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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/07/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5563 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 22 maggio 2025, promossa da
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Antonio Maria Cardillo e Santino Archimede, giusta procura in atti, opponenti contro P. Iva e c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 da (P.IVA ) persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); In fatto e in diritto
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 Pt_2 ingiuntivo n.871/2019 del 03.06.19 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 15.726,63 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 3359617 del 29.09.2009 intrattenuto ab origine con Consum.it, gruppo Monte dei Paschi di Siena. A fondamento dell'opposizione, hanno censurato il superamento del tasso soglia usura, nonchè l'erronea indicazione e computazione del TAEG. Hanno quindi chiesto la revoca del decreto giuntivo opposto, la declaratoria di gratuità del contratto di finanziamento, di nullità delle clausole determinative del TAEG contrattualmente previste e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con condanna della società opposta alla restituzione dell'indebito; condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
e per essa costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla Pt_2 per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto e richiesto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione, svoltasi la procedura di mediazione con esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, C.p.c. Con le suddette memorie gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancanza della titolarità del credito nonché per violazione dell'art. 106 T.U.B.; l'inesistenza/nullità della notifica del d.i. opposto nei confronti della e conseguenziale declaratoria di inefficacia ex art 644 c.p.c. Pt_2
La preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla è infondata e va Pt_2 rigettata. Emerge per tabulas che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un numero civico diverso da quello in cui risulta risiedere la Molonia. Come è noto “la notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge;
nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla”( Cass. Civ. n. 14436/06). A ciò consegue che la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi nulla. L'opposizione spiegata dalla deve quindi qualificarsi tardiva ma Pt_2 ammissibile stante la nullità delle notifica ed al contempo idonea a spiegare efficacia sanante della predetta nullità (cfr. Cass. Civ. 4529/19: “la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione”). E' invece valida la notifica effettuata a , perfezionatasi tramite consegna Parte_3 alla moglie convivente avvenuta l'1 ottobre 2019, data rispetto alla quale l'opposizione è tempestiva essendo stata spiegata in data dell'8 novembre 2019. Esclusa l'inammissibilità in rito, l'opposizione è nel merito infondata e va rigetta per i motivi che seguono. In via preliminare deve osservarsi come non sia stata accolta la domanda azionata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volta ad ordinare all'istituto di credito la produzione degli estratti dall' inizio rapporto, il contratto di corrispondenza e il
2 piano di ammortamento, in quanto inammissibile stante la mancata attivazione del correntista stesso ai sensi dell'art. 119 tub, che consente alla parte di ottenere, in via stragiudiziale, tutta la documentazione inerente i rapporti intercorrenti o intercorsi tra le parti. È orientamento ormai consolidato di questo Tribunale, in conformità con il più recente approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, infatti, quello secondo cui “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" ( Cass. Civ. 24641/21). “In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. p. 12.10 della motivazione) che "(...) il cliente può, se lo ritiene, e se (...) ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile……Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6".In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento". Nel caso di specie la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non poteva dunque essere accolta in carenza di alcuna istanza di cui all'art. 119 TUB.
3 Nel merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento n. 3359617, estratto GU, Parte Seconda, n.108 del 10-09-2016 e la dichiarazione di cessione dalla Monte Paschi di Siena alla con la quale si è resa edotta la parte opponente Controparte_1 della cessione in favore della . Controparte_3
Infondata, dunque, risulta ogni doglianza dell'opponente sul punto. Non può pertanto dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Non può accogliersi l'eccezione avanzata dagli opponenti, con le autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., relativa all'illegittimità dell'azione avanzata in via
4 monitoria da per non essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 Controparte_1
