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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/01/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 470 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza del 26.10.2023, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Roma, via A. Brofferio n. 6, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Stefania Bellei, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 _2
) ED (C.F. , CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Santilli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, Via dei Tigli n.6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.10.2023.
pagina 1 di 22 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
, ed al fine di sentire accogliere Controparte_1 _2 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito On. Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e documentazione, che si impugna si disconosce, si contesta e si respinge: In via principale - accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.2901 c.c., dichiarare l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del
[...]
dei seguenti atti: - donazione in data Parte_1
24/03/2017, per atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. Persona_1
26597, trascritto in data 27.03.2017 presso l' , Organizzazione_1 [...]
di Rieti, al Org_2 Organizzazione_3
n. 1876 di Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale - rettificato con atto a rogito medesimo
Notaio trascritto presso l' , Per_1 Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n.6262 di Reg.
[...] Organizzazione_3
Part. e n.8004 di Reg. Gen -, e presso l' , di Organizzazione_1 Organizzazione_2
Teramo, al n.2430 di Organizzazione_3
Reg. Part. e n.3674 di Reg. Gen, con la quale ha donato ai figli Controparte_4
e , la proprietà dei seguenti beni, ritenendosi il _2 Controparte_1 diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito sub 3): 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione
Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio
27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani
pagina 2 di 22 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15, nonché - donazione in data 26/11/2018, per atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto Persona_1 presso l' Organizzazione_5 [...]
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Organizzazione_3
Generale nonché presso l' , Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n. 12254 di Reg. Organizzazione_3
Part. e 17670 di Reg. Generale, nella parte in cui il IG. ha donato Controparte_1 alla propria moglie, IG.ra c.f. nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
14/06/1976, le quote di proprietà dei seguenti immobili già ricevuti in donazione dal padre e precisamente: 1) diritti pari a un mezzo di porzione del Controparte_4 fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in
Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c.
1.243,63; 3) diritti pari a un mezzo di porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T,
z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15; il tutto con obbligo per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- condannare, altresì, i convenuti alla restituzione del prezzo dei beni sopra descritti eventualmente alienati a terzi nelle more dell'introduzione del presente giudizio e della trascrizione della relativa domanda. Con vittoria di spese e compensi tutti afferenti il presente giudizio”.
pagina 3 di 22 Esponeva, tra l'altro, parte attrice a sostegno: che in data 21.07.2018 il
Tribunale di Rieti, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
(all.2); che il Giudice Delegato al Controparte_5 suddetto Fallimento, tenuto conto delle condotte e degli atti posti in essere dall'amministratore della fallita, consistenti in una serie di illeciti che avevano determinato un grave pregiudizio alla società e ai creditori sociali, aveva autorizzato il Curatore a promuovere, ex art. 146 L.F., l'azione di responsabilità in danno dei
IGg.ri sig. , c.f. , nato a [...] il [...], _2 C.F._5
e , c.f. , nato a [...] il [...] quali Controparte_1 C.F._1 eredi di , deceduto in data 11 settembre 2018; che, pertanto, il Controparte_4 fallimento, a mezzo della presente difesa, aveva promosso dinanzi la Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale Ordinario di Roma azione di responsabilità nei confronti dei suddetti IGg.ri c.f. _2
, nato a [...] il [...], e c.f. C.F._5 Controparte_1
, nato a [...] il [...] (all. 3), nella qualità di eredi del C.F._1 padre , causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Controparte_4
Specializzata per le Imprese;
che, costituendosi in giudizio, i suddetti e P_ avevano contestato la loro qualità di eredi del padre _2 _4
, dichiarando di essere solo chiamati all'eredità; che, nell'ambito del
[...] suddetto giudizio di responsabilità, il , visto l'art.481 c.c, e in conformità a Parte_1 quanto disposto dall'art.749 c.p.c., aveva chiesto all'adìto Tribunale di Roma,
Sezione Specializzata per le Imprese, di voler fissare il termine entro il quale i convenuti, IGg.ri e dichiaratisi, in sede di _2 Controparte_1 costituzione in giudizio, chiamati all'eredità del IG. (c.f. Controparte_4
), deceduto a Rieti in data 11.09.2018, dichiarassero se C.F._6 accettavano o rinunziavano all'eredità; che il Tribunale di Roma, Sezione
Specializzata per le Imprese, nel giudizio sopra descritto recante n. RG 41539/2021 con provvedimento emesso il 01.02.2022, aveva così disposto (…): “considerato che
l'attore ha chiesto di “Voler fissare il termine entro il quale i convenuti, IGg.ri
[...]
e , dichiaratisi, in sede di costituzione in giudizio, chiamati _2 Controparte_1 all'eredità del IG. (c.f. ), deceduto a Rieti Controparte_4 C.F._6 in data 11.09.2018, dichiarino se accettano o rinunziano all'eredità”, visti gli art. 481
pagina 4 di 22 c. c. ed art. 749 c. p. c, ritenuto necessario realizzare il contraddittorio su detta domanda, aveva assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2
e 3 c.p.c. e fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova e sulla domanda del , formulata ai sensi degli artt. 481 c. c. e 749 c. p. c., l'udienza Parte_1 del 28.11.2022 ore 11,00. Fissa le udienze istruttorie del 28.2.2023, ore 9,30 e del
27.6.2023, ore 9,30. Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
17.12.2024, ore 9,30 (…)”; che ad oggi non vi era stata alcuna dichiarazione di accettazione e/o rinuncia all'eredità da parte dei IGg.ri e;
P_ _2 che, nel frattempo, a fronte dell'ingente danno (per €2.968.241,85) reclamato dal fallimento era risultato che in data 24/03/2017 il IG. , con Controparte_4 atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. 26597, Persona_1 trascritto in data 27.03.2017 presso l' , di Organizzazione_1 Organizzazione_2
Rieti, al n. 1876 di Organizzazione_3
Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale (all.5), rettificato con atto a rogito medesimo
Notaio trascritto presso l' , Per_1 Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n.6262 di
[...] Organizzazione_3
Reg. Part. e n.8004 di Reg. Gen (all.6), nonché presso l' Organizzazione_1
, Organizzazione_6 Organizzazione_3 al n.2430 di Reg. Part. e n.3674 di Reg. Gen (all.7), aveva donato ai figli
[...]
e la proprietà sui seguenti beni, ritenendosi il _2 Controparte_1 diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito sub 3): 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione
Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto
Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1,
pagina 5 di 22 categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15, per quanto riguarda l'autorimessa (All.4), ponendo in essere, in tal modo, un vero e proprio atto di dismissione del proprio patrimonio a favore dei figli, tale da vanificare il positivo esperimento dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art.146 L.F. e 2476 c.c.; che era altresì emerso che in data 26/11/2018, ovvero poco dopo il decesso del padre Parte (avvenuto in data 11/09/2018) e la dichiarazione di fallimento della _4
(in data 21.07.2018), il IG. , con atto a rogito Notaio Controparte_1 Per_1 di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto presso l'
[...] Org_1
di Rieti,
[...] Organizzazione_2 Organizzazione_3
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Generale nonché
[...] presso l' , , Organizzazione_1 Organizzazione_6 [...]
al n. 12254 di Reg. Part. e 17670 di Reg. Organizzazione_3
Generale (all.8), aveva donato alla propria moglie, IG.ra c.f. Controparte_3
nata a [...] il [...] (all.11), le quote di proprietà dei C.F._4 medesimi immobili come descritti, così come ricevute in donazione dal padre
, al fine di dismettere, a sua volta, solo formalmente, i beni Controparte_4 ricevuti;
che, così riassunti i fatti rilevanti in questa sede e richiamati i fatti descritti nell'atto di citazione ex artt.146 L.F. e 2476 c.c. quanto alle condotte lesive poste in essere da e quanto alla determinazione del danno, si riteneva Controparte_4 sussistere i presupposti per esperire azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso i citati atti di donazione;
che emergeva ex actis che , Controparte_4
Parte socio di maggioranza della dal luglio 2010, aveva ricoperto la carica di amministratore unico della medesima società dal 4.10.2010 sino alla data del fallimento (all.4); che risultava poi per tabulas che lo stesso, con atto pubblico del
24.3.2017, aveva donato ai figli la proprietà dei suoi 4 immobili siti in Rieti e in
Martinsicuro (TE); che il successivo 21.7.2018 il Tribunale di Rieti aveva dichiarato Parte il fallimento della , amministrata dal IG. che Controparte_4 successivamente, in data 26.11.2018, il IG. aveva donato alla Controparte_1 moglie, IG.ra tutti i diritti sulle porzioni immobiliari donate dal Controparte_3 padre con l'atto del 24.03.2017; che, infine, con atto di citazione notificato in data pagina 6 di 22 11.06.2021, la Curatela attrice aveva agito per sentir condannare i IGg.ri e _2
, quali eredi del defunto , al risarcimento del Controparte_1 Controparte_4 danno ex art. 2476 c.c. cagionato alla società; che la presente controversia aveva ad oggetto la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c., verso la massa dei creditori del attore, dell'atto di donazione compiuto in data 24.03.2017 dal IG. Parte_1
in favore dei figli e quello successivo, in data 26.11.2018, del Controparte_4 figlio in favore della moglie, che in primo luogo Controparte_1 Controparte_3 sussisteva, in capo al fallimento, una posizione definibile in termini di “diritto di credito”, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da mala gestio societaria nei confronti dell'amministratore per cui pendeva tutt'ora giudizio di responsabilità ex art. 2476 c.c. (all. 3, 25, 26 e 27); che l'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trovava attuazione nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali, implicava che la tutela revocatoria dovesse ritenersi operativa pure in presenza di una mera aspettativa o di una ragione di credito eventuale, essendo la nozione di “credito” comprensiva anche del
“credito litigioso”, per sua natura meramente eventuale;
che sussisteva anche il secondo requisito di cui all'art. 2901 c.c., dovendosi ritenere ricompreso nella nozione di “atto dispositivo” l'atto di donazione del 24.03.2017, avente ad oggetto il residuo patrimonio immobiliare del debitore, in quanto atto negoziale immediatamente traslativo della titolarità dei beni immobili presenti nel suo patrimonio e pertanto oggettivamente modificativo, in peius, della consistenza di tale patrimonio;
che allo stesso modo andava ritenuto l'atto di donazione posto in essere dal IG. in data 16.11.2018 ed avente ad oggetto il residuo Controparte_1 patrimonio dallo stesso dismesso a favore del coniuge;
quanto all'eventus damni, che nella specie era evidente che l'atto donativo posto in essere da Controparte_4 in favore dei figli avesse avuto l'effetto di sottrarre l'intero patrimonio immobiliare di cui era titolare alla garanzia dei creditori;
che alla stessa stregua andava considerato l'atto di donazione posto in essere da in favore della moglie;
che Controparte_1 sul piano dell'elemento soggettivo, poiché l'atto a titolo gratuito era intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito (l'atto di donazione era del 24.03.2017, mentre le condotte di mala gestio attenevano agli anni tra il 2000 ed il 2016), vi era una presunzione di consapevolezza da parte del debitore di sottrarre i beni immobili pagina 7 di 22 alle ragioni creditorie;
che l'elemento soggettivo era integrato dalla semplice conoscenza, cui andava equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela veniva esperita l'azione e senza che assumessero rilevanza l'animus nocendi, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore;
che la relativa prova poteva essere fornita anche per presunzioni;
che nel caso de quo, potevano essere rinvenuti indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte del disponente: - contiguità temporale tra l'atto di donazione (24.03.2017) - per effetto del quale il disponente aveva ridotto in maniera consistente, fino ad azzerare, il proprio patrimonio immobiliare -, la presentazione dell'istanza di fallimento (21.07.2017) e la dichiarazione di fallimento
(21.07.2018); - prevedibilità, in ragione della posizione del IG. Controparte_4 nella società fallita, dell'eventualità dell'avvio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- conoscibilità, sempre alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società; - conoscenza quantomeno sommaria, dell'ingente esposizione debitoria della società amministrata (il cui passivo fallimentare ammontava ad oltre 2.565.957,49 euro, sub all.9), nonché dell'ingente posizione debitoria derivante dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità per mala gestio; che allo stesso modo incontestabile era il rapporto Parte negoziale intercorrente tra la , amministrata dal IG. , e la Controparte_4
amministrata dal IG. (sub all.10), il quale Organizzazione_7 Controparte_1 dopo quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento si era spogliato dei beni ricevuti in donazione dal padre nonché di altri beni per donarli alla coniuge, CP_3
che, alla luce di quanto sopra esposto, non vi era dubbio sulla sussistenza
[...] dell'elemento soggettivo, da rinvenirsi nella mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni").
ed costituitisi in Controparte_1 _2 Controparte_3 giudizio, in via pregiudiziale eccepivano l'incompetenza per materia del Tribunale di
Rieti a conoscere della controversia relativa alla responsabilità degli amministratori, per essere la stessa devoluta al Tribunale civile di Roma – sezione specializzata in pagina 8 di 22 materia di Imprese, nonchè l'improcedibilità della domanda per pregiudizialità del giudizio di responsabilità rispetto all'azione revocatoria ex art. 295 c.p.c. e nel merito contestavano integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto deducendo, tra l'altro: quanto all'esistenza del credito, che era la stessa parte attrice ad evidenziare come allo stato non sussistesse alcun diritto di credito, ancorchè risarcitorio, nei propri confronti;
che, invero, nell'esporre il presupposto della formulata domanda parte attrice tornava a contestare l'asserita mala gestio dell'amministratore (in relazione all'operata cessione del ramo d'azienda alla
) e l'assenza di qualsivoglia documentazione utile alla curatela per la Org_7 ricostruzione della contabilità sociale;
che dette contestazioni, oggetto dell'azione di responsabilità pendente dinanzi al competente Tribunale di Roma, Sez. Specializzata per le Imprese, erano state puntualmente e nel dettaglio contestate dai convenuti e chiamati in giudizio dalla Curatela quali eredi Controparte_1 _2 dell'Amministratore che in detta sede tutte le contestazioni in Controparte_4 merito agli episodi di mala gestio erano state nel dettaglio confutate;
che, come evidenziato, non corrispondeva al vero la circostanza che l'Amministratore della società fallita non avesse consegnato al Curatore la contabilità, circostanza documentalmente smentita dall'elenco dei documenti consegnati sottoscritto per ricevuta dal Curatore, prodotto anche in questa sede;
che ad ogni modo l'azione di responsabilità già promossa e pendente dinanzi a diverso Giudice non poteva avere alcuna incidenza nel presente giudizio se non rappresentare, solo nel caso di suo accoglimento, presupposto per il suo esperimento nella denegata ipotesi in cui non solo fosse stata accertata la responsabilità dell'amministratore, ma dal predetto contenzioso fosse scaturita una condanna ad importo insuscettibile di essere garantito dal patrimonio immobiliare caduto in successione;
che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, l'operata donazione non aveva riguardato l'intero patrimonio del disponente, ma solo una parte dello stesso (cfr. visura immobiliare); che ne derivava come anche sotto detto profilo l'esperibilità dell'azione revocatoria appariva minata dalla genericità della richiesta e dalla mancata determinazione dell'entità del relativo credito in rapporto all'attuale consistenza patrimoniale del disponente;
quanto alle qualità di eredi di essi convenuti, che - come dichiarato in seno al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese – il IG. _4
pagina 9 di 22 aveva accettato l'entità con beneficio di inventario mente P_ _2 aveva rinunciato all'eredità; che, pertanto, allo stato nessun credito, neanche presunto, giustificava l'azione revocatoria oggi esperita dalla curatela in merito ad atti dispositivi del IG. a favore dei figli e anche Controparte_4 P_ _2 alla luce della mancata determinazione dell'importo del credito contestato e tenuto conto dell'esistenza di un patrimonio immobiliare caduto in successione;
che anche sotto il profilo dell'eventus damni vi era da osservare come l'atto dispositivo fosse avvenuto in epoca antecedente al fallimento della s.r.l. e dovesse essere messo in correlazione non con gli eventi societari ( e conseguentemente con la supposta volontà di spogliarsi dei beni consistenti il proprio patrimonio con pregiudizio delle ragioni creditorie ad oggi inesistenti), ma con lo stato di salute del IG. _4 che, scoperto di essere gravemente malato di cancro (di lì a poco sarebbe
[...] morto in data 11.8.18 ), aveva disposto dei propri beni in favore dei figli. ( Cfr. documentazione medica ); che quanto sopra portava anche ad escludere la scientia fraudis, non essendo nell'intento né nella volontà del disponente quella di spogliarsi del proprio patrimonio con pregiudizio delle ragioni creditorie, ma semplicemente quello di disporre delle proprie sostanze alla luce del proprio precario stato di salute.
I convenuti rassegnavano, all'esito, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare rilevata la sussistenza della competenza per materia in merito al presupposto dell'azione revocatoria consistente nel diritto di credito della Curatela a fronte della responsabilità per mala gestio dell'amministratore disponente, non accertabile incidenter tantum dal Tribunale adito con l'azione ex art. 2901 C.C.,, dichiari la propria incompetenza essendo competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese;
B) in via subordinata, attesa la pregiudizialità dell'azione ex art. 146 L.F. promossa dalla curatela nei confronti del disponente IG. ed il presupposto stesso della Controparte_4 formulata domanda, voglia sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sezione Specializzata per le Imprese rubricato al n. 41539-2021 R.G.C. promosso dalla Parte_2 contro gli odierni convenuti e nella qualità di eredi Controparte_1 _2 del comune dante causa C) Nel merito, rilevata l'inesistenza dei Controparte_4 presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 C.C. promossa dalla curatela del
pagina 10 di 22 respingere la domanda come infondata in fatto e priva dei Parte_1 presupposti di diritto;
D) comunque con vittoria di spese di lite”.
La causa, di natura documentale, era trattenuta in decisione all'udienza del
26.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere vagliata la domanda di parte convenuta, volta all'accertamento e alla declaratoria della incompetenza per materia del Tribunale di
Rieti, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio.
Detta domanda è infondata e come tale deve essere respinta, posto che oggetto della presente azione revocatoria non è l'accertamento della responsabilità per mala gestio dei sigg.ri e quali eredi di _2 Controparte_1 _4
(la relativa causa pende, infatti, davanti al Tribunale di Roma, Sezione
[...]
Specializzata in Materia di Imprese), bensì la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c., nei confronti della curatela del Parte_3
degli atti di donazione indicati in narrativa.
[...]
Sempre in via pregiudiziale, deve essere respinta la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello incardinato davanti al Tribunale di Roma, atteso che per giurisprudenza costante, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, per cui non vi è necessità di sospendere obbligatoriamente il primo processo in relazione al secondo: anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso – è dunque ritenuto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria, seguendone che, pur in pendenza del giudizio per l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria, il relativo procedimento non è soggetto a sospensione necessaria (in tal senso si vedano, tra le molte, Cass. civ. n. 25331/23; n. 28155/13; n. 11573/13).
Tanto chiarito e passando allo scrutinio della presente azione, va premesso che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, n. 18610/21) la stessa si inserisce nell'ambito di quelle a legittimazione attiva della curatela, vero e proprio "centro di interessi" a sé stante, come emerge dal sistema della legge fallimentare: sono, infatti, azioni di massa quelle degli artt. 66, 67, 146, 240 l. fall. -
pagina 11 di 22 laddove prima del fallimento appartenevano al fallito o ai singoli creditori - ma anche le azioni di responsabilità contro il curatore revocato e contro il comitato dei creditori ex artt. 38, comma 2, e 41, comma 8, l. fall.
Tali disposizioni, nell'esprimere la medesima ratio, formano un sistema che autorizza, peraltro, a non ritenerle norme eccezionali, ma piuttosto manifestazione del principio più generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell'imprenditore nell'interesse della massa: il curatore, in sostanza, diviene titolare, per specifica "missione", dell'interesse a conservare ed a ripristinare il patrimonio del debitore, il quale è nel contempo per definizione la "garanzia" indiscriminata del ceto creditorio.
La funzione recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum è, invero, tipica dell'attività demandata dalla legge al curatore il quale, esercitando un'azione di massa, non si sostituisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia: in tal senso, si deve richiamare quanto affermato dalle Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641), le quali hanno rilevato come «nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo».
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, sussiste senza ombra di dubbio la piena legittimazione attiva del curatore del in ordine alla Parte_1 Parte_1 domanda avanzata ex art. 2901 c.c., trattandosi di azione tipicamente volta alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica: qualora, infatti, alla domanda risarcitoria avanzata dalla curatela nei confronti degli asseriti eredi dell'amministratore della fallita sig. seguisse la Controparte_4 condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore del , la massa Parte_1 attiva vedrebbe accresciuta la propria consistenza e di ciò si gioverebbero tutti i creditori indistintamente;
vantaggio, peraltro, che rischierebbe di rimanere solo pagina 12 di 22 “sulla carta” ove non si consentisse, altresì, al curatore fallimentare di ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere, nelle more, dall'autore delle condotte illecite accertate al fine di spogliarsi del proprio patrimonio e, quindi, di ridurre la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
Venendo al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Come si accennava poc'anzi, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto di pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, determina l'inefficacia dell'atto nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, consentendo allo stesso di esercitare l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss del c.p.c per la realizzazione del credito.
Presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è, ovviamente, costituito dall'esistenza di un rapporto di credito debito tra le parti, idoneo a fondare la domanda ex art. 2901 c.c. anche se litigioso e/o contestato, avendo la Corte di
Cassazione a più riprese ribadito come sia sufficiente la semplice allegazione del credito eventuale in veste, per l'appunto, di credito litigioso, quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria, la cui sussistenza è data proprio dal giudizio di accertamento del credito, del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria (Cass. Civ., SS.UU., n. 9440/04).
Costituisce, del pari, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui anche il credito non liquido, né esigibile e perfino il credito meramente eventuale sono suscettibili di tutela mediante il ricorso all'azione revocatoria (Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
In tale prospettiva, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus
pagina 13 di 22 damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis).
Tanto premesso e tornando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre in prima battuta vagliare la sussistenza del requisito dell'esistenza di un rapporto di credito-debito - ancorché litigioso e/o contestato - tra le parti (curatela, nell'interesse dei creditori da un lato ed eredi di Controparte_4 amministratore della dall'altro), alla base dell'azione revocatoria. Parte_1
Detto requisito risulta ad ogni evidenza configurabile, al riguardo essendo appena il caso di richiamare integralmente tutte le considerazioni di cui sopra in ordine alla certa revocabilità del credito litigioso e considerato, altresì, che come documentalmente provato: 1) il Tribunale di Rieti con sentenza n. 16/18 del
21.07.2018 ha dichiarato il fallimento della Controparte_5
(v. all. 2 al fascicolo di parte attrice); 2) il Giudice Delegato al suddetto
[...]
Fallimento ha autorizzato il Curatore a promuovere ex art. 146 L.F., l'azione di responsabilità in danno dei IGg.ri sig. , c.f. , _2 C.F._5 nato a [...] il [...], e , c.f. , nato a Controparte_1 C.F._1
Rieti il 30/08/1980, quali eredi di deceduto in data 11 Controparte_4 settembre 2018; 3) la curatela ha, di conseguenza, promosso davanti alla Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale Ordinario di Roma azione di responsabilità nei confronti dei suddetti IGg.ri e _2 Controparte_1
(v. all. 3), nella qualità di eredi del padre , causa pendente Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese (R.G. n.
41539/2021); 4) il danno potenzialmente ascrivibile all'amministratore – salvo ed impregiudicato il relativo accertamento con efficacia di giudicato da compiersi, ovviamente, nella sede a ciò deputata del giudizio di responsabilità in questione - è stato complessivamente quantificato nell'ingente importo di €2.968.241,85, pari alla differenza tra il passivo fallimentare accertato (€2.968.992,05) e l'attivo (€750,20), allo stato, realizzabile dalla curatela (v. alle pagg. 22 e 23 dell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità degli amministratori) o, in subordine, a
€778.085,18, pari alla somma tra l'ammontare non versato del corrispettivo della concessione dell'uso del marchio pattuito tra e Parte_1 Org_7
pagina 14 di 22 (€265.283,00), il corrispettivo della sottoscrizione di contratti di nessuna utilità per la fallita (€23.455,00) e la somma complessiva a titolo di sanzioni e interessi derivanti dal sistematico mancato pagamento di tributi relativi agli anni dal 1997 al
2018 (ammontanti, sulla base degli estratti di ruolo prodotti dall' Org_1
a €489.357,18 – v. alle pagg. 24 e 25 del suddetto atto di citazione.
[...]
Quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, occorre rilevare che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, sufficiente essendo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa di esso (Cass. Civ., Sez. III, n. 19207/18; n. 1896/12), al riguardo incombendo al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni"
l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali in capo allo stesso e che nella sostanza il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva posizione debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari (Cass. Civ. 19963/2005).
In proposito, deve rilevarsi che attraverso i molteplici atti di liberalità oggetto di revocatoria dapprima il sig. , quindi il sig. Controparte_4 Controparte_1 hanno contestualmente disposto – il primo in favore dei figli e Controparte_1
, il secondo in favore della moglie – di svariati _2 Controparte_3 immobili, così pregiudicando senz'altro, sotto il profilo quantitativo, la garanzia patrimoniale generica del creditore ex art. 2740 c.c.: non risulta, infatti, provata l'esistenza, in capo a detti soggetti, di ulteriori disponibilità economiche idonee a far fronte al debito potenzialmente ingente, di cui sopra.
Nella specie evidente risulta, pertanto, la variazione qualitativa – oltre che quantitativa - della garanzia scaturente dalla dismissione dei citati immobili già nella disponibilità dei , tenuto conto della volatilità del denaro, bene per _4 definizione difficilmente aggredibile ed atteso che estremamente complesso si rivelerebbe agire esecutivamente sul diritto di abitazione sugli immobili donati, trattandosi di diritto destinato ad estinguersi con la morte del titolare e, quindi, perciò solo, anch'esso difficilmente assoggettabile ad esecuzione forzata;
soluzione,
pagina 15 di 22 quest'ultima, in ogni caso comportante una variazione qualitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Se a ciò si aggiunge che sempre ad avviso della giurisprudenza, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale può considerarsi in re ipsa ove il debitore disponga del suo patrimonio, privandosi contestualmente del diritto di proprietà su una pluralità di beni (Cass. civ. n. 6248/99) - ciò che si è pacificamente verificato nel caso che ci occupa, caratterizzata dalla contestualità delle plurime dismissioni da parte dei sigg.ri e -, non pare revocabile in dubbio Controparte_4 Controparte_1
l'esistenza, nella specie, del pregiudizio de quo.
La tempistica degli atti di disposizione di cui sopra rende, del resto, plasticamente evidente il maldestro tentativo dei convenuti di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica della curatela creditrice gli immobili di cui in narrativa, dapprima intestati dal padre al figlio, quindi – dopo il decesso del primo ed in seguito alla dichiarazione di fallimento della società amministrata dal sig. _4
– da alla moglie.
[...] Controparte_1
Sussistendo, in conclusione, la compromissione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., nei termini sopra evidenziati, deve ritenersi nella fattispecie pienamente configurabile il requisito dell'eventus damni.
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, deve ricordarsi che allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - cui va equiparata l'agevole conoscibilità – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (v. Cass. Civ. 7262/2000) e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
E' pacifico, infine, che la prova della consapevolezza del debitore, di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., possa essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass. Civ.
2748/2005).
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere, peraltro, riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge pagina 16 di 22 e non a quello del suo accertamento giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n.
2347/19), laddove nella fattispecie le condotte illecite contestate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità in danno degli amministratori si assumono tutte poste in essere in epoca precedente (la sentenza di fallimento è del
21.07.2018) non solo, come è pacifico, alla data (26.11.2018) di stipula dell'atto di donazione del sig. in favore della sig.ra ma Controparte_1 Controparte_3 anche alla data (24.03.2017) di stipula dell'atto di donazione del sig. _4
in favore del sig. e del sig. : vengono,
[...] Controparte_1 _2 infatti (a tacer d'altro), contestate reiterate e sistematiche violazioni di obblighi di legge inerenti al versamento di imposte e tasse con riguardo ad annualità che - per quel che concerne crediti di Amministrazione finanziaria, , , Org_8 Org_9 Org_10
, per imposte sul valore
[...] Organizzazione_11 Org_12 Organizzazione_13 aggiunto, tassa smaltimento rifiuti, diritto annuale iscrizione albi e registri, ritenute Org Org_1 alla fonte, tasse automobilistiche, , , contributi previdenziali, oltre a Org_14 sanzioni e interessi – risultano perpetrate senza soluzione di continuità in un arco temporale compreso tra il 1997 e il 2016, nonché al mancato deposito dei bilanci e alla mancata tenuta della contabilità (nello stesso periodo).
A monte dell'azione di responsabilità viene posta, del resto, il contratto di cessione di ramo d'azienda del 31.08.2012, con cui la fallita Parte_4 ebbe a cedere alla il ramo d'azienda costituito
[...] Organizzazione_7 dall'attività di emittente televisiva ed i relativi contratti di trasmissione: nell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità si legge, infatti, che “Alla luce di tutto quanto sopra, ovvero dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 31.08.2012, Parte della scrittura per l'utilizzo del marchio del 30.11.2012, degli ulteriori impegni Parte comunque assunti da in bonis, del mancato deposito dei bilanci e la mancata tenuta della contabilità, dalle risultanze dello stato passivo, emerge che
l'amministratore di abbia consentito alla , di Controparte_6 Org_7 acquisire giuridicamente e/o di fatto tutti asset positivi, materiali ed immateriali, di Parte Parte Parte
, ivi incluso l'utilizzo del marchio “ ”, mentre abbia consentito che sulla si riversassero tutti gli oneri della gestione e le passività dell'attività, fino a condurla al fallimento”.
pagina 17 di 22 Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, la circostanza che gli atti di disposizione dei quali si chiede la revoca siano stati posti in essere allorché tanto il sig. (quanto alla donazione del 24.03.2017), nella propria veste Controparte_4 di amministratore della società fallita dal 24.10.2000 e sino alla dichiarazione di fallimento, quanto il sig. (quanto alla donazione del 26.11.2018), Controparte_1 suo figlio ed erede ancorché con beneficio d'inventario, a sua volta al corrente dei fatti societari sia per il rapporto di parentela con il padre, sia alla luce delle dichiarazioni rese al curatore (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione) erano in condizione di ben conoscere l'esistenza dei debiti della società fallita – alla luce della anteriorità, rispetto all'atto dispositivo medesimo, delle condotte asserite fonti di danno ed oggetto del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Roma – ed il fatto che si si sia trattato, per giunta, di atti a titolo gratuito consentono di ritenere sussistente il presupposto della piena consapevolezza, in capo ai debitori, in ordine al pregiudizio che tali atti avrebbero comportato alle ragioni creditorie.
Si osservi, ad abundantiam ed al fine di corroborare ulteriormente la sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al convenuto , Persona_2 come sia documentato il rapporto negoziale (cessione di ramo di azienda) intercorrente tra la (amministrata, lo si ripete, Parte_1 dal IG. sino alla dichiarazione di fallimento) e la Controparte_4
amministrata dal IG. (v. all.10 dell'atto di Organizzazione_7 Controparte_1 citazione) il quale, dopo quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento, si spogliava a sua volta dei beni ricevuti in donazione dal padre, donandoli alla coniuge CP_3
[...]
Nè, nel caso che ci occupa – trattandosi di atto a titolo gratuito - la partecipazione o la conoscenza, da parte del terzo, in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore;
circostanza, quest'ultima, comunque nella specie ricavabile in via presuntiva dallo stretto rapporto di parentela esistente tra i disponenti e i destinatari dell'attribuzione patrimoniale (rispettivamente, e Controparte_1 [...]
, figli di ed coniuge di _2 Controparte_4 Controparte_3 [...]
. P_
Con riferimento, infine, all'atto di donazione riconducibile all'avente causa
, la sua inefficacia discende in ogni caso – ai sensi e per gli effetti Controparte_1
pagina 18 di 22 dell'art. 2901, IV co., c.c. - quale conseguenza automatica ed immediata dell'inefficacia dell'atto di donazione posto in essere dal dante causa _4
, trattandosi di atto a titolo gratuito.
[...]
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, in accoglimento della proposta domanda revocatoria, dovrà essere dichiarata l'inefficacia degli atti di donazione oggetto di causa.
Dovrà, altresì, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, I co., c.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, al riguardo essendo appena il caso di rilevare che, oltre ad e ad risulta Controparte_1 Controparte_3 soccombente anche il convenuto il quale, pur avendo rinunciato _2 all'eredità del padre , era risultato comunque destinatario del Controparte_4 primo atto di donazione e si è costituito in giudizio, contestando la domanda della curatela.
Stante, peraltro, la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, dovrà disporsi che il relativo pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 470/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia, nei confronti del Parte_1
dei seguenti atti: -a) donazione in data 24/03/2017, per atto a
[...] rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. 26597, Persona_1 trascritto in data 27.03.2017 presso l' Organizzazione_1 [...]
di Rieti, Org_2 Organizzazione_3 al n. 1876 di Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale - rettificato con
[...] pagina 19 di 22 atto a rogito medesimo Notaio trascritto presso l' Per_1 [...]
di Rieti, Organizzazione_5 Organizzazione_3
al n.6262 di Reg. Part. e n.8004 di Reg. Gen - e
[...] presso l' di Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_2 [...]
al n.2430 di Reg. Organizzazione_3
Part. e n.3674 di Reg. Gen, con la quale ha donato ai figli Controparte_4
e il diritto di proprietà sui seguenti beni, _2 Controparte_1 ritenendo il diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito: 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria
Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto
Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al
Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto
Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano
T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c.
36,15; b) - donazione in data 26/11/2018, per atto a rogito Notaio Per_1 di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto presso l'
[...] Org_1
di Rieti,
[...] Organizzazione_2 Organizzazione_3
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Generale
[...] nonché presso l' , di Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_2 [...]
al n. 12254 di Reg. Organizzazione_3
Part. e 17670 di Reg. Generale, nella parte in cui il IG. ha Controparte_1 donato alla propria moglie, IG.ra c.f. Controparte_3
nata a [...] il [...], le quote di proprietà dei C.F._4
pagina 20 di 22 seguenti immobili già ricevuti in donazione dal padre e Controparte_4 precisamente: 1) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in Rieti
(RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub
11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al
Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) diritti pari a un mezzo di porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio
Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala
C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c.
371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15;
• ordina all' – Direzione Provinciale di Terni – Organizzazione_1 [...]
l'annotazione della presente pronuncia a margine della Organizzazione_3 trascrizione dell'atto revocato;
• condanna , ed in solido Controparte_1 _2 Controparte_3 tra loro, a rifondere alla curatela attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di €18.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito direttamente in favore dell'Erario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il giorno 24.01.2024.
IL GIUDICE
Dr. Gianluca Morabito pagina 21 di 22 pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Gianluca
Morabito, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 470 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 e rimessa in decisione all'udienza del 26.10.2023, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Roma, via A. Brofferio n. 6, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Stefania Bellei, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di citazione
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 _2
) ED (C.F. , CodiceFiscale_2 Controparte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Enrico Santilli, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rieti, Via dei Tigli n.6, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.10.2023.
pagina 1 di 22 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...] conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
, ed al fine di sentire accogliere Controparte_1 _2 Controparte_3 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'adito On. Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione e documentazione, che si impugna si disconosce, si contesta e si respinge: In via principale - accertata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.2901 c.c., dichiarare l'inefficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. nei confronti della massa dei creditori del
[...]
dei seguenti atti: - donazione in data Parte_1
24/03/2017, per atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. Persona_1
26597, trascritto in data 27.03.2017 presso l' , Organizzazione_1 [...]
di Rieti, al Org_2 Organizzazione_3
n. 1876 di Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale - rettificato con atto a rogito medesimo
Notaio trascritto presso l' , Per_1 Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n.6262 di Reg.
[...] Organizzazione_3
Part. e n.8004 di Reg. Gen -, e presso l' , di Organizzazione_1 Organizzazione_2
Teramo, al n.2430 di Organizzazione_3
Reg. Part. e n.3674 di Reg. Gen, con la quale ha donato ai figli Controparte_4
e , la proprietà dei seguenti beni, ritenendosi il _2 Controparte_1 diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito sub 3): 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione
Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio
27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani
pagina 2 di 22 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15, nonché - donazione in data 26/11/2018, per atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto Persona_1 presso l' Organizzazione_5 [...]
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Organizzazione_3
Generale nonché presso l' , Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n. 12254 di Reg. Organizzazione_3
Part. e 17670 di Reg. Generale, nella parte in cui il IG. ha donato Controparte_1 alla propria moglie, IG.ra c.f. nata a [...] il Controparte_3 C.F._4
14/06/1976, le quote di proprietà dei seguenti immobili già ricevuti in donazione dal padre e precisamente: 1) diritti pari a un mezzo di porzione del Controparte_4 fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in
Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c.
1.243,63; 3) diritti pari a un mezzo di porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T,
z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15; il tutto con obbligo per il competente Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- condannare, altresì, i convenuti alla restituzione del prezzo dei beni sopra descritti eventualmente alienati a terzi nelle more dell'introduzione del presente giudizio e della trascrizione della relativa domanda. Con vittoria di spese e compensi tutti afferenti il presente giudizio”.
pagina 3 di 22 Esponeva, tra l'altro, parte attrice a sostegno: che in data 21.07.2018 il
Tribunale di Rieti, Sezione Fallimentare, aveva dichiarato il fallimento della
[...]
(all.2); che il Giudice Delegato al Controparte_5 suddetto Fallimento, tenuto conto delle condotte e degli atti posti in essere dall'amministratore della fallita, consistenti in una serie di illeciti che avevano determinato un grave pregiudizio alla società e ai creditori sociali, aveva autorizzato il Curatore a promuovere, ex art. 146 L.F., l'azione di responsabilità in danno dei
IGg.ri sig. , c.f. , nato a [...] il [...], _2 C.F._5
e , c.f. , nato a [...] il [...] quali Controparte_1 C.F._1 eredi di , deceduto in data 11 settembre 2018; che, pertanto, il Controparte_4 fallimento, a mezzo della presente difesa, aveva promosso dinanzi la Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale Ordinario di Roma azione di responsabilità nei confronti dei suddetti IGg.ri c.f. _2
, nato a [...] il [...], e c.f. C.F._5 Controparte_1
, nato a [...] il [...] (all. 3), nella qualità di eredi del C.F._1 padre , causa pendente dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Controparte_4
Specializzata per le Imprese;
che, costituendosi in giudizio, i suddetti e P_ avevano contestato la loro qualità di eredi del padre _2 _4
, dichiarando di essere solo chiamati all'eredità; che, nell'ambito del
[...] suddetto giudizio di responsabilità, il , visto l'art.481 c.c, e in conformità a Parte_1 quanto disposto dall'art.749 c.p.c., aveva chiesto all'adìto Tribunale di Roma,
Sezione Specializzata per le Imprese, di voler fissare il termine entro il quale i convenuti, IGg.ri e dichiaratisi, in sede di _2 Controparte_1 costituzione in giudizio, chiamati all'eredità del IG. (c.f. Controparte_4
), deceduto a Rieti in data 11.09.2018, dichiarassero se C.F._6 accettavano o rinunziavano all'eredità; che il Tribunale di Roma, Sezione
Specializzata per le Imprese, nel giudizio sopra descritto recante n. RG 41539/2021 con provvedimento emesso il 01.02.2022, aveva così disposto (…): “considerato che
l'attore ha chiesto di “Voler fissare il termine entro il quale i convenuti, IGg.ri
[...]
e , dichiaratisi, in sede di costituzione in giudizio, chiamati _2 Controparte_1 all'eredità del IG. (c.f. ), deceduto a Rieti Controparte_4 C.F._6 in data 11.09.2018, dichiarino se accettano o rinunziano all'eredità”, visti gli art. 481
pagina 4 di 22 c. c. ed art. 749 c. p. c, ritenuto necessario realizzare il contraddittorio su detta domanda, aveva assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2
e 3 c.p.c. e fissa per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova e sulla domanda del , formulata ai sensi degli artt. 481 c. c. e 749 c. p. c., l'udienza Parte_1 del 28.11.2022 ore 11,00. Fissa le udienze istruttorie del 28.2.2023, ore 9,30 e del
27.6.2023, ore 9,30. Fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
17.12.2024, ore 9,30 (…)”; che ad oggi non vi era stata alcuna dichiarazione di accettazione e/o rinuncia all'eredità da parte dei IGg.ri e;
P_ _2 che, nel frattempo, a fronte dell'ingente danno (per €2.968.241,85) reclamato dal fallimento era risultato che in data 24/03/2017 il IG. , con Controparte_4 atto a rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. 26597, Persona_1 trascritto in data 27.03.2017 presso l' , di Organizzazione_1 Organizzazione_2
Rieti, al n. 1876 di Organizzazione_3
Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale (all.5), rettificato con atto a rogito medesimo
Notaio trascritto presso l' , Per_1 Organizzazione_1 Organizzazione_4
al n.6262 di
[...] Organizzazione_3
Reg. Part. e n.8004 di Reg. Gen (all.6), nonché presso l' Organizzazione_1
, Organizzazione_6 Organizzazione_3 al n.2430 di Reg. Part. e n.3674 di Reg. Gen (all.7), aveva donato ai figli
[...]
e la proprietà sui seguenti beni, ritenendosi il _2 Controparte_1 diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito sub 3): 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23
n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione
Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto
Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1,
pagina 5 di 22 categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15, per quanto riguarda l'autorimessa (All.4), ponendo in essere, in tal modo, un vero e proprio atto di dismissione del proprio patrimonio a favore dei figli, tale da vanificare il positivo esperimento dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art.146 L.F. e 2476 c.c.; che era altresì emerso che in data 26/11/2018, ovvero poco dopo il decesso del padre Parte (avvenuto in data 11/09/2018) e la dichiarazione di fallimento della _4
(in data 21.07.2018), il IG. , con atto a rogito Notaio Controparte_1 Per_1 di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto presso l'
[...] Org_1
di Rieti,
[...] Organizzazione_2 Organizzazione_3
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Generale nonché
[...] presso l' , , Organizzazione_1 Organizzazione_6 [...]
al n. 12254 di Reg. Part. e 17670 di Reg. Organizzazione_3
Generale (all.8), aveva donato alla propria moglie, IG.ra c.f. Controparte_3
nata a [...] il [...] (all.11), le quote di proprietà dei C.F._4 medesimi immobili come descritti, così come ricevute in donazione dal padre
, al fine di dismettere, a sua volta, solo formalmente, i beni Controparte_4 ricevuti;
che, così riassunti i fatti rilevanti in questa sede e richiamati i fatti descritti nell'atto di citazione ex artt.146 L.F. e 2476 c.c. quanto alle condotte lesive poste in essere da e quanto alla determinazione del danno, si riteneva Controparte_4 sussistere i presupposti per esperire azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso i citati atti di donazione;
che emergeva ex actis che , Controparte_4
Parte socio di maggioranza della dal luglio 2010, aveva ricoperto la carica di amministratore unico della medesima società dal 4.10.2010 sino alla data del fallimento (all.4); che risultava poi per tabulas che lo stesso, con atto pubblico del
24.3.2017, aveva donato ai figli la proprietà dei suoi 4 immobili siti in Rieti e in
Martinsicuro (TE); che il successivo 21.7.2018 il Tribunale di Rieti aveva dichiarato Parte il fallimento della , amministrata dal IG. che Controparte_4 successivamente, in data 26.11.2018, il IG. aveva donato alla Controparte_1 moglie, IG.ra tutti i diritti sulle porzioni immobiliari donate dal Controparte_3 padre con l'atto del 24.03.2017; che, infine, con atto di citazione notificato in data pagina 6 di 22 11.06.2021, la Curatela attrice aveva agito per sentir condannare i IGg.ri e _2
, quali eredi del defunto , al risarcimento del Controparte_1 Controparte_4 danno ex art. 2476 c.c. cagionato alla società; che la presente controversia aveva ad oggetto la domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c., verso la massa dei creditori del attore, dell'atto di donazione compiuto in data 24.03.2017 dal IG. Parte_1
in favore dei figli e quello successivo, in data 26.11.2018, del Controparte_4 figlio in favore della moglie, che in primo luogo Controparte_1 Controparte_3 sussisteva, in capo al fallimento, una posizione definibile in termini di “diritto di credito”, avente ad oggetto il risarcimento dei danni da mala gestio societaria nei confronti dell'amministratore per cui pendeva tutt'ora giudizio di responsabilità ex art. 2476 c.c. (all. 3, 25, 26 e 27); che l'intenzione del legislatore di rafforzare ed ampliare la tutela del creditore, che trovava attuazione nell'estensione della tutela conservativa ai titolari di crediti non attuali, implicava che la tutela revocatoria dovesse ritenersi operativa pure in presenza di una mera aspettativa o di una ragione di credito eventuale, essendo la nozione di “credito” comprensiva anche del
“credito litigioso”, per sua natura meramente eventuale;
che sussisteva anche il secondo requisito di cui all'art. 2901 c.c., dovendosi ritenere ricompreso nella nozione di “atto dispositivo” l'atto di donazione del 24.03.2017, avente ad oggetto il residuo patrimonio immobiliare del debitore, in quanto atto negoziale immediatamente traslativo della titolarità dei beni immobili presenti nel suo patrimonio e pertanto oggettivamente modificativo, in peius, della consistenza di tale patrimonio;
che allo stesso modo andava ritenuto l'atto di donazione posto in essere dal IG. in data 16.11.2018 ed avente ad oggetto il residuo Controparte_1 patrimonio dallo stesso dismesso a favore del coniuge;
quanto all'eventus damni, che nella specie era evidente che l'atto donativo posto in essere da Controparte_4 in favore dei figli avesse avuto l'effetto di sottrarre l'intero patrimonio immobiliare di cui era titolare alla garanzia dei creditori;
che alla stessa stregua andava considerato l'atto di donazione posto in essere da in favore della moglie;
che Controparte_1 sul piano dell'elemento soggettivo, poiché l'atto a titolo gratuito era intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito (l'atto di donazione era del 24.03.2017, mentre le condotte di mala gestio attenevano agli anni tra il 2000 ed il 2016), vi era una presunzione di consapevolezza da parte del debitore di sottrarre i beni immobili pagina 7 di 22 alle ragioni creditorie;
che l'elemento soggettivo era integrato dalla semplice conoscenza, cui andava equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela veniva esperita l'azione e senza che assumessero rilevanza l'animus nocendi, l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore;
che la relativa prova poteva essere fornita anche per presunzioni;
che nel caso de quo, potevano essere rinvenuti indizi gravi, precisi e concordanti nel senso della consapevolezza dell'eventus damni da parte del disponente: - contiguità temporale tra l'atto di donazione (24.03.2017) - per effetto del quale il disponente aveva ridotto in maniera consistente, fino ad azzerare, il proprio patrimonio immobiliare -, la presentazione dell'istanza di fallimento (21.07.2017) e la dichiarazione di fallimento
(21.07.2018); - prevedibilità, in ragione della posizione del IG. Controparte_4 nella società fallita, dell'eventualità dell'avvio di un'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- conoscibilità, sempre alla luce del ruolo svolto, della situazione di dissesto finanziario della società; - conoscenza quantomeno sommaria, dell'ingente esposizione debitoria della società amministrata (il cui passivo fallimentare ammontava ad oltre 2.565.957,49 euro, sub all.9), nonché dell'ingente posizione debitoria derivante dall'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria a titolo di responsabilità per mala gestio; che allo stesso modo incontestabile era il rapporto Parte negoziale intercorrente tra la , amministrata dal IG. , e la Controparte_4
amministrata dal IG. (sub all.10), il quale Organizzazione_7 Controparte_1 dopo quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento si era spogliato dei beni ricevuti in donazione dal padre nonché di altri beni per donarli alla coniuge, CP_3
che, alla luce di quanto sopra esposto, non vi era dubbio sulla sussistenza
[...] dell'elemento soggettivo, da rinvenirsi nella mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni").
ed costituitisi in Controparte_1 _2 Controparte_3 giudizio, in via pregiudiziale eccepivano l'incompetenza per materia del Tribunale di
Rieti a conoscere della controversia relativa alla responsabilità degli amministratori, per essere la stessa devoluta al Tribunale civile di Roma – sezione specializzata in pagina 8 di 22 materia di Imprese, nonchè l'improcedibilità della domanda per pregiudizialità del giudizio di responsabilità rispetto all'azione revocatoria ex art. 295 c.p.c. e nel merito contestavano integralmente la domanda avversaria siccome infondata in fatto e in diritto deducendo, tra l'altro: quanto all'esistenza del credito, che era la stessa parte attrice ad evidenziare come allo stato non sussistesse alcun diritto di credito, ancorchè risarcitorio, nei propri confronti;
che, invero, nell'esporre il presupposto della formulata domanda parte attrice tornava a contestare l'asserita mala gestio dell'amministratore (in relazione all'operata cessione del ramo d'azienda alla
) e l'assenza di qualsivoglia documentazione utile alla curatela per la Org_7 ricostruzione della contabilità sociale;
che dette contestazioni, oggetto dell'azione di responsabilità pendente dinanzi al competente Tribunale di Roma, Sez. Specializzata per le Imprese, erano state puntualmente e nel dettaglio contestate dai convenuti e chiamati in giudizio dalla Curatela quali eredi Controparte_1 _2 dell'Amministratore che in detta sede tutte le contestazioni in Controparte_4 merito agli episodi di mala gestio erano state nel dettaglio confutate;
che, come evidenziato, non corrispondeva al vero la circostanza che l'Amministratore della società fallita non avesse consegnato al Curatore la contabilità, circostanza documentalmente smentita dall'elenco dei documenti consegnati sottoscritto per ricevuta dal Curatore, prodotto anche in questa sede;
che ad ogni modo l'azione di responsabilità già promossa e pendente dinanzi a diverso Giudice non poteva avere alcuna incidenza nel presente giudizio se non rappresentare, solo nel caso di suo accoglimento, presupposto per il suo esperimento nella denegata ipotesi in cui non solo fosse stata accertata la responsabilità dell'amministratore, ma dal predetto contenzioso fosse scaturita una condanna ad importo insuscettibile di essere garantito dal patrimonio immobiliare caduto in successione;
che, contrariamente a quanto sostenuto in citazione, l'operata donazione non aveva riguardato l'intero patrimonio del disponente, ma solo una parte dello stesso (cfr. visura immobiliare); che ne derivava come anche sotto detto profilo l'esperibilità dell'azione revocatoria appariva minata dalla genericità della richiesta e dalla mancata determinazione dell'entità del relativo credito in rapporto all'attuale consistenza patrimoniale del disponente;
quanto alle qualità di eredi di essi convenuti, che - come dichiarato in seno al contenzioso pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese – il IG. _4
pagina 9 di 22 aveva accettato l'entità con beneficio di inventario mente P_ _2 aveva rinunciato all'eredità; che, pertanto, allo stato nessun credito, neanche presunto, giustificava l'azione revocatoria oggi esperita dalla curatela in merito ad atti dispositivi del IG. a favore dei figli e anche Controparte_4 P_ _2 alla luce della mancata determinazione dell'importo del credito contestato e tenuto conto dell'esistenza di un patrimonio immobiliare caduto in successione;
che anche sotto il profilo dell'eventus damni vi era da osservare come l'atto dispositivo fosse avvenuto in epoca antecedente al fallimento della s.r.l. e dovesse essere messo in correlazione non con gli eventi societari ( e conseguentemente con la supposta volontà di spogliarsi dei beni consistenti il proprio patrimonio con pregiudizio delle ragioni creditorie ad oggi inesistenti), ma con lo stato di salute del IG. _4 che, scoperto di essere gravemente malato di cancro (di lì a poco sarebbe
[...] morto in data 11.8.18 ), aveva disposto dei propri beni in favore dei figli. ( Cfr. documentazione medica ); che quanto sopra portava anche ad escludere la scientia fraudis, non essendo nell'intento né nella volontà del disponente quella di spogliarsi del proprio patrimonio con pregiudizio delle ragioni creditorie, ma semplicemente quello di disporre delle proprie sostanze alla luce del proprio precario stato di salute.
I convenuti rassegnavano, all'esito, le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare rilevata la sussistenza della competenza per materia in merito al presupposto dell'azione revocatoria consistente nel diritto di credito della Curatela a fronte della responsabilità per mala gestio dell'amministratore disponente, non accertabile incidenter tantum dal Tribunale adito con l'azione ex art. 2901 C.C.,, dichiari la propria incompetenza essendo competente a conoscere del presente giudizio il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese;
B) in via subordinata, attesa la pregiudizialità dell'azione ex art. 146 L.F. promossa dalla curatela nei confronti del disponente IG. ed il presupposto stesso della Controparte_4 formulata domanda, voglia sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Roma, sezione Specializzata per le Imprese rubricato al n. 41539-2021 R.G.C. promosso dalla Parte_2 contro gli odierni convenuti e nella qualità di eredi Controparte_1 _2 del comune dante causa C) Nel merito, rilevata l'inesistenza dei Controparte_4 presupposti per l'azione revocatoria ex art. 2901 C.C. promossa dalla curatela del
pagina 10 di 22 respingere la domanda come infondata in fatto e priva dei Parte_1 presupposti di diritto;
D) comunque con vittoria di spese di lite”.
La causa, di natura documentale, era trattenuta in decisione all'udienza del
26.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via pregiudiziale, deve essere vagliata la domanda di parte convenuta, volta all'accertamento e alla declaratoria della incompetenza per materia del Tribunale di
Rieti, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità degli amministratori per mala gestio.
Detta domanda è infondata e come tale deve essere respinta, posto che oggetto della presente azione revocatoria non è l'accertamento della responsabilità per mala gestio dei sigg.ri e quali eredi di _2 Controparte_1 _4
(la relativa causa pende, infatti, davanti al Tribunale di Roma, Sezione
[...]
Specializzata in Materia di Imprese), bensì la declaratoria di inefficacia ex art. 2901
c.c., nei confronti della curatela del Parte_3
degli atti di donazione indicati in narrativa.
[...]
Sempre in via pregiudiziale, deve essere respinta la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio in attesa della definizione di quello incardinato davanti al Tribunale di Roma, atteso che per giurisprudenza costante, deve escludersi che l'azione relativa all'accertamento del credito costituisca un presupposto processuale o sostanziale del successivo esercizio dell'azione revocatoria, per cui non vi è necessità di sospendere obbligatoriamente il primo processo in relazione al secondo: anche il credito eventuale – in veste di credito litigioso – è dunque ritenuto idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria, seguendone che, pur in pendenza del giudizio per l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la revocatoria, il relativo procedimento non è soggetto a sospensione necessaria (in tal senso si vedano, tra le molte, Cass. civ. n. 25331/23; n. 28155/13; n. 11573/13).
Tanto chiarito e passando allo scrutinio della presente azione, va premesso che per giurisprudenza costante (v., tra le tante, Cass. civ., Sez. I, n. 18610/21) la stessa si inserisce nell'ambito di quelle a legittimazione attiva della curatela, vero e proprio "centro di interessi" a sé stante, come emerge dal sistema della legge fallimentare: sono, infatti, azioni di massa quelle degli artt. 66, 67, 146, 240 l. fall. -
pagina 11 di 22 laddove prima del fallimento appartenevano al fallito o ai singoli creditori - ma anche le azioni di responsabilità contro il curatore revocato e contro il comitato dei creditori ex artt. 38, comma 2, e 41, comma 8, l. fall.
Tali disposizioni, nell'esprimere la medesima ratio, formano un sistema che autorizza, peraltro, a non ritenerle norme eccezionali, ma piuttosto manifestazione del principio più generale, secondo cui il curatore si sostituisce al fallito ed ai creditori per le azioni che tendono a ripristinare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c., mirando alla ricostituzione del patrimonio dell'imprenditore nell'interesse della massa: il curatore, in sostanza, diviene titolare, per specifica "missione", dell'interesse a conservare ed a ripristinare il patrimonio del debitore, il quale è nel contempo per definizione la "garanzia" indiscriminata del ceto creditorio.
La funzione recuperatoria della garanzia patrimoniale a tutela della par condicio creditorum è, invero, tipica dell'attività demandata dalla legge al curatore il quale, esercitando un'azione di massa, non si sostituisce ai singoli creditori, ma amministra il patrimonio dell'impresa soggetto ad esecuzione concorsuale, recuperandolo alla sua propria funzione di garanzia: in tal senso, si deve richiamare quanto affermato dalle Sezioni unite (cfr. Cass., sez. un., 23 gennaio 2017, n. 1641), le quali hanno rilevato come «nel sistema della legge fallimentare, difatti, la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle azioni c.d. di massa - finalizzate, cioè, alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo».
Applicando le sopra richiamate coordinate interpretative al caso che qui ci occupa, sussiste senza ombra di dubbio la piena legittimazione attiva del curatore del in ordine alla Parte_1 Parte_1 domanda avanzata ex art. 2901 c.c., trattandosi di azione tipicamente volta alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica: qualora, infatti, alla domanda risarcitoria avanzata dalla curatela nei confronti degli asseriti eredi dell'amministratore della fallita sig. seguisse la Controparte_4 condanna dei convenuti al risarcimento del danno in favore del , la massa Parte_1 attiva vedrebbe accresciuta la propria consistenza e di ciò si gioverebbero tutti i creditori indistintamente;
vantaggio, peraltro, che rischierebbe di rimanere solo pagina 12 di 22 “sulla carta” ove non si consentisse, altresì, al curatore fallimentare di ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere, nelle more, dall'autore delle condotte illecite accertate al fine di spogliarsi del proprio patrimonio e, quindi, di ridurre la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..
Venendo al merito, la domanda è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
Come si accennava poc'anzi, l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c. la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto di pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa.
In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta, ove esperita vittoriosamente, determina l'inefficacia dell'atto nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, consentendo allo stesso di esercitare l'azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e ss del c.p.c per la realizzazione del credito.
Presupposto indefettibile dell'azione revocatoria è, ovviamente, costituito dall'esistenza di un rapporto di credito debito tra le parti, idoneo a fondare la domanda ex art. 2901 c.c. anche se litigioso e/o contestato, avendo la Corte di
Cassazione a più riprese ribadito come sia sufficiente la semplice allegazione del credito eventuale in veste, per l'appunto, di credito litigioso, quale titolo di legittimazione e fatto costitutivo della fondatezza della domanda revocatoria, la cui sussistenza è data proprio dal giudizio di accertamento del credito, del quale non è necessario attendere la definizione prima di pronunciare sulla domanda di revocatoria (Cass. Civ., SS.UU., n. 9440/04).
Costituisce, del pari, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui anche il credito non liquido, né esigibile e perfino il credito meramente eventuale sono suscettibili di tutela mediante il ricorso all'azione revocatoria (Cass. civ. n.
7452/00; n. 2104/00).
In tale prospettiva, le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, sono rappresentate dalla scientia damni, ossia dalla necessaria e sufficiente consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, e dall'eventus
pagina 13 di 22 damni, ossia dalla più difficile soddisfazione coattiva del credito in conseguenza dell'atto di disposizione, tutto ciò senza che assuma rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale (consilium fraudis).
Tanto premesso e tornando alla fattispecie oggetto del presente giudizio, occorre in prima battuta vagliare la sussistenza del requisito dell'esistenza di un rapporto di credito-debito - ancorché litigioso e/o contestato - tra le parti (curatela, nell'interesse dei creditori da un lato ed eredi di Controparte_4 amministratore della dall'altro), alla base dell'azione revocatoria. Parte_1
Detto requisito risulta ad ogni evidenza configurabile, al riguardo essendo appena il caso di richiamare integralmente tutte le considerazioni di cui sopra in ordine alla certa revocabilità del credito litigioso e considerato, altresì, che come documentalmente provato: 1) il Tribunale di Rieti con sentenza n. 16/18 del
21.07.2018 ha dichiarato il fallimento della Controparte_5
(v. all. 2 al fascicolo di parte attrice); 2) il Giudice Delegato al suddetto
[...]
Fallimento ha autorizzato il Curatore a promuovere ex art. 146 L.F., l'azione di responsabilità in danno dei IGg.ri sig. , c.f. , _2 C.F._5 nato a [...] il [...], e , c.f. , nato a Controparte_1 C.F._1
Rieti il 30/08/1980, quali eredi di deceduto in data 11 Controparte_4 settembre 2018; 3) la curatela ha, di conseguenza, promosso davanti alla Sezione
Specializzata per le Imprese del Tribunale Ordinario di Roma azione di responsabilità nei confronti dei suddetti IGg.ri e _2 Controparte_1
(v. all. 3), nella qualità di eredi del padre , causa pendente Controparte_4 dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le Imprese (R.G. n.
41539/2021); 4) il danno potenzialmente ascrivibile all'amministratore – salvo ed impregiudicato il relativo accertamento con efficacia di giudicato da compiersi, ovviamente, nella sede a ciò deputata del giudizio di responsabilità in questione - è stato complessivamente quantificato nell'ingente importo di €2.968.241,85, pari alla differenza tra il passivo fallimentare accertato (€2.968.992,05) e l'attivo (€750,20), allo stato, realizzabile dalla curatela (v. alle pagg. 22 e 23 dell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità degli amministratori) o, in subordine, a
€778.085,18, pari alla somma tra l'ammontare non versato del corrispettivo della concessione dell'uso del marchio pattuito tra e Parte_1 Org_7
pagina 14 di 22 (€265.283,00), il corrispettivo della sottoscrizione di contratti di nessuna utilità per la fallita (€23.455,00) e la somma complessiva a titolo di sanzioni e interessi derivanti dal sistematico mancato pagamento di tributi relativi agli anni dal 1997 al
2018 (ammontanti, sulla base degli estratti di ruolo prodotti dall' Org_1
a €489.357,18 – v. alle pagg. 24 e 25 del suddetto atto di citazione.
[...]
Quanto, poi, al requisito dell'eventus damni, occorre rilevare che a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, sufficiente essendo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa di esso (Cass. Civ., Sez. III, n. 19207/18; n. 1896/12), al riguardo incombendo al convenuto che eccepisca la mancanza dell'"eventus damni"
l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali in capo allo stesso e che nella sostanza il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all'entità della sua complessiva posizione debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari (Cass. Civ. 19963/2005).
In proposito, deve rilevarsi che attraverso i molteplici atti di liberalità oggetto di revocatoria dapprima il sig. , quindi il sig. Controparte_4 Controparte_1 hanno contestualmente disposto – il primo in favore dei figli e Controparte_1
, il secondo in favore della moglie – di svariati _2 Controparte_3 immobili, così pregiudicando senz'altro, sotto il profilo quantitativo, la garanzia patrimoniale generica del creditore ex art. 2740 c.c.: non risulta, infatti, provata l'esistenza, in capo a detti soggetti, di ulteriori disponibilità economiche idonee a far fronte al debito potenzialmente ingente, di cui sopra.
Nella specie evidente risulta, pertanto, la variazione qualitativa – oltre che quantitativa - della garanzia scaturente dalla dismissione dei citati immobili già nella disponibilità dei , tenuto conto della volatilità del denaro, bene per _4 definizione difficilmente aggredibile ed atteso che estremamente complesso si rivelerebbe agire esecutivamente sul diritto di abitazione sugli immobili donati, trattandosi di diritto destinato ad estinguersi con la morte del titolare e, quindi, perciò solo, anch'esso difficilmente assoggettabile ad esecuzione forzata;
soluzione,
pagina 15 di 22 quest'ultima, in ogni caso comportante una variazione qualitativa in senso peggiorativo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Se a ciò si aggiunge che sempre ad avviso della giurisprudenza, l'esistenza del pregiudizio patrimoniale può considerarsi in re ipsa ove il debitore disponga del suo patrimonio, privandosi contestualmente del diritto di proprietà su una pluralità di beni (Cass. civ. n. 6248/99) - ciò che si è pacificamente verificato nel caso che ci occupa, caratterizzata dalla contestualità delle plurime dismissioni da parte dei sigg.ri e -, non pare revocabile in dubbio Controparte_4 Controparte_1
l'esistenza, nella specie, del pregiudizio de quo.
La tempistica degli atti di disposizione di cui sopra rende, del resto, plasticamente evidente il maldestro tentativo dei convenuti di sottrarre alla garanzia patrimoniale generica della curatela creditrice gli immobili di cui in narrativa, dapprima intestati dal padre al figlio, quindi – dopo il decesso del primo ed in seguito alla dichiarazione di fallimento della società amministrata dal sig. _4
– da alla moglie.
[...] Controparte_1
Sussistendo, in conclusione, la compromissione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., nei termini sopra evidenziati, deve ritenersi nella fattispecie pienamente configurabile il requisito dell'eventus damni.
Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria, deve ricordarsi che allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza - cui va equiparata l'agevole conoscibilità – di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (v. Cass. Civ. 7262/2000) e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis).
E' pacifico, infine, che la prova della consapevolezza del debitore, di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c., possa essere anche fornita mediante presunzioni (v. Cass. Civ.
2748/2005).
Il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere, peraltro, riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge pagina 16 di 22 e non a quello del suo accertamento giudiziale (v., tra le altre, Cass. civ. n.
