Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nato a [...] – Brasile, il 20.05.1982, residente Parte_1
in Goiania (GO) – Brasile alla via Rua T-29 n. 58, esercente la responsabilità genitoriale su
, , minorenni, Persona_1 Controparte_1 Persona_2
ricorrenti;
, nato a [...] - Brasile, il 21.07.2016, residente in [...]Persona_1
(GO) – Brasile alla via Rua T-29 n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, Parte_1
;
[...]
, nato a [...] – Brasile, il 08.03.2019, residente in [...]Controparte_1
(GO) – Brasile alla via Rua T-29 n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, Parte_1
;
[...]
, nata a [...] – Brasile, il 19.01.2023, residente in [...]Persona_2
(GO) – Brasile alla via Rua T-29 n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, Parte_1
;
[...] rappresentati e difesi dall' Avvocato Stefano Zanobini e dall'Avvocata Lina Yoshizaki, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del p.t. Controparte_2 CP_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che i IGg.ri:
[...]
, , e Parte_1 Persona_1 Controparte_1 [...]
, sono tutti cittadini italiani iure sanguinis. Persona_2
Per l'effetto ordinare al e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza italiana delle persone sopra indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
Condannare il , in persona del tempore, al pagamento delle Controparte_2 CP_4 spese di lite”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda. RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o Persona_3 Persona_4 [...]
nato a [...], frazione Sachet, il 5 dicembre 1865, successivamente Per_5
emigrato in Brasile, dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che ha apposto il visto dichiarando di nulla opporre.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Persona_3
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che essi hanno radicato la presente causa il 06/12/2024, dopo avere vanamente esperito un tentativo di prenotazione tramite sito web del Consolato Generale d'Italia a Curitiba, Brasile, di un appuntamento presso la già menzionata Autorità (cfr. doc 18 fascicolo ricorrenti).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita a Vallada Agordina (BL), fraz. Sachet in data 5 dicembre 1865 (cfr. copia conforme all'originale dell'atto di nascita doc.1 fascicolo ricorrenti). Pur non essendovi la prova che l'avo era in Italia al momento dell'annessione del comune di nascita al Regno d'Italia, è provata la nascita nello Stato di Santa Caterina in data 5 marzo 1895 del figlio (cfr. doc. 4). In tale caso la continuità della linea di discendenza è garantita dalla legge n. 23 del 1901, art. 36 ( “La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto
e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del
Ministro dell'Interno di concerto col Ministro degli Affari Esteri, a chi, nato nel Regno o all'estero e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del Codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purché dichiari di fissare il suo domicilio nel Regno)”.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (cfr. copia conforme all'originale dell'atto di nascita doc.1 fascicolo ricorrenti).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“- In data 05.12.1865, in Canale d'Agordo (BL), nasceva il IG. , Persona_3
figlio di e (doc. 1). Persona_6 Persona_7
- Il IG. , in data 10.01.1956 (doc. 2), è poi deceduto in Brasile, ove Persona_3
era nel frattempo emigrato, senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana e senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 3).
- Il IG. aveva sposato la IG.ra e dalla loro Persona_3 Controparte_5
unione era nato, in Brasile, il loro figlio , in data 05.03.1895 (doc. 4), poi Persona_8
deceduto il 26.05.1978 (doc 5).
- Il IG. , in data 05.08.1922, aveva sposato la IG.ra Persona_8 Controparte_6
(doc. 6) e dalla loro unione era nato il figlio , il 16.09.1924 (doc. 7) poi Persona_9
deceduto il 18.01.1976 (doc 8).
- Il IG. , in data 29.06.1949, aveva sposato la IG.ra (doc. 9) Persona_9 Per_10
e dalla loro unione era nata la figlia , il 03.08.1960 (doc 10). Persona_11 - La IG.ra , in data 04.08.1979, ha poi sposato il IG. Persona_11 Persona_12
(doc. 11) e dalla loro unione è nato il figlio in data 20.05.1982 Parte_1
(doc 12).
- Il IG. in data 19.06.2010, ha sposato la IG.ra Parte_1 CP_7
(doc 13), e dalla loro unione sono nati tre figli: , nato il
[...] Persona_1
21.07.2016 (doc 14), , nato il [...] (doc 15) e Controparte_1 [...]
, nata il [...] (doc16)”. Persona_2
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc.1, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un passaggio per discendenza materna da la quale Persona_11
ha contratto matrimonio con in data 4.8.1979 (cfr. docc. 11). Persona_12
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre. Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26543/2024 promossa da , nato a [...] – Parte_1
Brasile, il 20.05.1982, residente in [...] n. 58, esercente la responsabilità genitoriale su Persona_1 Controparte_1 [...]
minorenni, ricorrenti;
, nato a [...] - Persona_2 Persona_1
Brasile, il 21.07.2016, residente in [...] n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, Parte_1 Controparte_1
, nato a [...] – Brasile, il 08.03.2019, residente in [...] – Brasile alla
[...]
via Rua T-29 n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, ; Parte_1 [...]
, nata a [...] – Brasile, il 19.01.2023, residente in [...] Persona_2
– Brasile alla via Rua T-29 n. 58, rappresentato dal padre, ricorrente, Parte_1
contro il MINISTERO DELL'INTERNO con l'intervento del P.M., definitivamente
[...]
pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite
[...]
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei Persona_3
registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Silvia Faccio.
Venezia, 6 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo