Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Sig.ri Magistrati: 1) dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2) dr. ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3) dr. ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.03.2025 la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 481/2024 R.G. sezione lavoro vertente
TRA
– c.f.: - rapp.to e difeso , sia congiuntamente che disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv. Antonio Porcaro (p.e.c.: ; fax 08157 84737;) ed Email_1 C.F._2
(cf: fax0815784737; pec: Parte_2 C.F._3
), presso i quali elett.te domicilia nello studio in Napoli alla Email_2 via Eduardo Suarez n. 10,
- Appellante -
CONTRO
con sede centrale in Roma in Controparte_1 persona del Presidente p.t.,
- Appellato –
1
Con rituale ricorso depositato presso questa Corte in data 4.3.2024, ha proposto Parte_1 impugnazione parziale avverso la sentenza n. 1529/2023, pubblicata il 20.12.2023, del Tribunale di
Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, con la quale era stato accolto il ricorso da esso istante CP_ proposto in data 22.6.2023 teso ad ottenere il pagamento da parte dell' – fondo di garanzia – della somma di euro 10.576,01 a titolo di tfr oltre accessori.
L' appellante ha contestato la decisione per avere il Tribunale omesso la condanna della rivalutazione monetaria sull'importo spettantigli a titolo di tfr.
CP_ Instaurato regolare contraddittorio, l' non si è costituito .
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c. la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è fondato.
Giova premettere che l'odierno appellante, in forza dell'attività lavorativa subordinata alle dipendenze della poi fallita società srl Fealco Appalti era creditore del TFR, come accertato dalla sentenza n. 1511/2015.
Stante l'inadempimento del datore di lavoro per declaratoria di fallimento , ottenne l' ammissione al passivo per l'importo di €. 10.576,01, per il TFR maturato alla data del 20.6.2011 di cessazione del rapporto “… oltre interessi e rivalutazione come per legge …”, come da provvedimento del Giudice Delegato.
Con l'impugnata sentenza il Tribunale ha riconosciuto il diritto del di ottenere il Parte_1 pagamento dal Fondo di garanzia dell'importo spettante a titolo di TFR pari ad euro 10.576,01, oltre interessi legali dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al soddisfo .
Contrariamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sulla somma riconosciuta a titolo di trattamento di fine rapporto spettano non solo gli interessi legali ma anche la rivalutazione.
Il credito in questione, infatti, non muta la propria natura retributiva quando debba essere fatto valere nei confronti del Fondo di garanzia ed è quindi comprensivo degli interessi e della rivalutazione monetaria fino al pagamento non potendosi ritenere applicabile il divieto di cumulo di cui all'articolo 16 della legge
412/1991 né la possibilità di riconoscere gli accessori solo fino alla declaratoria di esecutività dello stato passivo (cfr. Cass. Sez. un. 14220 del 3 ottobre 2002 nonché Sez. lav. n. 16612 del23.8.2004 e Sez. Lav., n.
4776 del 28.3.2003 e Sez. Lav., Sentenza n. 7601 del 15.5.2003 e Sez. Lav., n. 9166 del 7.6.2003 e Sez.
Lav., n. 10270 del 27.6.2003 nonché ib. n. 2751 del 12.2.2004 e n. 12173 del 2.7.2004, n. 12210 del 3.7.2004
e n. 23608 del 20.12.2004).
La decorrenza degli accessori stessi, poi, coincide con la data di maturazione del credito – id est con la data di risoluzione del rapporto di lavoro – atteso che ( cfr. tra le altre Cass Sez. lav. n. 11009 del 5.5.2008) la obbligazione del Fondo si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento.
2 La sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata con condanna dell' fondo CP_2 garanzia – al pagamento sull'importo riconosciuto a titolo di TFR anche della rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
CP_ In accoglimento dell'appello, previa parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' – fondo garanzia al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 10.576,01, a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito al soddisfo. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2100,00 per il presente con distrazione CP_2
Così deciso in Napoli il 10.3.2025
Il Presidente est.
dr.ssa Anna Carla Catalano
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