del Collegio
Peritale secondo cui la dislocazione protesica da attribuirsi alla contrazione capsulare fosse già Per_ rilevabile nel 2021, al momento della visita del Dr. e di conseguenza non ascrivibile al trauma subito” (pagg. 16, 17 relaz. finale).
2.2.3 Quanto alla forzosa rinuncia a un viaggio già programmato, si osserva quanto segue.
La ricorrente sul punto ha allegato che, a causa del sinistro, aveva dovuto rinunciare a una vacanza a Malta per la quale aveva già acquistato i biglietti del volo, non oggetto di rimborso da parte della compagnia aerea. Pertanto, ha chiesto sia il ristoro di tale spesa che il danno da vacanza rovinata.
Ciò premesso, i testimoni escussi nel corso del giudizio hanno confermato la programmazione della vacanza, l'acquisto dei biglietti e la rinuncia a causa dei postumi del sinistro (cfr. verbale ud. 20.5.2025).
Tuttavia, non può essere riconosciuto a favore della ricorrente l'intero importo pagato per l'acquisto dei biglietti, pari a € 223,22 (cfr. doc. 21 fasc. ric.), dal momento che questo ricomprende anche la quota parte dell'amica che avrebbe dovuto accompagnarla, come confermato anche da quest'ultima (cfr. teste - verbale ud. 20.5.2025). Pertanto, Tes_1 la ricorrente ha diritto ad essere risarcita della somma di € 111,61.
In senso contrario, non può assumere rilievo dirimente la circostanza che la compagnia aerea consente di cambiare il volo già prenotato, come invece eccepito dai convenuti. Sul punto, si osserva che, se astrattamente ciò è possibile, tuttavia tale scelta comporta il pagamento di un costo aggiuntivo, come emerge dall'estratto del sito Ryanair prodotto da
[...]
(cfr. doc. 3). Pertanto, la scelta della ricorrente di non ricorrere a tale opzione CP_1 non può ritenersi ostativa del diritto al risarcimento.
8 Viceversa, non può trovare accoglimento la domanda avente a oggetto il cd. danno da vacanza rovinata, dal momento che da un lato, questo è generalmente correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta (cfr. art. 46 D.Lgs.
79/2011 - cd. Codice del turismo), e dall'altro, è già stato ristorato il danno morale correlato ai postumi temporanei e permanenti.
2.2.4 Ulteriore voce oggetto di richiesta risarcitoria da parte di è quella avente ad Pt_1 oggetto le spese per l'assistenza legale nella fase stragiudiziale.
La domanda è fondata.
La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito quanto segue: “le spese sostenute anteriormente al ricorso sono, infatti, esborsi diversi e non sovrapponibili a quelli rappresentati dalle spese giudiziali in senso stretto (quelle cioè affrontate per l'instaurazione della causa e per l'assistenza e la difesa nel corso della stessa) […] Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito,
«in continuità con giurisprudenza delle sezioni semplici (Cass. n. 997 del 2010; n. 6422 del 2017), che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa […] «Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie» […] «Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. cod. proc. civ. (Cass. n. 14594 del 2005), dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell'altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande»
(così, in motivazione, Cass. Sez. U 10 luglio 2017, n. 16990)” (Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
24481 del 4/11/2020, Rv. 659763 - 02).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, si osserva che la ricorrente ha proposto tale domanda sin dall'atto introduttivo del giudizio e, quindi, tempestivamente (cfr. pag. 19 ric.).
Inoltre, ha prodotto lo scambio di corrispondenza intercorso tra il suo legale e la compagnia assicuratrice incaricata della gestione del sinistro (cfr. docc. 22-28 fasc. ric.).
9 Quanto alla sua utilità, si osserva che le trattative stragiudiziali hanno condotto alla corresponsione di una somma da parte di (cfr. doc. 4 fasc. ), Controparte_1 CP_1 trattenuta a titolo di acconto.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti per il riconoscimento della pretesa.
La liquidazione può avvenire secondo quanto indicato dalla ricorrente, vale a dire € 1.459,12
(€ 1.000,00 oltre accessori di legge), poiché in linea con i parametri previsti dal d.m. 55/2014 per l'assistenza nella fase stragiudiziale. Avendo cura di precisare che tale importo rappresenta solo una parte di quello indicato nella fattura prodotta sub doc. 29, dovendosi intendere la restante come ricompresa nella liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.
2.2.5 Pertanto, il danno patrimoniale complessivamente derivato dall'evento per cui è causa può essere stimato nell'importo di € 2.800,73 (B).
L'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.3 Il danno complessivamente patito dalla ricorrente è pari alla somma di (A) + (B), vale a dire € 17.476,89.
Dal danno complessivo deve essere sottratto l'importo di € 10.156,11 corrisposto da
[...]
a mezzo bonifico in data 23.5.2023 (cfr. doc. 4 fasc. ). CP_1 CP_1
Come precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, nel caso di pagamento di acconti quanto ricevuto dal danneggiato deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 9950 del 20/4/2017):
“(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (così già Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014)”.
Dalla data della sentenza al saldo sono dovuti, infine, gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
Non può essere accolta, invece, la domanda di parte ricorrente avente a oggetto il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 1284, co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Di
10 recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2023, n. 19063) ha chiarito che l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi 'compensativi' valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è in nessun modo automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Pertanto, una volta ritenuto applicabile, in via presuntiva, il criterio degli interessi legali, sarebbe stato onere di parte attrice valorizzare un diverso saggio degli interessi compensativi, in ipotesi più adeguato all'entità effettiva del danno subito a seguito della ritardata liquidazione del risarcimento rispetto al momento della verificazione dell'evento dannoso;
in altri termini, avrebbe dovuto argomentare e dimostrare di aver sofferto un danno patrimoniale di maggiore entità. Prova che, viceversa, non è stata in alcun modo fornita.
2.4 Deve essere accolta la domanda riconvenzionale trasversale avanzata dal convenuto nei confronti della compagnia assicuratrice, non avendo quest'ultima sollevato CP_2 eccezioni in ordine all'operatività della polizza (essendosi solamente riservata di esercitare con separata azione la rivalsa).
Pertanto, deve essere condannata a tenere indenne da Controparte_1 CP_2 quanto quest'ultimo avrà versato alla ricorrente a titolo di risarcimento, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza.
2.5 Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione di tutte le istanze istruttorie non accolte, alla luce di quanto sinora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite nei vari rapporti processuali.
3.1 Nel rapporto tra la ricorrente e i convenuti le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di questi ultimi, in solido.
Tuttavia, si ritengono sussistenti i presupposti per una parziale compensazione ex art. 92, co. 2 c.p.c., che si stima equa nella misura di 1/4, dal momento che alcune delle voci di danno oggetto di specifica domanda risarcitoria non sono state accolte (tra cui quella avente a oggetto le spese per l'intervento di sostituzione delle protesi mammarie, del valore di €
12.000,00).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dallo scaglione di riferimento del d.m. 55/2014, tenuto conto del criterio del decisum. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale, tenuto conto delle modalità semplificate previste dal rito.
11 Anche il rimborso degli esborsi segue analoga parziale compensazione (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. VI, 12.12.2017, n. 29681).
3.2 Per quanto concerne, invece, il rapporto tra e si Controparte_1 CP_2 ritengono sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese di lite.
Infatti, la compagnia assicuratrice è stata convenuta in giudizio direttamente dalla ricorrente e la domanda di manleva non ha comportato un aggravio di costi e spese per la parte.
3.3 I costi della C.T.U. medico-legale nei rapporti interni alle parti devono essere posti definitivamente a carico di in solido, per 2/3 e per 1/3 a Controparte_5 carico di , tenuto conto dell'esito complessivo della lite. Pt_1
3.4 Infine, si ritengono insussistenti i presupposti per la condanna dei convenuti ex art. 96
c.p.c., alla luce dell'esito complessivo del giudizio e considerato che la soccombenza (a maggior ragione se parziale) non presuppone necessariamente la mala fede o la colpa grave nell'aver resistito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- accerta che il danno complessivamente patito dalla ricorrente è pari a € 17.476,89 e, per l'effetto,
- dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, al pagamento in favore di del predetto importo, detratta la Parte_1 somma di € 10.156,11 già percepita dalla ricorrente secondo i criteri di imputazione indicati in motivazione e oltre accessori da calcolarsi come da parte motiva;
- dichiara tenuti e condanna e in solido Controparte_3 CP_4 tra loro, a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio che, Parte_1 compensate nella misura di 1/4, liquida in complessivi € 3.170,25 per compensi, €
198,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente i costi della C.T.U., nei rapporti interni alle parti, per 2/3 a carico di e in solido tra loro, e per 1/3 a Controparte_3 CP_4 carico di;
Parte_1
- dichiara tenuta e condanna a manlevare e tenere Controparte_3 indenne da quanto quest'ultimo avrà versato a per CP_4 Parte_1 capitale, interessi e spese in esecuzione della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra
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e Controparte_3 CP_4
12 Brescia, 4 dicembre 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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