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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 4932/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tonelato Parte_1 C.F._1
Alessandra, con domicilio eletto in Vicenza, Contrada dei Torretti, n. 12
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e contribuzione al mantenimento della prole
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni
diversa istanza, eccezione e domanda, a modifica delle condizioni concordate e oggetto del
decreto del Tribunale di Vicenza del 21.02.2019 R.G. 3535/2018 V.G. ai sensi degli artt. 337 bis
e segg. c.c.,
1.affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1
rafforzata al padre , attribuendo allo stesso il potere di assumere in via esclusiva Parte_1
anche le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2.disporre che la figlia abbia collocazione e stabile residenza presso il padre Persona_1 [...]
; Pt_1
3. disporre che possa stare con ogni settimana unicamente Controparte_1 Per_1
il lunedì pomeriggio dalle ore 16.15 alle ore 22.00 (ora in cui verrà riportata a casa dal sig.
o da persona da lui incaricata); Per_1
4. porre a carico di l'obbligo del mantenimento esclusivo, anche relativamente Parte_1
alle spese straordinarie, della figlia , che vivrà sempre presso di lui, e conseguentemente Per_1
porre fine all'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia con Parte_1 Per_1
l'assegno di € 500,00 a favore di ». Controparte_1
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 22.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere intrattenuto una relazione more
uxorio con la resistente, quest'ultima già madre di un'altra figlia, , nata da precedente Persona_2
e diversa relazione;
2) come da tale relazione more uxorio sia nata in data [...] la figlia
; 3) di avere depositato in data 14.9.2018, a seguito dell'intollerabilità della Persona_1
convivenza per fatti ascrivibili alla resistente, un ricorso giurisdizionale volto a conseguire presso di sé la stabile e prevalente collocazione della figlia;
4) come tale procedimento si sia concluso con decreto del 4.3.2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha recepito gli accordi siglati dalle parti contendenti, finalizzati a: affidare la figlia minore a entrambi i genitori, disporre che la Per_1
stessa mantenesse residenza anagrafica presso la casa paterna;
disciplinare la suddivisione dei tempi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore;
fissare nella somma capitale mensile di €
500,00 il contributo di mantenimento di dovuto dal Sig. ; 5) di essere stato contattato Per_1 Per_1
in data 14.4.2022 dalla resistente affinché si recasse presso la casa di costei, onde prelevare le due minori e a seguito delle percosse ricevute dal nuovo compagno, Persona_2 Per_1
6) come la resistente, per questo episodio e per altri attinenti al proprio personale stile Per_3
di vita, sia stata oggetto di attenzione e monitoraggio da parte dei servizi sociali;
7) di essere, a dispetto di quanto sancito nel decreto di omologa, sostanzialmente l'unico genitore a occuparsi della figlia la quale ultima vede la madre solo sporadicamente, per un solo pomeriggio con Per_1
pernotto; 8) di come la figlia, anche in soli tali brevi frangenti di convivenza presso la madre,
abbia subìto evidente nocumento sia in tema di alimentazione (scarso, saltuario e inadeguato) sia in tema di rendimento scolastico (compiti non eseguiti, materiale scolastico non portato a scuola);
9) di non potere attendere oltre circa la richiesta di affidamento super-esclusivo della minore, in ragione del sregolato stile di vita della resistente e del suo mancato reperimento di qualsiasi stabile occasione di lavoro.
3 Nel prospettare quindi tale sopravvenuta situazione di incapacità genitoriale della resistente e la nocività della stessa per la figlia ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. Per_1
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
Con provvedimento del 26.2.2025, il Giudice modificava le statuizioni di cui al decreto di omologa del marzo 2019, affidando così la minore in via esclusiva al padre, revocando a carico di costui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e disponendo come il diritto di visita da parte della madre dovesse avvenire in forma protetta, con ausilio da parte dei Servizi
sociali.
Soggetti cui, al contempo e con il medesimo provvedimento, è stato conferito l'incarico di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali di costoro.
Seguiva in data 8.8.2025 primo deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali, cui seguiva richiesta di integrazione da parte del Giudicante onde rispondere puntualmente all'incarico conferito con provvedimento del febbraio 2025.
In data 6.11.2025 veniva depositata seconda relazione da parte dei Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 (nel corso della quale parte ricorrente ha insistito per la richiesta di affido super-esclusivo), il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione del parere del PM, poi effettivamente reso in data
24.11.2025.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire, nei termini indicati in ricorso, la modifica delle condizioni di affidamento già
omologate dal Tribunale con proprio decreto del 4.3.2019 (v. doc. 3 ricorso).
4 In particolare, parte ricorrente chiede l'affido cd. “super esclusivo” della figlia minore,
l'accertamento del proprio obbligo al mantenimento esclusivo di costei nonché l'instaurazione di un regime di visite da parte della madre che non contempli il pernotto.
Le domande attoree devono ritenersi fondate, nei termini che seguono.
*
L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
5 Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
6 strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Spostando le considerazioni al caso di specie, gli elementi rifluiti in atti consentono di apprezzare come l'originario concordato regime di affidamento condiviso della minore si sia rivelato Per_1
pregiudizievole per costei, tanto da rendere preferibile il suo affidamento al padre, in termini super esclusivi.
E tanto in ragione: 1) del disinteresse manifestato dalla madre, la quale non solo non si è costituita in giudizio ma anche non ha fornito elementi probatori onde dimostrare il pieno rispetto dei turni di collocazione presso di sé della figlia nei termini sanciti al punto b) del decreto di Per_1
omologa pronunciato dal Tribunale di Vicenza nel marzo 2019 (v. doc. 3 ricorso); 2) di come tale disinteresse si sia manifestato nei confronti della figlia tanto è vero che gli incontri con Per_1
quest'ultima sono avvenuti in maniera sporadica e si sono conclusi ben prima dell'instaurazione del presente contenzioso, per fatto ingiustificato ed esclusivamente imputabile alla resistente, 3)
di come tali incontri abbiano comportato un immediato e significativo peggioramento del rendimento scolastico della figlia (v. pag. 8 della relazione del 6.11.2025); 4) di come tale Per_1
disinteresse abbia impedito ai servizi Sociali la possibilità di organizzare degli incontri in spazio neutro onde riallacciare i rapporti, come invece disposto dal Giudice con provvedimento del
26.2.2025 (v. anche pagg. 2 e 6 relazione del 6.11.2025); 5) di come tale disinteresse si sia manifestato anche nei confronti dei Servizi Sociali i quali, a dispetto dell'apprezzabile durata
(ultra-semestrale) dell'incarico conferito, hanno avuto la possibilità di interloquire con la resistente per una sola volta (v. anche pag. 1 relazione del 6.11.2025); 6) di come tale disinteresse si sia manifestato anche nel mancato reperimento di un'occupazione onde assolvere al proprio obbligo genitoriale di mantenimento della prole (v. anche pag. 2 della relazione del 6.11.2025);
7 7) di come tale qualificato e articolato disinteresse sia stato fonte di insicurezza e pregiudizio per la minore (v. pag. 7 e pag. 8 della relazione del 6.11.2025).
Al contrario, l'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare in capo al ricorrente una piena capacità genitoriale, tale da esprimersi in termini davvero positivi per la minore Per_1
In particolare, è emerso come il ricorrente sia in grado di offrire alla figlia un ambiente sano,
pulito e idoneo per la crescita di costei;
di esprimersi nei confronti della figlia in termini positivi a livello di empatia e protezione, riuscendo altresì a fornire “una risposta attenta alle necessità
della minore, portando a termine con responsabilità e costanza gli impegni di cura. Inoltre, nella
gestione pratica ed organizzativa di , il papà pare favorire ed incoraggiare la Per_1
partecipazione della figlia ad attività sociali ed extrascolastiche in linea con i suoi interessi”
(così pag. 4 della relazione).
Come suggerito anche dal Giudicante in corso di causa, i Servizi Sociali hanno compiuto i dovuti approfondimenti e, all'esito degli stessi, con convincente motivazione (corroborata anche dalla realtà dei fatti e dalla creazione da parte del ricorrente di un contesto favorevole alla minore),
hanno apprezzato il pieno superamento da parte del Sig. di alcune criticità segnalate Per_1
all'epoca di deposito della relazione del 6.11.2023.
In estrema sintesi, gli accertati profili di inidoneità educativa della resistente, la riscontrata adeguatezza genitoriale del ricorrente (confermata anche dall'offerta alla figlia di un contesto pienamente rispondente alle esigenze materiali/affettive di costei) consentono di poter ritenere l'affido super-esclusivo a favore del Sig. come maggiormente rispondente agli Parte_1
interessi della minore.
Conclusione questa che si pone, del resto, in linea di continuità anche con quanto suggerito dai
Servizi Sociali in sede di deposito della propria relazione del novembre 2025.
Tale forma di affido comporta, necessariamente, il collocamento esclusivo di presso Persona_1
il padre nonché, a fronte di tale modifica del regime di affido della minore, la cessazione dal
8 novembre 2024 (data di instaurazione del presente contenzioso) dell'obbligo di mantenimento,
per come sancito al punto d) del decreto di omologa, pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data
4.3.2019 (v. doc. 3 ricorso).
Il padre provvederà, come già avviene, al mantenimento esclusivo della minore e al sostentamento diretto di qualsiasi spesa, sia essa ordinaria o straordinaria.
Da ultimo, nell'ottica di tendenziale recupero della “bigenitorialità”, si precisa che la madre potrà
vedere esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali solo su richiesta Per_1
dell'interessata e con monitoraggio di tali incontri da parte dei Servizi stessi (v. anche pag. 10
della relazione del novembre 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti nonché
delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone l'affido super-esclusivo di a favore di parte ricorrente, con attribuzione a Persona_1
quest'ultima della facoltà di prendere, anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone la collocazione e la residenza della minore presso il ricorrente;
3) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, revoca dal mese di novembre 2024 l'obbligo di mantenimento originariamente stabilito nel decreto di omologa pronunciato inter partes dal Tribunale di Vicenza in data 4.3.2019;
9 4) Per quanto in motivazione, dispone che parte resistente possa vedere la figlia minore Per_1
esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali solo su richiesta
[...]
dell'interessata e con monitoraggio di tali incontri da parte dei Servizi stessi;
5) Condanna parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre accessori e spese di contributo unificato come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 4932/2024
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Tonelato Parte_1 C.F._1
Alessandra, con domicilio eletto in Vicenza, Contrada dei Torretti, n. 12
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
1 Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di affidamento e contribuzione al mantenimento della prole
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: «“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni
diversa istanza, eccezione e domanda, a modifica delle condizioni concordate e oggetto del
decreto del Tribunale di Vicenza del 21.02.2019 R.G. 3535/2018 V.G. ai sensi degli artt. 337 bis
e segg. c.c.,
1.affidare la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva Persona_1
rafforzata al padre , attribuendo allo stesso il potere di assumere in via esclusiva Parte_1
anche le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale della minore, tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
2.disporre che la figlia abbia collocazione e stabile residenza presso il padre Persona_1 [...]
; Pt_1
3. disporre che possa stare con ogni settimana unicamente Controparte_1 Per_1
il lunedì pomeriggio dalle ore 16.15 alle ore 22.00 (ora in cui verrà riportata a casa dal sig.
o da persona da lui incaricata); Per_1
4. porre a carico di l'obbligo del mantenimento esclusivo, anche relativamente Parte_1
alle spese straordinarie, della figlia , che vivrà sempre presso di lui, e conseguentemente Per_1
porre fine all'obbligo di di contribuire al mantenimento della figlia con Parte_1 Per_1
l'assegno di € 500,00 a favore di ». Controparte_1
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il PM conclude per l'accoglimento del
ricorso».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ricorso depositato in data 22.11.2024, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe riportate.
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere intrattenuto una relazione more
uxorio con la resistente, quest'ultima già madre di un'altra figlia, , nata da precedente Persona_2
e diversa relazione;
2) come da tale relazione more uxorio sia nata in data [...] la figlia
; 3) di avere depositato in data 14.9.2018, a seguito dell'intollerabilità della Persona_1
convivenza per fatti ascrivibili alla resistente, un ricorso giurisdizionale volto a conseguire presso di sé la stabile e prevalente collocazione della figlia;
4) come tale procedimento si sia concluso con decreto del 4.3.2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha recepito gli accordi siglati dalle parti contendenti, finalizzati a: affidare la figlia minore a entrambi i genitori, disporre che la Per_1
stessa mantenesse residenza anagrafica presso la casa paterna;
disciplinare la suddivisione dei tempi di permanenza con l'uno o con l'altro genitore;
fissare nella somma capitale mensile di €
500,00 il contributo di mantenimento di dovuto dal Sig. ; 5) di essere stato contattato Per_1 Per_1
in data 14.4.2022 dalla resistente affinché si recasse presso la casa di costei, onde prelevare le due minori e a seguito delle percosse ricevute dal nuovo compagno, Persona_2 Per_1
6) come la resistente, per questo episodio e per altri attinenti al proprio personale stile Per_3
di vita, sia stata oggetto di attenzione e monitoraggio da parte dei servizi sociali;
7) di essere, a dispetto di quanto sancito nel decreto di omologa, sostanzialmente l'unico genitore a occuparsi della figlia la quale ultima vede la madre solo sporadicamente, per un solo pomeriggio con Per_1
pernotto; 8) di come la figlia, anche in soli tali brevi frangenti di convivenza presso la madre,
abbia subìto evidente nocumento sia in tema di alimentazione (scarso, saltuario e inadeguato) sia in tema di rendimento scolastico (compiti non eseguiti, materiale scolastico non portato a scuola);
9) di non potere attendere oltre circa la richiesta di affidamento super-esclusivo della minore, in ragione del sregolato stile di vita della resistente e del suo mancato reperimento di qualsiasi stabile occasione di lavoro.
3 Nel prospettare quindi tale sopravvenuta situazione di incapacità genitoriale della resistente e la nocività della stessa per la figlia ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto. Per_1
A dispetto di regolare notifica, parte resistente è rimasta contumace.
Con provvedimento del 26.2.2025, il Giudice modificava le statuizioni di cui al decreto di omologa del marzo 2019, affidando così la minore in via esclusiva al padre, revocando a carico di costui l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e disponendo come il diritto di visita da parte della madre dovesse avvenire in forma protetta, con ausilio da parte dei Servizi
sociali.
Soggetti cui, al contempo e con il medesimo provvedimento, è stato conferito l'incarico di monitorare gli atteggiamenti ed i comportamenti della coppia genitoriale, di esaminare entrambi i genitori ed i relativi contesti familiari e di vita e di valutare le capacità genitoriali di costoro.
Seguiva in data 8.8.2025 primo deposito di relazione da parte dei Servizi Sociali, cui seguiva richiesta di integrazione da parte del Giudicante onde rispondere puntualmente all'incarico conferito con provvedimento del febbraio 2025.
In data 6.11.2025 veniva depositata seconda relazione da parte dei Servizi Sociali.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 (nel corso della quale parte ricorrente ha insistito per la richiesta di affido super-esclusivo), il Giudice ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione del parere del PM, poi effettivamente reso in data
24.11.2025.
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Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree volte a conseguire, nei termini indicati in ricorso, la modifica delle condizioni di affidamento già
omologate dal Tribunale con proprio decreto del 4.3.2019 (v. doc. 3 ricorso).
4 In particolare, parte ricorrente chiede l'affido cd. “super esclusivo” della figlia minore,
l'accertamento del proprio obbligo al mantenimento esclusivo di costei nonché l'instaurazione di un regime di visite da parte della madre che non contempli il pernotto.
Le domande attoree devono ritenersi fondate, nei termini che seguono.
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L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
5 Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
6 strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Spostando le considerazioni al caso di specie, gli elementi rifluiti in atti consentono di apprezzare come l'originario concordato regime di affidamento condiviso della minore si sia rivelato Per_1
pregiudizievole per costei, tanto da rendere preferibile il suo affidamento al padre, in termini super esclusivi.
E tanto in ragione: 1) del disinteresse manifestato dalla madre, la quale non solo non si è costituita in giudizio ma anche non ha fornito elementi probatori onde dimostrare il pieno rispetto dei turni di collocazione presso di sé della figlia nei termini sanciti al punto b) del decreto di Per_1
omologa pronunciato dal Tribunale di Vicenza nel marzo 2019 (v. doc. 3 ricorso); 2) di come tale disinteresse si sia manifestato nei confronti della figlia tanto è vero che gli incontri con Per_1
quest'ultima sono avvenuti in maniera sporadica e si sono conclusi ben prima dell'instaurazione del presente contenzioso, per fatto ingiustificato ed esclusivamente imputabile alla resistente, 3)
di come tali incontri abbiano comportato un immediato e significativo peggioramento del rendimento scolastico della figlia (v. pag. 8 della relazione del 6.11.2025); 4) di come tale Per_1
disinteresse abbia impedito ai servizi Sociali la possibilità di organizzare degli incontri in spazio neutro onde riallacciare i rapporti, come invece disposto dal Giudice con provvedimento del
26.2.2025 (v. anche pagg. 2 e 6 relazione del 6.11.2025); 5) di come tale disinteresse si sia manifestato anche nei confronti dei Servizi Sociali i quali, a dispetto dell'apprezzabile durata
(ultra-semestrale) dell'incarico conferito, hanno avuto la possibilità di interloquire con la resistente per una sola volta (v. anche pag. 1 relazione del 6.11.2025); 6) di come tale disinteresse si sia manifestato anche nel mancato reperimento di un'occupazione onde assolvere al proprio obbligo genitoriale di mantenimento della prole (v. anche pag. 2 della relazione del 6.11.2025);
7 7) di come tale qualificato e articolato disinteresse sia stato fonte di insicurezza e pregiudizio per la minore (v. pag. 7 e pag. 8 della relazione del 6.11.2025).
Al contrario, l'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare in capo al ricorrente una piena capacità genitoriale, tale da esprimersi in termini davvero positivi per la minore Per_1
In particolare, è emerso come il ricorrente sia in grado di offrire alla figlia un ambiente sano,
pulito e idoneo per la crescita di costei;
di esprimersi nei confronti della figlia in termini positivi a livello di empatia e protezione, riuscendo altresì a fornire “una risposta attenta alle necessità
della minore, portando a termine con responsabilità e costanza gli impegni di cura. Inoltre, nella
gestione pratica ed organizzativa di , il papà pare favorire ed incoraggiare la Per_1
partecipazione della figlia ad attività sociali ed extrascolastiche in linea con i suoi interessi”
(così pag. 4 della relazione).
Come suggerito anche dal Giudicante in corso di causa, i Servizi Sociali hanno compiuto i dovuti approfondimenti e, all'esito degli stessi, con convincente motivazione (corroborata anche dalla realtà dei fatti e dalla creazione da parte del ricorrente di un contesto favorevole alla minore),
hanno apprezzato il pieno superamento da parte del Sig. di alcune criticità segnalate Per_1
all'epoca di deposito della relazione del 6.11.2023.
In estrema sintesi, gli accertati profili di inidoneità educativa della resistente, la riscontrata adeguatezza genitoriale del ricorrente (confermata anche dall'offerta alla figlia di un contesto pienamente rispondente alle esigenze materiali/affettive di costei) consentono di poter ritenere l'affido super-esclusivo a favore del Sig. come maggiormente rispondente agli Parte_1
interessi della minore.
Conclusione questa che si pone, del resto, in linea di continuità anche con quanto suggerito dai
Servizi Sociali in sede di deposito della propria relazione del novembre 2025.
Tale forma di affido comporta, necessariamente, il collocamento esclusivo di presso Persona_1
il padre nonché, a fronte di tale modifica del regime di affido della minore, la cessazione dal
8 novembre 2024 (data di instaurazione del presente contenzioso) dell'obbligo di mantenimento,
per come sancito al punto d) del decreto di omologa, pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data
4.3.2019 (v. doc. 3 ricorso).
Il padre provvederà, come già avviene, al mantenimento esclusivo della minore e al sostentamento diretto di qualsiasi spesa, sia essa ordinaria o straordinaria.
Da ultimo, nell'ottica di tendenziale recupero della “bigenitorialità”, si precisa che la madre potrà
vedere esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali solo su richiesta Per_1
dell'interessata e con monitoraggio di tali incontri da parte dei Servizi stessi (v. anche pag. 10
della relazione del novembre 2025).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia nonché degli adempimenti processuali compiuti nonché
delle prescrizioni di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone l'affido super-esclusivo di a favore di parte ricorrente, con attribuzione a Persona_1
quest'ultima della facoltà di prendere, anche senza il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per il minore;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, dispone la collocazione e la residenza della minore presso il ricorrente;
3) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, revoca dal mese di novembre 2024 l'obbligo di mantenimento originariamente stabilito nel decreto di omologa pronunciato inter partes dal Tribunale di Vicenza in data 4.3.2019;
9 4) Per quanto in motivazione, dispone che parte resistente possa vedere la figlia minore Per_1
esclusivamente in modalità protetta presso i Servizi Sociali solo su richiesta
[...]
dell'interessata e con monitoraggio di tali incontri da parte dei Servizi stessi;
5) Condanna parte resistente a rifondere a favore di parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre accessori e spese di contributo unificato come per legge.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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