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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7255/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
18/12/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dal proc. dom. avv. CARRARA SABRINA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dal proc. dom. avv. PERUZZI MARCO, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile in Stezzano in data 27/10/2007 e che si separavano consensualmente avanti al Presidente delegato di questo Tribunale, alle condizioni che venivano omologate con decreto datato
19/01/2023.
Ciò posto, deve ritenersi accertato che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli (nata a [...] il [...]) e nato a [...] il ER R_
03/01/2015), entrambi nati in costanza di matrimonio, il Collegio reputa conformi agli interessi dei minori gli accordi raggiunti in udienza dai genitori, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
In primo luogo, pare utile premettere che, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/05/205, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473.bis.42 c.p.c. data la pronunzia di una sentenza di condanna da parte del Giudice di Pace di Bergamo nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di minaccia reiterata ex art. 612 e 81 c.p. ai danni della moglie qui convenuta
(v. sentenza Giudice di Pace n. 419/2024).
Sentiti liberamente e separatamente come prescritto ex lege, l'odierno ricorrente dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: «quest'anno sono partito il 19 gennaio e sono tornato dal Pakistan il 23 aprile. Ho avuto dei problemi familiari in
Pakistan, mia mamma non è stata bene perché è morto suo fratello. Siamo tre figli qua e sono andato in Pakistan perché mia mamma era molto giù di morale. Inoltre, ci sono problemi di soldi e sono andato a chiedere ai miei familiari in Pakistan se potevano darmi soldi per aiutarmi economicamente. I fratelli di mio PA dagli Stati uniti mi hanno inviato dei soldi. Siccome ho il conto corrente congelato per via del pignoramento, hanno girato dei soldi a mio fratello. Sono stato più tempo in Pakistan anche per fare qualche lavoretto, ma alla fine non ho fatto niente. Io mi sono già sposato in Pakistan, a dire il vero il 13 febbraio di quest'anno con una donna che vive in Pakistan con i suoi genitori in una casa che le ho messo a disposizione e che è di prorietà di mio padre. Aspettiamo pagina 2 di 11 un figlio. Devo ancora incontrare le insegnanti di scuola di ed . R_ ER
Sinceramente non mi ricordo, se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che mi sono recato ai colloqui. Mi sembra che il pediatra di si chiami o R_ Persona_3
non mi risulta che abbia un medico;
quando la portavo io andava dallo Per_4 ER stesso pediatra di poi ci rivolgevamo anche a un medico privato. Attualmente R_ faccio un po' di lavoretti come traslocatore, ma sto cercando lavoro. Molto probabilmente
a settembre inizierò a lavorare. La mia intenzione è di fare un po' avanti e indietro dal
Pakistan, ma si potranno sfruttare i periodi estivi per far venir mia moglie e il nascituro in Italia, giusto per qualche mese, perché non c'è il progetto di ricongiungermi con la mia nuova famiglia qui in Italia, adesso come adesso no. Al lavoro mi è capitato di rispondere male ai responsabili e ai colleghi, era un periodo abbastanza pesante per me.
Lavoravo lì da diciassette anni. E tuttora il datore di lavoro mi chiede se voglio tornare
a lavorare per loro. Mi hanno offerto un po' di volte di riprendere il posto di lavoro di prima, ma adesso non sono sicuro di quello che voglio fare. Mi è stato liquidato a titolo di Tfr circa 16.000 euro lordi e mi hanno pignorato 6.600 euro e il residuo l'ho utilizzato per vivere. Ai miei figli, e non ho ancora detto di essermi risposato e ER R_ ovviamente non sanno che aspetto un bambino. […] H visualizzato il mio conto corrente
e mi risulta un accredito di euro 6.310 a titolo di Tfr, in quanto l'altra parte, ossia di euro
6.600 sono stati congelati tramite il pignoramento intrapreso da mia moglie». Sentita liberamente, la convenuta dichiarava: n questo momento sta leggermente meglio, R_ inizierà domani il percorso di psicoterapia presso il consultorio “Mani di scorta”; personalmente ho già incontrato la psicologa in preparazione del percorso di R_
Personalmente io seguo un percorso di psicoterapia con uno psicoterapeuta privato.
Questo da quanto è insorta la crisi coniugale. Il Giudice mi ha indicato di chiedere un incontro con la neuropsichiatra per ho già contattato gli insegnanti di scuola di
R_ per aver una relazione di presentazione di in vista della valutazione
R_ R_ neuropsichiatrica. Per quanto riguarda i colloqui con gli inseganti di ho avuto un
R_ primo incontro a metà novembre 2024 e il secondo dopo un episodio che ha visto
R_ coinvolto in una rissa;
questo avveniva a fine gennaio 2025. Il PA è inserito nel registro elettronico e le insegnanti hanno utilizzato questo canale per convocare noi genitori;
inoltre io avevo già scritto al padre una mail per informarlo di quanto era successo e del fatto che le insegnati ci avrebbero convocati per un colloquio;
a questa mail il padre non rispondeva, poi lo informavo che le inseganti consigliavano un percorso di psicoterapia pagina 3 di 11 e il padre mi rispondeva che stava benissimo, non prestando il suo consenso al R_ percorso psicoterapeutico, motivo per cui ho dovuto ricorrere al Giudice per
l'autorizzazione. In questo momento ha un rapporto conflittuale con il padre, non ER ha accettato che sia andato via senza dare spiegazione e comincia a pesarle il fatto che non versi gli alimenti e che non rispetti il calendario, che non la sostiene in nessuna attività né scolastica né extrascolastica. La conversazione telefonica che è stata prodotta agli atti risale a maggio 2023, probabilmente, ed è vero che durante quella telefonata io ho cercato di trovare degli accordi con il padre quando, per esempio, chiedeva che ER frequentasse la moschea e imparasse il corano e io gli proponevo dei giorni che fossero compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
se mi chiede se ER ER manifesta interesse verso la frequentazione della moschea e lo studio del corano rispondo che in questo momento non è interessata, il padre ha provato a farle frequentare la moschea nel 2023 però poi ha smesso di accompagnarli e loro non hanno manifestato interesse di andarci. In questo momento la religione neppure costituisce motivo di discussione tra noi genitori perché oramai il padre non risponde alle telefonate e alle mail e quindi con me non c'è più confronto” (v. verbale udienza del 15/05/2025).
Ora, in punto di diritto, pare utile ricordare che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, pagina 4 di 11 nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti emersi dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti denotano l'impossibilità di attuare il regime dell'affidamento condiviso dei figli e giustificano la previsione dell'affidamento monogenitoriale in favore della madre, l'unico genitore che, allo stato attuale, rappresenta il vero punto di riferimento per i figli, sia per quanto concerne i vari incombenti della vita quotidiana, sia per quanto concerne la disponibilità all'ascolto e al dialogo, sia per quanto concerne il soddisfacimento delle esigenze strettamente materiali dei minori. Va osservato, infatti, che , nelle Controparte_1 more del giudizio divorzile, è dovuta ricorrere a questo Tribunale al fine di essere autorizzata a sottoporre il figlio ad un percorso di supporto psicologico e ad una R_ valutazione della Neuropsichiatria, così come suggerito dagli insegnanti di scuola, a fronte del mancato consenso del padre. Va osservato, peraltro, come da una conversazione telefonica prodotta in atti dalla odierna convenuta, emerge con evidenza l'incapacità di di confrontarsi serenamente e in maniera rispettosa con l'altro genitore sulle Parte_1 questioni che interessano la vita dei figli: nello specifico, in questa registrazione, si sente l'odierno ricorrente affermare, testualmente, che se non vive bene lui, tutto il mondo può morire e soffrire perché è la prima cosa è lui, utilizzando un gergo molto volgare, laddove dichiara cazzo me ne frega, io non ho niente cuore, non mi interessa niente se sputeranno sulla mia tomba… vaffanculo agli obblighi non ci sono obblighi, quando la moglie lo invitava a tener conto dei suoi doveri genitoriali nei confronti dei bambini;
si sente poi ordinare alla madre di non mettere in testa ai figli le cagate dei cristiani, Parte_1 pagina 5 di 11 quando parla con loro delle vacanze pasquali o del pranzo di Natale;
