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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6163-2018 RG, tra
TI , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianna Di Danieli Parte_1 Parte_2
e Alessandra Tracuzzi -parte attrice;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bonetti – parte Parte_3
convenuta; avente ad oggetto “appalto pubblico-riserve – risarcimento ”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
TI , premettendo che, a seguito di gara pubblica esperita dal Parte_4
Comune di risultava aggiudicataria dei lavori per la realizzazione del Centro Parte_3
polifunzionale per lo sport, la cultura, il tempo libero, ha dedotto che:
-il rapporto negoziale con la stazione appaltante veniva regolato dal contratto del 26 novembre 1999
e dal contratto aggiuntivo del 14 settembre 2001;
-l'importo contrattuale complessivo era di lire 5.311.185.677;
-la consegna dei lavori avveniva il 15 maggio 2003 ed il successivo 2 ottobre 2003, il legale rappresentante siglava con riserva il conto finale;
Parte_1
-era interesse dell'appaltatrice formalizzare le riserve con iscrizione nel registro di contabilità, ma il
RUP, Ing. invitava l'impresa a presentare le riserve al protocollo comunale;
Persona_1
-la nota contenente le riserve veniva protocollata il 15 ottobre 2003;
-dopo pochi giorni, l'Ing. con raccomandata n.3318/UTC/LLPP, comunicava che aveva Per_1 provveduto alla firma del conto finale insieme al progettista e direttore lavori, Arch. Per_2
constatando, in tale sede, la mancata esplicitazione delle riserve;
-l'impresa, a fronte di tale comunicazione, inviava il 28 ottobre 2003 una nota legale contenente diffida all'esame delle riserve già protocollate;
1 -la diffida veniva inviata al RUP, al Sindaco, al Direttore Lavori, al Collaudatore;
-con nota del 5 novembre 2003, il RUP rispondeva di non aver mai ricevuto richiesta espressa di consegna del libro contabile per l'iscrizione delle riserve e, nel contempo, evidenziava l'intervenuta decadenza;
-le riserve venivano, quindi, allegate al certificato di collaudo del 27 novembre 2005;
-l'Ing. per tali fatti, veniva condannato per abuso d'ufficio dal Tribunale Penale di Persona_1
Taranto (sentenza n.1624-2007);
-la sentenza di condanna veniva confermata in secondo grado (sentenza n.96-2011);
-la Corte di Cassazione, con sentenza n.18460/2012, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili;
-il nonostante l'evidente responsabilità del dirigente, non ha inteso Pt_3 Parte_3 definire le pendenze con l'TI ed ha contestato sia il saldo del corrispettivo dei lavori, sia il diritto al risarcimento del danno;
Parte
-l' a chiesto tutela al Giudice Amministrativo con ricorso n.3180-2015 iscritto dinanzi al TAR
Puglia-Lecce, al fine di ottenere la condanna della PA ad un facere specifico ex art.30 comma 2 cpa;
-la stazione appaltante ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso;
-il TAR, con sentenza n.444-2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione;
-è stata, quindi, proposta la domanda dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le
Imprese;
-con sentenza n.2379-2018, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza, attesa la competenza del Tribunale di Taranto;
-il giudice civile competente, adito in riassunzione, non potrà che ritenere provati i fatti accertati nel processo penale a carico del;
Parte_6
-dalla condotta del dirigente deriva anche la responsabilità della PA ex art.28 Cost.-art.2049 c.c. per
“culpa in eligendo” e per “culpa in vigilando”;
Ha concluso nei seguenti termini:
-in via principale, ritenuti provati gli elementi costitutivi del fatto illecito compiuto dal Dirigente
Comunale, condannare il alla ricostruzione del registro di contabilità Parte_3 con iscrizione, ora per allora, delle riserve contabili a suo tempo protocollate e poi allegate all'atto unico di collaudo;
-in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, condannare il al risarcimento del danno emergente, per Parte_3
equivalente, in misura di €1.365.000,00, conseguente alla mancata iscrizione delle riserve
2 protocollate il 15 ottobre 2003, poi allegate all'atto unico di collaudo del 27 settembre 2005, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2003 al saldo, nonché, in misura di €68.250,00 per spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale tesa alla definizione transattiva;
-in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Parte_3
Il ha eccepito: Parte_3
- l'improcedibilità della domanda non preceduta dalla diffida di cui all'art.25 primo comma dPR
n.3/1975 (rectius:n.3/1957);
-la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale ex art.2947 c.c., mai interrotto dal 23 ottobre 2003, ovvero, dalla data di dichiarazione di decadenza dalle riserve contabili;
-la decadenza di parte attrice per la proposizione di istanze istruttorie in quanto il processo, già incardinato dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le Imprese, prosegue dinanzi al
Giudice competente (art.125 disp.att.cpc), sicchè direttamente per la fase di precisazione delle conclusioni.
