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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/03/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di VA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6887/2023 R.G., iniziata con atto di citazione notifi- cato il 27/11/2023, da
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
RIMEMBRANZE, 65 89851 SAN COSTANTINO CALABRO presso lo stu- dio dell'Avv. MERCATANTE ALFREDO, c.f.: , dal C.F._1
quale è rappresentato e difeso - ATTORE OPPONENTE - contro
, c.f.: , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_2
C.BATTISTI, 3 35121 PADOVA, presso lo studio dell'Avv. DONA' MAR-
CO, c.f.: dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
- CONVENUTO OPPOSTO -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2420/2023 emesso da questo Tribunale il 17/10/2023.
Causa introitata in decisione senza assumere alcun mezzo di prova, sulle se- guenti conclusioni di parte attrice opponente: “1) Preliminarmente, insiste nella richiesta di conces- sione dei termini previsti dall'art.171 ter c.p.c. e in tutte le eccezioni e richieste formulate: A) Nella istanza di revoca della provvisoria esecuzione depositata il 16.09.2024;
B) Nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 16.09.2024; C)Nella comparsa conclusionale depositata il 21.10.2024;
D)Nella memoria di replica del 4.11.2024. 2)Nel merito, per mero scrupolo difensivo, impugna e contesta sia in fatto che in diritto quan- to ex adverso eccepito, dedotto, allegato, prodotto e richiesto, siccome assolutamente erroneo ed infondato sia in fatto che in diritto ed insiste per l'accoglimento delle eccezioni e delle ri- chieste, anche istruttorie, formulate nei propri atti e scritti difensivi. Vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art.93 cpc.”
e di parte convenuta opposta: “In via preliminare: confermare la provvisoria ese- cuzione del d.i. opposto (ossia del d.i. nr.2420/2023 del Tribunale di VA, emesso il
17.10.2023), rigettando l'istanza di revoca dell'opponente del 16/09/2024 perché infondata in fatto ed in diritto:
1) la Cancelleria non ha alcun obbligo di legge di comunicare all'opponente l'assegnazione alla sezione, al giudice e il numero di ruolo. L'opponente poteva agevolmente ottenere tutte queste informazioni consultando il portale PCT anche solo con riguardo al fascicolo monito- rio (cfr. doc. 01).
2) L'ordinanza del 20/06/2024 è corretta e contiene con tutta evidenza la rimessione in ter- mini visto che è stata emessa ai sensi dell'art. 171bis e ter c.p.c.
3) Non sussiste alcuno dei presupposti invocati dall'opponente per revocare la provvisoria esecuzione dal momento che l'opposizione non è fondata su prova scritta, né di pronta solu- zione.
4) Quanto al preteso pagamento di euro3.485,00, l'odierna opposta ribadisce quanto già so- stenuto al punto 4 della propria comparsa di costituzione: manca la prova del preteso paga- mento. Nel merito in via principale: respingere l'opposizione proposta da
contro
Parte_1 il d.i. nr.2420/2023 del Tribunale di VA, emesso il 17.10.2023, perché infondata in fatto e diritto, per tutte le ragioni innanzi esposte, Nel merito in via subordinata: condannare in p.l.r.p.t. a pagare a Parte_1 CP_1[...
in p.l.r.p.t., per le forniture di gas ed energia elettrica descritte in narrativa, la somma di
€32.116,85, o quelle altre maggiori o minori somme che risulteranno accertate in corso di causa, oltre agli interessi di mora dalla data delle singole debenze a quella dell'effettivo soddisfo,
In via istruttoria: insistere per l'accoglimento di tutte le proprie istanze istruttorie, ivi com- presa quella di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata al punto 4 della comparsa di costitu- zione di , ultimo capoverso a pag.
5. CP_1 In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, da liquidarsi giusta D.M. 147/2022 e ss.mm.”
FATTO E DIRITTO.
In via preliminare.
A) L'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente è infondata.
L'art. 22 delle condizioni generali di contratto specificamente approvato per iscritto da prevede il foro esclusivo di VA (vedasi docc. Parte_1
10 e 11 fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio).
A parere dello scrivente, il codice del consumo non è applicabile alla fattispecie, in quanto l'opponente non può essere considerato “consumatore” ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n.206/2005 (c.d. codice del consumo).
- 2 - B) L'eccezione di improcedibilità ex art. 5 del D.lgs. n.28/2010, non è accoglibile in quanto non è stata reiterata dall'opponente, all'udienza del
05/9/2024, al termine della quale, lo scrivente si è riservato per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. in atto di opposizione, ha sollevato l'eccezione di Parte_1 improcedibilità per mancato esperimento da parte dell'opposta, del procedimento di mediazione. Alla prima udienza tenutasi il 05/9/2024, a seguito della concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., però, l'opponente non ha reiterato la predetta eccezione, verbalizzando quanto segue: “L'avv. Mercatante chiede di essere rimesso in termini, in quanto il giudice nella sua ordinanza del 20/6/2024, non ha provveduto su tale istanza. In ogni caso, si oppone alla richiesta di concessione di p.e. ed insiste nell'ammissione della ctu, dell'istanza ex art.
210 c.p.c. e delle prove orali così come articolate in atto di citazione.”
A parere dello scrivente, la mancata riproposizione nel citato verbale del
05/9/2024, dell'eccezione di improcedibilità in modo espresso oppure col richiamo alle richieste ed eccezioni formulate nell'atto introduttivo, comporta rinuncia alla predetta eccezione.
C) In merito alla sollevata eccezione di nullità del presente giudizio per la mancata concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., lo scrivente si riporta integralmente alla sua ordinanza del 06/9/2024.
Nel merito.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. deve versare ad il saldo della fornitura di energia Parte_1 CP_1
elettrica presso le sue due sedi, in provincia di Torino e di Como, oggetto delle otto fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Due delle fatture rimaste insolute, e precisamente la n.2022 000 811183 del
09/9/2022 e la n.2023 0000 027441 del 01/01/2023 (vedasi docc. 2 e 6
- 3 - fascicolo ingiungente nel procedimento monitorio), riguardano i consumi effettuati presso l'utenza di IN (TO); per la prima vi è un residuo di
€25.000,00#.
Sull'importo della prima fattura, ammontante ad €35.840,00#, l'opposta ha accettato un piano rientro (vedasi doc. 16 opposta) che però non è stato onorato dall'opponente (circostanza pacifica, in quanto allegata da CP_1
e non specificamente contestata da . Parte_1
Quanto alla seconda fattura, invece, l'opponente ha allegato di averla pagata
(vedasi suo doc. allegato con l'atto di citazione) ma a fronte di contestazione da parte dell'opposta, non ha fornito la prova di quanto sostenuto. In tal caso, infatti, il solo ordine di bonifico, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto pagamento, potendo esso essere revocato entro un determinato termine;
occorre l'attestazione di addebito da parte della CP_2
2) Le restanti sei fatture rimaste insolute, invece, riguardano l'utenza di
(vedasi docc. 3, 4, 5, 7, 8 e 9 fascicolo ingiungente nel Parte_2
procedimento monitorio).
3) I consumi di energia elettrica conteggiati nelle fatture azionate col decreto ingiuntivo opposto, sono confermate dal distributore (vedasi docc. 26, 30, 31
e 32 opposta). Tale circostanza è stata allegata nonchè documentata dall'opposta e non specificamente contestata dall'opponente; essa, ai sensi dell'art. 115, comma 1 c.p.c., deve pertanto ritenersi provata.
4) ha interrotto la prescrizione del suo credito portato dalle fatture CP_1
oggetto di causa.
Nella fattispecie la prescrizione è biennale in forza dell'art. 1 della legge n.205/2017. Anche per i consumi di energia che sono più risalenti nel tempo
(al 30/12/2021 – vedasi fatt. n.2022 0000 811183 del 09/9/2022 – doc. 2 ingiungente), la richiesta di pagamento effettuata con pec del 22/5/2023
(vedasi doc. 27 opposta) è idonea ad interrompere la prescrizione in quanto è stata recapitata all'opponente prima dello scadere del biennio sancito per l'estinzione del diritto di credito.
- 4 - Alla luce dei precedenti punti 1 e 3, lo scrivente ritiene che abbia Pt_3
dimostrato il suo assunto;
conseguentemente deve ancora Parte_1 all'opposto per la fornitura di energia elettrica oggetto di causa, la complessiva somma di €32.116,85#, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c., dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(09/10/2023) fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le spese per essa sostenute vanno poste a carico dell'opponente ed in favore dell'altra parte, liquidandole in €7.600,00# per compensi, oltre rimborso spese forfettario, I.v.a. e C.a. come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.2420/2023 emesso da questo Tribunale il 17/10/2023.
Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a pagare ad in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese di lite così come liquidate in parte motiva.
Così deciso il 25 marzo 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
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