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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6646/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6646/2024, pendente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Milana ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante - premesso di essere stata ritenuta dall' invalida in misura del 67% e portatrice dello status di CP_1 cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92 nella precedente fase amministrativa – adiva il
Giudice del Lavoro di Tivoli onde ottenere il riconoscimento in suo favore delle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 e 13 l. 118/71 nonché dell'art. 3, comma 3, l.
104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice,
Dott. , non reputava che la perizianda avesse i requisiti per Persona_1 beneficiare delle prestazioni in parola.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancanza di idonee e specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali in quanto le stesse sono state evidenziate, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 12 e 13 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa, mentre per poter godere dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 è necessario il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74%.
Inoltre, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto la ricorrente a visita ed aver esaminato Per_1 la documentazione medica agli atti, ha ritenuto che la stessa, per le accertate patologie di “Obesità, Diabete mellito tipo II, Encefalopatia vascolare cronica” non fosse da considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67% né da considerarsi affetta da disabilità con connotazioni di gravità.
Nello specifico, precisa il consulente in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, che: “Trattasi di un soggetto dell'età di 56 anni affetto da un quadro pluripatologico caratterizzato in particolar modo da Diabete Mellito in scarso controllo glicemico e Obesità. Si tratta, in buona sostanza, di un quadro morboso che configura a mio avviso una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, sia che si proceda ad una valutazione globale dello stesso e sia ove si proceda ad una valutazione delle singole entità morbose che lo compongono, alla luce delle indicazioni tabellari e tenuto conto delle eventuali correlazioni delle diverse patologie in rapporto di reciproco concorso disfunzionale ed invalidante o di semplice coesistenza. Ritengo pertanto che tale quadro patologico influisca sulla capacità lavorativa della perizianda rendendola invalida civile nella misura del 67%. Essendo portatrice di una minorazione fisica e psichica che si ripercuotono certamente a livello relazionale, ma non avendo necessità di assistenza globale e continua, si ritengono rispettati i requisiti per la concessione dei benefici previsti dalla L 104/92 art. 3 comma 1.”
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente non colgono nel segno, giacchè la stessa si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottovalutate, in particolare per quanto attiene ad una cardiopatia riconducibile alla classe II/III NYHA che emergerebbe da un certificato del
10.7.2024. Tuttavia, tale documentazione era stata già presa in considerazione dal Dott. Per_1 che non l'aveva ritenuta di portata tale da giustificare l'inserimento in diagnosi della cardiopatia di cui sopra;
inoltre, a ben vedere, il referto non attesta elementi francamente patologici (testualmente: “attualmente assenza di angor, dispnea da sforzo…Ecg: Rs Fc 98 b/m. Normale conduzione A.V. Lievi Arv nelle precordiali già presenti nei precedenti tracciati”.) Infine, non viene depositata documentazione che attesterebbe l'asserito peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra non potendosi ritenere Pt_1 tale il certificato cardiologico del 18.3.2025.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 25/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6646/2024, pendente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Milana ricorrente e (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente
OGGETTO: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato l'istante - premesso di essere stata ritenuta dall' invalida in misura del 67% e portatrice dello status di CP_1 cui all'art. 3, primo comma, l. 104/92 nella precedente fase amministrativa – adiva il
Giudice del Lavoro di Tivoli onde ottenere il riconoscimento in suo favore delle condizioni sanitarie di cui all'art. 12 e 13 l. 118/71 nonché dell'art. 3, comma 3, l.
104/92.
Nella fase di accertamento tecnico preventivo il consulente nominato dal Giudice,
Dott. , non reputava che la perizianda avesse i requisiti per Persona_1 beneficiare delle prestazioni in parola.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancanza di idonee e specifiche contestazioni al precedente elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Non si procedeva alla nomina di un consulente medico legale nonostante la richiesta della parte ricorrente, ritenendo la stessa non necessaria ai fini del decidere.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. come modificato dall'art. 53, comma 2 del decreto- legge 25 giugno 2006 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali in quanto le stesse sono state evidenziate, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, il ricorso non è fondato.
Come è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 12 e 13 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario della pensione di cui all'art. 12 è necessaria una totale e permanente inabilità lavorativa, mentre per poter godere dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 è necessario il riconoscimento di una percentuale di invalidità non inferiore al 74%.
Inoltre, l'art. 3 della legge 104/1992 stabilisce che: “1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme non risultano soddisfatti.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto la ricorrente a visita ed aver esaminato Per_1 la documentazione medica agli atti, ha ritenuto che la stessa, per le accertate patologie di “Obesità, Diabete mellito tipo II, Encefalopatia vascolare cronica” non fosse da considerarsi soggetto invalido in misura superiore al 67% né da considerarsi affetta da disabilità con connotazioni di gravità.
Nello specifico, precisa il consulente in maniera condivisibile poiché esente da vizi logici, che: “Trattasi di un soggetto dell'età di 56 anni affetto da un quadro pluripatologico caratterizzato in particolar modo da Diabete Mellito in scarso controllo glicemico e Obesità. Si tratta, in buona sostanza, di un quadro morboso che configura a mio avviso una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67%, sia che si proceda ad una valutazione globale dello stesso e sia ove si proceda ad una valutazione delle singole entità morbose che lo compongono, alla luce delle indicazioni tabellari e tenuto conto delle eventuali correlazioni delle diverse patologie in rapporto di reciproco concorso disfunzionale ed invalidante o di semplice coesistenza. Ritengo pertanto che tale quadro patologico influisca sulla capacità lavorativa della perizianda rendendola invalida civile nella misura del 67%. Essendo portatrice di una minorazione fisica e psichica che si ripercuotono certamente a livello relazionale, ma non avendo necessità di assistenza globale e continua, si ritengono rispettati i requisiti per la concessione dei benefici previsti dalla L 104/92 art. 3 comma 1.”
Al contrario, le censure mosse all'elaborato peritale da parte della ricorrente non colgono nel segno, giacchè la stessa si limita ad affermare che le proprie patologie sarebbero state sottovalutate, in particolare per quanto attiene ad una cardiopatia riconducibile alla classe II/III NYHA che emergerebbe da un certificato del
10.7.2024. Tuttavia, tale documentazione era stata già presa in considerazione dal Dott. Per_1 che non l'aveva ritenuta di portata tale da giustificare l'inserimento in diagnosi della cardiopatia di cui sopra;
inoltre, a ben vedere, il referto non attesta elementi francamente patologici (testualmente: “attualmente assenza di angor, dispnea da sforzo…Ecg: Rs Fc 98 b/m. Normale conduzione A.V. Lievi Arv nelle precordiali già presenti nei precedenti tracciati”.) Infine, non viene depositata documentazione che attesterebbe l'asserito peggioramento delle condizioni di salute della sig.ra non potendosi ritenere Pt_1 tale il certificato cardiologico del 18.3.2025.
Occorre al riguardo rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
La parte deve quindi evidenziare specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli “errores” o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Al contrario, parte ricorrente si è limitata a riportarsi alle certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, che non appaiono aver fatto emergere elementi non considerati dal consulente di ufficio con particolare riferimento alle patologie in questione.
Invero, si ribadisce come questi abbia specificatamente dato conto di tali morbosità e non risultano ulteriori circostanze che inducano a reputare necessario il rinnovo, ritenendosi corretto l'esame delle patologie accertate sulla base della documentazione sanitaria esaminata nonchè dell'evidenza clinica direttamente riscontrata.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Per le stesse ragioni le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese di lite irripetibili;
- pone le spese di consulenza del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
Tivoli, il 25/03/2025
Il giudice
Roberta Mariscotti