Ha poi contestato il merito sostenendo che:
-la condotta penalmente rilevante del ha determinato l'interruzione del rapporto organico Per_1
tra il dipendente e la pubblica amministrazione,
-in forza delle diverse teorie sul punto – di interruzione del rapporto organico, di occasionalità necessaria, di finalità del comportamento – il risultato non può essere quello di imputare alla PA le conseguenze dannose di una condotta illecita di un dipendente;
-il fatto che il funzionario abbia impedito di iscrivere le riserve nel registro di contabilità, con comportamenti ritenuti dolosi in sede penale, non significa che le riserve fossero davvero fondate;
-il Comune di , con la nota della Direzione Lavori, le ha completamente contestate;
Parte_3
-l' non ha neppure impugnato l'atto con cui la PA ha comunicato la decadenza dalle riserve, Pt_7
preferendo incardinare il giudizio penale nei confronti del Per_1
Ha concluso per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità e, nel merito, per il rigetto della domanda.
*** ** ***
Le eccezioni preliminari sollevate dalla PA convenuta non sono fondate.
Per la domanda giudiziale proposta dall'TI non vi era preclusione determinata dalla diffida prevista dall'art.25 del dPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) posto che, per un verso, le “condizioni di procedibilità” da attuare prima del giudizio devono essere tipizzate ed espressamente previste dalla legge (ipotesi insussistente nel
3 Parte caso di specie) e, per altro verso, la condotta dolosa del è stata direttamente sottoposta all'accertamento del Giudice Penale.
Il diritto dell'TI, derivante dall'appalto pubblico, non può ritenersi estinto per prescrizione quinquennale secondo il disposto dell'art.2947 c.c., richiamato dalla difesa del poiché Pt_3
l'appaltatrice – che ha comunque compiuto plurimi atti interruttivi – risultando il soggetto passivo danneggiato dalla condotta penalmente rilevante del RUP, ha promosso le sue istanze nei confronti della stazione appaltante, principalmente, per ottenere l'attuazione del suo diritto negoziale alla
“iscrizione delle riserve”, vulnerato dalla suddetta condotta, integrante gli estremi del reato di abuso d'ufficio.
L'ultima eccezione, quella della decadenza dalle istanze istruttorie, dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le Imprese, non è da condividere perché il giudizio, riassunto dinanzi al Giudice competente, “prosegue” nel senso che l'originario atto introduttivo non perde la sua forza propulsiva, senza –però- precludere i diritti difensivi insiti nel giudizio riassunto secondo le scansioni proprie del rito (trattazione, istruttoria, decisoria).
Probabilmente, la ratio della formulata eccezione è da individuare in un diverso caso di
“riassunzione” ovvero in quello che si verifica dopo l'interruzione del giudizio dinanzi allo stesso
Giudice; in tale ipotesi, la riassunzione, avviata nel termine ex lege, impedisce l'estinzione e consente “la prosecuzione” del giudizio dalla fase in cui si trovava al momento del fatto interruttivo.
La responsabilità della stazione appaltante.
I rilievi della difesa del in punto di interruzione del rapporto organico Parte_3 per effetto della condotta del RUP integrante il reato di abuso d'ufficio sono da superare alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.13246 del 16 maggio 2019: "lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalita' esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purche' la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalita' necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui e' titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalita' adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo."
Il principio, che al nesso di occasionalita' necessaria connette il principio della causalita' adeguata,
e' stato ribadito da Cass. Civ. Sez.3, Ord. 857/2020, ancorchè per il rapporto di lavoro privato.
4 In essa è affermato che: "la giurisprudenza di questa Corte e' ormai ferma nel ritenere che la responsabilita' della banca o della compagnia di assicurazioni e' astrattamente inquadrabile quale responsabilita' oggettiva ex art. 2049 cod. civ., cioe' quale ipotesi di responsabilita' indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilita' di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza
(v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass. 26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015,
n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n. 5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).
Per la sua configurabilita' e' necessario e sufficiente provare il "rapporto di occasionalita' necessaria" tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche' sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli. Una tale nozione - come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, cit.,) - vale a descrivere null'altro che "una peculiare specie di relazione di causalita'", da valutarsi alla stregua del criterio di regolarita' causale con il quale e' declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. cod. pen., tale per cui "la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente". Deve dunque trattarsi di una "sequenza tra premesse e conseguenze ... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilita' o di regolarita' causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attivita' rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri. "In tanto puo' giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attivita' compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attivita' quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura e' stata affidata".
La responsabilità dello Stato per l'illecito commesso dal pubblico dipendente è, quindi, composita: da un lato, opera l'art. 28 Cost., norma alla base della responsabilità diretta della pubblica amministrazione e, dall'altro lato, si colloca l'art. 2049 c.c., fondativo di una responsabilità indiretta e per fatto altrui della P.A. preponente.
5 Si configura, così, un doppio binario per l'effettività di tutela del privato.
I commentatori, all'indomani delle pronunce di legittimità, hanno affermato che il depotenziamento della responsabilità diretta per estensione – ex art. 28 Cost. – basata sull'immedesimazione organica tra ente e funzionario o dipendente non avrebbe ragion d'essere e si rivelerebbe senz'altro eversiva,
a fronte della peculiare collocazione della regola sulla responsabilità della pubblica amministrazione, inserita nel testo costituzionale;
siffatta responsabilità è, allora, senz'altro ravvisabile qualora il funzionario o il dipendente commettano l'illecito nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'ente e da questa si discostino per eccesso o abuso di potere, posti alla base di “atti compiuti in violazione di diritti” (art. 28 Cost.).
Neppure avrebbe ragion d'essere, invero, la negazione dell'operatività dello statuto di matrice privatistica della responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 c.c. in tutti quei casi in cui l'illecito del preposto si trovi in un rapporto di occasionalità necessaria con l'attività oggetto di preposizione.
L'applicazione alla P.A. dello statuto privatistico dell'art. 2049 c.c. consente, perciò, di evitare dei pericolosi vuoti di tutela del danneggiato: sarebbe paradossale, del resto, che il danno rimanesse a carico della vittima proprio qualora l'illecito si realizzasse in un contesto di particolare affidamento della medesima. Tale affidamento scaturisce, infatti, dalla relazione con la pubblica amministrazione, dalla quale il cittadino ben può attendersi una garanzia di legalità rafforzata rispetto a quella normalmente attesa nei rapporti inter-privati.
A fronte di ciò, l'estensione del regime di cui all'art. 2049 c.c. alla P.A. preponente è essenziale, in un'ottica di effettività della protezione del privato e nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 24
Cost. e 6 CEDU.
E se nessuna deviazione si registra rispetto all'operatività classica della norma di cui all'art. 2049
c.c. – foriera di una responsabilità lontana dal criterio soggettivo della colpa – il punto nodale del funzionamento del meccanismo resta quello della sussistenza del nesso di causalità tra preposizione e danno.
La catena causale sussiste ogni qualvolta il danno conseguenza sia il risultato di una condotta realizzata nell'esecuzione dell'attività oggetto di preposizione e che non sia del tutto anomala o imprevedibile alla luce di un giudizio controfattuale ex ante basato sulla causalità adeguata.
Nella fattispecie, l'importanza dell'appalto, la diffusa interlocuzione con la stazione appaltante, il coinvolgimento degli organi tecnici (Rup, D.L., Collaudatore) e degli organi politici (Sindaco), come documentato in atti, il deposito della nota contenente le riserve al protocollo comunale in data
15 ottobre 2003, sono elementi che consentono di ravvisare la causalità adeguata risultando prevedibile “ex ante” il nesso di causalità tra condotta del preposto e danno all'impresa appaltatrice.
L'Ing. nella qualità di RUP, ha abusato delle sue prerogative istituzionali Persona_1 impedendo all'impresa appaltatrice di iscrivere le riserve nel registro di contabilità.
6 La condotta integrante il reato di abuso d'ufficio è stata accertata con sentenza n.1624-2007 del
Tribunale Penale di Taranto, confermata con sentenza n.96-2011 della Corte d'Appello di Lecce-
Sede Distaccata di Taranto. La Corte di Cassazione, con sentenza n.18460-2012, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili.
L'esclusione della decadenza.
Il diritto alla iscrizione delle riserve.
A fronte di tali evidenze, è certo che l'impresa appaltatrice non ha potuto iscrivere le riserve nel registro di contabilità.
Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte (n.3525-2000; n.33118-2023) secondo cui “nell'appalto di opere pubbliche il registro di contabilità e', in realtà, l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; cosicché solo in esso si ha il dovere o l'onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto sia per il committente sia per l'appaltatore, appaltatore che, in particolare, in esso deve iscrivere immediatamente, in applicazione delle regole di diligenza e buona fede, i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori;
se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva e delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti contraenti. E' evidente, quindi, che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente;
cosicché, in assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto " della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse" e in tal caso "le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità una volta che lo stesso sia stato istituito”.
Secondo quanto attestato dai documenti prodotti e secondo le verifiche del Ctu, l'TI ha:
-iscritto le proprie riserve in data 3 ottobre 2003, in occasione del 10° SAL e di presentazione del conto finale;
-non ha ottenuto la disponibilità del registro di contabilità, per responsabilità del RUP;
-ha formalizzato le ragioni delle riserve con nota protocollata in data 15 ottobre 2003;
-ha reiterato le riserve in sede di collaudo finale mediante 14 fogli allegati al certificato di collaudo.
Da qui, sulla scorta di tutti gli indicati elementi, deriva la tempestività delle riserve e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
*** ** ***
7 Il contenuto delle riserve, nonostante l'espletamento di Consulenza tecnica d'ufficio, non può essere valutato dal Tribunale perché l'TI ha proposto in via principale la domanda con il petitum che segue: “ condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 ex artt.2049-2058 c.c. alla ricostruzione del registro di contabilità ordinando la trascrizione, ora per allora, delle riserve contabili a suo tempo protocollate ed allegate all'atto unico di collaudo dall'odierna attrice” (cfr. conclusioni atto di citazione n.1); conclusioni memoria n.1) art.183 sesto comma cpc, punto n.2).
Nel corso del giudizio, dopo il segmento processuale regolato dall'art.183 sesto comma cpc e le intervenute preclusioni, ha proposto un'ulteriore domanda (nuova) inserita nella parte finale del suddetto petitum, del seguente tenore” con conseguente diritto in capo a parte attrice alla percezione delle somme di cui alle predette riserve, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”; tale domanda nuova è stata ribadita in comparsa conclusionale,
Invero, le emergenze processuali possono e devono essere valutate specularmente alla domanda principale tempestivamente proposta (citazione e memoria n.1) sicchè la pronuncia del Tribunale non può che essere dichiarativa stante il diritto dell'TI di iscrivere le riserve e di collegata condanna, atteso l'obbligo del di ricostruire il registro di contabilità e di Parte_3 trascrivere, ora per allora, le riserve contabili protocollate in data 15 ottobre 2003 e poi allegate al certificato di collaudo.
Solo con tale regressione del rapporto contrattuale d'appalto, in sede amministrativa, potrà essere assicurata la tutela concreta spettante all'TI in base alla documentazione negoziale, alla documentazione progettuale-esecutiva, ai riscontri sulle opere eseguite, alla disciplina normativa ratione temporis applicabile, alla lex specialis data dagli atti dell'appalto pubblico.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza
(art.91 cpc); la liquidazione avviene in base al decisum (valore indeterminabile complessità alta).
Il deve anche sostenere in via definitiva le spese di Ctu, come liquidate Parte_3 in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6163-2018 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta le eccezioni formulate dal Parte_3
-in accoglimento della domanda principale, come proposta al n.1) delle conclusioni dell'atto di citazione e al n.2) delle conclusioni della memoria n.1) ex art.183 sesto comma cpc, accertato il diritto dell'TI di iscrivere le riserve, condanna il a ricostruire Parte_3 immediatamente il registro di contabilità e a trascrivere, ora per allora, le riserve contabili protocollate in data 15 ottobre 2003 e poi allegate al certificato di collaudo;
8 -condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate in € Parte_3
1.800,00 per esborsi, € 18.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, da distrarre ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
-condanna il al pagamento delle spese di Ctu, liquidate in corso di causa. Parte_3
Così deciso il 20 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n.6163-2018 RG, tra
TI , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gianna Di Danieli Parte_1 Parte_2
e Alessandra Tracuzzi -parte attrice;
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bonetti – parte Parte_3
convenuta; avente ad oggetto “appalto pubblico-riserve – risarcimento ”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 3 dicembre 2024) è stata riservata la decisione con termini ordinari per deposito memorie conclusive ex art.190 cpc vigente ratione temporis.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
TI , premettendo che, a seguito di gara pubblica esperita dal Parte_4
Comune di risultava aggiudicataria dei lavori per la realizzazione del Centro Parte_3
polifunzionale per lo sport, la cultura, il tempo libero, ha dedotto che:
-il rapporto negoziale con la stazione appaltante veniva regolato dal contratto del 26 novembre 1999
e dal contratto aggiuntivo del 14 settembre 2001;
-l'importo contrattuale complessivo era di lire 5.311.185.677;
-la consegna dei lavori avveniva il 15 maggio 2003 ed il successivo 2 ottobre 2003, il legale rappresentante siglava con riserva il conto finale;
Parte_1
-era interesse dell'appaltatrice formalizzare le riserve con iscrizione nel registro di contabilità, ma il
RUP, Ing. invitava l'impresa a presentare le riserve al protocollo comunale;
Persona_1
-la nota contenente le riserve veniva protocollata il 15 ottobre 2003;
-dopo pochi giorni, l'Ing. con raccomandata n.3318/UTC/LLPP, comunicava che aveva Per_1 provveduto alla firma del conto finale insieme al progettista e direttore lavori, Arch. Per_2
constatando, in tale sede, la mancata esplicitazione delle riserve;
-l'impresa, a fronte di tale comunicazione, inviava il 28 ottobre 2003 una nota legale contenente diffida all'esame delle riserve già protocollate;
1 -la diffida veniva inviata al RUP, al Sindaco, al Direttore Lavori, al Collaudatore;
-con nota del 5 novembre 2003, il RUP rispondeva di non aver mai ricevuto richiesta espressa di consegna del libro contabile per l'iscrizione delle riserve e, nel contempo, evidenziava l'intervenuta decadenza;
-le riserve venivano, quindi, allegate al certificato di collaudo del 27 novembre 2005;
-l'Ing. per tali fatti, veniva condannato per abuso d'ufficio dal Tribunale Penale di Persona_1
Taranto (sentenza n.1624-2007);
-la sentenza di condanna veniva confermata in secondo grado (sentenza n.96-2011);
-la Corte di Cassazione, con sentenza n.18460/2012, dichiarava l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili;
-il nonostante l'evidente responsabilità del dirigente, non ha inteso Pt_3 Parte_3 definire le pendenze con l'TI ed ha contestato sia il saldo del corrispettivo dei lavori, sia il diritto al risarcimento del danno;
Parte
-l' a chiesto tutela al Giudice Amministrativo con ricorso n.3180-2015 iscritto dinanzi al TAR
Puglia-Lecce, al fine di ottenere la condanna della PA ad un facere specifico ex art.30 comma 2 cpa;
-la stazione appaltante ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso;
-il TAR, con sentenza n.444-2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione;
-è stata, quindi, proposta la domanda dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le
Imprese;
-con sentenza n.2379-2018, il Tribunale adito ha dichiarato la propria incompetenza, attesa la competenza del Tribunale di Taranto;
-il giudice civile competente, adito in riassunzione, non potrà che ritenere provati i fatti accertati nel processo penale a carico del;
Parte_6
-dalla condotta del dirigente deriva anche la responsabilità della PA ex art.28 Cost.-art.2049 c.c. per
“culpa in eligendo” e per “culpa in vigilando”;
Ha concluso nei seguenti termini:
-in via principale, ritenuti provati gli elementi costitutivi del fatto illecito compiuto dal Dirigente
Comunale, condannare il alla ricostruzione del registro di contabilità Parte_3 con iscrizione, ora per allora, delle riserve contabili a suo tempo protocollate e poi allegate all'atto unico di collaudo;
-in subordine, nell'ipotesi di mancato accoglimento della domanda di risarcimento in forma specifica, condannare il al risarcimento del danno emergente, per Parte_3
equivalente, in misura di €1.365.000,00, conseguente alla mancata iscrizione delle riserve
2 protocollate il 15 ottobre 2003, poi allegate all'atto unico di collaudo del 27 settembre 2005, oltre interessi legali dal 15 ottobre 2003 al saldo, nonché, in misura di €68.250,00 per spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale tesa alla definizione transattiva;
-in ogni caso, con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Parte_3
Il ha eccepito: Parte_3
- l'improcedibilità della domanda non preceduta dalla diffida di cui all'art.25 primo comma dPR
n.3/1975 (rectius:n.3/1957);
-la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale ex art.2947 c.c., mai interrotto dal 23 ottobre 2003, ovvero, dalla data di dichiarazione di decadenza dalle riserve contabili;
-la decadenza di parte attrice per la proposizione di istanze istruttorie in quanto il processo, già incardinato dinanzi al Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le Imprese, prosegue dinanzi al
Giudice competente (art.125 disp.att.cpc), sicchè direttamente per la fase di precisazione delle conclusioni.
Ha poi contestato il merito sostenendo che:
-la condotta penalmente rilevante del ha determinato l'interruzione del rapporto organico Per_1
tra il dipendente e la pubblica amministrazione,
-in forza delle diverse teorie sul punto – di interruzione del rapporto organico, di occasionalità necessaria, di finalità del comportamento – il risultato non può essere quello di imputare alla PA le conseguenze dannose di una condotta illecita di un dipendente;
-il fatto che il funzionario abbia impedito di iscrivere le riserve nel registro di contabilità, con comportamenti ritenuti dolosi in sede penale, non significa che le riserve fossero davvero fondate;
-il Comune di , con la nota della Direzione Lavori, le ha completamente contestate;
Parte_3
-l' non ha neppure impugnato l'atto con cui la PA ha comunicato la decadenza dalle riserve, Pt_7
preferendo incardinare il giudizio penale nei confronti del Per_1
Ha concluso per la declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità e, nel merito, per il rigetto della domanda.
*** ** ***
Le eccezioni preliminari sollevate dalla PA convenuta non sono fondate.
Per la domanda giudiziale proposta dall'TI non vi era preclusione determinata dalla diffida prevista dall'art.25 del dPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) posto che, per un verso, le “condizioni di procedibilità” da attuare prima del giudizio devono essere tipizzate ed espressamente previste dalla legge (ipotesi insussistente nel
3 Parte caso di specie) e, per altro verso, la condotta dolosa del è stata direttamente sottoposta all'accertamento del Giudice Penale.
Il diritto dell'TI, derivante dall'appalto pubblico, non può ritenersi estinto per prescrizione quinquennale secondo il disposto dell'art.2947 c.c., richiamato dalla difesa del poiché Pt_3
l'appaltatrice – che ha comunque compiuto plurimi atti interruttivi – risultando il soggetto passivo danneggiato dalla condotta penalmente rilevante del RUP, ha promosso le sue istanze nei confronti della stazione appaltante, principalmente, per ottenere l'attuazione del suo diritto negoziale alla
“iscrizione delle riserve”, vulnerato dalla suddetta condotta, integrante gli estremi del reato di abuso d'ufficio.
L'ultima eccezione, quella della decadenza dalle istanze istruttorie, dopo la declaratoria di incompetenza pronunciata dal Tribunale di Bari-Sezione Specializzata per le Imprese, non è da condividere perché il giudizio, riassunto dinanzi al Giudice competente, “prosegue” nel senso che l'originario atto introduttivo non perde la sua forza propulsiva, senza –però- precludere i diritti difensivi insiti nel giudizio riassunto secondo le scansioni proprie del rito (trattazione, istruttoria, decisoria).
Probabilmente, la ratio della formulata eccezione è da individuare in un diverso caso di
“riassunzione” ovvero in quello che si verifica dopo l'interruzione del giudizio dinanzi allo stesso
Giudice; in tale ipotesi, la riassunzione, avviata nel termine ex lege, impedisce l'estinzione e consente “la prosecuzione” del giudizio dalla fase in cui si trovava al momento del fatto interruttivo.
La responsabilità della stazione appaltante.
I rilievi della difesa del in punto di interruzione del rapporto organico Parte_3 per effetto della condotta del RUP integrante il reato di abuso d'ufficio sono da superare alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n.13246 del 16 maggio 2019: "lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalita' esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purche' la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalita' necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui e' titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalita' adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo."
Il principio, che al nesso di occasionalita' necessaria connette il principio della causalita' adeguata,
e' stato ribadito da Cass. Civ. Sez.3, Ord. 857/2020, ancorchè per il rapporto di lavoro privato.
4 In essa è affermato che: "la giurisprudenza di questa Corte e' ormai ferma nel ritenere che la responsabilita' della banca o della compagnia di assicurazioni e' astrattamente inquadrabile quale responsabilita' oggettiva ex art. 2049 cod. civ., cioe' quale ipotesi di responsabilita' indiretta per il danno provocato dal proprio incaricato, in quanto agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli, su cui la preponente aveva la possibilita' di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza
(v. Cass. Sez. U. 16/05/2019, n. 13246; v. anche e pluribus Cass. 26/06/2019, n. 17060; 10/11/2015,
n. 22956; 04/11/2014, n. 23448; 04/03/2014, n. 5020; 25/01/2011, n. 1741; 22/06/2007, n. 14578).
Per la sua configurabilita' e' necessario e sufficiente provare il "rapporto di occasionalita' necessaria" tra la condotta antigiuridica posta in essere dall'agente e le incombenze che gli erano state affidate dal preponente, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente (o, comunque il collaboratore dell'imprenditore) abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purche' sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli. Una tale nozione - come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. n. 13246 del 2019, cit.,) - vale a descrivere null'altro che "una peculiare specie di relazione di causalita'", da valutarsi alla stregua del criterio di regolarita' causale con il quale e' declinato in ambito civile il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cpv. cod. pen., tale per cui "la verificazione del danno-conseguenza non sarebbe stata possibile senza l'esercizio dei poteri conferiti da altri, che assurge ad antecedente necessario anche se non sufficiente". Deve dunque trattarsi di una "sequenza tra premesse e conseguenze ... rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione ex ante della probabilita' o di regolarita' causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attivita' rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri. "In tanto puo' giustificarsi, infatti, la scelta legislativa di far carico al preponente degli effetti delle attivita' compiute dai preposti, in quanto egli possa raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e possa prevenirli o tenerli in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attivita' quali componenti potenzialmente pregiudizievoli: e quindi in quanto possa da lui esigersi di prefigurarsi gli sviluppi che possono avere le regolari (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri (o funzioni o attribuzioni) conferiti al suo preposto, tra i quali rientra la violazione aperta del dovere di ufficio la cui cura e' stata affidata".
La responsabilità dello Stato per l'illecito commesso dal pubblico dipendente è, quindi, composita: da un lato, opera l'art. 28 Cost., norma alla base della responsabilità diretta della pubblica amministrazione e, dall'altro lato, si colloca l'art. 2049 c.c., fondativo di una responsabilità indiretta e per fatto altrui della P.A. preponente.
5 Si configura, così, un doppio binario per l'effettività di tutela del privato.
I commentatori, all'indomani delle pronunce di legittimità, hanno affermato che il depotenziamento della responsabilità diretta per estensione – ex art. 28 Cost. – basata sull'immedesimazione organica tra ente e funzionario o dipendente non avrebbe ragion d'essere e si rivelerebbe senz'altro eversiva,
a fronte della peculiare collocazione della regola sulla responsabilità della pubblica amministrazione, inserita nel testo costituzionale;
siffatta responsabilità è, allora, senz'altro ravvisabile qualora il funzionario o il dipendente commettano l'illecito nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'ente e da questa si discostino per eccesso o abuso di potere, posti alla base di “atti compiuti in violazione di diritti” (art. 28 Cost.).
Neppure avrebbe ragion d'essere, invero, la negazione dell'operatività dello statuto di matrice privatistica della responsabilità per fatto altrui ex art. 2049 c.c. in tutti quei casi in cui l'illecito del preposto si trovi in un rapporto di occasionalità necessaria con l'attività oggetto di preposizione.
L'applicazione alla P.A. dello statuto privatistico dell'art. 2049 c.c. consente, perciò, di evitare dei pericolosi vuoti di tutela del danneggiato: sarebbe paradossale, del resto, che il danno rimanesse a carico della vittima proprio qualora l'illecito si realizzasse in un contesto di particolare affidamento della medesima. Tale affidamento scaturisce, infatti, dalla relazione con la pubblica amministrazione, dalla quale il cittadino ben può attendersi una garanzia di legalità rafforzata rispetto a quella normalmente attesa nei rapporti inter-privati.
A fronte di ciò, l'estensione del regime di cui all'art. 2049 c.c. alla P.A. preponente è essenziale, in un'ottica di effettività della protezione del privato e nel rispetto delle garanzie di cui all'art. 24
Cost. e 6 CEDU.
E se nessuna deviazione si registra rispetto all'operatività classica della norma di cui all'art. 2049
c.c. – foriera di una responsabilità lontana dal criterio soggettivo della colpa – il punto nodale del funzionamento del meccanismo resta quello della sussistenza del nesso di causalità tra preposizione e danno.
La catena causale sussiste ogni qualvolta il danno conseguenza sia il risultato di una condotta realizzata nell'esecuzione dell'attività oggetto di preposizione e che non sia del tutto anomala o imprevedibile alla luce di un giudizio controfattuale ex ante basato sulla causalità adeguata.
Nella fattispecie, l'importanza dell'appalto, la diffusa interlocuzione con la stazione appaltante, il coinvolgimento degli organi tecnici (Rup, D.L., Collaudatore) e degli organi politici (Sindaco), come documentato in atti, il deposito della nota contenente le riserve al protocollo comunale in data
15 ottobre 2003, sono elementi che consentono di ravvisare la causalità adeguata risultando prevedibile “ex ante” il nesso di causalità tra condotta del preposto e danno all'impresa appaltatrice.
L'Ing. nella qualità di RUP, ha abusato delle sue prerogative istituzionali Persona_1 impedendo all'impresa appaltatrice di iscrivere le riserve nel registro di contabilità.
6 La condotta integrante il reato di abuso d'ufficio è stata accertata con sentenza n.1624-2007 del
Tribunale Penale di Taranto, confermata con sentenza n.96-2011 della Corte d'Appello di Lecce-
Sede Distaccata di Taranto. La Corte di Cassazione, con sentenza n.18460-2012, ha dichiarato estinto il reato per prescrizione confermando le statuizioni civili.
L'esclusione della decadenza.
Il diritto alla iscrizione delle riserve.
A fronte di tali evidenze, è certo che l'impresa appaltatrice non ha potuto iscrivere le riserve nel registro di contabilità.
Al riguardo, deve richiamarsi la giurisprudenza della Suprema Corte (n.3525-2000; n.33118-2023) secondo cui “nell'appalto di opere pubbliche il registro di contabilità e', in realtà, l'unico documento non tenuto sul luogo dei lavori da cui emerge una visione d'insieme o unitaria dell'esecuzione dell'appalto; cosicché solo in esso si ha il dovere o l'onere di iscrivere le richieste dell'appaltatore a pena di decadenza, perché da esso soltanto è rilevabile l'incidenza che le varie vicende potranno avere sui costi dell'appalto sia per il committente sia per l'appaltatore, appaltatore che, in particolare, in esso deve iscrivere immediatamente, in applicazione delle regole di diligenza e buona fede, i fatti che può prevedersi incideranno sulla contabilità dei lavori;
se è certo che una contabilità irricostruibile o informe non è il registro, tale non può essere qualsiasi documento contabile dal quale non risulti una visione complessiva e delle opere eseguite secondo il loro ordine cronologico e del rilievo che eventuali variazioni di esse possono avere sui costi dell'appalto per ambedue le parti contraenti. E' evidente, quindi, che un documento a fogli scomposti non può integrare il registro neppure provvisoriamente;
cosicché, in assenza del registro, l'appaltatore avrà la "facoltà" e non l'onere "all'atto " della firma d'inscrivere in succinto in quei documenti contabili che devono essere da lui firmati le riserve e le domande che crederà del proprio interesse" e in tal caso "le riserve e le domande non avranno efficacia e saranno considerate come non avvenute ove non siano ripetute nel registro di contabilità una volta che lo stesso sia stato istituito”.
Secondo quanto attestato dai documenti prodotti e secondo le verifiche del Ctu, l'TI ha:
-iscritto le proprie riserve in data 3 ottobre 2003, in occasione del 10° SAL e di presentazione del conto finale;
-non ha ottenuto la disponibilità del registro di contabilità, per responsabilità del RUP;
-ha formalizzato le ragioni delle riserve con nota protocollata in data 15 ottobre 2003;
-ha reiterato le riserve in sede di collaudo finale mediante 14 fogli allegati al certificato di collaudo.
Da qui, sulla scorta di tutti gli indicati elementi, deriva la tempestività delle riserve e l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
*** ** ***
7 Il contenuto delle riserve, nonostante l'espletamento di Consulenza tecnica d'ufficio, non può essere valutato dal Tribunale perché l'TI ha proposto in via principale la domanda con il petitum che segue: “ condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_3 ex artt.2049-2058 c.c. alla ricostruzione del registro di contabilità ordinando la trascrizione, ora per allora, delle riserve contabili a suo tempo protocollate ed allegate all'atto unico di collaudo dall'odierna attrice” (cfr. conclusioni atto di citazione n.1); conclusioni memoria n.1) art.183 sesto comma cpc, punto n.2).
Nel corso del giudizio, dopo il segmento processuale regolato dall'art.183 sesto comma cpc e le intervenute preclusioni, ha proposto un'ulteriore domanda (nuova) inserita nella parte finale del suddetto petitum, del seguente tenore” con conseguente diritto in capo a parte attrice alla percezione delle somme di cui alle predette riserve, oltre rivalutazione ed interessi come per legge”; tale domanda nuova è stata ribadita in comparsa conclusionale,
Invero, le emergenze processuali possono e devono essere valutate specularmente alla domanda principale tempestivamente proposta (citazione e memoria n.1) sicchè la pronuncia del Tribunale non può che essere dichiarativa stante il diritto dell'TI di iscrivere le riserve e di collegata condanna, atteso l'obbligo del di ricostruire il registro di contabilità e di Parte_3 trascrivere, ora per allora, le riserve contabili protocollate in data 15 ottobre 2003 e poi allegate al certificato di collaudo.
Solo con tale regressione del rapporto contrattuale d'appalto, in sede amministrativa, potrà essere assicurata la tutela concreta spettante all'TI in base alla documentazione negoziale, alla documentazione progettuale-esecutiva, ai riscontri sulle opere eseguite, alla disciplina normativa ratione temporis applicabile, alla lex specialis data dagli atti dell'appalto pubblico.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza
(art.91 cpc); la liquidazione avviene in base al decisum (valore indeterminabile complessità alta).
Il deve anche sostenere in via definitiva le spese di Ctu, come liquidate Parte_3 in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.6163-2018 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-rigetta le eccezioni formulate dal Parte_3
-in accoglimento della domanda principale, come proposta al n.1) delle conclusioni dell'atto di citazione e al n.2) delle conclusioni della memoria n.1) ex art.183 sesto comma cpc, accertato il diritto dell'TI di iscrivere le riserve, condanna il a ricostruire Parte_3 immediatamente il registro di contabilità e a trascrivere, ora per allora, le riserve contabili protocollate in data 15 ottobre 2003 e poi allegate al certificato di collaudo;
8 -condanna il al pagamento delle spese processuali liquidate in € Parte_3
1.800,00 per esborsi, € 18.000,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, da distrarre ai procuratori costituiti che ne hanno fatto richiesta;
-condanna il al pagamento delle spese di Ctu, liquidate in corso di causa. Parte_3
Così deciso il 20 marzo 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
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