Art. 6.
Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, e' elevato dal 1 luglio 1955, a lire 700.000 annue.
Il limite massimo di spesa per la stipulazione delle obbligazioni personali di cui all'articolo 17 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841 , e successive modificazioni, e' elevato dal 1 luglio 1955, a lire 700.000 annue.