T.U.B. ai sensi dell'art. 2 e 7 L. n. 130/1999. Va, infatti, osservato che il precetto normativo si rivolge all'istituto di credito che ha sottoscritto il contratto di finanziamento ovvero alla .it essendo la Pt_4 cessionario del credito e la – seguendo la Controparte_1 Controparte_2 terminologia della comunicazione della Banca d'Italia del 11 novembre 2021 – soggetto qualificabile non come master servicer, bensì come special servicer, ovvero, mero operatore incaricato delle attività di recupero. Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti” (Tribunale Firenze sez. III, 06/07/2023, n. 2094). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dall'intervento della Banca d'Italia, la quale, con la comunicazione del 11 novembre 2021, ha evidenziato la liceità della tendenza ad una diversificazione tra il c.d. master servicer, banca o intermediario finanziario, responsabile dei soli compiti di vigilanza (non delegabili) e il c.d. special servicer che, non soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ma dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., svolge solo questa attività (cfr. Tribunale Bergamo sez. III, 24/05/2023, n. 1081, la quale ha, altresì, evidenziato che “non è rilevante che (…) non sia iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, considerato come né tale disposizione, né la L. n. 130 del 1999 si occupano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare, nel caso di specie, una nullità della procura sostanziale e processuale”). A ciò si aggiunga che, come affermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'eventuale carenza di iscrizione non si riverbererebbe in termini di invalidità sul rapporto: “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di
5 atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n. 7243; Cass. Civ. 12007/24). Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per presenza di clausole vessatorie, di cui alcune non sottoscritte. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola e la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta. Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà della clausola in modo generico, senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo con il quale si censura l'invalidità contrattuale per mancata corrispondenza dell' .A.E.G. applicato dall'istituto Pt_5 di credito a quello pattuito, non prevendendo la disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie la nullità invocata da parte opponente. La normativa relativa al contratto di credito al consumo è contenuta nel Titolo VI del Capo II del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), successivamente modificato a seguito della direttiva 2008/48/CE, recepita con il D.Lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre 2010 e poi modificato dal D.Lgs. n. 218/2010), e che le nuove formulazioni, in armonia col disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 141/2010 oltre che dell'art. 30 della stessa direttiva 2008/48/CE, non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 (cfr. Tribunale S.Maria
6 Capua V. sez. IV, 19/01/2018, n. 283). Deve, pertanto, osservarsi che il novellato art. 125 bis T.U.B. può trovare applicazione esclusivamente per i contratti stipulati dopo il 19 settembre 2010, dovendosi, invero, nel caso di specie fare applicazione dell'art. 124 T.U.B. ratione temporis applicabile (il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 29 settembre 2009), il quale prevedeva la nullità del contratto di credito al consumo esclusivamente in caso di totale omissione da parte dell'istituto di credito di indicazione del T.A.E.G. applicato (cfr. Tribunale Torino sez. I, 08/05/2019, n.2192; Tribunale Roma sez. IX, 02/05/2019, n.9187; Tribunale Milano sez. VI, 22/05/2017, n. 5757). Ciò premesso in ordine alla non operatività nel caso di specie dell'attuale formulazione dell'art. 125 bis T.U.B., deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale per il quale la mancata o errata indicazione dell e CP_4 Pt_6 non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_4
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L' rappresenta, infatti, un mero indicatore CP_4 del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi
7 ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). La domanda non può pertanto trovare accoglimento. Va, altresì, rigettata la domanda di parte opponente in ordine alla dedotta applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di interessi usurari. L'usurarietà degli interessi è infatti stata contestata secondo una metodologia errata. Nel caso di specie il tasso soglia usura come individuato dal d.m. relativo al periodo luglio - settembre 2009 è pari a 16,095% rispetto al quale sia l'interesse corrispettivo del 9,50% che il Taeg del 10,46% sono inferiori. Con riferimento agli interessi di mora, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.” (così, Cass. SS.UU. 19597/20). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello nel caso di specie, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Alla luce di tale calcolo algebrico il “tasso soglia di mora” è di 19,245 % e pertanto, gli interessi di mora contrattualmente previsti risultano inferiori. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore di e liquidate, come da Controparte_1
8 dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5563/19 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione azionata e per l'effetto conferma dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna e in solido, al Parte_3 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_5 in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
9
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli avv.ti
[...] C.F._2
Antonio Maria Cardillo e Santino Archimede, giusta procura in atti, opponenti contro P. Iva e c.f. , rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 da (P.IVA ) persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, rappresenta e difesa dagli avv.ti Andrea Ornati e Raffaele Zurlo, giusta procura in atti, opposto avente ad oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc); In fatto e in diritto
e hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_3 Pt_2 ingiuntivo n.871/2019 del 03.06.19 con il quale il Tribunale di Messina ha ingiunto loro il pagamento della somma di € 15.726,63 oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dal contratto di finanziamento n. 3359617 del 29.09.2009 intrattenuto ab origine con Consum.it, gruppo Monte dei Paschi di Siena. A fondamento dell'opposizione, hanno censurato il superamento del tasso soglia usura, nonchè l'erronea indicazione e computazione del TAEG. Hanno quindi chiesto la revoca del decreto giuntivo opposto, la declaratoria di gratuità del contratto di finanziamento, di nullità delle clausole determinative del TAEG contrattualmente previste e la conseguente rideterminazione del piano di ammortamento con condanna della società opposta alla restituzione dell'indebito; condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
e per essa costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'opposizione spiegata dalla Pt_2 per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 641 c.p.c., e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, chiedendone il rigetto e richiesto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Concessa la provvisoria esecuzione, svoltasi la procedura di mediazione con esito negativo, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, C.p.c. Con le suddette memorie gli opponenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della società opposta per mancanza della titolarità del credito nonché per violazione dell'art. 106 T.U.B.; l'inesistenza/nullità della notifica del d.i. opposto nei confronti della e conseguenziale declaratoria di inefficacia ex art 644 c.p.c. Pt_2
La preliminare eccezione di improcedibilità del giudizio per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata dalla è infondata e va Pt_2 rigettata. Emerge per tabulas che la notifica è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso un numero civico diverso da quello in cui risulta risiedere la Molonia. Come è noto “la notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge;
nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico erroneo della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla”( Cass. Civ. n. 14436/06). A ciò consegue che la notifica del decreto ingiuntivo deve ritenersi nulla. L'opposizione spiegata dalla deve quindi qualificarsi tardiva ma Pt_2 ammissibile stante la nullità delle notifica ed al contempo idonea a spiegare efficacia sanante della predetta nullità (cfr. Cass. Civ. 4529/19: “la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della stessa, sicchè quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione”). E' invece valida la notifica effettuata a , perfezionatasi tramite consegna Parte_3 alla moglie convivente avvenuta l'1 ottobre 2019, data rispetto alla quale l'opposizione è tempestiva essendo stata spiegata in data dell'8 novembre 2019. Esclusa l'inammissibilità in rito, l'opposizione è nel merito infondata e va rigetta per i motivi che seguono. In via preliminare deve osservarsi come non sia stata accolta la domanda azionata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. volta ad ordinare all'istituto di credito la produzione degli estratti dall' inizio rapporto, il contratto di corrispondenza e il
2 piano di ammortamento, in quanto inammissibile stante la mancata attivazione del correntista stesso ai sensi dell'art. 119 tub, che consente alla parte di ottenere, in via stragiudiziale, tutta la documentazione inerente i rapporti intercorrenti o intercorsi tra le parti. È orientamento ormai consolidato di questo Tribunale, in conformità con il più recente approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, infatti, quello secondo cui “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" ( Cass. Civ. 24641/21). “In detta pronuncia, peraltro, si è puntualizzato (cfr. p. 12.10 della motivazione) che "(...) il cliente può, se lo ritiene, e se (...) ne ha l'esigenza, chiedere direttamente alla banca, e non per il tramite del giudice, la consegna degli estratti conto dell'ultimo decennio: una volta inoltrata la richiesta, la banca è obbligata ad effettuare la consegna entro il termine previsto. E la norma così congegnata, in difetto di alcuna previsione normativa in tal senso, non impatta affatto né sul riparto degli oneri probatori, né sulla disciplina processuale applicabile……Quanto precede non sta a significare che il cliente, una volta introdotta la causa in veste di attore, non possa più avvalersi dell'art. 119, u.c.; non può farlo invocando indiscriminatamente l'intervento del giudice, il che stravolgerebbe le regole processuali invece operanti, a meno che la banca non si sia resa inadempiente dell'obbligo che su di essa incombe: ma nulla esclude, viceversa, che il cliente, introdotta la lite (ed al netto dell'osservanza dell'art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4), possa rivolgersi direttamente alla banca per farsi consegnare la documentazione di cui ha bisogno: si immagini il caso di una istanza avanzata nelle more del secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6".In senso sostanzialmente analogo, poi, la successiva Cass. n. 23861 del 2022, dopo aver ripercorso, per ampi tratti, i passaggi motivazionali di Cass. n. 24641 del 2021, ha parimenti precisato che "Non e', dunque, necessario - (...) - che la richiesta sia avanzata in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio nell'ambito del quale l'istanza ex art. 210 c.p.c. è proposta, essendo sufficiente, sotto il profilo temporale in esame, che, al momento della formulazione di tale istanza, il cliente abbia chiesto copia della documentazione e che siano decorsi novanta giorni dalla richiesta - tale è il termine assegnato alla banca dall'art. 119, comma 4 t.u.b. per ottemperare alla richiesta - senza che la banca medesima abbia proceduto alla consegna della documentazione, a meno che non sia dimostrata l'esistenza di idonea giustificazione dell'inadempimento". Nel caso di specie la richiesta articolata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. non poteva dunque essere accolta in carenza di alcuna istanza di cui all'art. 119 TUB.
