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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1718/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , C.F. nato il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...](Stato di San Paolo, Brasile), in Avenida Joao Ramlho n. 185, appartamento 91, quartiere Vila Assunçao; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Micco Padula ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il per Controparte_2 chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto coniugato con cittadina italiana. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di cittadino Controparte_1 italiano, iure matrimonii, poiché coniugato dal 14.02.1980 con nata Controparte_3 il 20.05.1953, già riconosciuta cittadina italiana in qualità di discendente iure sanguinis di nata il [...] a Campolongo Maggiore (VI), in [...] Persona_1 dell'ordinanza n.r.g. 57361/2019, emessa in data 03.02.2014 dal Tribunale di Roma. Il ricorrente ha dimostrato in giudizio che sussistono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
All'udienza odierna il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Il ricorrente ha contratto matrimonio con la sig.ra CP_1 CP_3 in data 14.02.1980, soggetto quest'ultima riconosciuta dal Tribunale di Roma sin
[...] dalla nascita cittadina italiana. Ebbene, al tempo del matrimonio, nel 1980, la legge sulla cittadinanza vigente in Italia disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in capo alla donna straniera coniugata con cittadino italiano, per effetto dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912, prevedendo l'acquisto solo per la donna straniera. Tuttavia, il dubbio se il ricorrente straniero, sposato con cittadina italiana prima del 1983, possa chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, può ritenersi superato in ragione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme citate, tramite la necessaria applicazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna. Infatti, anche il Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo 2022 ha affermato che se la moglie straniera può acquistare la cittadinanza italiana da marito cittadino in applicazione degli articoli 10 e 11 della Legge 555/1912, altrettanto deve dirsi per il marito straniero, in quanto la condizione giuridica del marito e della moglie non può risultare differenziata, essendo rilevante unicamente la condizione di "coniuge". Tale principio, infatti, è stato recepito dalla L. 123/1983 che ha introdotto, nell'articolo 1, un meccanismo diverso da quello previsto dagli art. 10 e 11 della l. 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza iure matrimoni. Tali articoli sono stati poi abrogati dalla L. 91/1992, che subordina alla volontà dell'interessato l'acquisto della cittadinanza ed equipara la posizione giuridica dei coniugi. Dal che consegue che anche in capo al predetto ricorrente deve essere riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda del ricorrente deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. , C.F. nato il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...](Stato di San Paolo, Brasile), in Avenida Joao Ramlho n. 185, appartamento 91, quartiere Vila Assunçao; è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Per_2
[...]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte di udienza depositate dal ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. , C.F. nato il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...](Stato di San Paolo, Brasile), in Avenida Joao Ramlho n. 185, appartamento 91, quartiere Vila Assunçao; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni De Micco Padula ricorrente e
Controparte_2
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza paterna Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto il per Controparte_2 chiedere all'intestato Tribunale che venisse accertata e dichiarata la cittadinanza italiana, in quanto coniugato con cittadina italiana. Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di cittadino Controparte_1 italiano, iure matrimonii, poiché coniugato dal 14.02.1980 con nata Controparte_3 il 20.05.1953, già riconosciuta cittadina italiana in qualità di discendente iure sanguinis di nata il [...] a Campolongo Maggiore (VI), in [...] Persona_1 dell'ordinanza n.r.g. 57361/2019, emessa in data 03.02.2014 dal Tribunale di Roma. Il ricorrente ha dimostrato in giudizio che sussistono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
All'udienza odierna il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_2
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_2
Nel merito Il ricorrente ha contratto matrimonio con la sig.ra CP_1 CP_3 in data 14.02.1980, soggetto quest'ultima riconosciuta dal Tribunale di Roma sin
[...] dalla nascita cittadina italiana. Ebbene, al tempo del matrimonio, nel 1980, la legge sulla cittadinanza vigente in Italia disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza italiana in capo alla donna straniera coniugata con cittadino italiano, per effetto dell'art. 10, comma 2 della legge 555/1912, prevedendo l'acquisto solo per la donna straniera. Tuttavia, il dubbio se il ricorrente straniero, sposato con cittadina italiana prima del 1983, possa chiedere il riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii, può ritenersi superato in ragione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme citate, tramite la necessaria applicazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna. Infatti, anche il Tribunale di Roma con ordinanza del 18 marzo 2022 ha affermato che se la moglie straniera può acquistare la cittadinanza italiana da marito cittadino in applicazione degli articoli 10 e 11 della Legge 555/1912, altrettanto deve dirsi per il marito straniero, in quanto la condizione giuridica del marito e della moglie non può risultare differenziata, essendo rilevante unicamente la condizione di "coniuge". Tale principio, infatti, è stato recepito dalla L. 123/1983 che ha introdotto, nell'articolo 1, un meccanismo diverso da quello previsto dagli art. 10 e 11 della l. 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della cittadinanza iure matrimoni. Tali articoli sono stati poi abrogati dalla L. 91/1992, che subordina alla volontà dell'interessato l'acquisto della cittadinanza ed equipara la posizione giuridica dei coniugi. Dal che consegue che anche in capo al predetto ricorrente deve essere riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_1
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_2
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Conseguentemente, la domanda del ricorrente deve essere accolta. La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. , C.F. nato il [...] in [...] e Controparte_1 C.F._1 residente in [...](Stato di San Paolo, Brasile), in Avenida Joao Ramlho n. 185, appartamento 91, quartiere Vila Assunçao; è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Per_2
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