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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/10/2025, n. 4995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4995 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 8283/2019 R.G., avente per oggetto:
“scioglimento comunione”;
TRA
, c.f. C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Prezzavento giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Angelo Nicolosi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di simulazione relativa del contratto del 4 maggio 2016 stipulato dalla de cuius nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 19-2-2017, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata. Ed infatti, «Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire
l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge,
e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo» (Cass. n.
41132/2021).
Orbene, nella fattispecie in esame l'attrice agisce al fine di ottenere lo scioglimento della comunione, previa collazione della donazione, a suo dire, dissimulata (cfr. atto di citazione: “il chiesto accertamento della simulazione ha come finalità quella di far rientrare il bene oggetto di rogito nel patrimonio Pagina 5 di 10 ereditario del de cuius, mediante collazione, ossia di riunire il relictum con il donatum e di determinare, in questo modo, l'effettiva massa ereditaria da suddividere tra i coeredi con una successiva divisione ereditaria”); indi, la parte soggiace ai limiti probatori imposti ai contraenti (prova scritta), perché subentra al genitore, e non può avvalersi della prova della simulazione mediante testimoni e/o presunzioni, ma deve provare la simulazione a mezzo di atto scritto, trattandosi della asserita simulazione di un contratto soggetto alla forma scritta (il contratto prevede il trasferimento della nuda proprietà di un bene immobile). Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di simulazione deve essere rigettata.
Fondata appare la domanda di pagamento del residuo corrispettivo nei termini appresso indicati.
A tal riguardo va, innanzitutto, dichiarato che l'eredità di Per_1
è regolata dalla legge;
infatti, la produzione del testamento
[...]
effettuata dalla convenuta oltre i termini concessi per l'integrazione dei mezzi istruttori è tardiva appunto perché, per come ammesso dalla stessa parte, gli eredi erano a conoscenza dell'esistenza del testamento e concordemente, nella presente controversia, hanno richiesto la divisione secondo legge, o più precisamente la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione secondo le norme della successione legittima, e la parte convenuta non ha eccepito un diverso titolo.
Detto ciò, risulta dagli atti che il corrispettivo in denaro fissato dalle parti era di euro 38.000,00 da versarsi in cinque rate e che le prime rate, per complessivi euro 5.000,00 risultano versate prima del decesso della de cuius; la restante somma di euro 33.000,00 è stata versata, dopo la morte della al di lei marito, (cfr. documentazione in atti non Per_1
contestata), di guisa che l'erede di quest'ultimo, indicata nel testamento nella persona di (l'eventuale contestazione del Controparte_1
testamento del Longo esula dal presente giudizio che riguarda solo l'eredità della , va condannata alla restituzione all'attrice della Per_1
somma di euro 5.500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo (la metà della complessiva somma di euro 33.000,00 – l'altra metà spettava al marito iure proprio – deve essere divisa in tre quote, una a favore del marito, e le altre due in favore delle figlie). Quanto alle spese relative a queste due domande, sussistono giustificati motivi per compensarle tra le parti in considerazione della parziale soccombenza.
Con riferimento allo scioglimento della comunione la causa deve essere rimessa sul ruolo in quanto necessita un'ulteriore fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
8283/20219 R.G., rigetta la domanda di simulazione del contratto del 4 maggio 2016 stipulato dalla de cuius Persona_1
dichiara che la successione di nata a [...] il 25- Persona_1
3-1941 ed ivi deceduta il 19-2-2017, è regolata dalla legge;
condanna , nella qualità di erede di Controparte_1 Per_2
al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
di euro 5.500,00, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese processuali relative alle dette domande.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 8283/2019 R.G., avente per oggetto:
“scioglimento comunione”;
TRA
, c.f. C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Prezzavento giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Angelo Nicolosi giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di simulazione relativa del contratto del 4 maggio 2016 stipulato dalla de cuius nata a [...] il [...] ed Persona_1
ivi deceduta il 19-2-2017, appare infondata e va, di conseguenza, rigettata. Ed infatti, «Dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire
l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge,
e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo» (Cass. n.
41132/2021).
Orbene, nella fattispecie in esame l'attrice agisce al fine di ottenere lo scioglimento della comunione, previa collazione della donazione, a suo dire, dissimulata (cfr. atto di citazione: “il chiesto accertamento della simulazione ha come finalità quella di far rientrare il bene oggetto di rogito nel patrimonio Pagina 5 di 10 ereditario del de cuius, mediante collazione, ossia di riunire il relictum con il donatum e di determinare, in questo modo, l'effettiva massa ereditaria da suddividere tra i coeredi con una successiva divisione ereditaria”); indi, la parte soggiace ai limiti probatori imposti ai contraenti (prova scritta), perché subentra al genitore, e non può avvalersi della prova della simulazione mediante testimoni e/o presunzioni, ma deve provare la simulazione a mezzo di atto scritto, trattandosi della asserita simulazione di un contratto soggetto alla forma scritta (il contratto prevede il trasferimento della nuda proprietà di un bene immobile). Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda di simulazione deve essere rigettata.
Fondata appare la domanda di pagamento del residuo corrispettivo nei termini appresso indicati.
A tal riguardo va, innanzitutto, dichiarato che l'eredità di Per_1
è regolata dalla legge;
infatti, la produzione del testamento
[...]
effettuata dalla convenuta oltre i termini concessi per l'integrazione dei mezzi istruttori è tardiva appunto perché, per come ammesso dalla stessa parte, gli eredi erano a conoscenza dell'esistenza del testamento e concordemente, nella presente controversia, hanno richiesto la divisione secondo legge, o più precisamente la parte attrice ha chiesto lo scioglimento della comunione secondo le norme della successione legittima, e la parte convenuta non ha eccepito un diverso titolo.
Detto ciò, risulta dagli atti che il corrispettivo in denaro fissato dalle parti era di euro 38.000,00 da versarsi in cinque rate e che le prime rate, per complessivi euro 5.000,00 risultano versate prima del decesso della de cuius; la restante somma di euro 33.000,00 è stata versata, dopo la morte della al di lei marito, (cfr. documentazione in atti non Per_1
contestata), di guisa che l'erede di quest'ultimo, indicata nel testamento nella persona di (l'eventuale contestazione del Controparte_1
testamento del Longo esula dal presente giudizio che riguarda solo l'eredità della , va condannata alla restituzione all'attrice della Per_1
somma di euro 5.500,00, oltre al pagamento degli interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo (la metà della complessiva somma di euro 33.000,00 – l'altra metà spettava al marito iure proprio – deve essere divisa in tre quote, una a favore del marito, e le altre due in favore delle figlie). Quanto alle spese relative a queste due domande, sussistono giustificati motivi per compensarle tra le parti in considerazione della parziale soccombenza.
Con riferimento allo scioglimento della comunione la causa deve essere rimessa sul ruolo in quanto necessita un'ulteriore fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
8283/20219 R.G., rigetta la domanda di simulazione del contratto del 4 maggio 2016 stipulato dalla de cuius Persona_1
dichiara che la successione di nata a [...] il 25- Persona_1
3-1941 ed ivi deceduta il 19-2-2017, è regolata dalla legge;
condanna , nella qualità di erede di Controparte_1 Per_2
al pagamento in favore di della somma
[...] Parte_1
di euro 5.500,00, oltre agli interessi legali dai singoli pagamenti al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese processuali relative alle dette domande.
Rimette la causa sul ruolo come da ordinanza emessa in pari data.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025
LA PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
(dott.ssa Grazia Longo)