Sentenza 26 gennaio 1988
Massime • 1
L'illecito valutario di cui agli art. 3 e 4 d.l. 6 giugno 1956 n. 476, consistente nel compimento di Atti idonei ad assumere obbligazioni con i non residenti nello stato e nell'avere pagato i relativi debiti ha carattere istantaneo, esaurendosi con il compimento dell'Azione, di guisa che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 del diritto dello stato alla riscossione della relativa pena pecuniaria inizia a decorrere dalla data del relativo avvenimento.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1988, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1988 |
Testo completo
L'illecito valutario di cui agli art. 3 e 4 d.l. 6 giugno 1956 n. 476, consistente nel compimento di Atti idonei ad assumere obbligazioni con i non residenti nello stato e nell'avere pagato i relativi debiti ha carattere istantaneo, esaurendosi con il compimento dell'Azione, di guisa che il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 17 della legge 7 gennaio 1929 n. 4 del diritto dello stato alla riscossione della relativa pena pecuniaria inizia a decorrere dalla data del relativo avvenimento.*