2347/19), laddove nella fattispecie le condotte illecite contestate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di responsabilità in danno degli amministratori si assumono tutte poste in essere in epoca precedente (la sentenza di fallimento è del
21.07.2018) non solo, come è pacifico, alla data (26.11.2018) di stipula dell'atto di donazione del sig. in favore della sig.ra ma Controparte_1 Controparte_3 anche alla data (24.03.2017) di stipula dell'atto di donazione del sig. _4
in favore del sig. e del sig. : vengono,
[...] Controparte_1 _2 infatti (a tacer d'altro), contestate reiterate e sistematiche violazioni di obblighi di legge inerenti al versamento di imposte e tasse con riguardo ad annualità che - per quel che concerne crediti di Amministrazione finanziaria, , , Org_8 Org_9 Org_10
, per imposte sul valore
[...] Organizzazione_11 Org_12 Organizzazione_13 aggiunto, tassa smaltimento rifiuti, diritto annuale iscrizione albi e registri, ritenute Org Org_1 alla fonte, tasse automobilistiche, , , contributi previdenziali, oltre a Org_14 sanzioni e interessi – risultano perpetrate senza soluzione di continuità in un arco temporale compreso tra il 1997 e il 2016, nonché al mancato deposito dei bilanci e alla mancata tenuta della contabilità (nello stesso periodo).
A monte dell'azione di responsabilità viene posta, del resto, il contratto di cessione di ramo d'azienda del 31.08.2012, con cui la fallita Parte_4 ebbe a cedere alla il ramo d'azienda costituito
[...] Organizzazione_7 dall'attività di emittente televisiva ed i relativi contratti di trasmissione: nell'atto di citazione introduttivo dell'azione di responsabilità si legge, infatti, che “Alla luce di tutto quanto sopra, ovvero dell'atto di cessione di ramo d'azienda del 31.08.2012, Parte della scrittura per l'utilizzo del marchio del 30.11.2012, degli ulteriori impegni Parte comunque assunti da in bonis, del mancato deposito dei bilanci e la mancata tenuta della contabilità, dalle risultanze dello stato passivo, emerge che
l'amministratore di abbia consentito alla , di Controparte_6 Org_7 acquisire giuridicamente e/o di fatto tutti asset positivi, materiali ed immateriali, di Parte Parte Parte
, ivi incluso l'utilizzo del marchio “ ”, mentre abbia consentito che sulla si riversassero tutti gli oneri della gestione e le passività dell'attività, fino a condurla al fallimento”.
pagina 17 di 22 Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, la circostanza che gli atti di disposizione dei quali si chiede la revoca siano stati posti in essere allorché tanto il sig. (quanto alla donazione del 24.03.2017), nella propria veste Controparte_4 di amministratore della società fallita dal 24.10.2000 e sino alla dichiarazione di fallimento, quanto il sig. (quanto alla donazione del 26.11.2018), Controparte_1 suo figlio ed erede ancorché con beneficio d'inventario, a sua volta al corrente dei fatti societari sia per il rapporto di parentela con il padre, sia alla luce delle dichiarazioni rese al curatore (v. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione) erano in condizione di ben conoscere l'esistenza dei debiti della società fallita – alla luce della anteriorità, rispetto all'atto dispositivo medesimo, delle condotte asserite fonti di danno ed oggetto del giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Roma – ed il fatto che si si sia trattato, per giunta, di atti a titolo gratuito consentono di ritenere sussistente il presupposto della piena consapevolezza, in capo ai debitori, in ordine al pregiudizio che tali atti avrebbero comportato alle ragioni creditorie.
Si osservi, ad abundantiam ed al fine di corroborare ulteriormente la sussistenza dell'elemento soggettivo anche in capo al convenuto , Persona_2 come sia documentato il rapporto negoziale (cessione di ramo di azienda) intercorrente tra la (amministrata, lo si ripete, Parte_1 dal IG. sino alla dichiarazione di fallimento) e la Controparte_4
amministrata dal IG. (v. all.10 dell'atto di Organizzazione_7 Controparte_1 citazione) il quale, dopo quattro mesi dalla dichiarazione di fallimento, si spogliava a sua volta dei beni ricevuti in donazione dal padre, donandoli alla coniuge CP_3
[...]
Nè, nel caso che ci occupa – trattandosi di atto a titolo gratuito - la partecipazione o la conoscenza, da parte del terzo, in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore;
circostanza, quest'ultima, comunque nella specie ricavabile in via presuntiva dallo stretto rapporto di parentela esistente tra i disponenti e i destinatari dell'attribuzione patrimoniale (rispettivamente, e Controparte_1 [...]
, figli di ed coniuge di _2 Controparte_4 Controparte_3 [...]
. P_
Con riferimento, infine, all'atto di donazione riconducibile all'avente causa
, la sua inefficacia discende in ogni caso – ai sensi e per gli effetti Controparte_1
pagina 18 di 22 dell'art. 2901, IV co., c.c. - quale conseguenza automatica ed immediata dell'inefficacia dell'atto di donazione posto in essere dal dante causa _4
, trattandosi di atto a titolo gratuito.
[...]
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, in accoglimento della proposta domanda revocatoria, dovrà essere dichiarata l'inefficacia degli atti di donazione oggetto di causa.
Dovrà, altresì, ordinarsi al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, I co., c.c..
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale, al riguardo essendo appena il caso di rilevare che, oltre ad e ad risulta Controparte_1 Controparte_3 soccombente anche il convenuto il quale, pur avendo rinunciato _2 all'eredità del padre , era risultato comunque destinatario del Controparte_4 primo atto di donazione e si è costituito in giudizio, contestando la domanda della curatela.
Stante, peraltro, la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione della curatela al patrocinio a spese dello Stato, dovrà disporsi che il relativo pagamento venga effettuato direttamente in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133
D.P.R. n. 115/02.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G.
n. 470/2022, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
• in accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., dichiara l'inefficacia, nei confronti del Parte_1
dei seguenti atti: -a) donazione in data 24/03/2017, per atto a
[...] rogito Notaio di L'Aquila, rep.94228, racc. 26597, Persona_1 trascritto in data 27.03.2017 presso l' Organizzazione_1 [...]
di Rieti, Org_2 Organizzazione_3 al n. 1876 di Reg. Part. e 2449 di Reg. Generale - rettificato con
[...] pagina 19 di 22 atto a rogito medesimo Notaio trascritto presso l' Per_1 [...]
di Rieti, Organizzazione_5 Organizzazione_3
al n.6262 di Reg. Part. e n.8004 di Reg. Gen - e
[...] presso l' di Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_2 [...]
al n.2430 di Reg. Organizzazione_3
Part. e n.3674 di Reg. Gen, con la quale ha donato ai figli Controparte_4
e il diritto di proprietà sui seguenti beni, _2 Controparte_1 ritenendo il diritto di abitazione per gli immobili descritti di seguito: 1) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria
Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto
Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub 11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al
Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto
Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c. 371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano
T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c.
36,15; b) - donazione in data 26/11/2018, per atto a rogito Notaio Per_1 di L'Aquila, rep.97687, racc.29014, trascritto presso l'
[...] Org_1
di Rieti,
[...] Organizzazione_2 Organizzazione_3
al n. 7654 di Reg. Part. e 9395 di Reg. Generale
[...] nonché presso l' , di Teramo, Organizzazione_1 Organizzazione_2 [...]
al n. 12254 di Reg. Organizzazione_3
Part. e 17670 di Reg. Generale, nella parte in cui il IG. ha Controparte_1 donato alla propria moglie, IG.ra c.f. Controparte_3
nata a [...] il [...], le quote di proprietà dei C.F._4
pagina 20 di 22 seguenti immobili già ricevuti in donazione dal padre e Controparte_4 precisamente: 1) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in Rieti
(RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al Foglio 23 n.169 sub
11, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.31, superficie catastale mq.39, r.c. 481,91; 2) diritti pari a un mezzo di porzione del fabbricato sito in Rieti (RI), Frazione Vazia, Via Franco Maria Malfatti n. 31 e precisamente la porzione al piano terra, riportata al Catasto Fabbricati al
Foglio 23 n.169 sub 10, sezione urbana VA, z.c. 2, categoria C1, classe 6, mq.80, superficie catastale mq.88, r.c. 1.243,63; 3) diritti pari a un mezzo di porzioni del fabbricato sito in Martinsicuro (TE), frazione Villarosa, Via Fabio
Filzi e precisamente appartamento ad uso abitazione al piano secondo, locale uso fondaco al piano cantinato e locale ad uso rimessa al piano terra, riportate al Catasto Fabbricati, Foglio 27, n.1638 sub 32, piano S1-2, interno 2C, scala
C, z.c. 1, categoria A2, classe 2, vani 6, superficie catastale mq.110, r.c.
371,85, per quanto riguarda l'appartamento e il fondaco, e Foglio 27 n.1638 sub 16 piano T, z.c. 1, categoria C/6, classe 1, mq.14, superficie catastale mq.18, r.c. 36,15;
• ordina all' – Direzione Provinciale di Terni – Organizzazione_1 [...]
l'annotazione della presente pronuncia a margine della Organizzazione_3 trascrizione dell'atto revocato;
• condanna , ed in solido Controparte_1 _2 Controparte_3 tra loro, a rifondere alla curatela attrice le spese del presente giudizio, che liquida nella somma complessiva di €18.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre IVA e CPA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito direttamente in favore dell'Erario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Rieti il giorno 24.01.2024.
IL GIUDICE
Dr. Gianluca Morabito pagina 21 di 22 pagina 22 di 22