Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
R.G. n. 2388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
Dott.ssa AN Scognamiglio
- Giudice -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2388 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.02.2025,
avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
,elettivamente domiciliata come in Parte 1 c.f.: C.F. 1 '
atti presso lo studio dell'avv. Vincenzo D'Antò, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato come in CP 1 c.f.: C.F. 2
atti presso lo studio dell'avv. Carlo TO Esposito, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 20.03.2024, Parte 1 "
in atti generalizzata, premettendo che in data 22.06.1985 nel Comune di Afragola
(NA) aveva contratto matrimonio concordatario con il sig. P_ e che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni, Per 1 (nato il [...]),
AN (nata il [...]) e ERsona 2 (nato il [...]), deduceva: -che la famiglia dalla data del matrimonio al 13 maggio del 2021 aveva vissuto presso l'abitazione sita in Casoria, in un fabbricato di proprietà di per poi CP 1
,
trasferirsi in ER_3 presso il fabbricato di proprietà di essa istante;
-che sin dall'inizio del matrimonio il marito, violando gli obblighi nascenti dal matrimonio, aveva assunto un comportamento dispotico e prevaricatore, ponendo la moglie in posizione subalterna e servile;
- l'affectio maritalis era venuta meno per esclusiva responsabilità del resistente, avendo lo stesso assoggettato essa istante a continue vessazioni ed umiliazioni, sfocianti financo in episodi di violenza fisica ed atti persecutori, avvalendosi anche del supporto dei figli maschi;
- che due dei figli,
ER 1 e AN, sono economicamente autosufficienti, mentre ERsona 2
con lei convivente, frequenta il terzo anno della facoltà di agraria;
-che essa istante ha svolto sempre il ruolo di madre e casalinga pur risultando, fino al 31.12.2023, formalmente titolare di una azienda agricola, gestita solo dal marito e dal figlio primogenito;
-che negli anni 2000 e 2001 aveva subito l'esproprio per pubblica utilità di due appezzamenti di terreno, ricevuti in donazione e/o in eredità dal padre e dalla zia paterna, incassando per detti espropri cospicue somme di denaro e che aveva investito parte dei proventi per realizzare un fabbricato (sua attuale abitazione) in ER_3 su un altro terreno, sempre di sua proprietà, mentre la residua parte veniva depositata presso istituti bancari in titoli o su conti correnti;
-che, oltre al predetto fabbricato, essa istante possiede vari appezzamenti di terreni;
-che il marito è proprietario, tra l'altro, di un fabbricato unifamiliare di un solo piano, sito in Casoria, alla Via Ippolito Nievo, n. 9, composto da un appartamento di circa mq. 220 oltre cantinato ove sino al maggio del 2021 ha svolto la sua attività; - che il resistente, benché non iscritto ad alcuna categoria, ha sempre svolto attività di coltivazione di prodotti agricoli nei terreni di proprietà della moglie, poi da esso venduti al mercato ortofrutticolo di Casoria.
ER detti motivi, chiedeva: - pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito;
-porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio ERsona 4 nella somma mensile non inferiore ad € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e mediche;
- l'assegnazione a essa istante della casa coniugale.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in riconvenzionale il resistente, sig. [...]
P_ , il quale, pur non opponendosi alla domanda di separazione, contestava quanto ex adverso affermato in ordine alla causa della crisi coniugale, che asseriva esser addebitabile alla moglie, deducendo: che la causa del deterioramento del rapporto era da attribuirsi in via preminente, se non esclusiva, alla moglie, la quale aveva presentato denuncia tanto avverso il figlio Persona 2 poi sottoposto a '
misura cautelare di allontanamento dalla dimora familiare con applicazione del dispositivo elettronico, tanto nei confronti di esso resistente, oltre ad aver posto in essere atti arbitrari (quali estinzione del conto corrente bancario cointestato con il marito e prelievo del saldo attivo, richiesta di cessazione della fornitura elettrica del contatore servente l'immobile abitato dal figlio Per 1 in uno al proprio nucleo familiare, intimando ad esso di rilasciare l'appartamento); -che, a seguito dell'applicazione della misura cautelare e del coattivo allontanamento dalla casa coniugale, ERsona 2 convive stabilmente con il padre.
-pronunciarsi la separazione dei coniugi con addebito ER detti motivi chiedeva:
alla moglie;
porsi a carico della ricorrente l'obbligo di corrispondere al resistente
-
una somma mensile non inferiore ad € 600,00 a titolo di mantenimento del figlio
,oltre al 50% delle spese straordinarie. ERsona_5
Depositate le memorie ex art. 473-bis. 17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenutasi in data 18.09.2024 il giudice delegato, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, il giudice delegato emetteva i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza depositata in data 16.10.2024, qui di seguito integralmente trascritti: I provvedimenti provvisori da adottare sono innanzitutto quelli relativi al mantenimento del figlio maggiorenne LE TO, convivente con il padre dal mese di marzo 2024 come pacifico tra le parti.
Orbene ritiene il tribunale che non sussistano i presupposti per la previsione di un assegno a carico della Di Palo ed in favore del CC a titolo di mantenimento del figlio LE
TO.
Si osserva a riguardo che è pacifico in causa che LE TO abbia conseguito la laurea triennale in agraria. Non vi è tuttavia prova che abbia continuato gli studi per il conseguimento della specializzazione, come dedotto ma non provato dal CC all'udienza del 18.9.2024. A ciò si aggiunga che la laurea in un settore ove opera l'azienda di famiglia
(essendo pacifico che il fratello PE è coltivatore diretto ed il padre per sua stessa ammissione ha sempre lavorato come coltivatore diretto seppur formalmente iscritta prima la moglie ed ora il figlio PE) è indice di capacità a produrre reddito, con la conseguenza che deve esser rigettata la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio LE TO.
A ciò consegue che nulla deve esser disposto in ordine alla casa coniugale.
Rinviava, poi, per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
12.02.2025.
All'udienza che precede, il giudice relatore, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al Collegio per la decisione, sul visto del P.M., che nulla opponeva.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, lasciano sono tutti elementi che agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDE DI ADDEBITO
ER quanto riguarda le reciproche domande di addebito, va ricordato che l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
"laPiù precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (cfr. Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n.
2445 del 9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica".
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. ERtanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
In riferimento, in specie, alle violenze inflitte al coniuge quale motivo dell'addebito della separazione, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Al riguardo, va osservato che "il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale"
(cfr. ex multis: Cassazione civile, sez.I, 10/12/2018, n.31901; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n.7388).
La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr.: Cassazione civile sez. VI, 14/01/2016, n.433; Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, n.817). Quanto alla prova dell'addebito, è da premettere che il processo civile conosce la cd. prova atipica, vale a dire quegli elementi in esso introdotti - quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi etc. - che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili, in conformità al principio di cui all'art. 116 c.p.c., quali elementi di prova (cfr.: Cass.civ., 15.01.2020, n.517; Cass. 10.10.2018, n.25067; Cass.,
20.01.2015, n.840).
Ancor più specificamente, anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e
654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale;
sì che la prova dell'addebito della separazione non deve necessariamente essere fornita mediante prova orale ma a tal fine ben possono essere utilizzate le risultanze documentali quali la sentenza pronunciata nell'ambito di un procedimento penale ove il coniuge è stato condannato per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. e dalla quale emerge una condotta tenuta dallo stesso marito prevaricatoria, offensiva ed infine violenta a carico della moglie, cui va, pertanto, attribuito l'addebito dell'intervenuta separazione risultando tali comportamenti caratterizzati da indubbia incidenza causale rispetto alla richiesta di separazione avanzata dalla moglie. Sul punto occorre rilevare che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità nel giudizio civile di separazione fra i coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la celebrazione di un giudizio penale e la sentenza di condanna che lo conclude a carico di uno di essi possono costituire, quali fatti storici espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass.civ., Sez.I, ordinanza,
20.12.2021, n. 40796; Cass., 21.01.2020, n.1249; Cass., 04.07.2019, n.18025;
Cass., 30.07.2018, n.20170).
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che entrambe le domande di addebito non hanno trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa, in quanto le circostanze poste a fondamento delle rispettive istanze non risultano idonee a dimostrare l'imputabilità in capo all'uno o all'altro coniuge della sopravvenuta crisi coniugale.
Invero, il giudice delegato non ha ammesso i mezzi istruttori articolati dalle parti volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento delle rispettive domande, giusta ordinanza depositata in data 16.10.2024.
ER quanto concerne, in specie, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente per assoggettamento ad atti persecutori perpetrati dal marito, elementi di prova non possono essere desunti dall'esposto presentato dalla sig.ra Pt 1 nei confronti del marito presso il Commissariato di Polizia di Afragola né dal verbale di ricezione della querela sporta dalla sig.ra Pt 1 presso la Stazione CC di ER 3
in data 24.03.2024 (cfr. allegati alla memoria 473-bis. 17, co.1, c.p.c. depositata in data 29.07.2024), non risultando in merito sentenza penale di condanna passata in giudicato o ulteriori e diverse fonti di prova.
La separazione deve, pertanto, essere pronunciata ai sensi dell'art. 151, co.1, c.p.c.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
ER 3 alla via Sentiero del Clanio, In ordine all'assegnazione dell'immobile sito in adibito a casa familiare a far data dal 13.05.2021, osserva il Collegio che difettano i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, considerato che è pacifico che il figlio maggiorenne non ERsona 2
,
economicamente autosufficiente, sin dall'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla dimora familiare disposta in data 23.03.2024 dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord (cfr. ordinanza cautelare allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del
18.09.2024) convive con il padre.
La suddetta disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In ordine alla medesima richiesta formulata in via riconvenzionale dal resistente,
rileva il Collegio che difettano i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione al resistente, considerato che lo stesso, per sua stessa ammissione
(cfr. verbale d'udienza del 18.09.2024), vive a Casoria, presso l'immobile, di sua proprietà, ove il nucleo familiare ha vissuto dalla data del matrimonio (contratto nel 1985) fino al 13.05.2021 ed è emerso che, allo stato, l'immobile sito in Per 3
è disabitato (cfr. verbale d'udienza del 12.02.2025).
Ad ogni modo, la norma che consente l'assegnazione della casa coniugale al genitore, che sia convivente con figli minori o figli maggiorenni ma non indipendenti economicamente, norma posta ad esclusiva tutela dell'habitat domestico della prole, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare e che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità psico-fisica della prole (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/12/2018, n.32231).
Nel caso di specie, l'habitat domestico della prole va identificato, senza dubbio, nell'immobile sito in Casoria, ove la famiglia ha vissuto fin dal 1985 e fino al mese di maggio 2021.
La deroga al regime ordinario della proprietà nell'ambito della crisi familiare trova il suo fondamento nella necessità di garantire l'interesse superiore della prole rappresentato, nel momento particolarmente delicato della disgregazione del nucleo familiare, dalla continuità dell'habitat familiare e sociale preesistente alla crisi.
Nel caso di specie, quindi, difettando i presupposti di legge per l'assegnazione della casa coniugale sita in Caivano (NA), alla via Sentiero del Clanio snc, tanto alla sig.ra
Pt 1 quanto al sig. P_ vanno rigettate entrambe le domande;
detto bene resta, pertanto, soggetto alla disciplina civilistica ordinaria.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
Quanto alla richiesta di corresponsione di un assegno a carico del padre ed in favore della madre a titolo di mantenimento del figlio Persona 2 , maggiorenne non economicamente autosufficiente, rileva il Tribunale come vi sia stata rinuncia di parte ricorrente alla domanda a seguito della condanna del figlio per maltrattamenti in danno della stessa.
In ordine alla richiesta, formulata in riconvenzionale, di corresponsione di un assegno a carico della madre ed in favore del padre a titolo di mantenimento di
ERsona 2 ritiene il Tribunale di doversi determinare in senso difforme
,
rispetto a quanto statuito in via provvisoria ed urgente con ordinanza depositata in data 16.10.2024, prevedendo un contributo di mantenimento in favore di ER 2
[...]
Rileva il tribunale che i presupposti per la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni sono rappresentati dall'inizio di un'attività lavorativa che permette loro di raggiungere l'indipendenza economica, oppure dalla circostanza che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato del lavoro stesso da parte dei figli. In tema di dovere di mantenimento dei figli maggiorenni, che hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ora, nell'accertamento dei presupposti per il mantenimento del figlio maggiorenne, pare opportuno richiamare un'ordinanza della Suprema Corte, n.
17183/2020, la quale ha operato una lettura analitica dell'articolo 337-septies c.c., comma 1, onde fornire gli elementi guida cui il giudice di merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la decisione sull'an del contributo. All'uopo, la Suprema
Corte ha evidenziato che tale accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (in tal senso anche Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830).
Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nello stesso senso molte altre, ad es. Cass. 11 aprile 2019, n. 10207, in motivazione). Risulta, ormai acquisita la
"funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata infatti dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. in tal senso Cass. 2014/
n. 18076 che richiama anche. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve, dunque, essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, dal medesimo
(Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ. 5088/2018; Cass.civ. 12952/2016).
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ad avviso del Collegio, devono ritenersi sussistenti i presupposti tali da giustificare la previsione, in capo all'odierna ricorrente, di un obbligo di mantenimento in favore del figlio Per 2
[...] .
- area didattica agraria Il certificato rilasciato dalla segreteria studenti dell' Parte 2 Parte_3 (depositato in data 11.02.2025) Controparte_2
attesta che Persona 2 continua a seguire un percorso formativo e di studi, essendo iscritto al primo anno del corso di laurea magistrale in scienze e tecnologie agrarie.
ERtanto, ritiene il collegio, tenuto conto dell'età e delle esigenze del figlio e delle condizioni economiche dei coniugi ed in particolare delle condizioni reddituali della ricorrente (disoccupata), la quale, in sede di atto introduttivo, ha prodotto dichiarazione di parte in cui ha indicato il titolo di proprietà di nr.10 immobili, di un'autovettura del tipo Panda, di un trattore agricolo e di somme sul conto corrente a lei intestato come da allegati estratti conto (saldo al 31.12.2023 pari ad euro
6.517,24), nonché dichiarazioni dei redditi 2021, 2022 e 2023 (dalle quali emergono redditi fondiari non imponibili per euro 4.257,00), tenuto altresì conto delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di comparizione personale (ove ha riferito di essere proprietaria di diversi beni, terreni e di un palazzo ricevuto in donazione e di mantenersi con il ricavato dall'esproprio dei terreni donatigli dal padre: cfr. verbale d'udienza del 18.09.2024), debba essere previsto a carico della sig.ra Pt 1 l'obbligo di concorrere al mantenimento di ERsona 2 nella misura minima di euro 100,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore del sig. presso il suo domicilio ovvero mediante versamento CP 1
,
sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto, con la precisazione che segue in ordine alle spese universitarie.
Parte resistente ha dedotto che il figlio Persona 2 è studente universitario, in ragione di ciò le spese universitarie non possono esser considerate straordinarie ma rientrano nel quantum del mantenimento ordinario previsto.
Infatti, secondo i principi di diritto vigenti in tema di qualificazione delle spese in favore dei figli, perché le stesse possano esser qualificate come straordinarie devo presentare i caratteri dell'imprevedibilità ed imponderabilità “cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento" (Cass., Sez. I, 8/06/2012,
n. 9372). Nello stesso senso si è espressa la Cassazione anche più di recente con l'ordinanza n. 34100/2021, che, nell'operare un distinguo tra gli esborsi relativi ai bisogni ordinari della prole, al di fuori dell'importo forfettizzato dell'assegno di mantenimento e le spese straordinarie stricto sensu intese, ossia esborsi imprevedibili, imponderabili ed economicamente rilevanti, che richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento, proprio in tema di spese universitarie ne ha escluso la qualificazione quali spese straordinarie in assenza dei predetti caratteri dell'imprevedibilità e straordinarietà (nello stesso senso, cfr. anche Cass.civ., ordinanza 27.10.2020-13.01.2021, n.379). Orbene, il collegio ritiene di fare applicazione nel caso di specie del predetto orientamento della Suprema Corte ed in ragione di ciò, considerato che - per stessa ammissione del resistente – il figlio già frequenta corsi universitari, le relative spese non possono essere qualificate come imprevedibili ed in ragione di ciò devono ritenersi comprese nel quantum dell'assegno ordinario di mantenimento, per la determinazione del quale si è tenuta in considerazione anche la predetta circostanza.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ) e CP 1 (c.f.:
C.F. 2
- rigetta le reciproche domande di addebito per le ragioni di cui in parte motiva;
- rigetta le reciproche domande di assegnazione della casa familiare sita in Caivano
(NA), alla via Sentiero del Clanio snc, per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone a carico della sig.ra Parte 1 l'obbligo di corrispondere al sig. [...] CP 1 l'assegno mensile pari alla somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento maggiorenne non economicamente autosufficiente, oltredel figlio ERsona 2
,
al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 159, Parte II, Serie A, anno 1985);
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 8.4.25
Il giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Cristiana Satta Dott.ssa Alessandra Tabarro