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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/06/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 357/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PES SEBASTIANO Parte_1
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARROSU Controparte_1
ANNA MARIA, Avv. PILIA FRANCO e Avv. PILIA CARLO
Appellato
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis rejectis: Parte_1
1) in via del tutto preliminare, autorizzare l'appellato al Deposito delle sentenze n. 868/2022 del
Tribunale di Sassari, pubblicate il 19.8.2022 e depositate il 1.09.2022, rispettivamente nei procedimenti iscritti ai numeri 1660/2020 e 1683/2020 R.G.A.C. del medesimo Tribunale.
2) ammettere le prove testimoniali e C.T.U. dedotta con le memorie ex art. 183, VI comma, n°2
c.p.c.
pagina 1 di 7 3) riformare la Sentenza impugnata, siccome manifestamente errata ed ingiusta ed in accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellato dichiarare il Controparte_1
responsabile dei danni indicati in citazione.
4) condannare, infine l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del procedimento, con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Per il : “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1
reiectis
In via istruttoria:
a) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali e C.T.U) dedotte dal
nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. del 29.03.2021 Controparte_1
davanti al Tribunale di Sassari, rilevanti per la dimostrazione del caso fortuito, che vengono di seguito riportate: <<si deduce prova per testi sulle seguenti circostanze: vero che il>
si è occupato della gestione e manutenzione delle Controparte_1
opere secondarie del sistema idraulico della Bassa Valle del Coghinas, fino al novembre del
2006; 2) Vero che successivamente a tale data la competenza di tali opere, è esclusivamente della Regione Autonoma della Sardegna, mentre il Consorzio di bonifica è delegato alla sola vigilanza;
3) vero che per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria occorre apposita delega della regione;
4) vero che il ha costantemente CP_1 Controparte_1
segnalato alla Regione lo stato di degrado delle opere di seconda categoria;
5) vero CP_1 che tali opere si distinguono dall'impianto di distribuzione irrigua consortile;
6) vero che dal
2018 gli impianti idrovori sono a regime, e sono gestiti dal Servizio territoriale Opere idrauliche di Sassari (STOISS). 7) vero che nel 2020 vi è stato un allagamento dei terreni della bassa valle del Coghinas ed è stato richiesto lo stato di calamità.
Si indica come testimone l'Ing. . Testimone_1
Si chiede che venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire quanti metri cubi d'acqua può drenare l'impianto idrovoro di al massimo della sua portata>>. Parte_2
b) si insiste per l'ammissione la richiesta formulata all'udienza del 18.10.2024 dal
[...]
di chiamata del C.T.U. dott.ssa a Controparte_1 Persona_1
chiarimenti, quali formulati nella nota a firma del C.T.P. ing. hià prodotta a Persona_2 verbale all'udienza del 18.10.2024 e in pari data caricata il p.c.t.;
Nel merito: rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado n. 140/2022 del 09.02.202 del
Tribunale Civile di Sassari, e comunque rigettare la domanda risarcitoria dell'attore, siccome
pagina 2 di 7 infondata in fatto e in diritto, tenendo indenne l'appellato da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna per il risarcimento dei danni subiti dai terreni Controparte_1
di cui era proprietario o conduttore, siti in per settanta ettari, adibiti alla coltivazione di Parte_2
carciofi destinati al commercio. Esponeva:
- che si era verificata un'esondazione dei canali consortili a causa della carente pulizia e manutenzione, che aveva determinato consistenti allagamenti dei terreni, distruggendone il raccolto di carciofi, in particolare in data 24 gennaio 2019;
- che il danno era stato aggravato dal mancato funzionamento degli impianti idrovori destinati all'assorbimento di grandi quantità d'acqua;
- che la manutenzione di tali canali ed impianti era affidata al , resosi responsabile del CP_1 danno subito, quantificato in oltre 128.000,00 €;
- che la società assicuratrice del aveva ritenuto di non dover alcun indennizzo. CP_1
Pertanto, chiedeva:
1) accertare e dichiarare che il sinistro del 24.1.2019 sui terreni di proprietà dell'attore si era verificato a causa della mancata manutenzione dei canali di scolo e del mancato funzionamento della idrovora di proprietà del;
CP_1
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno a favore dell'attore nella complessiva somma di € 128.083,70, ovvero di quella accertata mediante C.T.U.;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed esponendo: CP_1
- che gli allagamenti dei terreni erano dovuti solo alle copiose piogge che nei giorni precedenti avevano interessato le località di;
Parte_2
- che, anche qualora gli impianti di smaltimento delle acque avessero funzionato, l'abbondanza delle precipitazioni li avrebbe comunque cagionati;
- che l'esondazione del canale di raccolta delle acque era inevitabile perché dovuta all'entità del fenomeno naturale e non alle carenze di manutenzione;
- che non era sua competenza gestire e manutenere gli idrovori, poiché di competenza della
Regione Sardegna.
pagina 3 di 7 La causa veniva istruita con produzioni documentali, disattese le istanze istruttorie e l'espletamento di una C.T.U.
Con la sentenza n. 140/2022 del 9.2.2022, il Giudice rigettava la domanda attorea e lo condannava al rimborso delle spese processuali in favore del . CP_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , affidato ad un'unica doglianza relativa alla omessa Pt_1
interpretazione degli elementi probatori e alla contradditoria motivazione in ordine alla mancata acquisizione delle prove.
Pertanto, ha chiesto:
1) ammettere le prove testimoniali e la C.T.U. dedotta con le memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
2) riformare la sentenza poiché manifestamente infondata ed accogliere i motivi di appello, dichiarando il responsabile dei danni;
CP_1
3) condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del procedimento, con clausola di provvisoria esecuzione.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, CP_1
con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
Ha altresì chiesto:
1) ammettere le istanze istruttorie da esso dedotte nella memoria ai sensi dell'art. 183, n. 2, c.p.c.;
2) confermare la sentenza e rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 1.2.2023, questa Corte ha ammesso la prova per interrogatorio e per testi dedotta da parte appellante nei limiti dei capi 1 e 2 della seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante si è doluto della erronea interpretazione degli elementi probatori nella parte in cui il Giudice considerava insufficienti le fotografie sui luoghi e la perizia di parte ed ha lamentato la mancata ammissione di una C.T.U.
L'appello è fondato e merita pregio.
Tutti i testimoni, escussi alle udienze del 17 aprile 2023 e 10 novembre 2023 di questo grado di giudizio, individuavano i terreni interessati dalla tracimazione delle acque provenienti dai canali consortili e riferivano concordemente che gli stessi, coltivati a carciofaia, si erano allagati dopo una pagina 4 di 7 settimana di intense piogge del gennaio 2019. Inoltre, confermavano i danni subiti dall'appellante a seguito dell'evento del 24 gennaio 2019.
Dalla CTU, volta alla determinazione dell'entità dei danni subiti dal sui terreni per la perdita delle Pt_1 coltivazioni di carciofi, emerge che: “sulla base delle indicazioni riportate dal CTP in merito ai dati climatici, soffermarsi sulla valutazione fatta dallo stesso relativamente al risarcimento danni alle colture agrarie presentate tra il 2016 e il 03/02/2021 e dagli eventi che le hanno determinate, nonostante non vi sia dubbio sulla presenza di variazioni climatico ambientali, caratterizzate da un incremento di eventi piovosi di intensità rilevante, e con quantitativi medi di pioggia annuale sensibilmente in aumento. Così come riportato a pag. 51, il totale delle richieste di risarcimento danni per il periodo 2016-2021 è pari a 80, di cui la maggior parte fa riferimento a casi di rottura condotta
(74%) mentre, il rimanente 26% (21 richieste) sono riferite ad eventi di esondazione dei canali di scolo
e sono concentrate nell'anno 2019 (18 su 21).
