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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2190/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'Avv. Chiara Lanzillotta;
[...]
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. CP_1 P.IVA_2
Francesco Palmi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/07/2022
CONCLUSIONI
In data 05/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 25.7.2022, pubblicata il 30.7.2022, R.G. 120/2017:
- Previo ACCERTAMENTO dell'inadempimento della al contratto di noleggio CP_1
e del danno subito da a seguito dell'impossibilità di noleggiare il veicolo di cui Parte_1 in premessa a causa ccessorie della sospensione della carta di circolazione e del conseguente fermo amministrativo specificati in parte motiva, CONDANNARE CP_1 al risarcimento dei pregiudizi tutti subiti dalla che si quantific
[...] Parte_1
pagina 1 di 16 momento nella somma pari ad Euro 12.450,00 (dodicimilaquattrocentocinquanta/00) e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti:
Nel merito in via principale, respingere la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto e in quanto sfornita di prova confermando integralmente la sentenza 678/2022, pronunciata dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Verzillo e pubblicata in pari data.
In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello.;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da controparte, accertato che il danno è solo di €. 5.540,40, condannare la convenuta al solo pagamento di tale importo.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 678/2022 pubblicata il 25/07/2022, il Tribunale di Siena ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti della avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'inadempimento della al contratto di noleggio concluso tra le parti CP_1
e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito da a seguito Pt_1 dell'impossibilità di noleggiare il veicolo di cui al contratto, dal 7.7.2015 al 30.9.2015, a causa delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo applicate in relazione alla violazione del C.d.S., art. 85, commi 1-4, accertata, durante il noleggio del bene alla con verbale di contestazione dell'11.6.2015 elevato Pt_1 dalla Polizia Municipale di Siena.
2. La motivazione della sentenza appellata è compendiata nelle seguenti considerazioni:
“sin dal proprio primo atto difensivo parte convenuta ha sempre affermato la propria estraneità alla vicenda occorsa. La convenuta infatti non compare nel verbale di accertamento (Doc. 5) ed altresì non compare quale parte contrattuale nel contratto prodotto in atti da parte attrice (Doc. 2). In tale contratto la società risulta il CP_1 mero soggetto a cui avrebbe intestato le fatture e gli importi del noleggio ma in Parte_1 nessuna parte risulta che la custodia e/o la responsabilità sul veicolo della CP_1
l'attrice non ha provato il collegamento tra e Mytour, in quanto il medesimo CP_2
pagina 2 di 16 non ha ruoli e/o poteri che lo possano legittimare ad impegnare giuridicamente Mytour Srl.
Tale onere grava su parte attrice che, se avesse voluto affermare l'inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto almeno provare il contratto ed il diritto in esso sancito nei confronti di Mytour S.r.l.. Del resto, tutte le deduzioni ed eccezioni contenute in comparsa di costituzione non sono state specificamente contestate dall'attrice e, pertanto, si ritengono ammesse ex art. 115 cpc”.
3. La ha proposto appello con il quale ha censurato la decisione osservando Parte_1 che:
I) il giudice di primo grado aveva errato nella ricostruzione delle circostanze rilevanti ai fini del giudizio, in quanto era chiaramente la controparte contrattuale di CP_1 Pt_1
l'aspetto in questione, invero, non era mai stato contestato dalla convenuta in primo grado, se non tardivamente nel contesto della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e si ricavava inoltre dai dati indicati nel contratto prodotto oltre che dall'emissione e dal pagamento della fattura emessa nei confronti della medesima società; nessuna necessità vi era dunque di provare il collegamento tra (soggetto generalizzato in contratto quale CP_2 semplice “guidatore designato”) e CP_1
II) altresì il primo giudice aveva errato nel ritenere la estranea alla vicenda CP_1 occorsa, tenuto conto che la predetta società, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non aveva mai negato il proprio coinvolgimento, né in giudizio, né prima, benché messa fin da subito al corrente della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; inoltre l'accertamento della violazione del C.d.S., integrante specifico inadempimento delle obbligazioni contrattuali, era avvenuto durante il periodo in cui il veicolo si trovava affidato alla convenuta in noleggio;
sicché, in definitiva, sia sotto il profilo della violazione, sia sotto quello della relazione contrattuale, vi erano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
III) non era poi vero che l'attrice si fosse astenuta dal contestare le eccezioni avversarie, peraltro neppure specificamente indicate dal giudice di prime cure;
IV) erronea, in conseguenza, era anche la condanna di al pagamento delle spese Pt_1 di lite;
in ogni caso, il Tribunale “avrebbe comunque dovuto almeno compensare le spese di lite o comunque condannare al pagamento di un importo inferiore a quello Pt_1 liquidato”.
Per tali motivi (e riproposti anche tutti gli altri argomenti spesi nel precedente grado di pagina 3 di 16 giudizio) l'appellante ha chiesto, in riforma della decisione, l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado.
4. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto perciò la conferma;
in via subordinata e come già in primo grado, ha chiesto la limitazione del risarcimento del danno alla cifra di € 5.540,40, pari all'importo giornaliero di € 92,34 applicato per il noleggio per i 60 giorni di sospensione della carta di circolazione comminati.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
6. In primo luogo va riconosciuto come fosse parte del contratto di CP_1 noleggio.
6.1 Il contratto di noleggio (nella specie avente ad oggetto un autoveicolo destinato a trasporto senza conducente) ha forma libera, non essendo soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam.
Esso può perciò essere dimostrato con ogni mezzo di prova e può anche ritenersi esistente in base alla non contestazione da parte del convenuto del fatto della sua avvenuta conclusione.
6.2 Nella citazione introduttiva del primo grado veniva per l'appunto affermato, in modo chiaro ed espresso, che “La (breviter , la quale svolge attività di Parte_1 Pt_1 noleggio veicoli a breve e lungo termine (Doc. 1: visura camerale , Parte_1 coerentemente al proprio oggetto sociale ha provveduto a sottoscrivere in data 9.6.2015 con la società (breviter contratto di noleggio n.819 a breve termine CP_1 CP_1 senza conducente (Doc. 2: contratto di noleggio del 9.6.2015). Tale contratto di noleggio prevedeva l'affidamento esclusivo alla società dell'autoveicolo Mercedes-Benz CP_1 targato EM596RX, adibito come indicato in carta di circolazione a trasporto di persone senza conducente (Doc. 3: carta di circolazione veicolo targato EM596RX), per il periodo decorrente dal 9.6.2015 al 18.6.2015. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto la
pagina 4 di 16 società provvedeva a prendere in carico il veicolo”. Alla citazione veniva allegato CP_1 modulo comprensivo di condizioni generali di noleggio, sottoscritto dal lato del Pt_1 cliente, con indicazione dei dati della (nella casella iniziale intitolata “Fatturare CP_1
a”) e, a seguire, quelli di tale (indicato come “Guidatore”). Persona_1
Ebbene, nel costituirsi in giudizio, non contestava affatto quanto allegato CP_1 dall'attrice, ossia (i) di avere effettivamente stipulato il contratto di noleggio e (ii) di avere ritirato il mezzo descritto (tramite, evidentemente, persona da essa designata/incaricata), impostando le proprie difese su tutt'altro genere di profili.
La convenuta, infatti, senza negare espressamente la propria qualità di parte contraente e noleggiante, assumeva piuttosto la propria assenza di responsabilità nella vicenda relativa alla contestazione elevata in data 11.6.2015 dalla Polizia Municipale di Siena (contestazione relativa, per quanto si legge nel verbale, a violazione dell'art. “85/1-4 del C.d.S. poiché” il conducente trasgressore, identificato nella circostanza in tale , Persona_2
“adibiva a noleggio con conducente l'autoveicolo non destinato a tale uso”) ed ai danni derivanti alla locatrice dalle sanzioni accessorie irrogate (sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo), comportanti l'inutilizzabilità temporanea del veicolo, per mancanza di prove a fondamento dell'addebito operato dagli accertatori, nonché per il fatto che “la società locatrice/attrice (pag. 3 della comparsa) aveva gestito la Parte_1 contestazione dell'infrazione in modo inadeguato e senza coinvolgerla, così impedendole di far valere le proprie difese sul merito dei fatti.
Varrà riportare i seguenti passaggi della comparsa di costituzione e riposta in primo grado: “si contesta fermamente che la società abbia tenuto una condotta CP_1 illegittima e contraria agli articoli del Codice della Strada così come contestati nel verbale
N. V 26496/2015 N. prot. 957/2015 […] Dal verbale N. V 26496/2015 N. prot. 957/2015
(allegato n. 5 in atto di citazione) infatti non trapela il fatto o l'atto che ha convinto la Polizia
Municipale di Siena sulla contrarietà della condotta agli articoli 85 comma 1 e 4 […] La
Polizia Municipale di Siena pertanto ha elevato un verbale di per se illegittimo poiché privo di qualsiasi riscontro esterno alle mere percezioni personali dell'agente ed in aggiunta era necessario contestare tale verbale in modo appropriato e preciso, così non è stato […] Alla società in definitiva, non può essere imputata alcuna responsabilità Controparte_1 soggettiva per i fatti di cui all'atto di citazione della tanto meno inadempimenti Parte_1
a seguito di violazioni al Codice della Strada. In ogni caso è evidente che la società
pagina 5 di 16 locatrice/attrice ha voluto gestire la contestazione di detta presunta infrazione Parte_1 inanellando però tutta una serie di omissioni impedendo così di scongiurare il procedimento di fermo del veicolo e ritiro della carta di circolazione poiché: 1) Anzitutto Parte_3 avrebbe dovuto comunicare alla Polizia Municipale del Comune di Siena il nominativo del locatario/cliente. Il locatario in tal modo avrebbe potuto difendersi nel merito e dimostrare la verità relativamente alla condotta contestata dalla Polizia Municipale di Siena nel verbale n. V 26496/2015 N. prot. 957/2015 tenendo indenne Car. Pt_1 Parte_1 Pt_1 invece ha agito arbitrariamente ricorrendo al Prefetto di Siena e contestando solamente la propria responsabilità quale locatore del veicolo nonostante non conoscesse assolutamente i fatti e le condotte e non potesse contestare il merito della vicenda lasciando così che la condotta contestata dalla Polizia Municipale si cristallizzasse inesorabilmente […] B) La società attrice ha inoltre gestito unilateralmente la contestazione del verbale n. Parte_1
V 26496/2015 N. prot. 957/2015 omettendo di coinvolgere il locatario/cliente salvo limitarsi inspiegabilmente a rimettere i danni, ma solamente a cose fatte, alla . CP_1
Si tratta di un articolato difensivo che non lascia alcun dubbio (almeno ad un lettore di buona fede) circa il fatto che la convenuta, data per assodata la propria qualità di parte del contratto di noleggio, stesse unicamente eccependo di non essere stata messa in grado di contestare, nel merito, un addebito di polizia che a suo dire era ingiustificato.
Nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. della medesima parte, compaiono solo alcuni incisi sulla questione dell'esistenza del rapporto contrattuale, del tutto vaghi ed ambigui (si evidenziano di seguito i passaggi: pag. 2: “oltre alla circostanza che
Mytour S.r.l. sia o meno una parte contrattuale e pertanto destinataria di obblighi giuridici nei confronti di non è stato provato alcun atteggiamento, azione o atto che Parte_1 abbia giustificato l'intervento della Polizia Municipale il giorno 11/06/2015 o che comunque abbia dato motivo alla stessa di elevare il verbale in parola;
dai documenti risulta solamente l'estemporaneità dell'organo della Polizia Locale senza segni esteriori apparenti o comportamenti contrari a buona fede e correttezza contrattuale”; pag. 3: “oltre al rispetto della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che non può essere messa in discussione perché non esistono elementi che la possano mettere in dubbio, sempre qualora la società convenuta Mytour S.r.l. venisse considerata una parte contrattuale, si sottolinea come la stessa si sia trovata a subire le conseguenze di un accertamento della Polizia
Municipale del Comune di Siena senza poter incidere o influire in alcun modo nella vicenda”). pagina 6 di 16 Si tratterebbe, in ogni caso, di contestazioni del tutto generiche e perciò inefficaci: venendo in rilievo un fatto pienamente rientrante nella sfera di conoscenza di CP_1
(l'essere o meno parte del contratto di noleggio), quest'ultima non avrebbe potuto limitarsi ad eccepire la mancata prova di esso, ma avrebbe dovuto prendere specifica posizione al riguardo, confermando o negando la circostanza allegata dalla controparte.
Come ricordato dalla S.C., “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
Oltretutto, mal si comprende come, ove la convenuta fosse stata estranea al rapporto e dunque al noleggio del mezzo (non avendo perciò in questo caso nessuna voce in capitolo), essa avrebbe potuto “scongiurare il fermo del veicolo”, se messa in condizioni, tramite coinvolgimento in una impugnativa del verbale innanzi all'A.G. (indicata quale mezzo di tutela più efficace del ricorso al prefetto presentato dall'attrice), di “dispiegare tutte le proprie difese”, come pure si assume nel contesto della medesima memoria.
Solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., a ben vedere, la convenuta ha preso, in modo più diretto, a sollevare questioni in ordine all'esistenza di un rapporto negoziale con la all'evidente scopo di tentare di suscitare dubbi in proposito ma Pt_1 continuando a restare ambigua sull'argomento, anche là dove sottolineava di non avere dato adito alla Polizia Municipale di ritenere integrato l'illecito (dal che si dovrebbe desumere che essa, però, avesse in effetti la conduzione del mezzo nell'occasione): “Parte attrice insiste per
l'affermazione della responsabilità contrattuale di Mytour S.r.l. senza aver dimostrato anzitutto il rapporto negoziale sussistente tra le società Mytour S.r.l. e infatti, Pt_1 Parte_1 nel contratto prodotto in atti il n. 819 del 09 Giugno 2015 sono riportati tutta una serie di nominativi che rendono non poco incerta l'individuazione della effettiva parte contrattuale.
Anche la nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n.1, manifesta una certa Parte_1 incertezza a riguardo quando al penultimo capoverso della pagina n. 3 di detto atto distingue tra la Mytour S.r.l. quale “…soggetto destinatario della fattura …” e tale
[...] quale “… soggetto indicato come guidatore …”. Neppure che il veicolo fosse affidato Per_1 in noleggio alla Mytour S.r.l. quindi risulta pacifico” […] “Nol. Car. non ha provato il Pt_1 contratto di noleggio con Mytour S.r.l. e quindi il rapporto negoziale sussistente tra le due società, infatti nel contratto prodotto in atti dalla stessa controparte sono presenti molti soggetti con posizioni indefinite, dei tre soggetti non è chiaro chi sia la parte contrattuale, la
pagina 7 di 16 stessa dimostra una certa cautela chiamando la Mytour S.r.l. soggetto Parte_1 destinatario della fattura, il che non implica esserne parte contrattuale cioè la parte che ha manifestato la propria volontà negoziale. Detto ciò non sappiamo quindi chi fosse inadempiente ma comunque qualora Mytour S.r.l. fosse considerata la parte contrattuale locataria l'inadempimento contrattuale non sussisterebbe comunque perché risulta una oggettiva impossibilità della prestazione contrattuale causata dai comportamenti incontrollabili ed imprevedibili di terzi soggetti diversi da Mytour S.r.l. ed altresì, in tema di rispetto della buona fede e correttezza contrattuale, quest'ultima società non ha agito provocatoriamente né ha dato motivo alla Polizia Municipale di Siena di immaginare una condotta illegittima e ciò perché la stessa Polizia Municipale non ha verbalizzato niente in merito”.
Ulteriore ambiguità si rinviene là dove, sempre all'interno di questa memoria, la
[...] afferma che avrebbe impedito con il suo comportamento “lo storno del verbale CP_1 Pt_1 alla Mytour S.r.l. e conseguentemente le difese nel merito di quest'ultima”. Viene da chiedersi quali difese di merito avrebbe potuto svolgere se, come oggi sostenuto, fosse stata CP_1 estranea tanto al contratto quanto alla conduzione del mezzo nella data e nel luogo dell'accertamento di polizia.
Ancora una volta deve essere ribadito che la contestazione di un fatto, che vede direttamente coinvolto il convenuto (nella specie, la stipula di un contratto esattamente individuato nei suoi elementi), esige nel vigente sistema processuale civile una chiara e specifica negazione (entro i termini deputati alla cristallizzazione del thema decidendum e quindi non oltre il primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), non potendo il convenuto
“trincerarsi” dietro il rilievo della mancanza o dell'incertezza della prova di esso, per affidare poi a considerazioni ipotetiche le proprie difese.
6.3 Anche a prescindere da ciò, esistevano comunque diversi elementi a riprova dell'esistenza del rapporto negoziale di noleggio tra la e la che il giudice di Pt_1 CP_1 primo grado ha omesso di valorizzare.
6.3.1 In primis, la circostanza che nel modulo contrattuale prodotto il primo nominativo presente fosse proprio quello della società oggi appellata;
è ben vero che essa veniva indicata, precisamente, come destinataria della fatturazione ma ciò assume comunque significato perché: a) il modulo non indicava, in altra casella, una diversa figura di “locatario” o
“utilizzatore” del veicolo;
b) l'altro soggetto ivi menzionato, ossia lo era solo in Persona_1
pagina 8 di 16 qualità di “Guidatore”.
Nemmeno è vero, poi, come si assume nella comparsa di costituzione in appello, che
[...] avesse “sempre negato ogni legame” con e (il CP_1 Persona_1 Persona_2 primo indicato come guidatore nel modulo di contratto, il secondo identificato quale conducente nel verbale di Polizia Municipale).
La verità, piuttosto, è che risulta avere mantenuto il silenzio sui legami con tali CP_1 soggetti, giammai prendendo espressamente le distanze da essi, almeno fino al maturare delle preclusioni assertive e probatorie in primo grado. Perciò non ha pregio l'obiezione dell'appellata per cui (di fronte ad un simile atteggiamento processuale della Pt_1 convenuta, di mancata, specifica, negazione del proprio coinvolgimento negoziale) avrebbe dovuto chiamare a deporre i suddetti soggetti per far loro chiarire i rapporti con CP_1
6.3.2 l'intestazione della fattura per il noleggio alla ed il relativo pagamento ad CP_1 opera di questa (circostanze mai messe in discussione dalla convenuta, se non genericamente e solo negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado) rappresentano aspetti oltremodo significativi della sua qualità di parte del contratto di noleggio, posto che, secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, nella normalità dei casi, è proprio il contraente a pagare il corrispettivo della prestazione resa.
6.3.3 Vengono poi in rilievo le dichiarazioni testimoniali raccolte. I testi Tes_1
e rispondendo al primo capitolo di prova articolato dall'attrice (“1.
[...] Testimone_2
DVC contestualmente alla sottoscrizione del contratto di noleggio con del Parte_1
9.6.2015, relativo al veicolo EM596RX, la società provvedeva a prendere in carico CP_1 il mezzo”) confermavano la circostanza, chiarendo anche, soprattutto il secondo, il ruolo dei soggetti indicati nel modulo (teste “è vero, è avvenuto presso la nostra filiale di Tes_2
Poggibonsi ADG) per prendere in carico intendo che la ha noleggiato il veicolo per CP_1 il tempo previsto nel contratto”; teste “sì; ADG) prendere in carico il mezzo Tes_1 significa prendere materialmente possesso del veicolo, dei relativi documenti e delle chiavi, dopo aver espletato la procedura per la compilazione del contratto di noleggio, che, in pratica, è il documento che attesta la presa in carico perché vi è riportato la ditta che lo ha preso in carico e la persona fisica che è indicata dal noleggiante come conducente e come soggetto che ha ritirato il veicolo). A dispetto dei rapporti sociali e lavorativi dei testi con la e del fatto che il fosse in precedenza il legale rappresentante di quest'ultima, Pt_1 Tes_1 le dichiarazioni rese restano utilizzabili nella misura in cui consentono di avvalorare il pagina 9 di 16 convincimento complessivo sulla vicenda.
6.3.4 Ed ancora, in questo contesto, non può che acquisire valore indiziario anche la condotta stragiudiziale dell'appellata, la quale, benché notiziata, con e-mail del 10.7.2015 del verbale elevato dalla Polizia Municipale di Siena e della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla (contenente chiari riferimenti al contratto di noleggio inter partes, al Pt_1 veicolo “a voi locato” e alla “evidente violazione agli obblighi contrattualmente assunti”) nulla replicava, come invece sarebbe stato lecito attendersi in caso di estraneità al rapporto contrattuale.
