TRIB
Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2024, n. 11573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11573 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 15/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11180 del R.G. dell'anno 2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Fanetti – A. Gabutti in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Valentini in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/04/21, ritualmente notificati, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo :“accertata e dichiarata la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 06.12.2019 al 30.04.2020 e dal 25.05.2020 al 31.12.2020 e l'inquadramento del ricorrente nel livello IV di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, e accertato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente medesimo, condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di
€ 15.916,39 per gli emolumenti di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.” Si è costituita in giudizio la parte convenuta indicata in epigrafe contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
1 La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata espletata CTU contabile;
la causa ed è stata discussa e decisa all'udienza del 15/11/24 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta. Dalla documentazione prodotta in atti ( lettere di assunzione e prospetti paga) deve ritenersi provato che tra le parti sono intercorsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6/12/19 al 30/04/20 ed un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25/05/20 al 31/12/20 con qualifica di cuoco ed inquadramento nel livello IV° previsto dal CCNL di settore applicabile Turismo – pubblici esercizi, con previsione di un orario di lavoro part time di 18 ore settimanali nel primo contratto e di 30 ore settimanali nel secondo contratto. In ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato la teste di parte ricorrente , Pt_2 ex coniuge del ricorrente, ha dichiarato: “…confermo che il ricorrente ha lavorato nel periodo 2019- 2020 come cuoco presso la Caserma di viale di Tor di Quinto …ricordo di aver accompagnato il ricorrente
2 il giorno in cui ha effettuato il colloquio per l'assunzione…lavorava dal lunedì al sabato. Lavorava dalle 10:00 fino alle 15:30 e dalle 19:00 alle 22:30…preciso che qualche volta ho accompagnato al lavoro il ricorrente la mattina o la sera”. Ancora il secondo teste di parte ricorrente ha dichiarato: “…il ricorrente ha lavorato presso la caserma di viale Tor di Quinto tra il 2020 ed il 2021. Io lo accompagnavo lì un paio di volte alla settimana alle 10:00 con la mia autovettura Mini Cooper, poi lo andavo anche a riprendere verso le ore 16:00. So che il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco. I giorni in cui accompagnavo il ricorrente variavano durante la settimana…quando andavo a prendere il ricorrente alle 16:00 lo riaccompagnavo alle 18:00 e lo andavo a riprendere alle 22:30 / 23:00”. I testi di parte ricorrente non hanno confermato, poi, il mancato godimento di ferie e permessi da parte del ricorrente. Il teste di parte convenuta escusso, che ha dichiarato di aver lavorato presso la caserma dal 2014 al 2021 come cassiere responsabile, ha dichiarato che il ricorrente ha Persona_1 lavorato lì come cuoco nel servizio del pranzo ma non ha ricordato i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e di non sapere se quest'ultimo sia stato posto in cassa integrazione nel luglio 2020; ha confermato, inoltre, i capitoli della memoria lett. k. (Nel mese di agosto 2020, lo stesso ricorrente è partito per l'Ecuador: la sua permanenza nel paese d'origine si è protratta sino al 27 settembre 2020 per un problema di salute della moglie e, pertanto, lo stesso ha fatto rientro nel posto di lavoro solo il 28 settembre 2020 ) l. ( Il 12 ottobre 2020 il ristorante è stato chiuso per il verificarsi di alcuni casi di positività ed è stato riaperto solo il 31 ottobre 2020: in quel periodo tutti i dipendenti sono stati nuovamente collocati in FIS) n. (In ogni caso, in considerazione della situazione, i dipendenti sono stati collocati ancora in cassa integrazione dal 16 al 30 novembre 2020 (doc. n. 4) e, successivamente, dal 1° al 24 dicembre 2020 ) ed ha dichiarato, pur avendo precedentemente dichiarato di non ricordare i periodi nei quali il ricorrente ha lavorato per la convenuta, che nel periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020 e da giugno 2020 a luglio 2020 il ricorrente ha lavorato 2 o 3 volte la sera ed in tali occasioni non ha lavorato a pranzo. Dalle risultanze istruttorie rassegnate deve ritenersi sufficientemente provato sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi che il ricorrente, nei periodi incontestati del rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni di cuoco, ha osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 15,30 e dalle ore 18,00 alle ore 22,30, tranne che nei periodi dicembre 2019 – febbraio 2020 e giugno – luglio 2020 nei quali l'orario di lavoro osservato deve ritenersi almeno quello contrattualmente previsto. Al fine di calcolare le differenze eventualmente dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità ferie e permessi non goduti ove non risultanti dai prospetti paga in atti, in riferimento ai distinti periodi del rapporto di lavoro subordinato dal 6/12/19 al 30/04/20 e dal 25/05/20 al 31/12/20 sulla base del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicabile per l'inquadramento nel 4° livello, non contestato, e di un orario di lavoro quale quello appena indicato, tenendo anche in considerazione i periodi di CIG risultanti dalla documentazione prodotta in atti, è stata disposta CTU contabile ed il CTU ha condivisibilmente concluso che tali differenze, compreso il TFR, ammontano ad euro 5.235,36 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al 4/11/24. In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente – creditrice in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
3 della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, previamente compensate per il 30% in virtù del parziale accoglimento del ricorso e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nei periodi dal 06/12/19 al 30/04/20 e dal 25/05/20 al 31/12/20 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 4° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 5.235,36 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4/11/24 al soddisfo. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 15/11/24 IL GIUDICE
Luca Redavid
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 15/11/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 11180 del R.G. dell'anno 2021 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. C. Fanetti – A. Gabutti in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. M. Valentini in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/04/21, ritualmente notificati, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro ed ha concluso chiedendo :“accertata e dichiarata la natura subordinata e a tempo pieno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo precisato dal 06.12.2019 al 30.04.2020 e dal 25.05.2020 al 31.12.2020 e l'inquadramento del ricorrente nel livello IV di classificazione del personale di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, e accertato l'orario di lavoro svolto dal ricorrente medesimo, condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento nei confronti dell'istante, della complessiva somma di
€ 15.916,39 per gli emolumenti di cui al C.C.N.L. Turismo – pubblici esercizi, come da conteggio analitico allegato, o della diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di causa o che stabilirà il Giudice, anche in via equitativa, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare, inoltre, la convenuta al risarcimento del danno in favore dell'istante, da determinarsi in via equitativa, discendente, dall'omesso, inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.” Si è costituita in giudizio la parte convenuta indicata in epigrafe contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
1 La causa è stata istruita con documenti e testimoni ed è stata espletata CTU contabile;
la causa ed è stata discussa e decisa all'udienza del 15/11/24 con la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione. Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c..c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum. In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Cass. n. 4171/06 ha precisato che “ l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale. Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto”( conf. Cass. n. 5645/09).
Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta. Dalla documentazione prodotta in atti ( lettere di assunzione e prospetti paga) deve ritenersi provato che tra le parti sono intercorsi un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 6/12/19 al 30/04/20 ed un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 25/05/20 al 31/12/20 con qualifica di cuoco ed inquadramento nel livello IV° previsto dal CCNL di settore applicabile Turismo – pubblici esercizi, con previsione di un orario di lavoro part time di 18 ore settimanali nel primo contratto e di 30 ore settimanali nel secondo contratto. In ordine all'orario di lavoro effettivamente osservato la teste di parte ricorrente , Pt_2 ex coniuge del ricorrente, ha dichiarato: “…confermo che il ricorrente ha lavorato nel periodo 2019- 2020 come cuoco presso la Caserma di viale di Tor di Quinto …ricordo di aver accompagnato il ricorrente
2 il giorno in cui ha effettuato il colloquio per l'assunzione…lavorava dal lunedì al sabato. Lavorava dalle 10:00 fino alle 15:30 e dalle 19:00 alle 22:30…preciso che qualche volta ho accompagnato al lavoro il ricorrente la mattina o la sera”. Ancora il secondo teste di parte ricorrente ha dichiarato: “…il ricorrente ha lavorato presso la caserma di viale Tor di Quinto tra il 2020 ed il 2021. Io lo accompagnavo lì un paio di volte alla settimana alle 10:00 con la mia autovettura Mini Cooper, poi lo andavo anche a riprendere verso le ore 16:00. So che il ricorrente svolgeva mansioni di cuoco. I giorni in cui accompagnavo il ricorrente variavano durante la settimana…quando andavo a prendere il ricorrente alle 16:00 lo riaccompagnavo alle 18:00 e lo andavo a riprendere alle 22:30 / 23:00”. I testi di parte ricorrente non hanno confermato, poi, il mancato godimento di ferie e permessi da parte del ricorrente. Il teste di parte convenuta escusso, che ha dichiarato di aver lavorato presso la caserma dal 2014 al 2021 come cassiere responsabile, ha dichiarato che il ricorrente ha Persona_1 lavorato lì come cuoco nel servizio del pranzo ma non ha ricordato i periodi di svolgimento della prestazione lavorativa del ricorrente e di non sapere se quest'ultimo sia stato posto in cassa integrazione nel luglio 2020; ha confermato, inoltre, i capitoli della memoria lett. k. (Nel mese di agosto 2020, lo stesso ricorrente è partito per l'Ecuador: la sua permanenza nel paese d'origine si è protratta sino al 27 settembre 2020 per un problema di salute della moglie e, pertanto, lo stesso ha fatto rientro nel posto di lavoro solo il 28 settembre 2020 ) l. ( Il 12 ottobre 2020 il ristorante è stato chiuso per il verificarsi di alcuni casi di positività ed è stato riaperto solo il 31 ottobre 2020: in quel periodo tutti i dipendenti sono stati nuovamente collocati in FIS) n. (In ogni caso, in considerazione della situazione, i dipendenti sono stati collocati ancora in cassa integrazione dal 16 al 30 novembre 2020 (doc. n. 4) e, successivamente, dal 1° al 24 dicembre 2020 ) ed ha dichiarato, pur avendo precedentemente dichiarato di non ricordare i periodi nei quali il ricorrente ha lavorato per la convenuta, che nel periodo da dicembre 2019 a febbraio 2020 e da giugno 2020 a luglio 2020 il ricorrente ha lavorato 2 o 3 volte la sera ed in tali occasioni non ha lavorato a pranzo. Dalle risultanze istruttorie rassegnate deve ritenersi sufficientemente provato sulla base delle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi che il ricorrente, nei periodi incontestati del rapporto di lavoro subordinato con svolgimento di mansioni di cuoco, ha osservato un orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle ore 15,30 e dalle ore 18,00 alle ore 22,30, tranne che nei periodi dicembre 2019 – febbraio 2020 e giugno – luglio 2020 nei quali l'orario di lavoro osservato deve ritenersi almeno quello contrattualmente previsto. Al fine di calcolare le differenze eventualmente dovute a parte ricorrente per i titoli indicati in ricorso, tranne l'indennità ferie e permessi non goduti ove non risultanti dai prospetti paga in atti, in riferimento ai distinti periodi del rapporto di lavoro subordinato dal 6/12/19 al 30/04/20 e dal 25/05/20 al 31/12/20 sulla base del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL applicabile per l'inquadramento nel 4° livello, non contestato, e di un orario di lavoro quale quello appena indicato, tenendo anche in considerazione i periodi di CIG risultanti dalla documentazione prodotta in atti, è stata disposta CTU contabile ed il CTU ha condivisibilmente concluso che tali differenze, compreso il TFR, ammontano ad euro 5.235,36 comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sino al 4/11/24. In ordine a tali differenze la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente – creditrice in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'art. 1218 c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale ( Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001) :” In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere
3 della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) ( conf. Cass. n. 826/15). Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano gli ulteriori interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c. Le spese di lite, previamente compensate per il 30% in virtù del parziale accoglimento del ricorso e liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) applicabile ratione temporis, debbono essere poste a carico della parte convenuta in virtù della soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Anche le spese di CTU, separatamente liquidate, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato nei periodi dal 06/12/19 al 30/04/20 e dal 25/05/20 al 31/12/20 nonché il diritto di parte ricorrente all'inquadramento nel livello 4° previsto dal CCNL di settore applicabile;
condanna la società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 5.235,36 per le differenze dovute per i titoli indicati nella CTU espletata, oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria dal 4/11/24 al soddisfo. Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, nonché al pagamento delle spese di CTU separatamente liquidate. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 15/11/24 IL GIUDICE
Luca Redavid
4