si sente anche pretendere, con tono piuttosto perentorio, che la figlia vada con lui in moschea ER anche nei giorni in cui ha l'allenamento per lo sport che pratica da tempo e con piacere;
infine, sempre da questa registrazione, si apprende come il padre sia solito non rispettare il calendario stabilito concordemente dalle parti in sede di separazione, pretendendo di concordare con la madre i giorni e gli orari in cui tenere con sé i figli, sulla base dei propri impegni, rifiutando di tenerli per il pernottamento nei fine settimana di sua competenza
(v. doc. 33). A tutto quanto sopra esposto, non può sottacersi il grave comportamento assunto dal padre laddove omette di versare l'assegno stabilito per il mantenimento dei figli, non già perché sia privo di capacità lavorativa, ma perché ha rassegnato le dimissioni volontarie senza preoccuparsi di reperire prontamente un'altra occupazione lavorativa;
anzi, quanto dedotto in atti dalla parte convenuta circa lo svolgimento di attività lavorativa in nero di import ed export appare ampiamente suffragato dalla documentazione versata in questo giudizio (v. docc. 27-28-30), avendo lo stesso ricorrente dichiarato in udienza che il precedente datore di lavoro gli ha anche chiesto di ritornare a lavorare per lui, ma egli non ha ancora aderito a questa proposta non essendo ancora “sicuro di ciò che vuole fare” (v. verbale udienza).
Ora, essendo emersa con evidenza l'obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli – che neppure sono a conoscenza del fatto che ha costituito un CP_2 nuovo nucleo familiare in Pakistan, dove quest'anno si è trattenuto per alcuni mesi senza dare alcun tipo di giustificazione né alla moglie né ai propri figli – il Tribunale reputa inadeguato il ricorrente ad esercitare il proprio ruolo genitoriale nella forma dell'affidamento condiviso, ritenendo maggiormente in linea agli interessi dei minori la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dunque, anche con riferimento delle decisioni più importanti in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Il Tribunale ritiene che, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori e in assenza di un autentico interessamento alla vita scolastica ed extra-scolastica dei figli, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna,
a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni esigenza di vita dei figli. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita pagina 6 di 11 dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
Fermo il collocamento dei minori presso la madre, in accoglimento delle richieste delle parti, i periodi di permanenza dei minori presso il padre vanno disciplinati come statuito in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori è omesso stante l'accordo raggiunto dalla coppia genitoriale, che appare del tutto conforme ai bisogni e agli interessi attuali dei figli ex art. 473-bis.4
c.p.c.
In ragione delle dinamiche registrate in seno alla coppia genitoriale e delle fragilità del figlio minore riscontrate dalle insegnanti di scuola, questo Collegio Persona_5 reputa necessario incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare, in modo che si possa vigilare sia sullo stato di benessere dei figli, in particolare di già in carico presso la R_
Neuropsichiatria infantile di Bergamo e il Consultorio “Mani di Scorta” di Treviolo, con l'obbligo in capo al medesimo Servizio di segnalare immediatamente al Giudice Tutelare,
o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali criticità o situazioni di grave pregiudizio che rendano necessario un intervento dell'Autorità a tutela della prole.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di pagina 7 di 11 vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, il Tribunale ritiene che meritino accoglimento le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e mantenimento, nel contemperamento delle condizioni personali e reddituali delle parti, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre,
a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico CP_ erogato dall'
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra C.F._1 [...]
e in Stezzano in data 27/10/2007 (dati trascrizione: Pt_1 Controparte_1 anno 2007, atto n. 24, Parte I);
2. DISPONE l'affidamento super-esclusivo dei figli (nata a [...] Persona_6
l'08/11/2011) e (nato a [...] il [...]) alla madre, la quale Persona_5 potrà assumere autonomamente, anche senza il consenso dell'altro genitore, tutte le decisioni più importanti per la vita dei figli in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, pur tenendo periodicamente informato il padre sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie e sull'andamento scolastico;
rimane fermo il diritto e dovere del padre di vigilare sull'affidamento, anche tenendo colloqui periodici con gli insegnanti di scuola di d oltre che con i loro medici curanti;
R_ ER
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale di tutte le settimane (attualmente indicato nel giovedì) dalle ore 18.00 con prelevamento a casa della madre e accompagnamento la mattina seguente a scuola (a casa della madre in periodo non scolastico entro le ore 09.00), oltre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 21.00; sono fatti salvi diversi e migliori accordi che le parti dovranno prendere rigorosamente per iscritto, tramite sms o messaggio whatsapp, con pagina 8 di 11 preavviso di almeno 48 ore;
i genitori utilizzeranno il canale telefonico per comunicarsi ogni questione che riguarda la vita dei figli evitando di coinvolgerli direttamente e di utilizzarli come intermediari;
4. CONFERMA a carico del padre il contributo economico per il mantenimento ordinario dei figli stabilito in sede di separazione, ovvero di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, ferma la rivalutazione annuale ex indici ST (con prima rivalutazione a decorrere da gennaio 2024);
5. DISPONE la ripartizione delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in suo presso questo Tribunale, che viene di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla pagina 9 di 11 scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche
e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da pagina 10 di 11 qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_
6. DA' ATTO che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
7. INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare il monitoraggio sul nucleo familiare, in particolare, sullo stato di benessere psico emotivo dei figli minori, per almeno 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, in eventuale collaborazione con la Neuropsichiatra per quanto riguarda i percorsi che dovrà intraprendere R_
8. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente provvedimento al
Servizio Sociale di Stezzano (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa con ricorso depositato in data
18/12/2024 da:
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dal proc. dom. avv. CARRARA SABRINA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1
e difesa dal proc. dom. avv. PERUZZI MARCO, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 15/05/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 11 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che i coniugi contraevano matrimonio civile in Stezzano in data 27/10/2007 e che si separavano consensualmente avanti al Presidente delegato di questo Tribunale, alle condizioni che venivano omologate con decreto datato
19/01/2023.
Ciò posto, deve ritenersi accertato che la separazione personale tra i coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge, e che la comunione spirituale e materiale non può essere mantenuta o ricostituita, sussistendo così i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898.
Quanto alle condizioni accessorie alla pronunzia divorzile, inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli (nata a [...] il [...]) e nato a [...] il ER R_
03/01/2015), entrambi nati in costanza di matrimonio, il Collegio reputa conformi agli interessi dei minori gli accordi raggiunti in udienza dai genitori, così come pedissequamente riportati in dispositivo.
In primo luogo, pare utile premettere che, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 15/05/205, il Giudice delegato si asteneva dal procedere al tentativo di riconciliazione dei coniugi ex art. 473.bis.42 c.p.c. data la pronunzia di una sentenza di condanna da parte del Giudice di Pace di Bergamo nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di minaccia reiterata ex art. 612 e 81 c.p. ai danni della moglie qui convenuta
(v. sentenza Giudice di Pace n. 419/2024).
Sentiti liberamente e separatamente come prescritto ex lege, l'odierno ricorrente dichiarava quanto si reputa utile trascrivere di seguito: «quest'anno sono partito il 19 gennaio e sono tornato dal Pakistan il 23 aprile. Ho avuto dei problemi familiari in
Pakistan, mia mamma non è stata bene perché è morto suo fratello. Siamo tre figli qua e sono andato in Pakistan perché mia mamma era molto giù di morale. Inoltre, ci sono problemi di soldi e sono andato a chiedere ai miei familiari in Pakistan se potevano darmi soldi per aiutarmi economicamente. I fratelli di mio PA dagli Stati uniti mi hanno inviato dei soldi. Siccome ho il conto corrente congelato per via del pignoramento, hanno girato dei soldi a mio fratello. Sono stato più tempo in Pakistan anche per fare qualche lavoretto, ma alla fine non ho fatto niente. Io mi sono già sposato in Pakistan, a dire il vero il 13 febbraio di quest'anno con una donna che vive in Pakistan con i suoi genitori in una casa che le ho messo a disposizione e che è di prorietà di mio padre. Aspettiamo pagina 2 di 11 un figlio. Devo ancora incontrare le insegnanti di scuola di ed . R_ ER
Sinceramente non mi ricordo, se mi chiede a quanto tempo fa risale l'ultima volta che mi sono recato ai colloqui. Mi sembra che il pediatra di si chiami o R_ Persona_3
non mi risulta che abbia un medico;
quando la portavo io andava dallo Per_4 ER stesso pediatra di poi ci rivolgevamo anche a un medico privato. Attualmente R_ faccio un po' di lavoretti come traslocatore, ma sto cercando lavoro. Molto probabilmente
a settembre inizierò a lavorare. La mia intenzione è di fare un po' avanti e indietro dal
Pakistan, ma si potranno sfruttare i periodi estivi per far venir mia moglie e il nascituro in Italia, giusto per qualche mese, perché non c'è il progetto di ricongiungermi con la mia nuova famiglia qui in Italia, adesso come adesso no. Al lavoro mi è capitato di rispondere male ai responsabili e ai colleghi, era un periodo abbastanza pesante per me.
Lavoravo lì da diciassette anni. E tuttora il datore di lavoro mi chiede se voglio tornare
a lavorare per loro. Mi hanno offerto un po' di volte di riprendere il posto di lavoro di prima, ma adesso non sono sicuro di quello che voglio fare. Mi è stato liquidato a titolo di Tfr circa 16.000 euro lordi e mi hanno pignorato 6.600 euro e il residuo l'ho utilizzato per vivere. Ai miei figli, e non ho ancora detto di essermi risposato e ER R_ ovviamente non sanno che aspetto un bambino. […] H visualizzato il mio conto corrente
e mi risulta un accredito di euro 6.310 a titolo di Tfr, in quanto l'altra parte, ossia di euro
6.600 sono stati congelati tramite il pignoramento intrapreso da mia moglie». Sentita liberamente, la convenuta dichiarava: n questo momento sta leggermente meglio, R_ inizierà domani il percorso di psicoterapia presso il consultorio “Mani di scorta”; personalmente ho già incontrato la psicologa in preparazione del percorso di R_
Personalmente io seguo un percorso di psicoterapia con uno psicoterapeuta privato.
