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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/10/2024, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2593/2022 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CACCAMO GABRIELLA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/12/2022, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile
(100%) con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da altra data emergente in corso di causa e la condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1
compiutamente accertato il quadro patologico della ricorrente, ha concluso ritendo che la ricorrente sia da considerare invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88 – 124/98): grave 100% a decorrere dal 25/02/2021 (venticinque febbraio duemilaventuno), data di presentazione della domanda in sede amministrativa;
invalida con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% (cento per cento) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (l. 18/1980 e l. 508/1988) a decorrere dal 01/01/2023 (uno gennaio duemilaventitre).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° gennaio 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito
(03.12.2022).
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2593/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/10/2024 .
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2593/2022 R.G.L.
promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CACCAMO GABRIELLA, per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti,
resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – Merito ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/12/2022, formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che la ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
La ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento dell'invalidità civile
(100%) con diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa o da altra data emergente in corso di causa e la condanna dell'Ente alla corresponsione della prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il ricorso è parzialmente fondato.
Il CTU dott. nominato nella presente fase, dopo aver Persona_1
compiutamente accertato il quadro patologico della ricorrente, ha concluso ritendo che la ricorrente sia da considerare invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l. 509/88 – 124/98): grave 100% a decorrere dal 25/02/2021 (venticinque febbraio duemilaventuno), data di presentazione della domanda in sede amministrativa;
invalida con totale e permanente inabilita' lavorativa 100% (cento per cento) e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (l. 18/1980 e l. 508/1988) a decorrere dal 01/01/2023 (uno gennaio duemilaventitre).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal 1° gennaio 2023.
3- Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018). CP_ Ciò posto, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione.
4- Le spese vanno interamente compensate per entrambe le fasi, avuto riguardo al riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa, sia del ricorso per a.t.p.o. che del ricorso del presente giudizio di merito
(03.12.2022).
CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2593/2022 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) compensa integralmente le spese per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/10/2024 .
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano