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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 11/12/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
49/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, CF: , nata ad [...] il [...], residente in [...]C.F._1 Gressan, fraz. Taxel n. 77, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Ghiretti del Foro di Parma (CF
), con studio in Parma – Vicolo Antini, 3: domicilio eletto presso la persona, lo C.F._2 studio del predetto avvocato e l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE CONTRO
, C.F. nato a [...] – Svizzera il 18.02.87 e residente in [...]
Saint-Rhémy-En-Bosses – AO, Frazione Praz-Du-Mas-Farcoz n.5, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. C.F._4
con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta P.IVA_1
n.8, (fax 0165 41844) PEC Email_2
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gressan (AO) il 28.05.2011, trascritto al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2011, nei registri di Stato Civile del Comune di Gressan, optando per il regime di separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati, entrambi in Aosta, due figli: , codice fiscale Parte_2 [...]
, in data 10.02.2015, e , codice fiscale , in C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6 data 14.12.2021.
pagina 1 di 4 A seguito dell'udienza di comparizione, il GI, dato atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, ha autorizzato gli stessi a vivere separati ed ha assunto i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole.
Nelle more del giudizio, le parti hanno ribadito non volere riconciliarsi ed hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni della separazione formulando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori vengono affidati a entrambi i coniugi secondo le regole dell'affido condiviso, e avranno dimora preferenziale e residenza presso la madre.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera per riportarli alla madre entro le ore 21.00. Durante i mesi delle vacanze estive, come da calendario scolastico, a decorrere dal 2025, il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e consentire colloqui telefonici e/o videotelefonici giornalieri con l'altro genitore. 4) Durante le vacanze di inverno e le vacanze pasquali, come da calendario scolastico, i figli potranno trascorrere con il padre metà periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 6 gennaio di ogni anno, dando atto che essi trascorreranno alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua.
5) Durante le vacanze natalizie, sempre da intendersi come da calendario scolastico, i figli, a decorrere dal 2024, potranno trascorrere con il padre alternativamente ogni anno o il periodo dal 23 al 29 dicembre o il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, dando atto che il padre inizierà nel 2024 con il periodo dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 per riportarli la sera alla madre entro le ore 21.00.
6) Le parti concordano sin d'ora che il genitore non presente con i figli potrà telefonare/videotelefonare quotidianamente. I genitori obbligano a comunicare ogni variazione della residenza/domicilio all'altro genitore, anche a mezzo whatsapp e ogni spostamento fuori Valle con i minori, con un anticipo di almeno 24 ore.
7) I genitori si impegnano a non far frequentare ai figli partner occasionali e a preservarli da ogni situazione che potrebbe metterli in difficoltà emotiva e psicologica;
8) Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte di ciascun figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22.02.19 (che si allega e da considerarsi parte integrante del presente atto).
Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico sul conto corrente bancario che CP_1 Pt_1 verrà comunicato, a titolo di rimborso del 50% per le spese extra ancora da saldare la somma forfettaria di euro 5.000,00 nelle seguenti modalità 2.500,00 entro il 31.12.2024 e i restanti 2.500,00 entro 31.3.2025. 9) L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora che ne curerà annualmente la relativa istanza presso l'INPS Pt_1
10) La signora trasferisce al signor la proprietà di tutti beni mobili e gli Pt_1 CP_1 arredi contenuti nella casa familiare.
11) Il signor si impegna a versare alla signora – a mezzo bonifico sul CP_1 Pt_1 conto corrente bancario che verrà comunicato -, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 500,00 (= euro cinquecento/00), a titolo di contributo del padre al mantenimento di entrambi i figli, somma rivalutabile annualmente, a far data dal 1.9.25, secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, il tutto fino al pagina 2 di 4 raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo. 12) Gli autoveicoli utilizzati dalle parti e a loro già intestati rimangono di rispettiva loro proprietà.
13) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore e pertanto ciascun coniuge rinuncia alla relativa richiesta.
14) Per quanto riguarda la casa coniugale in Saint Rhemy e i relativi terreni (il tutto censito al Foglio 13 particella 68 Int. 1-2-3-4 per l'abitazione e Foglio 13 particelle 65, 66 e
69 per i terreni) e gli ulteriori terreni di proprietà dei coniugi (censiti al Foglio 13 particelle
97, 98, 100, 103, 166, 183, 202, 204, 205, 253, 254, 255, 274, 797, 808, 101, 181; Foglio 10 particelle 139, 147, 218; Foglio 18 particelle 14, 337; Foglio 8 particelle 54, 55; Foglio 14 particelle 39, 165, 166; Foglio 17 particella 156), comunque nessuno escluso, il sig. CP_1 si impegna a versare, entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 60.000,00 a fronte della cessione , da parte della sig.ra della Pt_1 sua quota di proprietà pari al 50% dei terreni e dell'abitazione predetti, cessione il cui costo sarà interamente a carico del sig. da effettuarsi entro il 31.12.24. La cessione CP_1 immobiliare sovraesposta è condizione essenziale della separazione consensuale.
15) A fronte della predetta cessione il sig. oltre al versamento della somma CP_1 sopra indicata, si accolla:
• il pagamento di tutte le rate dei mutui in corso e cointestati ai coniugi (uno alla banca Popolare di Sondrio l'altro alla banca BCC Valdostana) fino all'estinzione degli stessi, esonerando e manlevando la sig.ra da ogni futura pretesa e/o richiesta da parte Pt_1 degli istituti mutuanti;
• il pagamento di tutti i debitori dei coniugi in relazione alla costruzione della ex casa coniugale e relative pertinenze e accessori, esonerando e manlevando la sig.ra da Pt_1 ogni futura pretesa e/o richiesta anche da parte di terzi, indicativamente i debiti nei confronti di: A) Finestra ambienti (serramenti)= rif. prev. del 06.05.2022 rimanenza € 2.720,00 B) (piastrellista) = ft FE/2 DEL 16.07.2023 € 7.000,00 Pt_4 C) (commercialista) = ft pf5 del 18.05.2022 €5995,08 - ft pf 7 del Controparte_2 04.04.2023 €6807,08 - TOTALE= 12.802,16€ D) NE (elettricista) = ft 0161 del 02.10.2023 € 891,00 - ft 0162 del 02.10.2023 € 891,00 - ft 0163 del 02.10.2023 € 1267,00 - ft 0164 del 02.10.2023 € 1267,00 - TOTALE = 4.316,40 € E) (idraulico) € 12.267,30 Controparte_3 F) Alpine House € 50.000,00, oltre spese legali G) circa € 2.000,00 Controparte_4 H) € 5.000,00 Parte_5 I) € 20.000,00 Parte_6
L) sigg. e , importo di cui al precetto. Pt_1 Pt_6 CP_5
16) La sig.ra dichiara che, con il pagamento della somma di euro 60.000,00 nel Pt_1 termine sopra indicato, e con il pagamento di tutti i debiti che gravano a danno dei coniugi, nulla avrà più a pretendere dal sig. in relazione agli immobili che erano ai coniugi CP_1 stessi cointestati.
17) I coniugi richiedono per il presente atto l'applicazione dei benefici fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale) ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, applicabile alla fattispecie in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale 29 aprile - 10 maggio 1999 n. 154, trattandosi di atto relativo al pagina 3 di 4 procedimento di separazione legale.
18) Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Per il resto, circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, in assenza di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 9.12.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice
sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, CF: , nata ad [...] il [...], residente in [...]C.F._1 Gressan, fraz. Taxel n. 77, rappresentata e difesa dall'avv. Marina Ghiretti del Foro di Parma (CF
), con studio in Parma – Vicolo Antini, 3: domicilio eletto presso la persona, lo C.F._2 studio del predetto avvocato e l'indirizzo PEC Email_1
RICORRENTE CONTRO
, C.F. nato a [...] – Svizzera il 18.02.87 e residente in [...]
Saint-Rhémy-En-Bosses – AO, Frazione Praz-Du-Mas-Farcoz n.5, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio dall'Avv. Filippo Vaccino del foro di Aosta, C.F. e P.I. C.F._4
con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Aosta, C.so Battaglione Aosta P.IVA_1
n.8, (fax 0165 41844) PEC Email_2
RESISTENTE con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Gressan (AO) il 28.05.2011, trascritto al n. 2, parte II, Serie A, dell'anno 2011, nei registri di Stato Civile del Comune di Gressan, optando per il regime di separazione dei beni. Dall'unione dei coniugi sono nati, entrambi in Aosta, due figli: , codice fiscale Parte_2 [...]
, in data 10.02.2015, e , codice fiscale , in C.F._5 Parte_3 CodiceFiscale_6 data 14.12.2021.
pagina 1 di 4 A seguito dell'udienza di comparizione, il GI, dato atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, ha autorizzato gli stessi a vivere separati ed ha assunto i provvedimenti provvisori nell'interesse della prole.
Nelle more del giudizio, le parti hanno ribadito non volere riconciliarsi ed hanno raggiunto l'accordo sulle condizioni della separazione formulando conclusioni congiunte nei seguenti termini:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) I figli minori vengono affidati a entrambi i coniugi secondo le regole dell'affido condiviso, e avranno dimora preferenziale e residenza presso la madre.
3) Il padre potrà tenere con sé i figli minori due fine settimana alternati al mese, dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera per riportarli alla madre entro le ore 21.00. Durante i mesi delle vacanze estive, come da calendario scolastico, a decorrere dal 2025, il padre potrà tenere con sé i figli per 3 settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di soggiorno e consentire colloqui telefonici e/o videotelefonici giornalieri con l'altro genitore. 4) Durante le vacanze di inverno e le vacanze pasquali, come da calendario scolastico, i figli potranno trascorrere con il padre metà periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 6 gennaio di ogni anno, dando atto che essi trascorreranno alternativamente ogni anno il giorno di Pasqua.
5) Durante le vacanze natalizie, sempre da intendersi come da calendario scolastico, i figli, a decorrere dal 2024, potranno trascorrere con il padre alternativamente ogni anno o il periodo dal 23 al 29 dicembre o il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio, dando atto che il padre inizierà nel 2024 con il periodo dal 30 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 per riportarli la sera alla madre entro le ore 21.00.
6) Le parti concordano sin d'ora che il genitore non presente con i figli potrà telefonare/videotelefonare quotidianamente. I genitori obbligano a comunicare ogni variazione della residenza/domicilio all'altro genitore, anche a mezzo whatsapp e ogni spostamento fuori Valle con i minori, con un anticipo di almeno 24 ore.
7) I genitori si impegnano a non far frequentare ai figli partner occasionali e a preservarli da ogni situazione che potrebbe metterli in difficoltà emotiva e psicologica;
8) Entrambi i genitori sono altresì tenuti, fino al raggiungimento da parte di ciascun figlio, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo, a sostenere nella misura del 50% ciascuno tutte le spese extra-assegno, così come individuate e disciplinate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Aosta del 22.02.19 (che si allega e da considerarsi parte integrante del presente atto).
Il sig. verserà alla sig.ra a mezzo bonifico sul conto corrente bancario che CP_1 Pt_1 verrà comunicato, a titolo di rimborso del 50% per le spese extra ancora da saldare la somma forfettaria di euro 5.000,00 nelle seguenti modalità 2.500,00 entro il 31.12.2024 e i restanti 2.500,00 entro 31.3.2025. 9) L'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100% dalla signora che ne curerà annualmente la relativa istanza presso l'INPS Pt_1
10) La signora trasferisce al signor la proprietà di tutti beni mobili e gli Pt_1 CP_1 arredi contenuti nella casa familiare.
11) Il signor si impegna a versare alla signora – a mezzo bonifico sul CP_1 Pt_1 conto corrente bancario che verrà comunicato -, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di euro 500,00 (= euro cinquecento/00), a titolo di contributo del padre al mantenimento di entrambi i figli, somma rivalutabile annualmente, a far data dal 1.9.25, secondo le variazioni dell'indice ISTAT verificatesi nell'anno precedente, il tutto fino al pagina 2 di 4 raggiungimento, da parte dei figli, della maggiore età o dell'indipendenza economica, se conseguita in periodo successivo. 12) Gli autoveicoli utilizzati dalle parti e a loro già intestati rimangono di rispettiva loro proprietà.
13) Ciascuno dei due coniugi, siccome entrambi economicamente autosufficienti, dichiara e riconosce all'altro coniuge che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla corresponsione di assegno di mantenimento a proprio favore e pertanto ciascun coniuge rinuncia alla relativa richiesta.
14) Per quanto riguarda la casa coniugale in Saint Rhemy e i relativi terreni (il tutto censito al Foglio 13 particella 68 Int. 1-2-3-4 per l'abitazione e Foglio 13 particelle 65, 66 e
69 per i terreni) e gli ulteriori terreni di proprietà dei coniugi (censiti al Foglio 13 particelle
97, 98, 100, 103, 166, 183, 202, 204, 205, 253, 254, 255, 274, 797, 808, 101, 181; Foglio 10 particelle 139, 147, 218; Foglio 18 particelle 14, 337; Foglio 8 particelle 54, 55; Foglio 14 particelle 39, 165, 166; Foglio 17 particella 156), comunque nessuno escluso, il sig. CP_1 si impegna a versare, entro 8 mesi dalla sottoscrizione del presente atto, alla sig.ra Pt_1 la somma di euro 60.000,00 a fronte della cessione , da parte della sig.ra della Pt_1 sua quota di proprietà pari al 50% dei terreni e dell'abitazione predetti, cessione il cui costo sarà interamente a carico del sig. da effettuarsi entro il 31.12.24. La cessione CP_1 immobiliare sovraesposta è condizione essenziale della separazione consensuale.
15) A fronte della predetta cessione il sig. oltre al versamento della somma CP_1 sopra indicata, si accolla:
• il pagamento di tutte le rate dei mutui in corso e cointestati ai coniugi (uno alla banca Popolare di Sondrio l'altro alla banca BCC Valdostana) fino all'estinzione degli stessi, esonerando e manlevando la sig.ra da ogni futura pretesa e/o richiesta da parte Pt_1 degli istituti mutuanti;
• il pagamento di tutti i debitori dei coniugi in relazione alla costruzione della ex casa coniugale e relative pertinenze e accessori, esonerando e manlevando la sig.ra da Pt_1 ogni futura pretesa e/o richiesta anche da parte di terzi, indicativamente i debiti nei confronti di: A) Finestra ambienti (serramenti)= rif. prev. del 06.05.2022 rimanenza € 2.720,00 B) (piastrellista) = ft FE/2 DEL 16.07.2023 € 7.000,00 Pt_4 C) (commercialista) = ft pf5 del 18.05.2022 €5995,08 - ft pf 7 del Controparte_2 04.04.2023 €6807,08 - TOTALE= 12.802,16€ D) NE (elettricista) = ft 0161 del 02.10.2023 € 891,00 - ft 0162 del 02.10.2023 € 891,00 - ft 0163 del 02.10.2023 € 1267,00 - ft 0164 del 02.10.2023 € 1267,00 - TOTALE = 4.316,40 € E) (idraulico) € 12.267,30 Controparte_3 F) Alpine House € 50.000,00, oltre spese legali G) circa € 2.000,00 Controparte_4 H) € 5.000,00 Parte_5 I) € 20.000,00 Parte_6
L) sigg. e , importo di cui al precetto. Pt_1 Pt_6 CP_5
16) La sig.ra dichiara che, con il pagamento della somma di euro 60.000,00 nel Pt_1 termine sopra indicato, e con il pagamento di tutti i debiti che gravano a danno dei coniugi, nulla avrà più a pretendere dal sig. in relazione agli immobili che erano ai coniugi CP_1 stessi cointestati.
17) I coniugi richiedono per il presente atto l'applicazione dei benefici fiscali (esenzione dall'imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale) ai sensi dell'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, applicabile alla fattispecie in virtù della sentenza della Corte
Costituzionale 29 aprile - 10 maggio 1999 n. 154, trattandosi di atto relativo al pagina 3 di 4 procedimento di separazione legale.
18) Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento. Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Per il resto, circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, in assenza di contrarietà alla legge o all'ordine pubblico.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti;
ordina all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
compensa integralmente le spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
AOSTA, 9.12.2024
Il Giudice rel. est. Dott. Maurizio D'ABRUSCO
Il Presidente
Dott. Giuseppe COLAZINGARI
pagina 4 di 4