Tenendo conto che così come evidenziato durante il sopralluogo i canali sono stati oggetto di interventi di pulizia, la “situazione” presentatasi nel 2019 può essere associata alla presenza di eccessiva vegetazione, documentata in atti, che non ha consentito al canale di svolgere nella totalità la propria funzione, riducendone la possibilità dello stesso di fronteggiare anche eventi atmosferici eccezionali;
la corretta attività del canale avrebbe potuto ridurre eventuali maggiori conseguenze, venutasi a creare invece con gli allegamenti verificatesi, nonostante altresì la presenza di accorgimenti
(rilevabili al momento del sopralluogo solo in regione Tamarizi) da parte di privati finalizzati a ridurre la presenza di ristagni. Sulla base di quanto precedentemente schematizzato si ottiene un mancato guadagno pari a euro 31.657,00 per, un valore in C.T. di € 31.700,00” (cfr. pagg. 32-35).
Per contro, il avrebbe dovuto provare il caso fortuito delle precipitazioni atmosferiche. CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione insegna che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un
“nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia” (Cass., sent. n. 30521/2019).
Nel caso di specie, il non provava né il caso fortuito né la forza maggiore consistente, CP_1 secondo le allegazioni di parte appellata, nella eccezionalità dell'evento atmosferico relativo alle violente piogge della settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, assimilabile ad una calamità naturale.
pagina 5 di 7 Inoltre, negava che la gestione e la manutenzione delle opere in questione rientrasse nelle competenze consortili, poiché a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 6/2008 tali funzioni erano state demandate alla Regione Sardegna, cui faceva capo anche la gestione degli impianti idrovori.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato non emerge la presenza di tale eccezionalità per il periodo per cui è causa. In particolare, dalla richiesta di informazioni metereologiche all'ARPAS emerge la sola indicazione dei millimetri di pioggia caduta in quei giorni, ma non era stato dichiarato lo stato di calamità naturale (cfr. doc. 2).
Dello stesso tenore risultano gli altri documenti prodotti dal , che non evidenziano nessuna CP_1
criticità specifica in relazione alle precipitazioni né dimostrano che la manutenzione degli impianti fosse unicamente in capo alla Regione Sardegna. Pur essendo vero che la Regione ha il compito di contribuire alle spese dei consorzi per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e per la realizzazione di progetti di miglioramento fondiario, la gestione di tali opere spetta prettamente ai consorzi.
È noto che il mese di gennaio è un mese generalmente piovoso e la tracimazione delle acque piovane dai canali consortili, in conseguenza dell'intensificarsi delle piogge, non poteva definirsi un evento eccezionale ed imprevedibile tale da poter integrare l'ipotesi della esimente del caso fortuito.
In difetto di tale prova deve, pertanto, escludersi la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito.
Rispetto a tali ultimi assunti, è sufficiente richiamare le risultanze istruttorie sopra evidenziate e, in particolare, le precise ed univoche dichiarazioni testimoniali in ordine sia all'allagamento dei terreni facenti parte dell'azienda agricola dell'appellante sia alla presenza di colture di carciofi.
Pertanto, in tale contesto probatorio, va affermata la sussistenza del rapporto causale tra la perdita del raccolto e l'evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte condivide il percorso argomentativo ed i principi e metodi scientifici seguiti dal consulente nella determinazione del danno, pari ad € 31.700,00, neppure contestati.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio per il , che vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri CP_1
di cui al D.M. 147/2022 aggiornati sulla base dello scaglione di riferimento della causa, valori medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 140/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 09.02.2022;
pagina 6 di 7 - condanna il al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1 dell'appellante, pari ad € 31.700,00, oltre interessi dall'accadimento denunciato fino al pagamento.
- condanna altresì il a rifondere all'appellante le spese Controparte_1
di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi per il presente grado, ed € 5.810,00 per compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 11.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE
La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 357/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. PES SEBASTIANO Parte_1
Appellante contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARROSU Controparte_1
ANNA MARIA, Avv. PILIA FRANCO e Avv. PILIA CARLO
Appellato
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita contrariis rejectis: Parte_1
1) in via del tutto preliminare, autorizzare l'appellato al Deposito delle sentenze n. 868/2022 del
Tribunale di Sassari, pubblicate il 19.8.2022 e depositate il 1.09.2022, rispettivamente nei procedimenti iscritti ai numeri 1660/2020 e 1683/2020 R.G.A.C. del medesimo Tribunale.
2) ammettere le prove testimoniali e C.T.U. dedotta con le memorie ex art. 183, VI comma, n°2
c.p.c.
pagina 1 di 7 3) riformare la Sentenza impugnata, siccome manifestamente errata ed ingiusta ed in accoglimento delle conclusioni formulate dall'appellato dichiarare il Controparte_1
responsabile dei danni indicati in citazione.
4) condannare, infine l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del procedimento, con clausola di provvisoria esecuzione come per legge”.
Per il : “piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1
reiectis
In via istruttoria:
a) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie (prove testimoniali e C.T.U) dedotte dal
nella memoria ex art. 183 n. 2) c.p.c. del 29.03.2021 Controparte_1
davanti al Tribunale di Sassari, rilevanti per la dimostrazione del caso fortuito, che vengono di seguito riportate: <<si deduce prova per testi sulle seguenti circostanze: vero che il>
si è occupato della gestione e manutenzione delle Controparte_1
opere secondarie del sistema idraulico della Bassa Valle del Coghinas, fino al novembre del
2006; 2) Vero che successivamente a tale data la competenza di tali opere, è esclusivamente della Regione Autonoma della Sardegna, mentre il Consorzio di bonifica è delegato alla sola vigilanza;
3) vero che per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria occorre apposita delega della regione;
4) vero che il ha costantemente CP_1 Controparte_1
segnalato alla Regione lo stato di degrado delle opere di seconda categoria;
5) vero CP_1 che tali opere si distinguono dall'impianto di distribuzione irrigua consortile;
6) vero che dal
2018 gli impianti idrovori sono a regime, e sono gestiti dal Servizio territoriale Opere idrauliche di Sassari (STOISS). 7) vero che nel 2020 vi è stato un allagamento dei terreni della bassa valle del Coghinas ed è stato richiesto lo stato di calamità.
Si indica come testimone l'Ing. . Testimone_1
Si chiede che venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio al fine di stabilire quanti metri cubi d'acqua può drenare l'impianto idrovoro di al massimo della sua portata>>. Parte_2
b) si insiste per l'ammissione la richiesta formulata all'udienza del 18.10.2024 dal
[...]
di chiamata del C.T.U. dott.ssa a Controparte_1 Persona_1
chiarimenti, quali formulati nella nota a firma del C.T.P. ing. hià prodotta a Persona_2 verbale all'udienza del 18.10.2024 e in pari data caricata il p.c.t.;
Nel merito: rigettare l'appello, confermando la sentenza di primo grado n. 140/2022 del 09.02.202 del
Tribunale Civile di Sassari, e comunque rigettare la domanda risarcitoria dell'attore, siccome
pagina 2 di 7 infondata in fatto e in diritto, tenendo indenne l'appellato da ogni avversa pretesa. Con vittoria di spese e competenze”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Sassari il Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna per il risarcimento dei danni subiti dai terreni Controparte_1
di cui era proprietario o conduttore, siti in per settanta ettari, adibiti alla coltivazione di Parte_2
carciofi destinati al commercio. Esponeva:
- che si era verificata un'esondazione dei canali consortili a causa della carente pulizia e manutenzione, che aveva determinato consistenti allagamenti dei terreni, distruggendone il raccolto di carciofi, in particolare in data 24 gennaio 2019;
- che il danno era stato aggravato dal mancato funzionamento degli impianti idrovori destinati all'assorbimento di grandi quantità d'acqua;
- che la manutenzione di tali canali ed impianti era affidata al , resosi responsabile del CP_1 danno subito, quantificato in oltre 128.000,00 €;
- che la società assicuratrice del aveva ritenuto di non dover alcun indennizzo. CP_1
Pertanto, chiedeva:
1) accertare e dichiarare che il sinistro del 24.1.2019 sui terreni di proprietà dell'attore si era verificato a causa della mancata manutenzione dei canali di scolo e del mancato funzionamento della idrovora di proprietà del;
CP_1
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno a favore dell'attore nella complessiva somma di € 128.083,70, ovvero di quella accertata mediante C.T.U.;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese e degli onorari.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto della domanda attorea ed esponendo: CP_1
- che gli allagamenti dei terreni erano dovuti solo alle copiose piogge che nei giorni precedenti avevano interessato le località di;
Parte_2
- che, anche qualora gli impianti di smaltimento delle acque avessero funzionato, l'abbondanza delle precipitazioni li avrebbe comunque cagionati;
- che l'esondazione del canale di raccolta delle acque era inevitabile perché dovuta all'entità del fenomeno naturale e non alle carenze di manutenzione;
- che non era sua competenza gestire e manutenere gli idrovori, poiché di competenza della
Regione Sardegna.
pagina 3 di 7 La causa veniva istruita con produzioni documentali, disattese le istanze istruttorie e l'espletamento di una C.T.U.
Con la sentenza n. 140/2022 del 9.2.2022, il Giudice rigettava la domanda attorea e lo condannava al rimborso delle spese processuali in favore del . CP_1
***
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , affidato ad un'unica doglianza relativa alla omessa Pt_1
interpretazione degli elementi probatori e alla contradditoria motivazione in ordine alla mancata acquisizione delle prove.
Pertanto, ha chiesto:
1) ammettere le prove testimoniali e la C.T.U. dedotta con le memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c.;
2) riformare la sentenza poiché manifestamente infondata ed accogliere i motivi di appello, dichiarando il responsabile dei danni;
CP_1
3) condannare l'appellato alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi del procedimento, con clausola di provvisoria esecuzione.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, CP_1
con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio.
Ha altresì chiesto:
1) ammettere le istanze istruttorie da esso dedotte nella memoria ai sensi dell'art. 183, n. 2, c.p.c.;
2) confermare la sentenza e rigettare la domanda, con vittoria di spese.
Con l'ordinanza del 1.2.2023, questa Corte ha ammesso la prova per interrogatorio e per testi dedotta da parte appellante nei limiti dei capi 1 e 2 della seconda memoria ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
All'udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello, l'appellante si è doluto della erronea interpretazione degli elementi probatori nella parte in cui il Giudice considerava insufficienti le fotografie sui luoghi e la perizia di parte ed ha lamentato la mancata ammissione di una C.T.U.
L'appello è fondato e merita pregio.
Tutti i testimoni, escussi alle udienze del 17 aprile 2023 e 10 novembre 2023 di questo grado di giudizio, individuavano i terreni interessati dalla tracimazione delle acque provenienti dai canali consortili e riferivano concordemente che gli stessi, coltivati a carciofaia, si erano allagati dopo una pagina 4 di 7 settimana di intense piogge del gennaio 2019. Inoltre, confermavano i danni subiti dall'appellante a seguito dell'evento del 24 gennaio 2019.
Dalla CTU, volta alla determinazione dell'entità dei danni subiti dal sui terreni per la perdita delle Pt_1 coltivazioni di carciofi, emerge che: “sulla base delle indicazioni riportate dal CTP in merito ai dati climatici, soffermarsi sulla valutazione fatta dallo stesso relativamente al risarcimento danni alle colture agrarie presentate tra il 2016 e il 03/02/2021 e dagli eventi che le hanno determinate, nonostante non vi sia dubbio sulla presenza di variazioni climatico ambientali, caratterizzate da un incremento di eventi piovosi di intensità rilevante, e con quantitativi medi di pioggia annuale sensibilmente in aumento. Così come riportato a pag. 51, il totale delle richieste di risarcimento danni per il periodo 2016-2021 è pari a 80, di cui la maggior parte fa riferimento a casi di rottura condotta
(74%) mentre, il rimanente 26% (21 richieste) sono riferite ad eventi di esondazione dei canali di scolo
e sono concentrate nell'anno 2019 (18 su 21).
Tenendo conto che così come evidenziato durante il sopralluogo i canali sono stati oggetto di interventi di pulizia, la “situazione” presentatasi nel 2019 può essere associata alla presenza di eccessiva vegetazione, documentata in atti, che non ha consentito al canale di svolgere nella totalità la propria funzione, riducendone la possibilità dello stesso di fronteggiare anche eventi atmosferici eccezionali;
la corretta attività del canale avrebbe potuto ridurre eventuali maggiori conseguenze, venutasi a creare invece con gli allegamenti verificatesi, nonostante altresì la presenza di accorgimenti
(rilevabili al momento del sopralluogo solo in regione Tamarizi) da parte di privati finalizzati a ridurre la presenza di ristagni. Sulla base di quanto precedentemente schematizzato si ottiene un mancato guadagno pari a euro 31.657,00 per, un valore in C.T. di € 31.700,00” (cfr. pagg. 32-35).
Per contro, il avrebbe dovuto provare il caso fortuito delle precipitazioni atmosferiche. CP_1
Sul punto, la Corte di Cassazione insegna che “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., perché le precipitazioni atmosferiche possano integrare l'ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo, occorre che esse rivestano i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità ed il conseguente accertamento, in particolare quello della ricorrenza di un “forte temporale”, di un
“nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare - in relazione alla peculiarità del fenomeno - non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della “res” oggetto di custodia” (Cass., sent. n. 30521/2019).
Nel caso di specie, il non provava né il caso fortuito né la forza maggiore consistente, CP_1 secondo le allegazioni di parte appellata, nella eccezionalità dell'evento atmosferico relativo alle violente piogge della settimana dal 17 al 24 gennaio 2019, assimilabile ad una calamità naturale.
pagina 5 di 7 Inoltre, negava che la gestione e la manutenzione delle opere in questione rientrasse nelle competenze consortili, poiché a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 6/2008 tali funzioni erano state demandate alla Regione Sardegna, cui faceva capo anche la gestione degli impianti idrovori.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato non emerge la presenza di tale eccezionalità per il periodo per cui è causa. In particolare, dalla richiesta di informazioni metereologiche all'ARPAS emerge la sola indicazione dei millimetri di pioggia caduta in quei giorni, ma non era stato dichiarato lo stato di calamità naturale (cfr. doc. 2).
Dello stesso tenore risultano gli altri documenti prodotti dal , che non evidenziano nessuna CP_1
criticità specifica in relazione alle precipitazioni né dimostrano che la manutenzione degli impianti fosse unicamente in capo alla Regione Sardegna. Pur essendo vero che la Regione ha il compito di contribuire alle spese dei consorzi per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica e per la realizzazione di progetti di miglioramento fondiario, la gestione di tali opere spetta prettamente ai consorzi.
È noto che il mese di gennaio è un mese generalmente piovoso e la tracimazione delle acque piovane dai canali consortili, in conseguenza dell'intensificarsi delle piogge, non poteva definirsi un evento eccezionale ed imprevedibile tale da poter integrare l'ipotesi della esimente del caso fortuito.
In difetto di tale prova deve, pertanto, escludersi la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito.
Rispetto a tali ultimi assunti, è sufficiente richiamare le risultanze istruttorie sopra evidenziate e, in particolare, le precise ed univoche dichiarazioni testimoniali in ordine sia all'allagamento dei terreni facenti parte dell'azienda agricola dell'appellante sia alla presenza di colture di carciofi.
Pertanto, in tale contesto probatorio, va affermata la sussistenza del rapporto causale tra la perdita del raccolto e l'evento dannoso.
Alla luce di quanto esposto, questa Corte condivide il percorso argomentativo ed i principi e metodi scientifici seguiti dal consulente nella determinazione del danno, pari ad € 31.700,00, neppure contestati.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio per il , che vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri CP_1
di cui al D.M. 147/2022 aggiornati sulla base dello scaglione di riferimento della causa, valori medi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 140/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Sassari in data 09.02.2022;
pagina 6 di 7 - condanna il al risarcimento dei danni nei confronti Controparte_1 dell'appellante, pari ad € 31.700,00, oltre interessi dall'accadimento denunciato fino al pagamento.
- condanna altresì il a rifondere all'appellante le spese Controparte_1
di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 9.991,00 per compensi per il presente grado, ed € 5.810,00 per compensi del primo grado di giudizio, oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari, il 11.6.2025 Il Presidente est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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