Articolo 1 della Legge 16 agosto 1962, n. 1429
Articolo 2
Versione
26 ottobre 1962
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, da parte dell'Azienda nazionale autonomia delle strade, di un contributo di lire 1.200.000.000 al comune di Genova a titolo di concorso invariabile, per il completamento dei lavori di costruzione della strada pedemontana Genova - Nervi.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito Il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, verra' approvata l'apposita convenzione da stipulare con il comune di Genova.
Entrata in vigore il 26 ottobre 1962