Decreto cautelare 8 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 24 aprile 2024
Decreto cautelare 30 aprile 2024
Ordinanza cautelare 24 maggio 2024
Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 5 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/12/2025, n. 22885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22885 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2024 REG.RIC.
N. 04784/2024 REG.RIC.
N. 09775/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti riuniti ricorsi:
1) ricorso n. 118 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Lo AT NI, controinteressato, non costituito in giudizio; nonché tutti i concorrenti controinteressati ai quali il ricorso è stato notificato nelle forme semplificate, non costituiti in giudizio;
2) ricorso n.r.g. 4784 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressato, non costituito in giudizio, nonché tutti i concorrenti controinteressati ai quali il ricorso è stato notificato nelle forme semplificate, non costituiti in giudizio;
3) ricorso n.r.g. 9775 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giusi Fanelli, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
nei confronti
-OMISSIS- e NE AR, controinteressati, non costituiti in giudizio, nonché tutti i concorrenti controinteressati ai quali il ricorso è stato notificato nelle forme semplificate, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso n. 118/2024, dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, reso noto in data 19 ottobre 2023, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “ non idoneità ” attribuito all’esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 19.10.2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco; 2) il decreto di esclusione del Dipartimento dei Vigili del fuoco, emesso dal Direttore centrale, con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente; 3) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) il decreto dipartimentale 9 febbraio 2023 n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) l’art 8 del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 7) il verbale n. 85 del 19 ottobre 2023 della Commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa; 8) la scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 19.10.2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale; 9) il decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 10) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008 n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche e integrazioni; 11) la rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21.09.2021 pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale - Supplemento straordinario n. 1/27-bis del 22 settembre 2021, e successive modifiche; 12) il Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018, con particolare riferimento all’art. 8 (accertamento dell’idoneità); 13) l’allegato C) “ Prove Motorie ”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo riservato al personale volontario del Corpo nazionale, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 14) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco ”; 15) la graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, indetta con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 e successive modifiche; 16) il Bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo riservato al personale volontario del Corpo nazionale, di cui all’art. 6, comma 1, d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 17) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 18) il decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, D.M. 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) l’Allegato C) “ Prova di capacità operativa ” al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, il decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il Bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C); 21) il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207; 22) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 23) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all’adozione di ogni provvedimento utile a ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’ iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
quanto al ricorso n.r.g. 4784/2024, dei seguenti atti: 1) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 22 febbraio 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “ non idoneità ” attribuito all’esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 22.02.2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile; 2) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; 3) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 4) il decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 5) l’art 8 del detto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l’esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 6) il decreto ministeriale 1 febbraio 2019 n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) il verbale n. 2 del 22 febbraio 2024 della Commissione di esame e della Sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018, nominata con D.M. n. 34 del 01.03.2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il Modulo n. 3 della prova di capacità operativa; 8) la scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 22.02.2024, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo; 9) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche e integrazioni; 10) la rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21.09.2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale - Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche; 11) il Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018, con particolare riferimento all’art. 8, (accertamento dell’idoneità); 12) l’allegato C) “ Prove Motorie ”, indicato nell’art. 8 (accertamento dell’idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 13) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco ”; 14) la graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del fuoco, indetta con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 e successive modifiche; 15) il Bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14.11.2018; 16) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 17) il decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “ Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei Vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo a interromperla; 18) l’Allegato C) – “ Prova di capacità operativa ” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”; 19) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, il Decreto dipartimentale n. 238 del 14.11.2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'allegato C); 20) ove occorrer possa, il provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché la graduatoria stessa; 21) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
quanto al ricorso n.r.g. 9775/2024, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139; 2) il decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 " Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 " e successive modifiche e integrazioni; 3) il decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni, con cui è stata nominata la Commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) il decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) il decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A” " Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) l’art. 1 comma 1, lettera “b” e comma 2 dell’art. 1, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166; 7) l'art. 5, comma 7, Decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, a tenore del quale il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 8) il Decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 17.07.2024 n. 291; 9) il verbale n. 127 e la scheda medica del 09.07.2024 della Commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “ Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 28,9% ” - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera b); 10) la cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) il D.M. 238 del 14.11.2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che « i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamenti e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti »; 11) l’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del fuoco; 12) il D.M. n. 283 del 23.05.2019; 13) il D.M. 05.02.2002 e specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 14) il d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, ordinamento VV.FF.; 15) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e l’allegato “A”; 16) il decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “ Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ” e successive modifiche e integrazioni; 17) ove occorra e per quanto di ragione, il decreto di cancellazione dall’elenco dei Vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Palermo, per inidoneità al servizio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2004, n. 76, non ancora notificato al ricorrente; 18) ove occorre e possa, la graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 19) il provvedimento-comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 11 marzo 2024, mediante avviso pubblicato sull’area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it , per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “ non idoneità ” attribuito all’esito delle visite mediche sostenute in sede concorsuale nelle date 11 e 12 marzo 2024, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco del ruolo dei Vigili del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all’art. 6, comma 1, del d.lgs. 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14.11.2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile; 20) tutti gli atti e provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato e l’eventuale graduatoria finale; nonché per l’accertamento e la condanna, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ZI IB, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Con decreto n. 238 del 14 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta ufficiale - IV Serie speciale “ Concorsi ed Esami ” - n. 92 del 20 novembre 2018, l’Amministrazione dei Vigili del fuoco bandiva una “ Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2 7 dicembre 2017, nella qualifica di Vigile del fuoco net Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, riservata al personale volontario ”.