3 Nel merito, ritiene questo Giudice che l'opposizione spiegata è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
In primo luogo, è opportuno ricordare che nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando il contratto di finanziamento n. 3359617, estratto GU, Parte Seconda, n.108 del 10-09-2016 e la dichiarazione di cessione dalla Monte Paschi di Siena alla con la quale si è resa edotta la parte opponente Controparte_1 della cessione in favore della . Controparte_3
Infondata, dunque, risulta ogni doglianza dell'opponente sul punto. Non può pertanto dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte della banca. È, infatti, incontestata l'avvenuta erogazione della somma oggetto di finanziamento e il mancato pagamento delle rate oggetto di ingiunzione, avendo l'opponente censurato solo vizi di illegittimità contrattuale, non negando il proprio inadempimento. Il credito della banca può, quindi, ritenersi fondato, non avendo parte opponente allegato e fornito prova della sussistenza di fatti estintivi, ovvero dell'effettuazione di pagamenti non conteggiati. Non può accogliersi l'eccezione avanzata dagli opponenti, con le autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., relativa all'illegittimità dell'azione avanzata in via
4 monitoria da per non essere iscritta all'albo di cui all'art. 106 Controparte_1
T.U.B. ai sensi dell'art. 2 e 7 L. n. 130/1999. Va, infatti, osservato che il precetto normativo si rivolge all'istituto di credito che ha sottoscritto il contratto di finanziamento ovvero alla .it essendo la Pt_4 cessionario del credito e la – seguendo la Controparte_1 Controparte_2 terminologia della comunicazione della Banca d'Italia del 11 novembre 2021 – soggetto qualificabile non come master servicer, bensì come special servicer, ovvero, mero operatore incaricato delle attività di recupero. Ebbene, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'attività di recupero può essere esercitata anche dai soggetti dotati di licenza per attività di recupero crediti ex art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Difatti si può osservare che, come nel caso di specie, nelle operazioni di cartolarizzazione l'incarico di recuperare i crediti viene prima affidato ad un master servicer (che è un intermediario finanziario ex art. 106 TUB o una banca) e solo in un secondo momento sub-affidato allo special servicer (in sostanza, è un rapporto di submandato). Ebbene, l'intermediario finanziario (o l'ente creditizio) è già soggetto a vigilanza e dunque il master servicer si qualifica come soggetto autorizzato e lo special servicer, autorizzato ex art. 115 TULPS, è da considerarsi un mero fornitore di servizi di gestione dei crediti” (Tribunale Firenze sez. III, 06/07/2023, n. 2094). Tale soluzione appare, d'altronde, corroborata dall'intervento della Banca d'Italia, la quale, con la comunicazione del 11 novembre 2021, ha evidenziato la liceità della tendenza ad una diversificazione tra il c.d. master servicer, banca o intermediario finanziario, responsabile dei soli compiti di vigilanza (non delegabili) e il c.d. special servicer che, non soggetto alla vigilanza della Banca d'Italia ma dotato della licenza di recupero stragiudiziale dei crediti ex art. 115 T.U.L.P.S., svolge solo questa attività (cfr. Tribunale Bergamo sez. III, 24/05/2023, n. 1081, la quale ha, altresì, evidenziato che “non è rilevante che (…) non sia iscritta nell'albo ex art. 106 TUB, considerato come né tale disposizione, né la L. n. 130 del 1999 si occupano del mandatario del cessionario del credito in termini tali da determinare, nel caso di specie, una nullità della procura sostanziale e processuale”). A ciò si aggiunga che, come affermato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'eventuale carenza di iscrizione non si riverbererebbe in termini di invalidità sul rapporto: “le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali;
conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di
5 atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa questione (…) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)” (Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n. 7243; Cass. Civ. 12007/24). Infondata è, altresì, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per presenza di clausole vessatorie, di cui alcune non sottoscritte. Sul punto, deve, in primo luogo, osservarsi che la vessatorietà prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1, del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non travolge la validità del contratto, comportando una nullità relativa, circoscritta alla singola clausola e la mancata allegazione e prova da parte dell'opponente della concreta applicazione delle clausole ritenute abusive e delle circostanze per le quali le stesse devono ritenersi “di importo manifestamente eccessivo” o comportanti un
“significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” non consente l'accoglimento della domanda proposta. Dal momento che le clausole vessatorie sono species del più ampio genus delle condizioni generali del contratto, è infatti onere dell'attore provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale idonea a far valere la nullità della clausola (cfr. Cass. Civ., sez. III, 14.03.2014, n. 5952). Nel caso di specie, invece, nulla in ordine alla manifesta eccessività è stato allegato da parte opponente, essendosi la stessa limitata a contestare la vessatorietà della clausola in modo generico, senza allegare sotto quale profilo rilevi tale illegittimità, né questo Giudice, dalla disamina del contratto in atti, rinviene profili di vessatorietà eventualmente rilevabili d'ufficio trattandosi, nella specie di costi che legittimamente le parti possono pattiziamente inserire in contratto, come da disciplina codicistica, e che non appaiono determinati in misura eccessiva.
