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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2573 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7224/2024
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI RELLA LUIGI, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso COroparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv. ( c.f. COroparte_2
) assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2
BARI (c.f. e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01\10\2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo Parte_1
CO il (di seguito e il (di COroparte_1 COroparte_2 Con seguito ) per chiedere l'annullamento della comunicazione di addebito ricevuta in data 02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 accertato sulla P.S.F. n. 1686077 intestata al docente in data Pt_1 02\06\2024 con riferimento alle somme addebitate al ricorrente per le annualità 2012 (euro 1.378,15),
2013 (euro 2.602,63) e 2014 in ragione del 50% (euro 607,24) ovvero somma diversa risultante in corso di causa.
Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare i convenuti in giudizio, ciascuno per quanto di CP_5
rispettiva, a restituire le relative somme oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del prelievo sino a quello dell'effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, preliminarmente, di CP_5
CO accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del così disponendone l'estromissione dal giudizio e, in subordine, di rigettare integralmente il ricorso poiché ritenuto inammissibile ed infondato;
comunque vinte le spese.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, all'udienza odierna la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Il ricorrente esponeva che, con decorrenza 01\09\1986, era stato nominato nel ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I grado, quale vincitore di concorso, per l'insegnamento di educazione musicale.
Riferiva, quindi, che, dapprima con decreti nn. 58 e 59 del 07\11\2012, Cron. 157 e 158 del 07\01\2013 e poi con decreto del 17\04\2024 N. 8679-Prot. 0004385 del 20\04\2024, il COroparte_6
aveva decretato la progressione di carriera del ricorrente per effetto delle anzianità di servizio
[...]
maturate, con relativo trattamento retributivo.
Tuttavia, il ricorrente riferiva che. in conseguenza di tale ultimo decreto, il MEF– Dipartimento
[...]
area Sud Adriatica-Ufficio II° COroparte_7
Servizio stipendi Pensioni ed altre spese fisse, aveva emesso la comunicazione di addebito oggetto di impugnazione odierna con cui era stato individuato “il debito di € 5.054,33 calcolato al netto delle ritenute fiscali di € 1.730,00 (aliquota media 25,95) relative agli anni precedenti al 2024, non soggetto a deducibilità” in capo al . Pt_1
Dunque, il ricorrente instaurava il presente giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa restitutoria azionata con riferimento alle somme erogate sino a tutto il 30\06\2014, domandando l'annullamento della comunicazione di addebito in esame nonché la illegittimità del prelievo sullo stipendio del ricorrente delle somme oggetto della medesima comunicazione. CO Il invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, argomentando che il rapporto Con CO sostanziale fosse incardinato soltanto con il , limitandosi il alla mera gestione della contabilità del trattamento economico.
Nel merito, comunque, i argomentavano che dal confronto tra il dovuto e il riscosso fosse emersa CP_5
una situazione debitoria in capo al docente odierno ricorrente il quale era risultato beneficiario del passaggio alla fascia stipendiale 28 già dall'01/07/2012 (due anni prima della effettiva maturazione), a seguito lavorazione automatizzata e centralizzata per lo “sblocco” degli anni 2011 e 2012. In altri termini, i argomentavano che il docente avesse continuato a percepire gli aumenti derivanti dalla CP_5
progressione economica con due anni di anticipo rispetto all'effettiva maturazione, pur in presenza di un decreto di ricostruzione di carriera che, sostanzialmente, gli aveva attribuito una anzianità maturata di due anni inferiore (DP n. 59 del 07\11\2012).
Di conseguenza, la RTS di Bari aveva comunicato l'avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 7/8/90, n.
241 relativo al conguaglio assegni in applicazione del decreto n. 8679 del 17\04\2024, preavvertendo che il conguaglio degli assegni riveniente dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto avrebbe presumibilmente comportato l'accertamento di una differenza a debito.
Ebbene, ciò premesso, si osserva quanto di seguito.
CO Quanto alle questioni preliminari, si ritiene che l'eccezione sollevata dal ia fondata.
Dalla documentazione versata in atti emergeva che la comunicazione di addebito impugnata, pur essendo stata materialmente trasmessa dalla , costituisse il mero atto esecutivo di COroparte_7
un procedimento di ricostruzione della carriera e di conseguente riliquidazione stipendiale posto in essere Con dal diverso , dal quale avrebbe avuto origine la determinazione delle somme ritenute indebitamente percepite dal ricorrente. CO Il per costante giurisprudenza, è però legittimato passivamente solo nei casi in cui vengano contestate le modalità procedimentali di accertamento dell'indebito da esso svolte, oppure la quantificazione dell'importo trattenuto o richiesto.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduceva alcuna violazione procedimentale né errori di calcolo CO compiuti dal Al contrario, le doglianze articolate riguardavano esclusivamente la prescrizione dei crediti azionati e la pretesa irripetibilità dell'indebito.
Premesso che tali censure attengono alla fonte dell'obbligazione restitutoria, ossia alla correttezza degli atti Con presupposti adottati dal nell'ambito della ricostruzione della carriera e non alla fase esecutiva svolta
CO dal ne consegue che, mancando un collegamento sostanziale tra le doglianze proposte e le funzioni
CO CO proprie del nel procedimento in esame, il non può essere considerato il soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio. CO L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del deve pertanto essere accolta, con conseguente estromissione dell'amministrazione dall'odierno giudizio. Ancora, sempre in via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte ricorrente.
Si rammenta che per l'erogazione di somme non dovute ai propri dipendenti, la Pubblica Amministrazione ha un diritto di recupero che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. nonché decorrente dal momento in cui la somma indebita è stata erogata al dipendente, tanto perché trattasi di un'ipotesi di ripetizione di indebito e, comunque, a nulla rilevando la buona fede del dipendente che possa avere in qualche modo ingenerato in lui un legittimo affidamento.
Ne deriva che l'eccezione di parte ricorrente è fondata. Con Difatti, la pretesa azionata dal ha natura restitutoria e trova il proprio fondamento negli artt. 2033 e ss. c.c., trattandosi dell'indebito percepimento di somme non riconducibili a prestazioni retributive periodiche in senso tecnico, bensì discendenti da un errore complessivo nella determinazione del trattamento economico del dipendente.
Nel caso in esame, difatti, l'obbligazione restitutoria assume carattere unitario e non periodico, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 97 del 04 gennaio
2021; Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 9836 del 09 dicembre 2024; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 28436/19).
Il termine prescrizionale, come già detto, decorre dal momento dell'erogazione delle somme.
Nella fattispecie, considerato che sulla base della documentazione in atti era incontestato che le somme fossero state erogate negli anni 2012, 2013 e 2014, mentre il provvedimento con cui il ministero resistente aveva formulato la richiesta restitutoria fosse stato adottato soltanto in data 17\04\2024 e comunicato il
02\07\2024, ne deriva che il termine ordinario decennale di prescrizione risultava decorso, sicché il diritto dell'amministrazione alla ripetizione dell'indebito oggetto di impugnazione dev'essere dichiarato prescritto.
L'accoglimento delle questioni preliminari rende perciò superfluo l'esame del merito.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto.
La comunicazione di addebito datata 02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 dev'essere annullata per intervenuta prescrizione.
Considerata la questione di sfondo e la natura comunque indebita delle somme discusse, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 01\10\2024, nei confronti di così Parte_1 CP_8
provvede: accoglie il ricorso e, per l' effetto , annulla la comunicazione di addebito ricevuta in data
02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 ,e compensa le spese. Così deciso in Trani, il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DI RELLA LUIGI, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso COroparte_1 P.IVA_1 dall'avv. (c.f. ) e da avv. ( c.f. COroparte_2
) assistito e difeso dall'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2
BARI (c.f. e da avv. C.F._1
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01\10\2024, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani convenendo Parte_1
CO il (di seguito e il (di COroparte_1 COroparte_2 Con seguito ) per chiedere l'annullamento della comunicazione di addebito ricevuta in data 02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 accertato sulla P.S.F. n. 1686077 intestata al docente in data Pt_1 02\06\2024 con riferimento alle somme addebitate al ricorrente per le annualità 2012 (euro 1.378,15),
2013 (euro 2.602,63) e 2014 in ragione del 50% (euro 607,24) ovvero somma diversa risultante in corso di causa.
Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare i convenuti in giudizio, ciascuno per quanto di CP_5
rispettiva, a restituire le relative somme oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge dal dì del prelievo sino a quello dell'effettiva restituzione;
con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
I convenuti si costituivano in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, preliminarmente, di CP_5
CO accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del così disponendone l'estromissione dal giudizio e, in subordine, di rigettare integralmente il ricorso poiché ritenuto inammissibile ed infondato;
comunque vinte le spese.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita l'esposizione orale dei fatti di causa, all'udienza odierna la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto.
Il ricorrente esponeva che, con decorrenza 01\09\1986, era stato nominato nel ruolo del personale docente nella scuola secondaria di I grado, quale vincitore di concorso, per l'insegnamento di educazione musicale.
Riferiva, quindi, che, dapprima con decreti nn. 58 e 59 del 07\11\2012, Cron. 157 e 158 del 07\01\2013 e poi con decreto del 17\04\2024 N. 8679-Prot. 0004385 del 20\04\2024, il COroparte_6
aveva decretato la progressione di carriera del ricorrente per effetto delle anzianità di servizio
[...]
maturate, con relativo trattamento retributivo.
Tuttavia, il ricorrente riferiva che. in conseguenza di tale ultimo decreto, il MEF– Dipartimento
[...]
area Sud Adriatica-Ufficio II° COroparte_7
Servizio stipendi Pensioni ed altre spese fisse, aveva emesso la comunicazione di addebito oggetto di impugnazione odierna con cui era stato individuato “il debito di € 5.054,33 calcolato al netto delle ritenute fiscali di € 1.730,00 (aliquota media 25,95) relative agli anni precedenti al 2024, non soggetto a deducibilità” in capo al . Pt_1
Dunque, il ricorrente instaurava il presente giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa restitutoria azionata con riferimento alle somme erogate sino a tutto il 30\06\2014, domandando l'annullamento della comunicazione di addebito in esame nonché la illegittimità del prelievo sullo stipendio del ricorrente delle somme oggetto della medesima comunicazione. CO Il invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, argomentando che il rapporto Con CO sostanziale fosse incardinato soltanto con il , limitandosi il alla mera gestione della contabilità del trattamento economico.
Nel merito, comunque, i argomentavano che dal confronto tra il dovuto e il riscosso fosse emersa CP_5
una situazione debitoria in capo al docente odierno ricorrente il quale era risultato beneficiario del passaggio alla fascia stipendiale 28 già dall'01/07/2012 (due anni prima della effettiva maturazione), a seguito lavorazione automatizzata e centralizzata per lo “sblocco” degli anni 2011 e 2012. In altri termini, i argomentavano che il docente avesse continuato a percepire gli aumenti derivanti dalla CP_5
progressione economica con due anni di anticipo rispetto all'effettiva maturazione, pur in presenza di un decreto di ricostruzione di carriera che, sostanzialmente, gli aveva attribuito una anzianità maturata di due anni inferiore (DP n. 59 del 07\11\2012).
Di conseguenza, la RTS di Bari aveva comunicato l'avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 Legge 7/8/90, n.
241 relativo al conguaglio assegni in applicazione del decreto n. 8679 del 17\04\2024, preavvertendo che il conguaglio degli assegni riveniente dall'applicazione del provvedimento di cui all'oggetto avrebbe presumibilmente comportato l'accertamento di una differenza a debito.
Ebbene, ciò premesso, si osserva quanto di seguito.
CO Quanto alle questioni preliminari, si ritiene che l'eccezione sollevata dal ia fondata.
Dalla documentazione versata in atti emergeva che la comunicazione di addebito impugnata, pur essendo stata materialmente trasmessa dalla , costituisse il mero atto esecutivo di COroparte_7
un procedimento di ricostruzione della carriera e di conseguente riliquidazione stipendiale posto in essere Con dal diverso , dal quale avrebbe avuto origine la determinazione delle somme ritenute indebitamente percepite dal ricorrente. CO Il per costante giurisprudenza, è però legittimato passivamente solo nei casi in cui vengano contestate le modalità procedimentali di accertamento dell'indebito da esso svolte, oppure la quantificazione dell'importo trattenuto o richiesto.
Nel caso di specie, il ricorrente non deduceva alcuna violazione procedimentale né errori di calcolo CO compiuti dal Al contrario, le doglianze articolate riguardavano esclusivamente la prescrizione dei crediti azionati e la pretesa irripetibilità dell'indebito.
Premesso che tali censure attengono alla fonte dell'obbligazione restitutoria, ossia alla correttezza degli atti Con presupposti adottati dal nell'ambito della ricostruzione della carriera e non alla fase esecutiva svolta
CO dal ne consegue che, mancando un collegamento sostanziale tra le doglianze proposte e le funzioni
CO CO proprie del nel procedimento in esame, il non può essere considerato il soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio. CO L'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva del deve pertanto essere accolta, con conseguente estromissione dell'amministrazione dall'odierno giudizio. Ancora, sempre in via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte ricorrente.
Si rammenta che per l'erogazione di somme non dovute ai propri dipendenti, la Pubblica Amministrazione ha un diritto di recupero che si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 c.c. nonché decorrente dal momento in cui la somma indebita è stata erogata al dipendente, tanto perché trattasi di un'ipotesi di ripetizione di indebito e, comunque, a nulla rilevando la buona fede del dipendente che possa avere in qualche modo ingenerato in lui un legittimo affidamento.
Ne deriva che l'eccezione di parte ricorrente è fondata. Con Difatti, la pretesa azionata dal ha natura restitutoria e trova il proprio fondamento negli artt. 2033 e ss. c.c., trattandosi dell'indebito percepimento di somme non riconducibili a prestazioni retributive periodiche in senso tecnico, bensì discendenti da un errore complessivo nella determinazione del trattamento economico del dipendente.
Nel caso in esame, difatti, l'obbligazione restitutoria assume carattere unitario e non periodico, con la conseguente applicazione del termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 97 del 04 gennaio
2021; Cons. di Stato, sez. II, sent. n. 9836 del 09 dicembre 2024; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 28436/19).
Il termine prescrizionale, come già detto, decorre dal momento dell'erogazione delle somme.
Nella fattispecie, considerato che sulla base della documentazione in atti era incontestato che le somme fossero state erogate negli anni 2012, 2013 e 2014, mentre il provvedimento con cui il ministero resistente aveva formulato la richiesta restitutoria fosse stato adottato soltanto in data 17\04\2024 e comunicato il
02\07\2024, ne deriva che il termine ordinario decennale di prescrizione risultava decorso, sicché il diritto dell'amministrazione alla ripetizione dell'indebito oggetto di impugnazione dev'essere dichiarato prescritto.
L'accoglimento delle questioni preliminari rende perciò superfluo l'esame del merito.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va accolto.
La comunicazione di addebito datata 02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 dev'essere annullata per intervenuta prescrizione.
Considerata la questione di sfondo e la natura comunque indebita delle somme discusse, appare ragionevole la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato in data 01\10\2024, nei confronti di così Parte_1 CP_8
provvede: accoglie il ricorso e, per l' effetto , annulla la comunicazione di addebito ricevuta in data
02\07\2024 – prot. N. 0006977 del 05\07\2024 ,e compensa le spese. Così deciso in Trani, il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore