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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/02/2024, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2354 / 2021 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza del 19/10/2023 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Parte_2
dell' , in forza dei poteri conferiti Controparte_1
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di
appello, dall'Avv. Ortensio Stanzione (C.F. ) e C.F._1
con lui elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo,
171
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...] CP_2 C.F._2
1 di Sorrento (Na) alla via Meta Amalfi n.18, elettivamente domiciliato in
Sorrento (Na) alla via degli Aranci n° 37/2 presso lo studio dell'avv.
Mauro De Angelis (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura allegata all'atto di costituzione nel giudizio
d'appello
- APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.10.2023, le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi dei quali chiedono l'accoglimento, e hanno chiesto riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Sorrento n. 157/2021 depositata l'01.02.2021, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da , di CP_2
annullamento della cartella di pagamento n. 07120120127999258000 dell'importo di € 1.377,38, risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per l'omesso pagamento di contravvenzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2010.
In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- erronea pronuncia e/o motivazione sulla eccepita carenza di interesse ad agire dell'opponente, atteso che il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ru olo unicamente laddove la notifica della cartella sia stata omessa o non
2 validamente eseguita. Nella procedura in oggetto, in ogni caso, risulta provata l'avvenuta notifica della cartella impugnata;
- omessa pronuncia e/o motivazione sulla eccepita inammissibilità dell'opposizione per palese tardività della stessa, atteso che – a detta di parte appellante - il ricorso contro la cartella di pagamento non notificata, conosciuta dall'estratto di ruolo, deve essere proposto entro
60 giorni dal rilascio del documento da parte del concessionario;
- erronea valutazione della prova documentale, avendo il Giudice di
Prime Cure statuito che “dell'atto n. 07120179024237544000 notificato con deposito alla è dato sapere la Controparte_3
natura e se e in quali modi si riferisca alla cartella esattoriale più volte citata” in aperto contrasto – a detta di parte appellante – con quanto depositato in atti, da cui si evince la completezza della documentazione comprovante la regolare notifica dell'AVI n.
07120179024237544000, nonché la perfetta correlazione dello stesso con la cartella n. 07120120127999258000 oggetto di causa . Pertanto,
contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata non risulta decorso alcun termine di decadenza e/o prescrizione.
Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello e rigettare CP_4
la domanda proposta da perché inammissibile, CP_2
improcedibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, riformare, revocare e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Sorrento n. 157/2021 depositata l'01.02.2021, nonché condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , depositando comparsa di costituzione ed CP_2
3 insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
- violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c.;
- nullità dell'atto di appello attesa la mancanza nella vocatio in ius dell'avvertimento relativo alle decadenze previste dal codice di rito per il gravame;
- impugnabilità dell'estratto di ruolo, attesa la mancata prova, da parte dell'ente appellante, nel giudizio di primo grado, della regolarità del procedimento di notificazione della cartella esattoriale cui fa riferimento l'estratto di ruolo opposto;
- tempestività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di pri mo grado ai preposti dell' , non Controparte_1
essendovi prova dell'avvenuta notifica di alcun atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, termine che è, in ogni caso,
da considerarsi quinquennale non essendo intervenuto un titolo giudiziale definitivo quale una sentenza o un decreto ingiuntivo.
ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto , CP_2
confermare la sentenza n. 157/2021 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento ,
nonché condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.10.2023, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha
4 l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007) .
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'appellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Quanto alla nullità dell'appello, eccepita per carenza nella vocatio in ius dell'avvertimento relativo alle decadenze previste ex artt. 347, 345 e 343
c.p.c., ci si conforma alla decisione assunta dalle Sezioni Un ite che,
pronunciandosi sul punto, hanno rilevato come la citazione in ap pello non debba necessariamente contenere l'avviso che, in mancanza di costituzione
5 tempestiva nei 20 giorni prima dell'udienza, si avranno le decadenze di cui sopra;
sarà sufficiente, invece, che l'atto rechi l'invito a costituirsi in giudizio “nei modi e nei termini di legge” ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (Cass.
S.U., sent. n. 9407/13 del 18.04.2013).
L'obbligo dell'avviso, infatti, è previsto solo per il primo grado e non può estendersi, in assenza di una norma specifica che lo preveda, anche al secondo. In questo senso le Sezioni Unite hanno posto fine ad un contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione dell'art. 342 c.p.c., motivandolo sul dato per cui, a differenza di quanto avviene in primo grado, la citazione del gravame è notificata al legale della parte appellata, che si presume conosca bene le regole del processo e, con esse, il regime delle preclusioni e sia,
pertanto, perfettamente in grado di prendere le adeguate contromisure processuali.
Ne consegue che l'atto di appello non è nullo se manca l'avviso delle decadenze derivanti dalla costituzione non tempestiva.
Non appare fondata nemmeno l'eccezione, sollevata dall'appellato , riguardo la tardività dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado da parte dell'odierna appellata ai preposti dell' . Controparte_1
Sul punto, va ricordato come il rimedio in oggetto sia da qualificarsi quale domanda di accertamento negativo del credito ex art. 100 c.p.c., in quanto tale non soggetto ad alcun termine decadenziale.
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
6 n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o dell a cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure
7 per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a diff erenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
8 DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti p ub blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 2 9
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente
9 notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_1
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data
17.10.2012, a mezzo posta, mediante consegna in mani del destinatario della raccomandata AR n. 67097902915-1.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia rico mpreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Tra l'altro, va evidenziato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 -
bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Dunque, l'appello va accolto.
10 Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 157/2021 depositata l'01.02.2021 CP_2
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sorrento nell'ambito del procedimento
R.G. 1520/2020, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile la domanda proposta da
[...]
; CP_2
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 09/02/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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