Questo da quanto è insorta la crisi coniugale. Il Giudice mi ha indicato di chiedere un incontro con la neuropsichiatra per ho già contattato gli insegnanti di scuola di
R_ per aver una relazione di presentazione di in vista della valutazione
R_ R_ neuropsichiatrica. Per quanto riguarda i colloqui con gli inseganti di ho avuto un
R_ primo incontro a metà novembre 2024 e il secondo dopo un episodio che ha visto
R_ coinvolto in una rissa;
questo avveniva a fine gennaio 2025. Il PA è inserito nel registro elettronico e le insegnanti hanno utilizzato questo canale per convocare noi genitori;
inoltre io avevo già scritto al padre una mail per informarlo di quanto era successo e del fatto che le insegnati ci avrebbero convocati per un colloquio;
a questa mail il padre non rispondeva, poi lo informavo che le inseganti consigliavano un percorso di psicoterapia pagina 3 di 11 e il padre mi rispondeva che stava benissimo, non prestando il suo consenso al R_ percorso psicoterapeutico, motivo per cui ho dovuto ricorrere al Giudice per
l'autorizzazione. In questo momento ha un rapporto conflittuale con il padre, non ER ha accettato che sia andato via senza dare spiegazione e comincia a pesarle il fatto che non versi gli alimenti e che non rispetti il calendario, che non la sostiene in nessuna attività né scolastica né extrascolastica. La conversazione telefonica che è stata prodotta agli atti risale a maggio 2023, probabilmente, ed è vero che durante quella telefonata io ho cercato di trovare degli accordi con il padre quando, per esempio, chiedeva che ER frequentasse la moschea e imparasse il corano e io gli proponevo dei giorni che fossero compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici di;
se mi chiede se ER ER manifesta interesse verso la frequentazione della moschea e lo studio del corano rispondo che in questo momento non è interessata, il padre ha provato a farle frequentare la moschea nel 2023 però poi ha smesso di accompagnarli e loro non hanno manifestato interesse di andarci. In questo momento la religione neppure costituisce motivo di discussione tra noi genitori perché oramai il padre non risponde alle telefonate e alle mail e quindi con me non c'è più confronto” (v. verbale udienza del 15/05/2025).
Ora, in punto di diritto, pare utile ricordare che nel nostro ordinamento il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore partecipi ai vari incombenti della vita quotidiana del figlio, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni all'altro genitore, coerenti con il modello comportamentale offerto, e che sia in grado di esprimere delle preferenze sulle scelte che interessano la vita del figlio tenendo conto delle inclinazioni e aspirazioni di questo. La
Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre e/o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, pagina 4 di 11 nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf.
Cass. n. 28244/2019; Cass, n. 27348/2022). Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass.
n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, una anomala condizione di vita, una obiettiva lontananza anche morale dalla vita del minore.
Orbene, i fatti emersi dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle parti denotano l'impossibilità di attuare il regime dell'affidamento condiviso dei figli e giustificano la previsione dell'affidamento monogenitoriale in favore della madre, l'unico genitore che, allo stato attuale, rappresenta il vero punto di riferimento per i figli, sia per quanto concerne i vari incombenti della vita quotidiana, sia per quanto concerne la disponibilità all'ascolto e al dialogo, sia per quanto concerne il soddisfacimento delle esigenze strettamente materiali dei minori. Va osservato, infatti, che , nelle Controparte_1 more del giudizio divorzile, è dovuta ricorrere a questo Tribunale al fine di essere autorizzata a sottoporre il figlio ad un percorso di supporto psicologico e ad una R_ valutazione della Neuropsichiatria, così come suggerito dagli insegnanti di scuola, a fronte del mancato consenso del padre. Va osservato, peraltro, come da una conversazione telefonica prodotta in atti dalla odierna convenuta, emerge con evidenza l'incapacità di di confrontarsi serenamente e in maniera rispettosa con l'altro genitore sulle Parte_1 questioni che interessano la vita dei figli: nello specifico, in questa registrazione, si sente l'odierno ricorrente affermare, testualmente, che se non vive bene lui, tutto il mondo può morire e soffrire perché è la prima cosa è lui, utilizzando un gergo molto volgare, laddove dichiara cazzo me ne frega, io non ho niente cuore, non mi interessa niente se sputeranno sulla mia tomba… vaffanculo agli obblighi non ci sono obblighi, quando la moglie lo invitava a tener conto dei suoi doveri genitoriali nei confronti dei bambini;
si sente poi ordinare alla madre di non mettere in testa ai figli le cagate dei cristiani, Parte_1 pagina 5 di 11 quando parla con loro delle vacanze pasquali o del pranzo di Natale;
si sente anche pretendere, con tono piuttosto perentorio, che la figlia vada con lui in moschea ER anche nei giorni in cui ha l'allenamento per lo sport che pratica da tempo e con piacere;
infine, sempre da questa registrazione, si apprende come il padre sia solito non rispettare il calendario stabilito concordemente dalle parti in sede di separazione, pretendendo di concordare con la madre i giorni e gli orari in cui tenere con sé i figli, sulla base dei propri impegni, rifiutando di tenerli per il pernottamento nei fine settimana di sua competenza
(v. doc. 33). A tutto quanto sopra esposto, non può sottacersi il grave comportamento assunto dal padre laddove omette di versare l'assegno stabilito per il mantenimento dei figli, non già perché sia privo di capacità lavorativa, ma perché ha rassegnato le dimissioni volontarie senza preoccuparsi di reperire prontamente un'altra occupazione lavorativa;
anzi, quanto dedotto in atti dalla parte convenuta circa lo svolgimento di attività lavorativa in nero di import ed export appare ampiamente suffragato dalla documentazione versata in questo giudizio (v. docc. 27-28-30), avendo lo stesso ricorrente dichiarato in udienza che il precedente datore di lavoro gli ha anche chiesto di ritornare a lavorare per lui, ma egli non ha ancora aderito a questa proposta non essendo ancora “sicuro di ciò che vuole fare” (v. verbale udienza).
Ora, essendo emersa con evidenza l'obiettiva lontananza morale della figura paterna dalla vita dei figli – che neppure sono a conoscenza del fatto che ha costituito un CP_2 nuovo nucleo familiare in Pakistan, dove quest'anno si è trattenuto per alcuni mesi senza dare alcun tipo di giustificazione né alla moglie né ai propri figli – il Tribunale reputa inadeguato il ricorrente ad esercitare il proprio ruolo genitoriale nella forma dell'affidamento condiviso, ritenendo maggiormente in linea agli interessi dei minori la concentrazione, in capo alla madre, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, dunque, anche con riferimento delle decisioni più importanti in tema di residenza abituale, salute, educazione ed istruzione, dovendosi, cioè, disporre un affido superesclusivo (o rafforzato) ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., con contestuale limitazione delle prerogative genitoriali paterne.
Il Tribunale ritiene che, in assenza della partecipazione del padre ai vari incombenti della vita quotidiana dei minori e in assenza di un autentico interessamento alla vita scolastica ed extra-scolastica dei figli, non si possa che valutare negativamente la condotta paterna,
a fronte di una prognosi positiva delle capacità della madre di occuparsi, in via esclusiva, di ogni esigenza di vita dei figli. Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di vita pagina 6 di 11 dei figli, alla madre va attribuito il potere di intrattenere autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (es. colloqui con le insegnanti, sottoscrizioni di autorizzazioni a gite scolastiche, uscite anticipate etc.), con le autorità sanitarie (es. richiesta di prescrizioni di visite mediche di ruotine o farmaci etc.), nonché con tutti gli altri organi della pubblica amministrazione (ad esempio, per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità, anche valida per l'espatrio, tessera sanitaria del figlio etc.). Anche le decisioni di maggiore interesse per i figli di natura medico-sanitaria (per tali debbono intendersi, a titolo esemplificativo, le decisioni in ordine a visite mediche specialistiche non di routine, percorsi psicologici etc.), ovvero quelle inerenti al percorso scolastico, alla educazione e residenza abituale, potranno essere assunte in via esclusiva dalla madre, senza il consenso dell'altro genitore, comunque, tenuto conto delle inclinazioni e aspirazioni espresse da ciascun figlio.
Fermo il collocamento dei minori presso la madre, in accoglimento delle richieste delle parti, i periodi di permanenza dei minori presso il padre vanno disciplinati come statuito in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori è omesso stante l'accordo raggiunto dalla coppia genitoriale, che appare del tutto conforme ai bisogni e agli interessi attuali dei figli ex art. 473-bis.4
c.p.c.