Il ricorrente, prestando servizio in qualità di Vigile del fuoco volontario (da 10 anni) presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, partecipava alla selezione in argomento ma non superava la prova fisica relativa alla trazione alla sbarra fissa; infatti, come risulta dal verbale della Commissione d’esame n. 85 del 19.10.2023 e dalla scheda di valutazione relativa alla prova del detto candidato, il medesimo, nell’espletare la prima trazione, accusava forti dolori all’arto superiore (spalla destra) che non gli permettevano di continuare la prova.
Uscito dal sito concorsuale, alle ore 14.30 circa, si recava presso il Policlinico “Casilino” di Roma, alle ore 15.20, gli veniva riscontrato un “ trauma distrattivo spalla destra ”.
All’esito della prova, il ricorrente era giudicato non idoneo.
I.1 - Insorge, con il ricorso n. 118/2024, notificato il 04.04.2024 e depositato il 29.04.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione del principio del favor partecipationis , violazione e falsa applicazione della lex specialis ; violazione dell’allegato C) del Bando ed eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. n. 238/2018 (bando concorsuale) e del relativo all. C); violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 del Bando di concorso, errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità; illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; vizio e carenza di motivazione, vizio e carenza di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; mancata trasparenza sui criteri di valutazione, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento; violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti; violazione del principio della par condicio tra i candidati per l’uso di due piscine differenti nel tempo.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio.
Con decreto presidenziale n. 18 dell’08.01.2024, è respinta l’istanza di misura cautelare interinale.
Con ordinanza collegiale n. 291/2024, è accolta l’istanza cautelare del ricorrente, disponendosi la rinnovazione della prova, mediante riconvocazione del ricorrente e, in caso di superamento della prova rinnovata, partecipazione al prosieguo delle valutazioni previste.
Con ordinanza n. 1628 del 23.04.2024, è dichiarata improcedibile l’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 18288 del 22.10.2025, è infine fissata l’udienza pubblica di merito.
Sennonché, ammesso a reiterare le prove operative, il ricorrente, in data 22.02.2024, dopo aver eseguito correttamente i primi due Moduli, non supera la prova relativa alla “ valutazione dell’acquaticità ”; infatti, come risulta dal verbale della Commissione d’esame n. 2 del 22 febbraio 2024 e dalla scheda di valutazione relativa alla prova del detto candidato, il medesimo compie la prova in un tempo superiore al limite massimo di 35 secondi. Invero, nel compiere la prova, il ricorrente si procura un “ trauma accidentale del ginocchio sinistro - contusione del ginocchio sinistro ”, avendo urtato contro un ostacolo in acqua che rallenta la sua prestazione natatoria.
All’esito della prova, il ricorrente è giudicato non idoneo, per aver fallito la prova di acquaticità.
I.2 - Insorge, quindi, con il ricorso n.r.g. 4784/2024, notificato il 04.04.2024 e depositato il 29.04.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: violazione del principio del favor partecipationis , violazione e falsa applicazione della lex specialis ; violazione dell’allegato "C" del bando ed eccesso di potere per sviamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. n. 238/2018 (bando concorsuale) e del relativo all. C); violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3 del bando di concorso, errore di fatto, manifesta illogicità e irrazionalità; illegittimità per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; vizio e carenza di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; mancata trasparenza sui criteri di valutazione; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento; violazione del principio della tassatività delle clausole escludenti.
Si costituisce l’Amministrazione intimata per resistere nel giudizio.
Con decreto presidenziale n. 1691/2024, è respinta l’istanza di misura cautelare interinale.
Con ordinanza collegiale n. 2132 del 24.05.2024, è accolta l’istanza cautelare del ricorrente, disponendosi la rinnovazione della prova mediante riconvocazione del ricorrente e, in caso di superamento della prova rinnovata, partecipazione al prosieguo delle valutazioni previste.
Con ordinanza collegiale n. 2718 del 05.02.2025, è disposta l’integrazione del contraddittorio. Il ricorrente ne dà esecuzione.
Con ordinanza n. 5790 del 23.10.2025, è fissata infine l’udienza pubblica di merito.
Superate le prove operative (al terzo tentativo, in data 12.06.2024) e ammesso con riserva alla valutazione medico-collegiale, il ricorrente è, tuttavia, giudicato inidoneo dalla Commissione medico-collegiale, per “ Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 28,9% ”.
I.3 - Insorge nuovamente, con il ricorso n.r.g. 9775/2024, notificato il 03.09.2024 e depositato il 26.09.2024, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) falsa applicazione del D.M. 4 novembre 2019 n. 166, art. 1, comma 1, lettera b), e comma 2 dell’art. 1; falsa applicazione dell’articolo 9 della lex specialis ; violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; violazione art 1 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; eccesso di potere per erroneità dei presupposti; eccesso di potere per disparità di trattamento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3 D.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 e dell’allegato A); violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa art. 97 Cost.; 2) eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, art. 97 Cost. e art. 1 legge n. 241/1990.
Con ordinanza collegiale n. 18502 del 23.10.2024, questa Sezione dispone incombenti istruttori, mediante verificazione tecnica.
Con relazione qui depositata in data 09.01.2025, la Commissione medica d’appello, incaricata della verificazione, attesta che i parametri fisici e la percentuale di massa grassa (21,8%), rilevati in sede di verificazione nei confronti del ricorrente, sono compatibili con il prosieguo dell’iter concorsuale.
Con ordinanza collegiale n. 2718 del 05.02.2025, questa Sezione ordinanza l’integrazione del contraddittorio. Parte ricorrente ne dà esecuzione.
Con ordinanza collegiale n. 5790 del 23.10.2025, è fissata l’udienza di merito.
Con successive memorie le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
Nella udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è riservata per la decisione.
II – I ricorsi sono riuniti, stante la loro connessione soggettiva e, in parte, oggettiva.
III – I tre riuniti ricorsi sono ammissibili e fondati.
III.1 – Avuto riguardo all’eccepita tardività dell’impugnativa del bando, si richiama una pronuncia cautelare di questa Sezione, secondo la quale “ Considerato che il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di esclusione quale atto applicativo della clausola del bando di concorso (art. 8) e del suo allegato C, laddove equiparano quoad effectum il mancato superamento delle prove per inidoneità fisica all’impossibilità di esecuzione della prova per un evento fortuito, come un infortunio; Ritenuto che l’eccezione di tardività del ricorso per la mancata, tempestiva impugnazione del bando, sollevata dall’amministrazione resistente, non possa trovare accoglimento, in quanto l’onere di immediata impugnazione deve essere circoscritto alla contestazione di clausole riguardanti requisiti di partecipazione ex se ostative all’ammissione dell’interessato (in tal senso Cons. Stato, Sez. VII,10 maggio 2022, n. 3636); Ritenuto che le clausole del bando impugnate possano essere interpretate in modo costituzionalmente orientato, nei sensi precisati da Cons. Stato, Sez. III, ord. 11 settembre 2020, n. 5188 ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, sez. 1- quater, n. 6216 del 18.09.2023).
I ricorsi, sotto tale profilo, sono dunque ammissibili.
III.2 – Va rilevato che il ricorrente, per due volte consecutive, ha fallito le prove operative, ma in situazioni diverse e per ragioni diverse.
La prima volta ha mancato la prova delle trazioni alla sbarra (a causa di dolori alla spalla destra ), la seconda volta quella di acquaticità (a causa di un trauma accidentale del ginocchio sinistro ).
Ammesso con riserva, in entrambi i casi, sulla scorta di ordinanze cautelari di questo T.a.r., il ricorrente - al terzo tentativo - ha superato tutte le prove operative ed è stato ammesso, con riserva, al prosieguo della procedura selettiva.
Occorre comprendere, nel caso di specie, se i due infortuni per i quali il ricorrente è stato escluso, per due volte consecutive, dalla procedura concorsuale, siano indizio della sua inidoneità fisica, ovvero siano la conseguenza di un evento fortuito o di una forza maggiore. Invero, si tratta di due infortuni diversi che hanno causato traumi di diversa eziologia, incidendo in modo diverso sul corretto svolgimento di due diversi esercizi fisici (le trazioni alla sbarra e la prova natatoria), sicché il loro reiterarsi non può essere interpretato come segnale o evidenza di inidoneità fisica del ricorrente al sostenimento delle prove operative; ne consegue che la loro causazione può essere plausibilmente ascritta a forza maggiore, in entrambi i casi.
Dalla documentazione versata in atti in questo giudizio, emergono elementi che confermano il nesso di causalità tra gli infortuni lamentati dal ricorrente, in sede di esecuzione delle due diverse prove di capacità operativa, e le diverse patologie da trauma accertate in capo al medesimo.
IV – Avuto riguardo ai ricorsi n.r.g. 118/2024 e n.r.g. 4784/2024, va detto che, a tenore dell’orientamento di questo T.a.r. (cfr.: sentenza n. 10872 del 29 maggio 2024), il candidato che sia stato costretto ad abbandonare le prove fisiche di un concorso, a causa di un infortunio o di un malore, ha diritto alla ripetizione delle prove.
In tali circostanze, a nulla vale che l’esclusione sia stata disposta in base a una esplicita clausola del bando: il concetto di “ forza maggiore ” ha valenza generale per tutto l’ordinamento della pubblica Amministrazione. Una generalizzata e automatica esclusione dei candidati per la mancata conclusione della prova operativa, senza alcuna possibilità di valutazione, in relazione alle circostanze del caso concreto, delle ragioni che abbiano condotto a tale evento, appare in contrasto, non solo con le previsioni costituzionali di cui agli artt. 3, 4 e 32 Cost., ma anche con i principi dell’affidamento e della buona fede a cui la partecipazione al concorso dà luogo.
Il malore transitorio – che può sempre colpire chiunque – deve essere trattato alla stregua di un fattore sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile, che non consente il regolare completamento della prova fisica e che può condurre alla successiva ripetizione della prova, a condizione che ciò: a) non determini una palese disparità di trattamento tra i candidati sottoposti alla medesima prova; b) non comporti un eccessivo aggravio procedurale, con dispendio sproporzionato di energie organizzative ed economiche a carico dell’Amministrazione: “ l’insorgere di una patologia, che impedisca temporaneamente ad un candidato lo svolgimento della prova orale di un concorso, od anche di un esame, costituisce circostanza che legittima il rinvio della prova, sempreché l’interessato faccia tempestivamente constatare alla Commissione esaminatrice l’impedimento; ciò deve avvenire, ove possibile, mediante produzione di idonea certificazione medica o mediante la rappresentazione del sopraggiungere del malore, cui può eventualmente fare seguito un controllo da parte di un organo sanitario pubblico ” (cfr.: T.a.r. Umbria Sez. I, n. 460 del 30.08.2013).
Va, all’uopo, valorizzata la circostanza che il ricorrente, quando - in corso di causa - ha potuto reiterare le prove di capacità operativa, le ha superata tutte, in data 12 giugno 2024.
IV.1 - Risulta arbitrario e sproporzionato scartare definitivamente un candidato, a causa dell’episodico malore o infortunio che ne comprometta temporaneamente l'agilità e l’abilità. In tal senso, T.a.r. Molise – Campobasso, sez. I, 22 ottobre 2008, n. 751 ha affermato che il superamento della prova richiede " non solo il possesso di un accettabile stato di salute e di integrità fisica, ma anche di una speciale agilità, nonché destrezza, la quale può essere ridotta o compromessa da uno stato di malore temporaneo ", senza che questo debba pregiudicare definitivamente la prova del candidato, esattamente come è accaduto alla ricorrente al momento della prova.
Il fatto che il ricorrente, riconvocato per il test di capacità operativa, su ordine di questo T.a.r., l’ha sostenuto e superato in data 12.06.2024, dimostra che non si è trattato, nel caso di specie, di inidoneità fisica alla prova, bensì di una casuale, ancorché reiterata, circostanza impeditiva del corretto svolgimento dei due precedenti esercizi fisici (le trazioni alla sbarra e la prova natatoria).
L'Allegato C) del bando, recante « prova di capacità operativa », a mente del quale « l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo », stando al tenore letterale e alla valenza logica della disposizione, resa conforme al vigente principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che il non superamento del modulo e della prova, in conseguenza di indisposizione o infortunio occorso durante l’esecuzione della stessa, è da ritenersi pregiudizievole solo quando il malore o l’infortunio sia la conseguenza dell’inidoneità alla prova, non già quando esso ne sia la causa efficiente (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, n. 1656/2021). E ciò può essere agevolmente verificato, com’è avvenuto nel caso di specie, mediante la reiterazione della prova fisica operativa.
È chiaro che il mancato superamento della prova concorsuale assume rilievo qualora sia frutto di inidoneità fisica vera e propria, non già, come nel caso di specie, quando sia stata determinata da cause di forza maggiore, quali possono essere un infortunio o un malore o un’indisposizione.
IV.2 - Non convince la tesi della resistente Amministrazione per cui la regola varrebbe a impedire una disparità di trattamento tra i candidati partecipanti alla procedura: al contrario, la disposizione ingiustamente equipara il trattamento di situazioni diverse, quali sono – all’evidenza – quelle di un candidato sano e di un candidato indisposto o infortunato. Ciò non appare neanche giustificato dalle finalità di contingentamento dei tempi perseguite, tenuto conto che non può ritenersi oggettivamente impossibile la previsione di un recupero nell’arco temporale della stessa procedura (come d’altro canto avvenuto nella fattispecie), considerato che le prove di concorso non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l’ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti, né favorisce, in alcun modo, il candidato che recupera (cfr.: T.a.r. Lazio Roma n. 9829/2017).
In definitiva, in violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che implica anche la flessibilità dell’azione stessa, l’Amministrazione ha applicato alla fattispecie una regola che appare eccedente rispetto allo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia.
Pertanto, i ricorsi n.r.g. 118/2024 e n.r.g. 4784/2024 sono da ritenersi ammissibili e fondati.
V – Con riguardo al ricorso n.r.g. 9775/2024, le censure dedotte dal ricorrente avverso l’esclusione disposta all’esito della visita medico-collegiale, sono attendibili, in quanto all’esito della verificazione tecnica, disposta in via istruttoria da questo T.a.r., il medesimo è risultato fisicamente idoneo.
Il ricorrente, ha impugnato il provvedimento di esclusione della procedura concorsuale, a seguito del giudizio negativo della Commissione medica, avendogli riscontrato quest’ultima, in data 09.07.2024, un’alterazione della massa corporea: “ Massa Grassa (FM) 28,9% ”.
Il ricorrente, all’esito dell’esame medico-collegiale, cinque giorni dopo, ovvero in data 15.07.2024, ha eseguito un nuovo esame biodensiometrico, presso una struttura accreditata del Servizio sanitario nazionale di Roma e quest’ultima, ha riscontrato una massa grassa del 22,5%, quindi al di sotto del parametro di riferimento del 24,2% (ivi compresa la tolleranza del 10%).
In data 23.10.2024, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, questa Sezione ha nominato, in qualità di verificatore, la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare di Roma, la quale ha convocato il ricorrente, in data 17.12.2024, concludendo la propria relazione con un giudizio di idoneità fisica al servizio di istituto. In sede di verificazione, il ricorrente, è stato dichiarato idoneo, accertandosi, all’esame fisico del medesimo, la presenza di una massa grassa pari al 21,8%, quindi inferiore al limite massimo, secondo i parametri richiesti dal bando di concorso.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, poiché risulta erroneo il giudizio negativo della Commissione medica, espresso in data 09.07.2024, circa l’alterazione della massa corporea del ricorrente.
VI – In conclusione, i riuniti ricorsi sono tutti accolti, con conseguente ammissione del ricorrente al prosieguo delle fasi concorsuali, senza alcuna riserva. Le spese di causa sono compensate tra le parti. Le spese della verificazione tecnica, da liquidarsi con separato atto, sono poste a carico del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce per connessione e li accoglie, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Pone a carico del Ministero resistente le spese della verificazione, da liquidare con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
ZI IB, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ZI IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.