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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/10/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del lo 03 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n 2475/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FESTA ELVIRA e con questi elett.te domiciliato in
Avellino alla via Vittorio Fiorentino n. 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. FREDA ETTORE e con questi elett.te domiciliata in
Avellino, via Carlo del Balzo n. 59, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe sostiene di aver svolto attività di lavoro subordinato, non contrattualizzato e in via di mero fatto, a favore della resistente società, che si è costituita. Rivendica le retribuzioni maturate e non corrisposte, ed impugna il licenziamento, asseritamente intimato in forma orale e senza preavviso in data 01.10.2024.
2) La controversia può essere decisa quanto alla impugnativa di licenziamento, la cui trattazione ha carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come previsto dall'art. art. 441 bis Cpc, a mente del quale all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione. La impugnativa di licenziamento può essere decisa senza alcun approfondimento istruttorio, che invece si appalesa necessario quanto alle altro domande, che potranno essere esaminate, quindi, nel rispetto delle ordinarie esigenze di calendarizzazione delle controversie ordinarie.
3) La impugnativa di licenziamento va rigettata. Il rapporto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, e ferma ogni necessità di verifica e di approfondimento sul punto, si sarebbe svolto, comunque, in via di fatto, ed in via di fatto non poteva che concludersi, senza alcuna atto formale da parte di chi, nel periodo indicato, si sarebbe avvalso della prestazione lavorativa.
4) La disciplina delle spese va riservata alla definizione del procedimento.
Con separato atto si provvede quanto al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2475/2025 vertente tra
[...] nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] respinta così decide:
1) Rigetta l'impugnativa di licenziamento;
2) Riserva alla definizione del procedimento la disciplina delle spese;
3) Provvede con separata ordinanza al prosieguo del giudizio.
Avellino, udienza dello 03 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del lo 03 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n 2475/2025 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FESTA ELVIRA e con questi elett.te domiciliato in
Avellino alla via Vittorio Fiorentino n. 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. FREDA ETTORE e con questi elett.te domiciliata in
Avellino, via Carlo del Balzo n. 59, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe sostiene di aver svolto attività di lavoro subordinato, non contrattualizzato e in via di mero fatto, a favore della resistente società, che si è costituita. Rivendica le retribuzioni maturate e non corrisposte, ed impugna il licenziamento, asseritamente intimato in forma orale e senza preavviso in data 01.10.2024.
2) La controversia può essere decisa quanto alla impugnativa di licenziamento, la cui trattazione ha carattere prioritario rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come previsto dall'art. art. 441 bis Cpc, a mente del quale all'udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione. La impugnativa di licenziamento può essere decisa senza alcun approfondimento istruttorio, che invece si appalesa necessario quanto alle altro domande, che potranno essere esaminate, quindi, nel rispetto delle ordinarie esigenze di calendarizzazione delle controversie ordinarie.
3) La impugnativa di licenziamento va rigettata. Il rapporto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, e ferma ogni necessità di verifica e di approfondimento sul punto, si sarebbe svolto, comunque, in via di fatto, ed in via di fatto non poteva che concludersi, senza alcuna atto formale da parte di chi, nel periodo indicato, si sarebbe avvalso della prestazione lavorativa.
4) La disciplina delle spese va riservata alla definizione del procedimento.
Con separato atto si provvede quanto al prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2475/2025 vertente tra
[...] nei confronti di Pt_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...] respinta così decide:
1) Rigetta l'impugnativa di licenziamento;
2) Riserva alla definizione del procedimento la disciplina delle spese;
3) Provvede con separata ordinanza al prosieguo del giudizio.
Avellino, udienza dello 03 ottobre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE