Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 07517/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09714/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9714 del 2018, proposto da
FO IT, EN LO, TE AT, EN IN, AR IP, LO AL, IO De GI, LO Di IA, FF Di MA, SE AN, ND RD, SE ER, AN PE, IR NA, RE ES, ND RA, ON TO, SE NG, ES RV, NO ZO, IR VA, ND VI, EN SA, IO IR, AR CH, EN AN, FR IG, ON GI, DA AN, SE MA, IO NI, IR IE, RO EL, BR RI, NR AN, EN SO, IO UN, GI ON, SE IT, NN GL, AR SU, ZI PR, LO IR, TE De GI, SE De LU, ES De RO, AB De NI, IO DE, MO Di NN, ER Di RO, ND IA, ES SP, IC ER, RO HI, IO ON, RE NO, IM RT, LV NO, LU AC, NL IR, EN UP, PP MA, MB AR, RO EO, ND ZZ, EN AC, BE LO, NE LO, AV CC, IC NA, UD ER, OR TU, ES AT, BR RO, IO OL, IO NO, IM NI, TI AM, LM SO, AS OR, TE AN, OS RA, rappresentati e difesi dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del diniego emesso dal Comando generale della Guardia di Finanza in data 25.6.2018 e relativo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del DPR 147/1990, all’art. 42 del DPR 395/1995 e all’art. 48 del DPR 164/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 aprile 2023 il dott. LO Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno adìto questo Tribunale per ottenere l’annullamento del diniego emesso dal Comando generale della Guardia di Finanza in data 25.6.2018 e relativo alla domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità per servizi esterni di cui all’art. 12 del DPR 147/1990, all’art. 42 del DPR 395/1995 e all’art. 48 del DPR 164/2002, di cui hanno chiesto l’accertamento, e ciò relativamente alle mansioni svolte dal mese di maggio 2016 ad oggi.
Hanno esposto di essere “ tutti appartenenti, con vari gradi, alla Guardia di Finanza, con sede di servizio presso la stazione navale di Civitavecchia della Guardia di Finanza e, presso la Sezione operativa Navale di Anzio della Guardia di Finanza” (cfr. pag. 6); hanno soggiunto di aver svolto “fra l’altro, la seguente tipologia di servizi esterni, di durata non inferiore alle tre ore e organizzati sulla base di ordini formali di servizio: a) Lavori di bordo presso gli ormeggi del reparto. Il personale impiegato in tali attività è da considerare sottoposto a particolari disagi lavorativi, in quanto, come previsto, durante le lavorazioni di bordo, esso è tenuto ad effettuare in tuta da lavoro (tuta di navigazione), tutte le manutenzioni ed aggiornamenti necessari per il mantenimento (o rimessa in efficienza) dell’unità navale (ad es. manutenzioni ai motori, rifornimento, manutenzioni, ormeggi, tinteggiatura, manutenzione apparati TLC e di scoperta etc…). b) Piantone ormeggi. Il personale impiegato è da considerare parimenti sottoposto a particolari disagi lavorativi in quanto lo stesso, come disposto dagli O.P.S. e relative consegne di servizio, durante il turno deve, spesso: uscire dalla garitta per il controllo degli ormeggi e rinforzarli in caso di condizioni meteorologiche avverse; uscire dalla garitta per il controllo della banchina e delle relative pertinenze, ai fini della vigilanza, specie in situazioni di allarmi; uscire dalla garitta per fornire ogni utile assistenza in caso di uscita in mare delle unità navali o rientro agli ormeggi delle stesse; supportare le custodie di bordo per ogni necessità sia personali che delle unità ( in caso di unità navali maggiori). c) Custodia di bordo. Svolgendo tale attività il personale è sottoposto a disagi lavorativi con esposizione a condizioni climatiche particolari, in quanto, come prescritto nelle relative consegne di servizio, deve indossare durante il turno di servizio la tuta da navigazione con relativa arma; non può dormire; deve eseguire controlli interni per verificare il funzionamento di tutti gli apparati ed intervenire in caso di segnali di allarmi, deve effettuare controlli esterni all’unità per verificare sia gli ormeggi della stessa che lo specchio acqueo immediatamente limitrofo per evitare intrusioni e/o attentati all’unità. d) Prontezza Operativa. Il turno di servizio, detto “Pronto impiego per eventuali allarmi/emergenze/servizio di pronto intervento in genere” (Cfr Ip1 Web, con codice E87 del Sistema Informativo Impiego Risorse Umane) per quanto attiene i reparti navali della Guardia di Finanza, viene svolto a bordo dell’unità navale ferma agli ormeggi ” (cfr. pagg. 7 – 8).
Hanno, quindi, lamentato che “ a seguito dell’approvazione del Compendio in materia di “Trattamento Economico accessorio del personale” -Circolare n. 161543/2016 datata 20 maggio 2016 del Comando Generale-VI Reparto- Affari Giuridici e Legislativi – Ufficio Trattamento Economico, ai ricorrenti veniva negato l’emolumento relativo all’espletamento delle mansioni relativi ai servizi esterni ” (cfr. pag. 9).
A fondamento del ricorso hanno dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 12 del DPR 147/1990, nonché l’eccesso di potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per falsa ed erronea interpretazione ed erronea valutazione delle situazioni di fatto.
In particolare, i ricorrenti hanno evidenziato che l’indennità controversa sarebbe dovuta in ragione dello svolgimento di “ di servizi svolti all’esterno, inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all’interno dei quali l’unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l’operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno, con la precisazione che, a decorrere da dall’01.06.1999, anche il servizio svolto in uffici di enti o terzi e dunque in ambienti chiusi ma ovviamente esterni e, materialmente ubicati in edifici diversi rispetto a quello in cui ha sede l’ufficio e/o struttura di appartenenza (Comando compagnia, Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.) ” (cfr. pag. 11).
Sarebbero, pertanto, “ situazioni lavorative disagiate ”, ma inspiegabilmente declassate dall’Amministrazione, la quale, in sostanza, avrebbe escluso dal novero delle attività indennizzabili “ quelle espletate in particolare a bordo delle unità navali e dei mezzi aerei (ormeggi/hangar) e/o per i piantoni ormeggi, come se tali attività lavorative potessero in qualche modo, essere equiparati nella mera attività di ufficio ” (cfr. pag. 12).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, opponendo che i ricorrenti “ svolgono le suddette attività dislocati in garitte poste sui moli dei vari porti ove sono ormeggiate le unità navali della G. di F. deputate ad operare nello specifico settore Istituzionale, oppure a bordo dei natanti stessi. In particolare, i militari del comparto navale, incaricati della sicurezza e sorveglianza delle unità ormeggiate e degli impianti, hanno l’obbligo di permanere sempre all’interno della garitta potendosi allontanare per il tempo strettamente necessario ove intuiscano un imminente pericolo ” (cfr. pag. 6); quanto al dedotto svolgimento del servizio reso al di fuori del proprio ufficio, ha rimarcato che “ la sussistenza di tale requisito deve essere necessariamente valutata in ragione delle circostanze relative ad ogni singolo caso e correlata a oggettive condizioni ambientali ostili o disagevoli e comunque “a cielo aperto” ” (cfr. pag. 8): il che, nella specie, non sarebbe ravvisabile.
Prima dell’udienza pubblica del 21 aprile 2023 i ricorrenti hanno depositato (19.4.2023) una memoria nella quale hanno dichiarato di non aver più interesse alla decisione della controversia “ essendo intervenuta, successivamente alla sua proposizione, giurisprudenza contraria al riconoscimento del diritto dei ricorrenti ”; a tale udienza la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce della dichiarazione dei ricorrenti, il ricorso è da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In applicazione del principio di soccombenza virtuale, si dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento dei €. 3.000,00, oltre accessori, in solido tra loro, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In prima battuta, occorre rilevare che gli ottantadue ricorrenti non hanno specificato in modo chiaro le condizioni di svolgimento della propria attività professionale, piuttosto limitandosi a prefigurare in astratto i presupposti per il riconoscimento dell’indennità controversa.
La giurisprudenza ha chiarito che “ le condizioni di particolare disagio, consistenti nella esposizione ad agenti atmosferici e ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni, compensate dall'indennità in questione ” possano trovare fondamento “ in presenza di situazioni fattuali in cui il servizio fosse reso tendenzialmente per tutta la durata del turno all'aria aperta, da cui la necessità di non obliare la differenza tra servizi istituzionalmente da svolgersi all'esterno, in ambiente aperto e con i correlati disagi e rischi, e servizi che potevano richiedere l'espletamento di attività all'esterno, in cui la presenza all'aria aperta era solo eventuale ed occasionale e, comunque, non protratta per l'intera durata dell'orario di lavoro (Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2009, n. 900) ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 27 aprile 2020, n. 2703).
Di contro, deve ritenersi incontestato tra le parti, ai sensi dell’art. 64, comma 2 c.p.a., che i ricorrenti hanno svolto il servizio presso delle garitte ormeggiate, le quali – come ha eccepito la difesa erariale – “ sono dotate di condizionamento caldo/freddo, servizi igienici, impianto televisivo e scrivania con relativa sedia, mentre i natanti ormeggiati in porto e sui quali operano i suddetti militari sono provvisti anch’essi di cabina per il riposo, servizi igienici ed ogni altra utilità che possa risultare adeguata alle necessità del personale in servizio ” (cfr. pag. 6 della memoria del 6.11.2018).
È, pertanto, indimostrata una esposizione continuativa a particolari fattori di disagio ambientale o climatico, come legittimamente opposto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato.
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 3.000,00, oltre accessori, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
LO Fanizza, Consigliere, Estensore
SE Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO