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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 155/2025 R.G., avente ad oggetto: Usucapione,
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, in via Parte_1
Federico De Roberto, n. 7 (c.f. ), rappr. e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonino Battiato.
- Appellante -
Contro , nato a [...] l'[...] (c.f. ), ivi CP_1 C.F._2
residente, in via Croazia, n. 45, , nato a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. ), ivi residente, in via Croazia, n. 45, , C.F._3 Controparte_3
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente, in via C.F._4
Croazia, n. 45, , nato a [...] il [...] (c.f. CP_4
), ivi residente, in via Croazia, n. 45, e , nata C.F._5 Controparte_5
ad Acireale l'8 gennaio 1958 (c.f. ), residente a [...]
Carso, n. 241, non costituitisi in giudizio.
- Appellati -
________________________
Nell'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 192/2025 del 9 gennaio 2025 (resa nel procedimento n.
5594/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'attore Parte_1
per la declaratoria dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, della proprietà del fondo agricolo sito in Paternò, in contrada San Benedetto, censito al N.C.T. del
Comune di Paternò al foglio 77, particelle 50, 116, 137, 138, 139, 140, 181 e 182)
così statuiva: a) rigettava la domanda attrice di usucapione;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CP_1
, , , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
condannava al rilascio, in favore dei predetti Parte_1
convenuti, dei beni in questione;
c) condannava l'attore al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese processuali.
Con atto di citazione del 3 febbraio 2025, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari profili di censura.
Gli appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
non si costituivano in giudizio. Controparte_5
Nell'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va rilevato che, con dichiarazione depositata il 18 aprile 2025, la parte appellante ha rinunciato al giudizio di appello, “essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo che ha definito ogni questione tra le parti nascente dal giudizio in corso”.
Attesa la regolarità della rinuncia, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo. Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione degli appellati in giudizio.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 155/2025
R.G.,
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 29 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 155/2025 R.G., avente ad oggetto: Usucapione,
[...]
, nato a [...] il [...], ivi residente, in via Parte_1
Federico De Roberto, n. 7 (c.f. ), rappr. e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonino Battiato.
- Appellante -
Contro , nato a [...] l'[...] (c.f. ), ivi CP_1 C.F._2
residente, in via Croazia, n. 45, , nato a [...] il [...] Controparte_2
(c.f. ), ivi residente, in via Croazia, n. 45, , C.F._3 Controparte_3
nata a [...] il [...] (c.f. ), ivi residente, in via C.F._4
Croazia, n. 45, , nato a [...] il [...] (c.f. CP_4
), ivi residente, in via Croazia, n. 45, e , nata C.F._5 Controparte_5
ad Acireale l'8 gennaio 1958 (c.f. ), residente a [...]
Carso, n. 241, non costituitisi in giudizio.
- Appellati -
________________________
Nell'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 192/2025 del 9 gennaio 2025 (resa nel procedimento n.
5594/2021 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'attore Parte_1
per la declaratoria dell'acquisto, in suo favore, per usucapione, della proprietà del fondo agricolo sito in Paternò, in contrada San Benedetto, censito al N.C.T. del
Comune di Paternò al foglio 77, particelle 50, 116, 137, 138, 139, 140, 181 e 182)
così statuiva: a) rigettava la domanda attrice di usucapione;
b) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti CP_1
, , , e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
condannava al rilascio, in favore dei predetti Parte_1
convenuti, dei beni in questione;
c) condannava l'attore al rimborso, in favore dei convenuti, delle spese processuali.
Con atto di citazione del 3 febbraio 2025, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, formulando vari profili di censura.
Gli appellati , , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
non si costituivano in giudizio. Controparte_5
Nell'udienza del 27 maggio 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va rilevato che, con dichiarazione depositata il 18 aprile 2025, la parte appellante ha rinunciato al giudizio di appello, “essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo che ha definito ogni questione tra le parti nascente dal giudizio in corso”.
Attesa la regolarità della rinuncia, va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.,
l'estinzione del processo. Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della non avvenuta costituzione degli appellati in giudizio.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nel procedimento di appello iscritto al n. 155/2025
R.G.,
dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania il 29 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro