TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1858 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
Peripoli n. 100 in Condofuri (RC) presso lo studio dell'avv. Rosario Palamara, da cui è
rappresentata e difesa come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(P.I. ),), in persona del Sindaco p.t., con TE P.IVA_1
sede in Piazza Italia, Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Sant'Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci giusta procura in atti;
- convenuto-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 24.6.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 TE
accertare la responsabilità dell'ente per il sinistro alla stessa occorso nonché al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti e pari ad € 38.838,00.
Deduceva:
- che in data 9.4.2014, intorno alle ore 12:05, mentre si trovava a percorrere a piedi, il marciapiede lato monte della Via Monsignor De Lorenzo, nel tratto compreso tra il carburante
ENI e la fermata dell'ATAM, finiva con il piede destro in una buca non visibile, né segnalata, creatasi nella pavimentazione a causa di una pregressa rottura della lastra di copertura di un tombino in cemento di cui pure si componeva la pavimentazione del marciapiede (che di fatto comportava un significativo dislivello alla superficie di calpestio di circa 10 cm) e cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni;
- che a seguito della caduta veniva trasportata presso l'Ospedale Riuniti di Reggio
Calabria dove le veniva diagnosticata “frattura pertrocanterica anca dx” per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che in data 5.8.2014 veniva dichiarata guarita con postumi quantificati nella misura del 12% come da CTP allegata all'atto di citazione;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche, il tutto quantificato in complessivi € 38.838,00;
- che la responsabilità dell'occorso è da ascriversi esclusivamente al TE
, quale custode della pertinenza stradale in questione;
[...]
- che esperita invano la procedura di negoziazione assistita instaurava il presente procedimento al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare il sinistro di cui in narrativa da ascrivere a responsabilità escluisva del , in persona del suo legale rappresentante pro TE
tempore, ex art. 2051 c.c. ed in subordine ezx art. 2043 c.c.; b) per l'effetto condannare il predetto convenuto al pagamento a favore dell'istante di € 38.838,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre onorari e spese come per legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria su detta sommma, dal dì del fatto illecito al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del rpesente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario” Con comparsa del 13.5.2016, si costituiva il il quale TE
rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza l'espletamento della CTU medico legale chiesta da parte attrice.
Seguivano una serie di differimenti dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice titolare della causa, nonché al carico del ruolo.
Con nota del 19.5.2025, il difensore di parte attrice depositava dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dall'attrice e corredata da apposita procura speciale. Pt_1
All'udienza del 24.6.2025, il Giudice, dato atto della rinuncia all'azione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa e all'esito assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare e assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia all'azione formulata dall'attrice . Pt_1
È, infatti, principio ormai consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che
“La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass civ.,12953/2014: cfr. ex multis Cass. civ. n. 18255/2004; Cass. civ. n. 23749/2011; C. Cass. civ. n. 8387/1999,
Cass. civ. 2268/1999, Cass. civ., n. 5506/1992.)
Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame deve rilevarsi che la rinuncia all'azione resa personalmente dall'attrice (si v. dichiarazione e procura Pt_1
speciale versate in data 19.6.2025) integra senz'altro il presupposto in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese processuali, viste le difese articolate sul punto dalle parti (richiesta di compensazione formulata da parte attrice e non opposizione del convenuto) questo CP_1
Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, 27 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1858 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
Peripoli n. 100 in Condofuri (RC) presso lo studio dell'avv. Rosario Palamara, da cui è
rappresentata e difesa come da procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(P.I. ),), in persona del Sindaco p.t., con TE P.IVA_1
sede in Piazza Italia, Reggio Calabria, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Sant'Anna II Tronco, Palazzo Ce.Dir., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci giusta procura in atti;
- convenuto-
OGGETTO: lesione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti all'udienza del 24.6.2025
precisavano le conclusioni come da verbale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. conveniva in giudizio il al fine di Parte_1 TE
accertare la responsabilità dell'ente per il sinistro alla stessa occorso nonché al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti e pari ad € 38.838,00.
Deduceva:
- che in data 9.4.2014, intorno alle ore 12:05, mentre si trovava a percorrere a piedi, il marciapiede lato monte della Via Monsignor De Lorenzo, nel tratto compreso tra il carburante
ENI e la fermata dell'ATAM, finiva con il piede destro in una buca non visibile, né segnalata, creatasi nella pavimentazione a causa di una pregressa rottura della lastra di copertura di un tombino in cemento di cui pure si componeva la pavimentazione del marciapiede (che di fatto comportava un significativo dislivello alla superficie di calpestio di circa 10 cm) e cadeva rovinosamente a terra riportando lesioni;
- che a seguito della caduta veniva trasportata presso l'Ospedale Riuniti di Reggio
Calabria dove le veniva diagnosticata “frattura pertrocanterica anca dx” per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che in data 5.8.2014 veniva dichiarata guarita con postumi quantificati nella misura del 12% come da CTP allegata all'atto di citazione;
- che in ragione delle lesioni riportate a seguito del sinistro subiva un danno biologico da invalidità permanente, un danno biologico da invalidità temporanea, nonché un pregiudizio patrimoniale costituito dalle spese mediche, il tutto quantificato in complessivi € 38.838,00;
- che la responsabilità dell'occorso è da ascriversi esclusivamente al TE
, quale custode della pertinenza stradale in questione;
[...]
- che esperita invano la procedura di negoziazione assistita instaurava il presente procedimento al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi patiti.
Tutto ciò premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) dichiarare il sinistro di cui in narrativa da ascrivere a responsabilità escluisva del , in persona del suo legale rappresentante pro TE
tempore, ex art. 2051 c.c. ed in subordine ezx art. 2043 c.c.; b) per l'effetto condannare il predetto convenuto al pagamento a favore dell'istante di € 38.838,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre onorari e spese come per legge, oltre interessi, rivalutazione monetaria su detta sommma, dal dì del fatto illecito al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze del rpesente giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario” Con comparsa del 13.5.2016, si costituiva il il quale TE
rilevava l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea di cui chiedeva l'integrale rigetto.
Concessi i termini ex art 183, VI comma, c.p.c. ed espletata la prova testimoniale ammessa la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza l'espletamento della CTU medico legale chiesta da parte attrice.
Seguivano una serie di differimenti dovuti, anche, alla sostituzione del Giudice titolare della causa, nonché al carico del ruolo.
Con nota del 19.5.2025, il difensore di parte attrice depositava dichiarazione di rinuncia all'azione sottoscritta dall'attrice e corredata da apposita procura speciale. Pt_1
All'udienza del 24.6.2025, il Giudice, dato atto della rinuncia all'azione, invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa e all'esito assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ultimo comma (norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. In via preliminare e assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione della rinuncia all'azione formulata dall'attrice . Pt_1
È, infatti, principio ormai consolidato e pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che
“La rinuncia all'azione, che diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo la efficacia di un rigetto - nel merito - della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante” (Cass civ.,12953/2014: cfr. ex multis Cass. civ. n. 18255/2004; Cass. civ. n. 23749/2011; C. Cass. civ. n. 8387/1999,
Cass. civ. 2268/1999, Cass. civ., n. 5506/1992.)
Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame deve rilevarsi che la rinuncia all'azione resa personalmente dall'attrice (si v. dichiarazione e procura Pt_1
speciale versate in data 19.6.2025) integra senz'altro il presupposto in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
3. Quanto alle spese processuali, viste le difese articolate sul punto dalle parti (richiesta di compensazione formulata da parte attrice e non opposizione del convenuto) questo CP_1
Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice Dott.ssa
Magda Irato, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Reggio Calabria, 27 giugno 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)