Parimenti infondato è l'ulteriore motivo con il quale si censura l'invalidità contrattuale per mancata corrispondenza dell' .A.E.G. applicato dall'istituto Pt_5 di credito a quello pattuito, non prevendendo la disciplina ratione temporis applicabile al caso di specie la nullità invocata da parte opponente. La normativa relativa al contratto di credito al consumo è contenuta nel Titolo VI del Capo II del D.Lgs. n. 385/93 (T.U.B.), successivamente modificato a seguito della direttiva 2008/48/CE, recepita con il D.Lgs. n. 141/2010 (in vigore dal 19 settembre 2010 e poi modificato dal D.Lgs. n. 218/2010), e che le nuove formulazioni, in armonia col disposto di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 141/2010 oltre che dell'art. 30 della stessa direttiva 2008/48/CE, non si applicano ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 (cfr. Tribunale S.Maria
6 Capua V. sez. IV, 19/01/2018, n. 283). Deve, pertanto, osservarsi che il novellato art. 125 bis T.U.B. può trovare applicazione esclusivamente per i contratti stipulati dopo il 19 settembre 2010, dovendosi, invero, nel caso di specie fare applicazione dell'art. 124 T.U.B. ratione temporis applicabile (il contratto oggetto di causa è stato stipulato in data 29 settembre 2009), il quale prevedeva la nullità del contratto di credito al consumo esclusivamente in caso di totale omissione da parte dell'istituto di credito di indicazione del T.A.E.G. applicato (cfr. Tribunale Torino sez. I, 08/05/2019, n.2192; Tribunale Roma sez. IX, 02/05/2019, n.9187; Tribunale Milano sez. VI, 22/05/2017, n. 5757). Ciò premesso in ordine alla non operatività nel caso di specie dell'attuale formulazione dell'art. 125 bis T.U.B., deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale per il quale la mancata o errata indicazione dell e CP_4 Pt_6 non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B., in quanto l' introdotto nel sistema normativo italiano con la deliberazione del CP_4
C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n. 183). L' rappresenta, infatti, un mero indicatore CP_4 del costo effettivo del finanziamento, previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, T.U.B., in quanto l'eventuale sua erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”). Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di evidenziare che “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi
7 ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf. Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585). La domanda non può pertanto trovare accoglimento. Va, altresì, rigettata la domanda di parte opponente in ordine alla dedotta applicazione da parte dell'istituto di credito convenuto di interessi usurari. L'usurarietà degli interessi è infatti stata contestata secondo una metodologia errata. Nel caso di specie il tasso soglia usura come individuato dal d.m. relativo al periodo luglio - settembre 2009 è pari a 16,095% rispetto al quale sia l'interesse corrispettivo del 9,50% che il Taeg del 10,46% sono inferiori. Con riferimento agli interessi di mora, per giurisprudenza consolidata, pronunciatasi anche a Sezioni Unite “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti.” (così, Cass. SS.UU. 19597/20). Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, come quello nel caso di specie, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente. Alla luce di tale calcolo algebrico il “tasso soglia di mora” è di 19,245 % e pertanto, gli interessi di mora contrattualmente previsti risultano inferiori. L'opposizione va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'opponente e in favore di e liquidate, come da Controparte_1
8 dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, relativi alle controversie di valore compreso tra € 5200,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5563/19 R.G., così provvede:
1. rigetta l'opposizione azionata e per l'effetto conferma dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna e in solido, al Parte_3 Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_5 in complessivi € 2.540,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 10 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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