Articolo 6 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1410
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 gennaio 1957
Art. 6.
Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, e' elevato dal 1 luglio 1955, a lire 700.000 annue.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957