In ragione delle dinamiche registrate in seno alla coppia genitoriale e delle fragilità del figlio minore riscontrate dalle insegnanti di scuola, questo Collegio Persona_5 reputa necessario incaricare il Servizio Sociale territorialmente competente di svolgere una attenta attività di monitoraggio del nucleo familiare, in modo che si possa vigilare sia sullo stato di benessere dei figli, in particolare di già in carico presso la R_
Neuropsichiatria infantile di Bergamo e il Consultorio “Mani di Scorta” di Treviolo, con l'obbligo in capo al medesimo Servizio di segnalare immediatamente al Giudice Tutelare,
o alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, eventuali criticità o situazioni di grave pregiudizio che rendano necessario un intervento dell'Autorità a tutela della prole.
Rispetto agli obblighi di mantenimento della prole, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore debba provvedervi in misura proporzionale al proprio reddito e che un eventuale assegno periodico, a carico di uno dei due genitori, deve essere determinato considerando una serie di parametri individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, ovvero le attuali esigenze della prole, il tenore di pagina 7 di 11 vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, il Tribunale ritiene che meritino accoglimento le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita e mantenimento, nel contemperamento delle condizioni personali e reddituali delle parti, per come emerse dalla documentazione versata in atti.
Infine, va detto che in virtù del regime dell'affidamento esclusivo della prole alla madre,
a quest'ultima compete ex lege il diritto di chiedere e percepire per intero l'assegno unico CP_ erogato dall'
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra C.F._1 [...]
e in Stezzano in data 27/10/2007 (dati trascrizione: Pt_1 Controparte_1 anno 2007, atto n. 24, Parte I);
2. DISPONE l'affidamento super-esclusivo dei figli (nata a [...] Persona_6
l'08/11/2011) e (nato a [...] il [...]) alla madre, la quale Persona_5 potrà assumere autonomamente, anche senza il consenso dell'altro genitore, tutte le decisioni più importanti per la vita dei figli in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, pur tenendo periodicamente informato il padre sull'insorgenza di eventuali malesseri o patologie e sull'andamento scolastico;
rimane fermo il diritto e dovere del padre di vigilare sull'affidamento, anche tenendo colloqui periodici con gli insegnanti di scuola di d oltre che con i loro medici curanti;
R_ ER
3. DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli un pomeriggio infrasettimanale di tutte le settimane (attualmente indicato nel giovedì) dalle ore 18.00 con prelevamento a casa della madre e accompagnamento la mattina seguente a scuola (a casa della madre in periodo non scolastico entro le ore 09.00), oltre a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera con riaccompagnamento a casa della madre entro le ore 21.00; sono fatti salvi diversi e migliori accordi che le parti dovranno prendere rigorosamente per iscritto, tramite sms o messaggio whatsapp, con pagina 8 di 11 preavviso di almeno 48 ore;
i genitori utilizzeranno il canale telefonico per comunicarsi ogni questione che riguarda la vita dei figli evitando di coinvolgerli direttamente e di utilizzarli come intermediari;
4. CONFERMA a carico del padre il contributo economico per il mantenimento ordinario dei figli stabilito in sede di separazione, ovvero di euro 300,00 al mese per ciascun figlio, ferma la rivalutazione annuale ex indici ST (con prima rivalutazione a decorrere da gennaio 2024);
5. DISPONE la ripartizione delle spese straordinarie per i figli come da Protocollo in suo presso questo Tribunale, che viene di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco
(anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla pagina 9 di 11 scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche
e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da pagina 10 di 11 qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»; CP_
6. DA' ATTO che l'assegno unico erogato dall' verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
7. INCARICA il Servizio Sociale territorialmente competente di attivare il monitoraggio sul nucleo familiare, in particolare, sullo stato di benessere psico emotivo dei figli minori, per almeno 18 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento, in eventuale collaborazione con la Neuropsichiatra per quanto riguarda i percorsi che dovrà intraprendere R_
8. DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stezzano, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione del presente provvedimento al
Servizio Sociale di Stezzano (BG), per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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