Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1734/2018 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24/10/2024 senza assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata a Cassino (FR), in Piazza Marconi n. 13, presso lo studio dell'avv. Pasquale Matera, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliato a Cassino (FR), in Piazza San Giovanni n. 23, presso lo studio dell'avv. Eleonora Maccarelli, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla memoria difensiva depositata il 3/7/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/4/2018 la GN , premesso di aver sposato il signor Parte_1 [...]
il 6/9/1980 a Pontecorvo e di aver avuto dall'uomo i figli e (nati, rispettivamente, CP_1 Per_1 Per_2 il 2/6/1981 e il 14/11/1986), ha dedotto che negli ultimi anni la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile a causa di dissapori e difficoltà relazionali non più risolvibili. Ha fatto presente, nello stesso tempo, di non aver svolto attività lavorativa durante la coabitazione e di essere costretta a fare fronte alle spese mediche rese necessarie da una grave malattia e agli altri bisogni quotidiani, complice il mancato sostegno del consorte, grazie agli introiti (in tutto € 700,00 al mese) derivanti dalla locazione di un negozio di sua proprietà, ubicato a Cassino. Sul rilievo dell'ormai raggiunta indipendenza economica della prole e dell'assunzione del marito presso la Eco Liri s.p.a. di Cassino l'istante ha chiesto la separazione giudiziale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale, sita sempre a Cassino, in Via Ponte la Pietra n. 51, anch'essa appartenente al suo patrimonio, e il riconoscimento di un congruo assegno di mantenimento.
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Costituito con memoria del 3/7/2018, il signor non si è opposto alla pronuncia della separazione e CP_1 all'attribuzione alla controparte dell'immobile adibito a residenza comune. Sulle altre questioni controverse ha evidenziato, nondimeno, che le difficoltà relazionali a cui si allude nell'atto introduttivo sono dipese da debiti contratti dai figli, taciuti alla GN per evitarle preoccupazioni, di cui si sarebbe Parte_1 accollato il peso in via esclusiva. Ha negato, ancora, di aver impedito alla moglie di lavorare, avendo i coniugi deciso di sostenere le spese del nucleo familiare con lo stipendio erogato dalla Eco Liri s.p.a. (pari
A detta del resistente i beni in questione e i depositi bancari accumulati dalla moglie nel corso degli anni, stimabili in circa € 150.000,00, anche in virtù di lasciti ereditari, comunque assicurerebbero alla GN
disponibilità sufficienti a soddisfare tutte le necessità personali. Alla luce di quanto precede il Parte_1 signor ha concluso per il rigetto di ogni rivendicazione economica avanzata nei suoi confronti. CP_1
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All'udienza presidenziale del 9/7/2018 la GN ha confermato di aver fatto sempre la Parte_1 casalinga e di non aver reperito un'occupazione dopo la cessazione della convivenza con il resistente.
Ha precisato, inoltre, di essere proprietaria non solo del negozio e dell'appartamento indicati nell'ambito del ricorso, ma anche di altre due unità abitative, non affittate a terzi, presenti nello stabile di residenza.
Il signor ha dichiarato di essere andato a vivere a Villa Santa Lucia in una casa ereditata dai genitori. CP_1
Con ordinanza dell'11/7/2018 la ricorrente ha ottenuto un assegno di mantenimento di € 150,00 al mese.
Nelle fasi successive sono state ordinate alla Guardia di Finanza indagini sul patrimonio della donna.
Il resistente ha riferito di essere andato in pensione e di percepire a tale titolo ratei mensili di € 1.029,00.
Ha chiesto, per questa ragione, che il Collegio revochi il contributo economico erogato in via provvisoria alla GN , se non ex tunc, quantomeno a decorrere dalla data del collocamento a riposo. Parte_1
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Ricostruiti in tal modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Tribunale reputa che la volontà delle parti di separarsi e il fallimento di ogni tentativo di riconciliazione rappresentino elementi sufficienti a integrare l'intollerabilità della convivenza di cui all'art. 151 c.c.. Nulla osta, dunque, alla pronuncia della separazione.
Non vi è luogo per provvedere, invece, sull'assegnazione della casa coniugale, non potendo l'immobile essere destinato alle esigenze di mantenimento dei figli, ormai maggiorenni e pacificamente autonomi.
Sulle altre tematiche dibattute si osserva che per l'indirizzo giurisprudenziale preferibile “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. 16/5/2017, n. 12196; Cass. 24/6/2019, n. 16809; Cass. 10/2/2022, n. 4327).
Gli approfondimenti condotti dalla Guardia di Finanza di Cassino attestano che la GN è Parte_1 proprietaria di quattro unità immobiliari e di due terreni, tutti siti a Cassino (FR). Nell'anno in cui è iniziata la causa la ricorrente, inoltre, era titolare di rapporti di natura finanziaria di assai rilevante valore (dalla documentazione disponibile emerge, ad esempio, che l'intestataria il 24/1/2018 ha ricevuto un rimborso di quote di € 143.407,21). Negli anni oggetto di indagine, infine, ha attivato vari contratti di locazione. Pt_2
Non vi è prova che il signor abbia goduto di redditi diversi da quelli percepiti a titolo dapprima di CP_1 stipendio e, quindi, di pensione (pari, rispettivamente, a circa € 1.400,00 ed € 1.000,00 netti al mese).
Come la controparte, il resistente non è tenuto al pagamento di oneri locatizi, essendo proprietario dell'immobile, ubicato a Villa Santa Lucia, nel quale si è trasferito dopo la cessazione della convivenza.
Sta di fatto che anche a voler considerare i risparmi di spesa derivanti dal possesso dell'unità abitativa la situazione economica del signor appare senz'altro meno florida rispetto a quella della consorte. CP_1
Viste le consistenze patrimoniali della GN e la capacità reddituale che vi si correla, almeno Parte_1 in termini potenziali, è presumibile, poi, che costei, quando ha avuto inizio il contenzioso, già godesse di entrate sufficienti ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio.
A fronte di un simile quadro l'assegno di mantenimento non può che esserle revocato con effetto retroattivo ***
Secondo soccombenza, la GN è tenuta al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in Parte_1 virtù dei parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 e della non particolare complessità delle questioni dibattute in € 3.200,00 (€ 800,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione, € 800,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1734/2018 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecorvo di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Pontecorvo (FR) dell'anno 1980, al numero 89, parte II, serie A;
➢ revoca ogni forma di mantenimento del coniuge dovuto da a a far dal CP_1 Parte_1 riconoscimento del contributo disposto in via provvisoria;
➢ condanna al pagamento in favore di degli oneri di giudizio, stimabili Parte_1 CP_1 in € 3.200,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.
Cassino, 9/1//2025 il Presidente est. Virgilio Notari