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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8647/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. ILVETTI VINCENZO Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
avv.ti GORGONI MASSIMILIANO, CARMEN MOSCARIELLO e ERMINIO CAPASSO come da procura in atti
- resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- in via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 10.4.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
- con ricorso depositato in data 06/07/2023 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere la condanna dell'Istituto al pagamento del TFR a carico del CP_1
Fondo di garanzia sulla base del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della
Antonio Cervo s.r.l. in liquidazione dal 22.7.1996 al 25.1.2020, credito accertato con decreto ingiuntivo n. 2/2021 del Tribunale di Napoli Nord;
- l' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e nel corso del CP_1
giudizio, nelle note difensive del 20.1.2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che “dalla consultazione delle procedure informatiche dell' risulta che tale pratica sia stata liquidata in data 05.11.2023 (allegato C). In CP_2 seguito alla liquidazione della pratica è stato inviato il relativo provvedimento tramite sistema automatizzato di postalizzazione (ALLEGATO G) ai seguenti soggetti: -Signor
- lavoratore interessato - (ALLEGATO D); -Patronato canale Parte_1 CP_3 di trasmissione della domanda telematica - (ALLEGATO E); - Persona_1 responsabile della procedura concorsuale - (ALLEGATO F). Da tale provvedimento si evince il pagamento a titolo di TFR a lordo delle imposte oltre ad oneri accessori di €
25.328,30 (corrispondente alla richiesta indicata in domanda amministrativa) per un netto complessivo (inclusi oneri accessori) di € 23.978,46 Data ordine di pagamento: 30/10/2023;
Data regolamento: 07/11/2023”;
- la difesa di parte ricorrente non ha contestato quanto dedotto dall resistente e CP_4
si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite;
2 osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso in un momento successivo al deposito del ricorso (cfr. comunicazione di accoglimento della domanda del 30.10.2023 in atti alla produzione della parte ricorrente);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, in considerazione della circostanza che la liquidazione è intervenuta dopo la notifica del ricorso (17.7.2023), da distrarsi ex art 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese di lite nei confronti di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1750,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
3 Aversa, 11.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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