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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nella persona del Presidente della Sezione Lavoro, tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fissata ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. (termine scaduto il 03 ottobre 2024), ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 iscritta al n. 689/23, vertente
TRA ; Parte_1 elett.te domic.to in Vasto, Via san Giovanni da Capestrano, n. 4 rapp.to e difeso dall'Avv.to Luca Damiano giusta procura in atti E ; Controparte_1 contumace FATTO E DIRITTO
ha impugnato il provvedimento con il quale, Parte_1 preso atto dell'esito del giudizio d'appello n. 920/23 RGAC – proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva rigettato la domanda della parte attrice, volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale patito in qualità di prossimo congiunto a seguito delle lesioni riportate dal coniuge per effetto Controparte_2 del sinistro del 30.04.2018 – questa Corte, con decreto del 14.06.2023, ha revocato l'ammissione dell'appellante al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, ravvisando “colpa grave nell'instaurazione della lite e nella sua prosecuzione”.
Il ricorrente censura il provvedimento per avere la Corte erroneamente ritenuto la pretesa azionata in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, benché, al contrario, in fattispecie assolutamente analoghe la Corte di Cassazione si fosse espressa in senso favorevole alla tesi del ricorrente.
1 La censura è fondata.
Invero, nel provvedimento impugnato si afferma che “l'appellante ha proposto l'impugnazione pur nella consapevolezza della distanza delle sue tesi dalla consolidata giurisprudenza della suprema corte, secondo la quale non ricorrono le condizioni di fatto perché venga riconosciuto al familiare il risarcimento oggetto della domanda, posto che la risarcibilità del danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, subito dai prossimi congiunti di chi abbia subito lesioni è riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nelle sole ipotesi di lesioni gravi ovvero seriamente invalidanti”.
Ebbene, dalla sentenza posta a base del provvedimento impugnato risulta che a seguito dell'infortunio occorso in data 30.04.2018 CP_2 ha subito la rottura del femore, con conseguente necessità di
[...] essere sottoposta ad intervento chirurgico, nonché ad un periodo di degenza e di riabilitazione, ed ha riportato postumi permanenti del 20%, oltre a “13 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 75%, 30 gg. di ITP al 50% ed, infine, 20 gg. di ITP al 25%”.
Pertanto, il quadro clinico deve ritenersi sufficientemente grave da rendere non manifestamente infondata la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, tanto è vero che in casi non dissimili la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. 30.10.2018. n. 27459).
Non a caso, questa Corte ha ritenuto di rigettare l'appello non già sulla base del predetto orientamento giurisprudenziale (che viene soltanto richiamato con l'inciso “fermo restando quanto sopra esposto” – riportando, in realtà, un passo della sentenza di primo grado – “in merito alla questione pregiudiziale relativa alle condizioni che nella specie avrebbero potuto giustificare la domanda a titolo di danno parentale”), bensì in quanto ha escluso ogni responsabilità del convenuto, ritenendo che l'evento dannoso fosse stato piuttosto determinato dalla condotta posta in essere dalla stessa danneggiata, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
Erroneamente, perciò, la Corte ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui stabilisce che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati (…) se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Il provvedimento impugnato deve, di conseguenza, essere annullato, con conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore per l'attività
2 svolta nel relativo giudizio, che, considerato il valore (€ 20.000,00) della causa può essere liquidato nel complessivo importo di € 992,00, oltre accessori, di cui € 283,50 per studio della controversia, € 230,50 per fase introduttiva del giudizio ed € 478,00 per fase decisionale, così determinato previa applicazione dei valori minimi (considerata la semplicità della causa e l'esito negativo della controversia), esclusione di ogni compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata svolta in appello alcuna attività istruttoria ed applicazione della riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da dispositivo.
P. Q. M.
annulla il provvedimento impugnato;
liquida al difensore, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio iscritto nei ruoli della Sezione Civile di questa Corte al n. 973/2022, il complessivo importo di € 992,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 controparte, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al P.M. in sede ed all'ufficio finanziario competente (art.127 D.Lgs. n.115/02).
Così deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 3 ottobre 2024
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
nella persona del Presidente della Sezione Lavoro, tabellarmente delegato alla trattazione delle cause di opposizione a decreti di pagamento in materia di spese di giustizia alla scadenza del termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza già fissata ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C. (termine scaduto il 03 ottobre 2024), ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 iscritta al n. 689/23, vertente
TRA ; Parte_1 elett.te domic.to in Vasto, Via san Giovanni da Capestrano, n. 4 rapp.to e difeso dall'Avv.to Luca Damiano giusta procura in atti E ; Controparte_1 contumace FATTO E DIRITTO
ha impugnato il provvedimento con il quale, Parte_1 preso atto dell'esito del giudizio d'appello n. 920/23 RGAC – proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva rigettato la domanda della parte attrice, volta ad ottenere la condanna del convenuto al risarcimento del danno morale patito in qualità di prossimo congiunto a seguito delle lesioni riportate dal coniuge per effetto Controparte_2 del sinistro del 30.04.2018 – questa Corte, con decreto del 14.06.2023, ha revocato l'ammissione dell'appellante al beneficio del gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, ravvisando “colpa grave nell'instaurazione della lite e nella sua prosecuzione”.
Il ricorrente censura il provvedimento per avere la Corte erroneamente ritenuto la pretesa azionata in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, benché, al contrario, in fattispecie assolutamente analoghe la Corte di Cassazione si fosse espressa in senso favorevole alla tesi del ricorrente.
1 La censura è fondata.
Invero, nel provvedimento impugnato si afferma che “l'appellante ha proposto l'impugnazione pur nella consapevolezza della distanza delle sue tesi dalla consolidata giurisprudenza della suprema corte, secondo la quale non ricorrono le condizioni di fatto perché venga riconosciuto al familiare il risarcimento oggetto della domanda, posto che la risarcibilità del danno non patrimoniale, quale danno conseguenza, subito dai prossimi congiunti di chi abbia subito lesioni è riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nelle sole ipotesi di lesioni gravi ovvero seriamente invalidanti”.
Ebbene, dalla sentenza posta a base del provvedimento impugnato risulta che a seguito dell'infortunio occorso in data 30.04.2018 CP_2 ha subito la rottura del femore, con conseguente necessità di
[...] essere sottoposta ad intervento chirurgico, nonché ad un periodo di degenza e di riabilitazione, ed ha riportato postumi permanenti del 20%, oltre a “13 gg. di ITT, 30 gg. di ITP al 75%, 30 gg. di ITP al 50% ed, infine, 20 gg. di ITP al 25%”.
Pertanto, il quadro clinico deve ritenersi sufficientemente grave da rendere non manifestamente infondata la pretesa risarcitoria avanzata dal ricorrente, tanto è vero che in casi non dissimili la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, ord. 30.10.2018. n. 27459).
Non a caso, questa Corte ha ritenuto di rigettare l'appello non già sulla base del predetto orientamento giurisprudenziale (che viene soltanto richiamato con l'inciso “fermo restando quanto sopra esposto” – riportando, in realtà, un passo della sentenza di primo grado – “in merito alla questione pregiudiziale relativa alle condizioni che nella specie avrebbero potuto giustificare la domanda a titolo di danno parentale”), bensì in quanto ha escluso ogni responsabilità del convenuto, ritenendo che l'evento dannoso fosse stato piuttosto determinato dalla condotta posta in essere dalla stessa danneggiata, tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
Erroneamente, perciò, la Corte ha ritenuto applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 136 D.P.R. n. 115/2002, nella parte in cui stabilisce che “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati (…) se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Il provvedimento impugnato deve, di conseguenza, essere annullato, con conseguente liquidazione del compenso dovuto al difensore per l'attività
2 svolta nel relativo giudizio, che, considerato il valore (€ 20.000,00) della causa può essere liquidato nel complessivo importo di € 992,00, oltre accessori, di cui € 283,50 per studio della controversia, € 230,50 per fase introduttiva del giudizio ed € 478,00 per fase decisionale, così determinato previa applicazione dei valori minimi (considerata la semplicità della causa e l'esito negativo della controversia), esclusione di ogni compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione, non essendo stata svolta in appello alcuna attività istruttoria ed applicazione della riduzione prevista dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, come da dispositivo.
P. Q. M.
annulla il provvedimento impugnato;
liquida al difensore, a titolo di compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio iscritto nei ruoli della Sezione Civile di questa Corte al n. 973/2022, il complessivo importo di € 992,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_1 controparte, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 962,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al P.M. in sede ed all'ufficio finanziario competente (art.127 D.Lgs. n.115/02).
Così deciso in L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 3 ottobre 2024
Il Presidente dr. Fabrizio Riga
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