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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 121 del ruolo generale anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 14.3.2025 tra
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Angelo Ceneviva e Anna Maria Tocci
Appellante
e
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Lia Cardarola
Appellato
Nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: Disporre: - l'aumento dell'assegno paterno di concorso al mantenimento nei confronti dei figli e , stante le accresciute esigenze di vita Per_1 Per_2 degli stessi;
- in ogni caso, un diverso regime di zi le spese straordinarie, prevedendole a totale carico del , ovvero in misura del 75% a carico del medesimo, o in misura CP_1 proporzionale tra i due genitori;
- la corresponsione in favore di Pt_1 Parte_1 dell'assegno di divorzio ritenuto congruo;
- vinti spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare in ogni sua parte l'appello e confermare la sentenza n. 2168/2023 resa dal Tribunale di Taranto, condannando l'appellante alla rifusione delle spese e competente di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.3.2024, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 2168/202 anto in data 22.9.2023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal coniuge separato : si è dato atto della intervenuta cessazione degli effetti civili Controparte_1 ati confermati i provvedimenti già vigenti nel regime di separazione, in ordine all'obbligo e misura del concorso del GADALETA al mantenimento dei figli e è stata rigettata la domanda di assegno di Per_1 Per_2 divorzio proposta dalla , nonché le altre domande riconvenzionali dalla Pt_1 medesima proposte;
sono state compensate le spese.
L'appellante ha chiesto la riforma della predetta sentenza, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali proposte: 1) l'aumento dell'assegno paterno di concorso al mantenimento nei confronti dei figli e Per_1
stante le accresciute esigenze di vita degli stessi;
2) un diverso r di Per_2 ripartizione per le spese straordinarie, prevedendole a totale carico del , CP_1 ovvero in misura del 75% a carico del medesimo, o in misura proporzi genitori;
3) la corresponsione in favore di dell'assegno Parte_1 di divorzio ritenuto congruo;
L'appellante ha censurato la sentenza, non condividendo la motivazione resa dal primo giudice, a sostegno del rigetto delle predette domande riconvenzionali.
Con riferimento al regime di ripartizione delle spese straordinarie, l'appellante ha evidenziato come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'esistenza di un giudicato sulla questione, rinvenibile nelle condizioni economiche della separazione consensuale, che non prevedevano alcun criterio di ripartizione delle spese straordinarie, ma unicamente la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ognuno dei figli, nonché nel provvedimento ex art. 710 c.p.c. del Tribunale del 24.4.2014, reiettivo sia della richiesta del di riduzione dell'assegno, sia della CP_1 domanda riconvenzionale della scimento del contributo del 50% Pt_1 da parte del padre nell'erogazione delle spese straordinarie. La statuizione del Tribunale non teneva conto tuttavia delle accresciute esigenze di vita dei figli, né in generale delle risultanze istruttorie, dalle quali emergeva una adeguata capacità reddituale del
, nonché della sua attuale moglie, ed una minore capacità reddituale della CP_1 stessa , Per le medesime ragioni, si censurava la decisione del tribunale di Pt_1 confer gno di mantenimento, nonostante le innegabili maggiori esigenze di vita dei figli. Con riferimento alla domanda di assegno di divorzio, l'appellante evidenziava come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'insussistenza dei suoi presupposti, sia quello della sua funzione assistenziale, sia quello della sua funzione compensativa.
Si è ritualmente costituito l'appellato, per eccepire l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per insistere nella conferma della sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale della Procura della Repubblica è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisita la documentazione nuova versata dalla parte appellante, all'udienza del 14.3.25 le parti hanno discusso, riportandosi alle rispettive conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame merita solo un parziale accoglimento, in relazione al regime di contribuzione delle spese straordinarie.
Tenuto conto delle attuali esigenze di vita dei figli, , studente universitario a Per_1
Torino e nel pieno dell'adolescenza, si rinviene la necessità di introdurre ex novo Per_2 un regime di contribuzione nelle spese straordinarie (nel senso massimo della sua estensione, secondo i protocolli in uso al Tribunale di Taranto), che preveda il concorso dei genitori nella misura del 50%.
La scelta, implicita nelle specifiche condizioni della separazione consensuale raggiunta, di conglobare le spese straordinarie nell'assegno a carico del di CP_1 euro 500,00 per ciascuno dei figli, attualmente non è più sostenibile, perché tale assetto, tenuto conto dell'entità e della importanza di tali spese, correlate alla maggiore età dei predetti, non può gravare indistintamente sulla , anche alla luce delle attuali Pt_1 capacità economiche dei genitori. Infatti, l'attività imprenditoriale della , Pt_1 oltre ad avere un avviamento davvero recente, non è fonte di rilevanti profitti, mentre il
, seppure gravato dagli oneri connessi al suo nuovo nucleo familiare, ha CP_1 una situazione lavorativa stabile, senza rischi di impresa, e, per fortuna, condivide tali oneri economici con l'attuale moglie, che svolge attività lavorativa ed è socia della palestra ove svolge tale attività, tant'è che il primo giudice, con statuizione non impugnata dal , non ha ravvisato i presupposti per ridurre l'assegno di CP_1 mantenimento dei figli. In conclusione, la corte ritiene che sia l'importanza che l'imprevedibilità delle spese straordinarie che possono caratterizzare i ragazzi dell'età di e (20 e 15 anni), devono gravare, per il futuro, su entrambi i Per_1 Per_2 genitori, al fine di meglio tutelare i bisogni dei predetti figli.
Solo, per completezza, si evidenzia che la scelta del primogenito di frequentare l'università a Torino non è stata una scelta imposta al , il quale è sempre CP_1 stato consapevole (come di desume dal tenore delle conversazioni telematiche acquisite) del fatto che il figlio avrebbe sostenuto i test di ingresso alla facoltà di ingegnera e che aveva superato quello presso il Politecnico di Torino, con indirizzo aereospaziale, ma non ha mai espressamente manifestato la sua contrarietà.
Non possono essere accolte, invece, le altre due domande riconvenzionali riproposte dalla , poiché, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle Pt_1 considerazioni appena svolte, l'assegno di euro 500,00 disposto in sede di separazione, a titolo di concorso per ogni figlio, debitamente rivalutato all'attualità, e quindi ammontante adesso ad almeno 600,00, è adeguato alle esigenze dei figli, tenuto conto anche che le future spese straordinarie, in accoglimento della domanda riconvenzionale, e quindi con decorrenza dalla sua proposizione, non sono in esso ricomprese.
Condividendo la valutazione del primo giudice, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, richiesto dalla , sia perché la Pt_1 stessa ha dimostrato, intraprendendo un'attività di impresa dal 2012, di essere in grado di procurarsi reddito, sia perché, sotto il profilo compensativo, non sono mai stati dedotti e provati i relativi presupposti, in quanto non è mai stata allegata la rinuncia della in costanza di matrimonio ad attività produttive di reddito, per fare fronte Pt_1 ad esigenze del nucleo familiare, né è stata data allegazione di uno specifico contributo della medesima, che non abbia trovato remunerazione, alla formazione del patrimonio comune o di quello del coniuge.
Nel giudizio di primo grado, alcun fatto, infatti, è stato dedotto a sostegno di specifiche rinunce e di specifici contributi, non remunerati, né sono state articolate richieste di prova in tal senso. Solo in sede di separazione consensuale, nel ricorso (in atti) la , rappresentava che, per concorde organizzazione familiare, non aveva Pt_1 lavorato, ma tale deduzione, nella sua genericità, ed in mancanza di adeguato sviluppo nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può solo essere valutato come l'effetto di una scelta condivisa dei coniugi, piuttosto che come l'effetto di una rinuncia a specifiche attitudini e progetti lavorativi, o come l'espressione di particolari contributi, non remunerati, alla formazione del patrimonio comune o del marito.
Per tutte le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi, con effetto dalla domanda, che le spese straordinarie, relative ai figli, vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
L'esito della lite giustifica pienamente la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2168/2023, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.In Accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, DISPONE che le spese straordinarie per i figli devono Parte_1
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
2.CONFERMA la sentenza impugnata nella sua restante parte.
3. Spese compensate.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva Presidente
2) Dr.ssa Marra Anna Maria Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 121 del ruolo generale anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 14.3.2025 tra
(c.f.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Angelo Ceneviva e Anna Maria Tocci
Appellante
e
(c.f. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. Lia Cardarola
Appellato
Nonché
Procura Generale presso la Sezione Distaccata di Corte di Appello
Intervenuta
Conclusioni della parte appellante: Disporre: - l'aumento dell'assegno paterno di concorso al mantenimento nei confronti dei figli e , stante le accresciute esigenze di vita Per_1 Per_2 degli stessi;
- in ogni caso, un diverso regime di zi le spese straordinarie, prevedendole a totale carico del , ovvero in misura del 75% a carico del medesimo, o in misura CP_1 proporzionale tra i due genitori;
- la corresponsione in favore di Pt_1 Parte_1 dell'assegno di divorzio ritenuto congruo;
- vinti spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni della parte appellata: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita rigettare in ogni sua parte l'appello e confermare la sentenza n. 2168/2023 resa dal Tribunale di Taranto, condannando l'appellante alla rifusione delle spese e competente di questo grado di giudizio.
SVOLGIMENTO PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.3.2024, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 2168/202 anto in data 22.9.2023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal coniuge separato : si è dato atto della intervenuta cessazione degli effetti civili Controparte_1 ati confermati i provvedimenti già vigenti nel regime di separazione, in ordine all'obbligo e misura del concorso del GADALETA al mantenimento dei figli e è stata rigettata la domanda di assegno di Per_1 Per_2 divorzio proposta dalla , nonché le altre domande riconvenzionali dalla Pt_1 medesima proposte;
sono state compensate le spese.
L'appellante ha chiesto la riforma della predetta sentenza, insistendo nell'accoglimento di tutte le domande riconvenzionali proposte: 1) l'aumento dell'assegno paterno di concorso al mantenimento nei confronti dei figli e Per_1
stante le accresciute esigenze di vita degli stessi;
2) un diverso r di Per_2 ripartizione per le spese straordinarie, prevedendole a totale carico del , CP_1 ovvero in misura del 75% a carico del medesimo, o in misura proporzi genitori;
3) la corresponsione in favore di dell'assegno Parte_1 di divorzio ritenuto congruo;
L'appellante ha censurato la sentenza, non condividendo la motivazione resa dal primo giudice, a sostegno del rigetto delle predette domande riconvenzionali.
Con riferimento al regime di ripartizione delle spese straordinarie, l'appellante ha evidenziato come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'esistenza di un giudicato sulla questione, rinvenibile nelle condizioni economiche della separazione consensuale, che non prevedevano alcun criterio di ripartizione delle spese straordinarie, ma unicamente la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 per ognuno dei figli, nonché nel provvedimento ex art. 710 c.p.c. del Tribunale del 24.4.2014, reiettivo sia della richiesta del di riduzione dell'assegno, sia della CP_1 domanda riconvenzionale della scimento del contributo del 50% Pt_1 da parte del padre nell'erogazione delle spese straordinarie. La statuizione del Tribunale non teneva conto tuttavia delle accresciute esigenze di vita dei figli, né in generale delle risultanze istruttorie, dalle quali emergeva una adeguata capacità reddituale del
, nonché della sua attuale moglie, ed una minore capacità reddituale della CP_1 stessa , Per le medesime ragioni, si censurava la decisione del tribunale di Pt_1 confer gno di mantenimento, nonostante le innegabili maggiori esigenze di vita dei figli. Con riferimento alla domanda di assegno di divorzio, l'appellante evidenziava come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto l'insussistenza dei suoi presupposti, sia quello della sua funzione assistenziale, sia quello della sua funzione compensativa.
Si è ritualmente costituito l'appellato, per eccepire l'infondatezza di tutti i motivi di appello e per insistere nella conferma della sentenza impugnata.
Il Sostituto Procuratore Generale della Procura della Repubblica è intervenuto, chiedendo il rigetto dell'appello.
Acquisita la documentazione nuova versata dalla parte appellante, all'udienza del 14.3.25 le parti hanno discusso, riportandosi alle rispettive conclusioni, come sopra riportate, e la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame merita solo un parziale accoglimento, in relazione al regime di contribuzione delle spese straordinarie.
Tenuto conto delle attuali esigenze di vita dei figli, , studente universitario a Per_1
Torino e nel pieno dell'adolescenza, si rinviene la necessità di introdurre ex novo Per_2 un regime di contribuzione nelle spese straordinarie (nel senso massimo della sua estensione, secondo i protocolli in uso al Tribunale di Taranto), che preveda il concorso dei genitori nella misura del 50%.
La scelta, implicita nelle specifiche condizioni della separazione consensuale raggiunta, di conglobare le spese straordinarie nell'assegno a carico del di CP_1 euro 500,00 per ciascuno dei figli, attualmente non è più sostenibile, perché tale assetto, tenuto conto dell'entità e della importanza di tali spese, correlate alla maggiore età dei predetti, non può gravare indistintamente sulla , anche alla luce delle attuali Pt_1 capacità economiche dei genitori. Infatti, l'attività imprenditoriale della , Pt_1 oltre ad avere un avviamento davvero recente, non è fonte di rilevanti profitti, mentre il
, seppure gravato dagli oneri connessi al suo nuovo nucleo familiare, ha CP_1 una situazione lavorativa stabile, senza rischi di impresa, e, per fortuna, condivide tali oneri economici con l'attuale moglie, che svolge attività lavorativa ed è socia della palestra ove svolge tale attività, tant'è che il primo giudice, con statuizione non impugnata dal , non ha ravvisato i presupposti per ridurre l'assegno di CP_1 mantenimento dei figli. In conclusione, la corte ritiene che sia l'importanza che l'imprevedibilità delle spese straordinarie che possono caratterizzare i ragazzi dell'età di e (20 e 15 anni), devono gravare, per il futuro, su entrambi i Per_1 Per_2 genitori, al fine di meglio tutelare i bisogni dei predetti figli.
Solo, per completezza, si evidenzia che la scelta del primogenito di frequentare l'università a Torino non è stata una scelta imposta al , il quale è sempre CP_1 stato consapevole (come di desume dal tenore delle conversazioni telematiche acquisite) del fatto che il figlio avrebbe sostenuto i test di ingresso alla facoltà di ingegnera e che aveva superato quello presso il Politecnico di Torino, con indirizzo aereospaziale, ma non ha mai espressamente manifestato la sua contrarietà.
Non possono essere accolte, invece, le altre due domande riconvenzionali riproposte dalla , poiché, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite e delle Pt_1 considerazioni appena svolte, l'assegno di euro 500,00 disposto in sede di separazione, a titolo di concorso per ogni figlio, debitamente rivalutato all'attualità, e quindi ammontante adesso ad almeno 600,00, è adeguato alle esigenze dei figli, tenuto conto anche che le future spese straordinarie, in accoglimento della domanda riconvenzionale, e quindi con decorrenza dalla sua proposizione, non sono in esso ricomprese.
Condividendo la valutazione del primo giudice, non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, richiesto dalla , sia perché la Pt_1 stessa ha dimostrato, intraprendendo un'attività di impresa dal 2012, di essere in grado di procurarsi reddito, sia perché, sotto il profilo compensativo, non sono mai stati dedotti e provati i relativi presupposti, in quanto non è mai stata allegata la rinuncia della in costanza di matrimonio ad attività produttive di reddito, per fare fronte Pt_1 ad esigenze del nucleo familiare, né è stata data allegazione di uno specifico contributo della medesima, che non abbia trovato remunerazione, alla formazione del patrimonio comune o di quello del coniuge.
Nel giudizio di primo grado, alcun fatto, infatti, è stato dedotto a sostegno di specifiche rinunce e di specifici contributi, non remunerati, né sono state articolate richieste di prova in tal senso. Solo in sede di separazione consensuale, nel ricorso (in atti) la , rappresentava che, per concorde organizzazione familiare, non aveva Pt_1 lavorato, ma tale deduzione, nella sua genericità, ed in mancanza di adeguato sviluppo nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, può solo essere valutato come l'effetto di una scelta condivisa dei coniugi, piuttosto che come l'effetto di una rinuncia a specifiche attitudini e progetti lavorativi, o come l'espressione di particolari contributi, non remunerati, alla formazione del patrimonio comune o del marito.
Per tutte le considerazioni svolte, in parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata, deve disporsi, con effetto dalla domanda, che le spese straordinarie, relative ai figli, vanno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
L'esito della lite giustifica pienamente la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2168/2023, proposto da , nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1.In Accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da
[...]
, DISPONE che le spese straordinarie per i figli devono Parte_1
a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
2.CONFERMA la sentenza impugnata nella sua restante parte.
3. Spese compensate.
Così deciso, in Taranto nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dr.ssa Claudia Calabrese) (dr. Pietro Genoviva)