Articolo 5 della Legge 18 aprile 1989, n. 132
Articolo 4Articolo 6
Versione
21 aprile 1989
Art. 5. 1. L'Ufficio centrale per il referendum, sulla base dei verbali di tutti gli uffici provinciali e di quelli inviati dagli uffici consolari a termini dell'articolo 4, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati per le sezioni istituite a norma dell' articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, compie le operazioni previste dall' articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352 , intendendosi sostituita alla proclamazione dei risultati la comunicazione a ciascuna delle due Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri dei voti riportati dal quesito proposto.
Note all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 30 della legge n. 18/1979 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 30. - Il Ministero dell'interno d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'art. 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilato sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunita' inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'art. 26. L'elenco deve pervenire non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'art. 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976.
Sulla base dei dati ricevuti, il capo d'ufficio consolare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna localita' in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 200. L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite e' indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto. Ove in una localita' vi siano piu' sezioni l'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora cio' non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue.
Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio, dando atto altresi' del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco.
Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale.
Quando in una localita' non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnati alla sezione istituita nella localita' piu' vicina della stessa circoscrizione consolare.
Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si deve far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una localita' prescelta dal capo dell'ufficio consolare.
Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti".
- Il testo dell' art. 36 della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), e' il seguente:
"Art. 36. - L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum".
Entrata in vigore il 21 aprile 1989