Insostenibile, da questo punto di vista, è quanto asserito dalla nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta in primo grado, ossia che la avrebbe gestito la vicenda Pt_1
“omettendo di coinvolgere il locatario/cliente salvo limitarsi inspiegabilmente a rimettere i danni, ma solamente a cose fatte, alla , ovvero nell'atto di costituzione in CP_1 appello, ove si legge: “Quanto al verbale della Polizia Municipale di Siena controparte ha gestito in piena autonomia decisionale e stranamente nonostante ritenesse che fosse
[...] responsabile non si è mai preoccupata di interpellare quest'ultima” (pag. 8). CP_1
La comunicazione via e-mail in atti, datata 10.7.2015 (all. 9 del fascicolo in primo grado di parte attrice: “in allegato le inviamo lettera di richiesta danni e copia verbale elevato dalla polizia municipale di Siena in data 11/06/2015. Le inviamo anche i recapiti del ns. studio legale”), successiva alla notifica del verbale a avvenuta il 7.7.2015, smentisce Pt_1 categoricamente siffatte affermazioni.
6.3.5 Infine, non può ignorarsi la mancata risposta, senza giustificato motivo, del legale rappresentante della società convenuta (non comparso all'udienza del 12.7.2018) all'interrogatorio formale deferito sul medesimo capitolo di prova di cui sopra, che, alla luce di tutti gli altri elementi di cui si è dato conto, può senz'altro far ritenere come ammesso il fatto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
6.4 Del tutto ininfluente è, quindi, in definitiva, la mancata prova da parte della Pt_1 del “collegamento tra e Mytour” ovvero il fatto che tale soggetto non abbia CP_2
“ruoli e/o poteri che lo possano legittimare ad impegnare giuridicamente Mytour” (pag. 3 della sentenza) giacché, come detto, l'apprezzamento di tutte le circostanze del caso rende evidente come il rapporto di noleggio fosse sorto con la e come l' fosse CP_1 Per_1 semplicemente il soggetto designato da quest'ultima per il ritiro e la conduzione del mezzo.
7. Detto ciò, è palese pure come la società appellata non possa professarsi estranea pagina 10 di 16 all'accaduto, in quanto l'infrazione al C.d.S. (che ha generato le sanzioni di cui si duole l'appellante) veniva accertata nel corso del periodo di noleggio (dal 9 al 18 giugno 2015) e precisamente in data 11 giugno 2015. Il fatto che il nominativo della non figuri nel CP_1 verbale di accertamento, così come si legge in sentenza, non è affatto sufficiente ad escludere il suo coinvolgimento nei fatti, perché, mentre è chiaro che nel verbale venivano riportati solo il nome del conducente/trasgressore identificato nella circostanza ( Persona_2
) e quello del proprietario del veicolo ( , è innegabile che come
[...] Pt_1 CP_1 locataria, fosse responsabile della circolazione e dell'utilizzo del mezzo.
7.1 Sotto tale profilo rileva sul piano contrattuale il fatto che l'infrazione contestata, ossia l'avere adibito il mezzo a noleggio con conducente, in violazione dell'art. 85 C.d.S.
(norma che sanziona appunto “chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso”), integrasse al tempo stesso inadempimento degli specifici accordi negoziali, prevedenti l'obbligo del cliente di “non trasportare passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito” e di non usare il veicolo al di fuori dell'uso previsto, nonché l'obbligo del medesimo di “rimborsare interamente i danni dovuti a manifesta negligenza, uso improprio del veicolo” (artt. 13 e 8 del contratto). Nella carta di circolazione del veicolo, Mercedes Benz tg EM 596RX, era al riguardo specificato che trattavasi di
“autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare senza conduc.”.
7.2 Ora, la non ha provato l'uso del mezzo contro la sua volontà. Nel merito di CP_1 quanto contestato dalla Polizia Municipale di Siena, poi, è rimasta oltremodo generica, limitandosi a censurare la mancata specificazione nel verbale di elementi a conforto della conclusione degli operanti circa l'adibizione del mezzo ad un servizio di noleggio con conducente (si legge al riguardo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. “Il noleggio con conducente dietro corrispettivo deve essere accertato puntualmente poiché composto da più elementi che devono essere provati, deve essere accertata l'identità dei trasportati ed il motivo del trasporto, deve essere accertata l'onerosità del trasporto, la provenienza e/o il tragitto. In difetto qualsiasi automezzo con più persone all'interno è suscettibile di sanzione per n.c.c. abusivo. Anche il semplice trasporto o un “passaggio” a titolo gratuito da un luogo ad un altro di conoscenti o amici potrebbe essere scambiato per un N.C.C. abusivo”), mentre avrebbe dovuto quantomeno dare la sua versione dei fatti, spiegando cosa fosse accaduto nella circostanza e quali fossero, quindi, le condizioni in cui il veicolo viaggiava.
È ben vero che, nel caso di inadempimento di obbligazioni negative (quale è quella di pagina 11 di 16 non adibire il veicolo a noleggio con conducente) la prova dell'inadempimento è a carico del creditore, qualunque sia la finalità dell'azione esercitata (cfr. Cass. 13533/2001, 2976/2005,
22244/2022).
E tuttavia tale principio, che attiene al piano della prova dell'inadempimento, non fa venir meno il preliminare dovere della parte convenuta in giudizio di prendere posizione specifica sui fatti allegati dall'attore a sostegno della domanda, ancor più quando tali fatti emergano da riscontri estrinseci (nella fattispecie un verbale di accertamento redatto da agenti di Polizia Municipale).
Dunque la società convenuta avrebbe dovuto, anzitutto, negare espressamente e tempestivamente l'addebito (e non limitarsi a dedurre la mancata prova di esso), chiarendo, nel dettaglio, come fosse avvenuta la circolazione del mezzo nella data e nel luogo dell'accertamento di polizia;
quindi adducendo, ad esempio, che nella circostanza non vi erano dei trasportati a bordo del veicolo o che il trasporto era a titolo gratuito o di cortesia, precisando, altresì, il rapporto che la legava al conducente identificato (comunque all'evidenza legittimato alla guida del mezzo dalla stessa società).
In difetto, deve ritenersi che il verbale, pur non riportando le evidenze che portarono gli operanti ad elevare la contravvenzione, fondi, oggettivamente, una presunzione di veridicità dell'accaduto.
In questo senso milita anche il fatto che, benché, come detto, messa al corrente del verbale già pochi giorni la notifica dello stesso alla grazie alla comunicazione da Pt_1 questa effettuata in data 10.7.2015 (e peraltro verosimilmente già notiziata dell'accaduto dal conducente del mezzo fermato dagli agenti di polizia), non ha inteso assumere CP_1 alcuna iniziativa.
L'obiezione per cui, non essendo menzionata nel verbale, la stessa non avrebbe avuto legittimazione ad impugnarlo non è convincente.
In primis risulta che comunicò alla Polizia Municipale di Siena i dati Pt_1 identificativi del soggetto ( cui era stata noleggiata l'autovettura (cfr. lettera CP_1 raccomandata del 13.7.2015).
Quand'anche poi non sia stata destinataria di una nuova notifica del verbale da CP_1 parte dell'organo di Polizia, la stessa, comunque, in quanto obbligata solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la disciplina dell'epoca (cfr. art. 196 C.d.S.
pagina 12 di 16 ratione temporis vigente), avrebbe avuto chiaro interesse e legittimazione a promuovere un giudizio per il suo annullamento.
A tutto voler concedere, l'appellata avrebbe potuto e dovuto esternare le proprie difese, nel merito della vicenda, a anche in vista della possibilità per quest'ultima di Pt_1 ricorrere al prefetto o al giudice.
Viceversa, si è astenuta da qualunque attività difensiva, fino ad omettere anche CP_1 nel presente giudizio di fornire elementi concreti nel merito della vicenda, che potessero convincere dell'infondatezza dell'addebito.
Sicché, in definitiva, alla luce di tutti questi fattori, deve concludersi per la prova dell'inadempimento di al divieto sancito in contratto. CP_1
8. Infondata è poi l'eccezione dell'appellata secondo cui l'appellante avrebbe errato nel proporre il ricorso al prefetto anziché al giudice di pace e con tale scelta avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta sanzionata ed il danno in concreto verificatosi.
Si assume infatti in modo apodittico che un ricorso giurisdizionale avrebbe portato all'immediata sospensione delle sanzioni correlate all'infrazione, quando nessuna previsione normativa legittima siffatto automatismo, e poi all'annullamento del verbale, conclusione anch'essa in alcun modo scontata, vista l'ampia possibilità di prova per l'autorità amministrativa della responsabilità dell'opponente.
Semmai va ribadito che onde agevolare la contestazione al verbale e la CP_1 sospensione e l'annullamento delle sanzioni, avrebbe dovuto, ove in possesso di ragioni ed elementi concreti per inficiarne il fondamento, mettere di essi a conoscenza Pt_1
Va poi evidenziato che il ricorso proposto dalla ha avuto ad oggetto sia il verbale Pt_1 che le correlate sanzioni accessorie, sicché non ha pregio l'obiezione dell'appellata con cui si censura la mancata distinta impugnazione del provvedimento di sospensione della carta di circolazione.
9. Da ultimo vale aggiungere che anche il riferimento in sentenza al fatto che “tutte le deduzioni ed eccezioni contenute in comparsa di costituzione non sono state specificamente contestate dall'attrice e, pertanto, si ritengono ammesse ex art.115 cpc” non ha alcuna ragion d'essere, in quanto l'attrice aveva viceversa contestato, fin dal principio, le prospettazioni avversarie.
10. Appurato l'an debeatur, ossia la responsabilità di per avere con la propria CP_1
pagina 13 di 16 condotta inadempiente al contratto dato causa alle sanzioni (sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo) che hanno comportato l'inutilizzabilità temporanea del veicolo da parte della società di noleggio, occorre verificare l'entità del pregiudizio subito all'attrice.
Dai documenti prodotti in primo grado (cfr., in particolare, all.ti 5, 8 e 17 della produzione in primo grado dell'attrice) risulta che con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione veniva stabilito un periodo di sospensione di 2 mesi, a decorrere dal giorno del ritiro della carta, avvenuto il 28.7.2015 in occasione della notifica del provvedimento;
tuttavia il fermo amministrativo del veicolo veniva attuato già in data
11.6.2015, in concomitanza con l'accertamento dell'infrazione; di poi la società proprietaria rientrava in possesso del mezzo e della carta in data 30.9.2015, come da verbale di cessazione del fermo e restituzione della carta di circolazione. Perciò la richiesta dell'appellante di computare il periodo di perdita della disponibilità dell'autovettura nell'intervallo compreso tra il 7.7.2015 (data di notifica del verbale di contestazione della violazione) ed il 30.9.2015, per 83 giorni, può senz'altro trovare accoglimento.
Non è fondata, viceversa, la pretesa dell'appellante di addebitare all'appellata l'importo di € 150,00 al giorno. Trattasi di cifra che non trova alcun riscontro nella documentazione tempestivamente prodotta in atti. Secondo essa corrisponderebbe al (maggior) Pt_1 canone a cui avrebbe locato il mezzo, secondo le proprie tariffe, nel periodo di sospensione e di fermo, quale “periodo di punta per il noleggiante” (così nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.). Si legge ancora al riguardo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attrice: “La tariffa in questione, di Euro 150 al giorno, è stata determinata in quanto il fermo del veicolo
è avvenuto in alta stagione (da Luglio a Sttembre) ed il prezzo di noleggio sarebbe stato corrispondente a tale importo (non a quello di noleggio a controparte, avvenuto a Giugno), dunque il lucro cessante dovrà essere parametrato a tale somma giornaliera”. Nella medesima memoria, peraltro, si allude anche ad una penale espressamente stabilita: “Per quanto poi concerne il pregiudizio subito, controparte mira a creare confusione in punto di quantificazione del danno, riferendosi non alle tariffe previste in contratto per la mancata restituzione del veicolo (criterio applicato nel caso di specie per la quantificazione del danno, che trattandosi di penale è già autonomamente identificata dalle Parti contrattuali), ma al prezzo di noleggio specificamente applicato alla Orbene, quando le Parti si CP_1 affidano ad un criterio contrattuale per la quantificazione del danno e prevedono una penale, tale criterio diviene incontestabile e dunque non può pretendere che il CP_1
pagina 14 di 16 pregiudizio per il mancato noleggio sia invece parametrato al minor prezzo a questa applicato nella fase fisiologica del rapporto”.
Ora, la cifra di € 150,00 al giorno non risulta indicata a titolo di penale per mancata restituzione del veicolo nel modulo contrattuale prodotto in giudizio;
né vi è prova che corrispondesse alle ordinarie tariffe applicate dalla società di noleggio nel periodo di cui si discorre (luglio-settembre 2015). Solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., ha Pt_1 prodotto un documento, denominato “tariffe di noleggio , il cui deposito è però Pt_1 evidentemente tardivo, non trattandosi di produzione avvenuta in prova contraria rispetto ad una prova diretta introdotta dalla controparte nella seconda memoria (a tacere del fatto che, comunque, nel documento in questione non vi è alcun riferimento all'anno ed ai mesi di applicazione delle tariffe). Pertanto il danno non può che essere calcolato in base al canone giornaliero previsto dal contratto concluso tra le parti. Tenendo conto di detto canone, pari ad
€ 92,34, si perviene così alla somma complessiva di € 7.664,22 (€ 92,34 x 83 gg).
Trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie e, dunque, di un debito di valore (cfr. Cass. 37798/2022), la cifra va rivalutata all'attualità e sull'importo via via rivalutato anno per anno vanno applicati gli interessi legali, in via di interessi compensativi, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
11. Dalla riforma della decisione appellata discende la necessità di regolare nuovamente le spese processuali, che vanno poste a carico di per la soccombenza. CP_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201,00 ed € 26.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pagina 15 di 16 1. in riforma della sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
25/07/2022, condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 7.664,22, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado in € 264,00 a titolo di esborsi e in
€ 5.077,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
a) per il secondo grado in € 382,50 a titolo di esborsi e in € 4.888,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2190/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
con l'Avv. Chiara Lanzillotta;
[...]
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. CP_1 P.IVA_2
Francesco Palmi;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 25/07/2022
CONCLUSIONI
In data 05/03/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena in data 25.7.2022, pubblicata il 30.7.2022, R.G. 120/2017:
- Previo ACCERTAMENTO dell'inadempimento della al contratto di noleggio CP_1
e del danno subito da a seguito dell'impossibilità di noleggiare il veicolo di cui Parte_1 in premessa a causa ccessorie della sospensione della carta di circolazione e del conseguente fermo amministrativo specificati in parte motiva, CONDANNARE CP_1 al risarcimento dei pregiudizi tutti subiti dalla che si quantific
[...] Parte_1
pagina 1 di 16 momento nella somma pari ad Euro 12.450,00 (dodicimilaquattrocentocinquanta/00) e/o nella maggiore o minore somma che sarà accertata, oltre interessi, rivalutazione monetaria ed accessori.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti:
Nel merito in via principale, respingere la domanda attrice in ogni sua parte perché infondata in fatto ed in diritto e in quanto sfornita di prova confermando integralmente la sentenza 678/2022, pronunciata dal Tribunale di Siena, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Verzillo e pubblicata in pari data.
In tutte le ipotesi, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio di appello.;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate da controparte, accertato che il danno è solo di €. 5.540,40, condannare la convenuta al solo pagamento di tale importo.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 678/2022 pubblicata il 25/07/2022, il Tribunale di Siena ha respinto la domanda proposta dalla nei confronti della avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'accertamento dell'inadempimento della al contratto di noleggio concluso tra le parti CP_1
e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito da a seguito Pt_1 dell'impossibilità di noleggiare il veicolo di cui al contratto, dal 7.7.2015 al 30.9.2015, a causa delle sanzioni accessorie della sospensione della carta di circolazione e del fermo amministrativo applicate in relazione alla violazione del C.d.S., art. 85, commi 1-4, accertata, durante il noleggio del bene alla con verbale di contestazione dell'11.6.2015 elevato Pt_1 dalla Polizia Municipale di Siena.
2. La motivazione della sentenza appellata è compendiata nelle seguenti considerazioni:
“sin dal proprio primo atto difensivo parte convenuta ha sempre affermato la propria estraneità alla vicenda occorsa. La convenuta infatti non compare nel verbale di accertamento (Doc. 5) ed altresì non compare quale parte contrattuale nel contratto prodotto in atti da parte attrice (Doc. 2). In tale contratto la società risulta il CP_1 mero soggetto a cui avrebbe intestato le fatture e gli importi del noleggio ma in Parte_1 nessuna parte risulta che la custodia e/o la responsabilità sul veicolo della CP_1
l'attrice non ha provato il collegamento tra e Mytour, in quanto il medesimo CP_2
pagina 2 di 16 non ha ruoli e/o poteri che lo possano legittimare ad impegnare giuridicamente Mytour Srl.
Tale onere grava su parte attrice che, se avesse voluto affermare l'inadempimento contrattuale, avrebbe dovuto almeno provare il contratto ed il diritto in esso sancito nei confronti di Mytour S.r.l.. Del resto, tutte le deduzioni ed eccezioni contenute in comparsa di costituzione non sono state specificamente contestate dall'attrice e, pertanto, si ritengono ammesse ex art. 115 cpc”.
3. La ha proposto appello con il quale ha censurato la decisione osservando Parte_1 che:
I) il giudice di primo grado aveva errato nella ricostruzione delle circostanze rilevanti ai fini del giudizio, in quanto era chiaramente la controparte contrattuale di CP_1 Pt_1
l'aspetto in questione, invero, non era mai stato contestato dalla convenuta in primo grado, se non tardivamente nel contesto della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e si ricavava inoltre dai dati indicati nel contratto prodotto oltre che dall'emissione e dal pagamento della fattura emessa nei confronti della medesima società; nessuna necessità vi era dunque di provare il collegamento tra (soggetto generalizzato in contratto quale CP_2 semplice “guidatore designato”) e CP_1
II) altresì il primo giudice aveva errato nel ritenere la estranea alla vicenda CP_1 occorsa, tenuto conto che la predetta società, contrariamente a quanto riportato in sentenza, non aveva mai negato il proprio coinvolgimento, né in giudizio, né prima, benché messa fin da subito al corrente della notifica del verbale di contestazione dell'infrazione; inoltre l'accertamento della violazione del C.d.S., integrante specifico inadempimento delle obbligazioni contrattuali, era avvenuto durante il periodo in cui il veicolo si trovava affidato alla convenuta in noleggio;
sicché, in definitiva, sia sotto il profilo della violazione, sia sotto quello della relazione contrattuale, vi erano i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria spiegata da Pt_1
III) non era poi vero che l'attrice si fosse astenuta dal contestare le eccezioni avversarie, peraltro neppure specificamente indicate dal giudice di prime cure;
IV) erronea, in conseguenza, era anche la condanna di al pagamento delle spese Pt_1 di lite;
in ogni caso, il Tribunale “avrebbe comunque dovuto almeno compensare le spese di lite o comunque condannare al pagamento di un importo inferiore a quello Pt_1 liquidato”.
Per tali motivi (e riproposti anche tutti gli altri argomenti spesi nel precedente grado di pagina 3 di 16 giudizio) l'appellante ha chiesto, in riforma della decisione, l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado.
4. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto perciò la conferma;
in via subordinata e come già in primo grado, ha chiesto la limitazione del risarcimento del danno alla cifra di € 5.540,40, pari all'importo giornaliero di € 92,34 applicato per il noleggio per i 60 giorni di sospensione della carta di circolazione comminati.
5. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26/03/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
6. In primo luogo va riconosciuto come fosse parte del contratto di CP_1 noleggio.
6.1 Il contratto di noleggio (nella specie avente ad oggetto un autoveicolo destinato a trasporto senza conducente) ha forma libera, non essendo soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam.
Esso può perciò essere dimostrato con ogni mezzo di prova e può anche ritenersi esistente in base alla non contestazione da parte del convenuto del fatto della sua avvenuta conclusione.
6.2 Nella citazione introduttiva del primo grado veniva per l'appunto affermato, in modo chiaro ed espresso, che “La (breviter , la quale svolge attività di Parte_1 Pt_1 noleggio veicoli a breve e lungo termine (Doc. 1: visura camerale , Parte_1 coerentemente al proprio oggetto sociale ha provveduto a sottoscrivere in data 9.6.2015 con la società (breviter contratto di noleggio n.819 a breve termine CP_1 CP_1 senza conducente (Doc. 2: contratto di noleggio del 9.6.2015). Tale contratto di noleggio prevedeva l'affidamento esclusivo alla società dell'autoveicolo Mercedes-Benz CP_1 targato EM596RX, adibito come indicato in carta di circolazione a trasporto di persone senza conducente (Doc. 3: carta di circolazione veicolo targato EM596RX), per il periodo decorrente dal 9.6.2015 al 18.6.2015. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto la
pagina 4 di 16 società provvedeva a prendere in carico il veicolo”. Alla citazione veniva allegato CP_1 modulo comprensivo di condizioni generali di noleggio, sottoscritto dal lato del Pt_1 cliente, con indicazione dei dati della (nella casella iniziale intitolata “Fatturare CP_1
a”) e, a seguire, quelli di tale (indicato come “Guidatore”). Persona_1
Ebbene, nel costituirsi in giudizio, non contestava affatto quanto allegato CP_1 dall'attrice, ossia (i) di avere effettivamente stipulato il contratto di noleggio e (ii) di avere ritirato il mezzo descritto (tramite, evidentemente, persona da essa designata/incaricata), impostando le proprie difese su tutt'altro genere di profili.
La convenuta, infatti, senza negare espressamente la propria qualità di parte contraente e noleggiante, assumeva piuttosto la propria assenza di responsabilità nella vicenda relativa alla contestazione elevata in data 11.6.2015 dalla Polizia Municipale di Siena (contestazione relativa, per quanto si legge nel verbale, a violazione dell'art. “85/1-4 del C.d.S. poiché” il conducente trasgressore, identificato nella circostanza in tale , Persona_2
“adibiva a noleggio con conducente l'autoveicolo non destinato a tale uso”) ed ai danni derivanti alla locatrice dalle sanzioni accessorie irrogate (sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo), comportanti l'inutilizzabilità temporanea del veicolo, per mancanza di prove a fondamento dell'addebito operato dagli accertatori, nonché per il fatto che “la società locatrice/attrice (pag. 3 della comparsa) aveva gestito la Parte_1 contestazione dell'infrazione in modo inadeguato e senza coinvolgerla, così impedendole di far valere le proprie difese sul merito dei fatti.
Varrà riportare i seguenti passaggi della comparsa di costituzione e riposta in primo grado: “si contesta fermamente che la società abbia tenuto una condotta CP_1 illegittima e contraria agli articoli del Codice della Strada così come contestati nel verbale
N. V 26496/2015 N. prot. 957/2015 […] Dal verbale N. V 26496/2015 N. prot. 957/2015
(allegato n. 5 in atto di citazione) infatti non trapela il fatto o l'atto che ha convinto la Polizia
Municipale di Siena sulla contrarietà della condotta agli articoli 85 comma 1 e 4 […] La
Polizia Municipale di Siena pertanto ha elevato un verbale di per se illegittimo poiché privo di qualsiasi riscontro esterno alle mere percezioni personali dell'agente ed in aggiunta era necessario contestare tale verbale in modo appropriato e preciso, così non è stato […] Alla società in definitiva, non può essere imputata alcuna responsabilità Controparte_1 soggettiva per i fatti di cui all'atto di citazione della tanto meno inadempimenti Parte_1
a seguito di violazioni al Codice della Strada. In ogni caso è evidente che la società
pagina 5 di 16 locatrice/attrice ha voluto gestire la contestazione di detta presunta infrazione Parte_1 inanellando però tutta una serie di omissioni impedendo così di scongiurare il procedimento di fermo del veicolo e ritiro della carta di circolazione poiché: 1) Anzitutto Parte_3 avrebbe dovuto comunicare alla Polizia Municipale del Comune di Siena il nominativo del locatario/cliente. Il locatario in tal modo avrebbe potuto difendersi nel merito e dimostrare la verità relativamente alla condotta contestata dalla Polizia Municipale di Siena nel verbale n. V 26496/2015 N. prot. 957/2015 tenendo indenne Car. Pt_1 Parte_1 Pt_1 invece ha agito arbitrariamente ricorrendo al Prefetto di Siena e contestando solamente la propria responsabilità quale locatore del veicolo nonostante non conoscesse assolutamente i fatti e le condotte e non potesse contestare il merito della vicenda lasciando così che la condotta contestata dalla Polizia Municipale si cristallizzasse inesorabilmente […] B) La società attrice ha inoltre gestito unilateralmente la contestazione del verbale n. Parte_1
V 26496/2015 N. prot. 957/2015 omettendo di coinvolgere il locatario/cliente salvo limitarsi inspiegabilmente a rimettere i danni, ma solamente a cose fatte, alla . CP_1
Si tratta di un articolato difensivo che non lascia alcun dubbio (almeno ad un lettore di buona fede) circa il fatto che la convenuta, data per assodata la propria qualità di parte del contratto di noleggio, stesse unicamente eccependo di non essere stata messa in grado di contestare, nel merito, un addebito di polizia che a suo dire era ingiustificato.
Nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. della medesima parte, compaiono solo alcuni incisi sulla questione dell'esistenza del rapporto contrattuale, del tutto vaghi ed ambigui (si evidenziano di seguito i passaggi: pag. 2: “oltre alla circostanza che
Mytour S.r.l. sia o meno una parte contrattuale e pertanto destinataria di obblighi giuridici nei confronti di non è stato provato alcun atteggiamento, azione o atto che Parte_1 abbia giustificato l'intervento della Polizia Municipale il giorno 11/06/2015 o che comunque abbia dato motivo alla stessa di elevare il verbale in parola;
dai documenti risulta solamente l'estemporaneità dell'organo della Polizia Locale senza segni esteriori apparenti o comportamenti contrari a buona fede e correttezza contrattuale”; pag. 3: “oltre al rispetto della buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, che non può essere messa in discussione perché non esistono elementi che la possano mettere in dubbio, sempre qualora la società convenuta Mytour S.r.l. venisse considerata una parte contrattuale, si sottolinea come la stessa si sia trovata a subire le conseguenze di un accertamento della Polizia
Municipale del Comune di Siena senza poter incidere o influire in alcun modo nella vicenda”). pagina 6 di 16 Si tratterebbe, in ogni caso, di contestazioni del tutto generiche e perciò inefficaci: venendo in rilievo un fatto pienamente rientrante nella sfera di conoscenza di CP_1
(l'essere o meno parte del contratto di noleggio), quest'ultima non avrebbe potuto limitarsi ad eccepire la mancata prova di esso, ma avrebbe dovuto prendere specifica posizione al riguardo, confermando o negando la circostanza allegata dalla controparte.
Come ricordato dalla S.C., “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 17889/2020).
Oltretutto, mal si comprende come, ove la convenuta fosse stata estranea al rapporto e dunque al noleggio del mezzo (non avendo perciò in questo caso nessuna voce in capitolo), essa avrebbe potuto “scongiurare il fermo del veicolo”, se messa in condizioni, tramite coinvolgimento in una impugnativa del verbale innanzi all'A.G. (indicata quale mezzo di tutela più efficace del ricorso al prefetto presentato dall'attrice), di “dispiegare tutte le proprie difese”, come pure si assume nel contesto della medesima memoria.
Solo nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c., a ben vedere, la convenuta ha preso, in modo più diretto, a sollevare questioni in ordine all'esistenza di un rapporto negoziale con la all'evidente scopo di tentare di suscitare dubbi in proposito ma Pt_1 continuando a restare ambigua sull'argomento, anche là dove sottolineava di non avere dato adito alla Polizia Municipale di ritenere integrato l'illecito (dal che si dovrebbe desumere che essa, però, avesse in effetti la conduzione del mezzo nell'occasione): “Parte attrice insiste per
l'affermazione della responsabilità contrattuale di Mytour S.r.l. senza aver dimostrato anzitutto il rapporto negoziale sussistente tra le società Mytour S.r.l. e infatti, Pt_1 Parte_1 nel contratto prodotto in atti il n. 819 del 09 Giugno 2015 sono riportati tutta una serie di nominativi che rendono non poco incerta l'individuazione della effettiva parte contrattuale.
Anche la nella propria memoria ex art. 183 c. 6 n.1, manifesta una certa Parte_1 incertezza a riguardo quando al penultimo capoverso della pagina n. 3 di detto atto distingue tra la Mytour S.r.l. quale “…soggetto destinatario della fattura …” e tale
[...] quale “… soggetto indicato come guidatore …”. Neppure che il veicolo fosse affidato Per_1 in noleggio alla Mytour S.r.l. quindi risulta pacifico” […] “Nol. Car. non ha provato il Pt_1 contratto di noleggio con Mytour S.r.l. e quindi il rapporto negoziale sussistente tra le due società, infatti nel contratto prodotto in atti dalla stessa controparte sono presenti molti soggetti con posizioni indefinite, dei tre soggetti non è chiaro chi sia la parte contrattuale, la
pagina 7 di 16 stessa dimostra una certa cautela chiamando la Mytour S.r.l. soggetto Parte_1 destinatario della fattura, il che non implica esserne parte contrattuale cioè la parte che ha manifestato la propria volontà negoziale. Detto ciò non sappiamo quindi chi fosse inadempiente ma comunque qualora Mytour S.r.l. fosse considerata la parte contrattuale locataria l'inadempimento contrattuale non sussisterebbe comunque perché risulta una oggettiva impossibilità della prestazione contrattuale causata dai comportamenti incontrollabili ed imprevedibili di terzi soggetti diversi da Mytour S.r.l. ed altresì, in tema di rispetto della buona fede e correttezza contrattuale, quest'ultima società non ha agito provocatoriamente né ha dato motivo alla Polizia Municipale di Siena di immaginare una condotta illegittima e ciò perché la stessa Polizia Municipale non ha verbalizzato niente in merito”.
Ulteriore ambiguità si rinviene là dove, sempre all'interno di questa memoria, la
[...] afferma che avrebbe impedito con il suo comportamento “lo storno del verbale CP_1 Pt_1 alla Mytour S.r.l. e conseguentemente le difese nel merito di quest'ultima”. Viene da chiedersi quali difese di merito avrebbe potuto svolgere se, come oggi sostenuto, fosse stata CP_1 estranea tanto al contratto quanto alla conduzione del mezzo nella data e nel luogo dell'accertamento di polizia.
Ancora una volta deve essere ribadito che la contestazione di un fatto, che vede direttamente coinvolto il convenuto (nella specie, la stipula di un contratto esattamente individuato nei suoi elementi), esige nel vigente sistema processuale civile una chiara e specifica negazione (entro i termini deputati alla cristallizzazione del thema decidendum e quindi non oltre il primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), non potendo il convenuto
“trincerarsi” dietro il rilievo della mancanza o dell'incertezza della prova di esso, per affidare poi a considerazioni ipotetiche le proprie difese.
6.3 Anche a prescindere da ciò, esistevano comunque diversi elementi a riprova dell'esistenza del rapporto negoziale di noleggio tra la e la che il giudice di Pt_1 CP_1 primo grado ha omesso di valorizzare.
6.3.1 In primis, la circostanza che nel modulo contrattuale prodotto il primo nominativo presente fosse proprio quello della società oggi appellata;
è ben vero che essa veniva indicata, precisamente, come destinataria della fatturazione ma ciò assume comunque significato perché: a) il modulo non indicava, in altra casella, una diversa figura di “locatario” o
“utilizzatore” del veicolo;
b) l'altro soggetto ivi menzionato, ossia lo era solo in Persona_1
pagina 8 di 16 qualità di “Guidatore”.
Nemmeno è vero, poi, come si assume nella comparsa di costituzione in appello, che
[...] avesse “sempre negato ogni legame” con e (il CP_1 Persona_1 Persona_2 primo indicato come guidatore nel modulo di contratto, il secondo identificato quale conducente nel verbale di Polizia Municipale).
La verità, piuttosto, è che risulta avere mantenuto il silenzio sui legami con tali CP_1 soggetti, giammai prendendo espressamente le distanze da essi, almeno fino al maturare delle preclusioni assertive e probatorie in primo grado. Perciò non ha pregio l'obiezione dell'appellata per cui (di fronte ad un simile atteggiamento processuale della Pt_1 convenuta, di mancata, specifica, negazione del proprio coinvolgimento negoziale) avrebbe dovuto chiamare a deporre i suddetti soggetti per far loro chiarire i rapporti con CP_1
6.3.2 l'intestazione della fattura per il noleggio alla ed il relativo pagamento ad CP_1 opera di questa (circostanze mai messe in discussione dalla convenuta, se non genericamente e solo negli scritti conclusivi del giudizio di primo grado) rappresentano aspetti oltremodo significativi della sua qualità di parte del contratto di noleggio, posto che, secondo l'id quod plerumque accidit e, quindi, nella normalità dei casi, è proprio il contraente a pagare il corrispettivo della prestazione resa.
6.3.3 Vengono poi in rilievo le dichiarazioni testimoniali raccolte. I testi Tes_1
e rispondendo al primo capitolo di prova articolato dall'attrice (“1.
[...] Testimone_2
DVC contestualmente alla sottoscrizione del contratto di noleggio con del Parte_1
9.6.2015, relativo al veicolo EM596RX, la società provvedeva a prendere in carico CP_1 il mezzo”) confermavano la circostanza, chiarendo anche, soprattutto il secondo, il ruolo dei soggetti indicati nel modulo (teste “è vero, è avvenuto presso la nostra filiale di Tes_2
Poggibonsi ADG) per prendere in carico intendo che la ha noleggiato il veicolo per CP_1 il tempo previsto nel contratto”; teste “sì; ADG) prendere in carico il mezzo Tes_1 significa prendere materialmente possesso del veicolo, dei relativi documenti e delle chiavi, dopo aver espletato la procedura per la compilazione del contratto di noleggio, che, in pratica, è il documento che attesta la presa in carico perché vi è riportato la ditta che lo ha preso in carico e la persona fisica che è indicata dal noleggiante come conducente e come soggetto che ha ritirato il veicolo). A dispetto dei rapporti sociali e lavorativi dei testi con la e del fatto che il fosse in precedenza il legale rappresentante di quest'ultima, Pt_1 Tes_1 le dichiarazioni rese restano utilizzabili nella misura in cui consentono di avvalorare il pagina 9 di 16 convincimento complessivo sulla vicenda.
6.3.4 Ed ancora, in questo contesto, non può che acquisire valore indiziario anche la condotta stragiudiziale dell'appellata, la quale, benché notiziata, con e-mail del 10.7.2015 del verbale elevato dalla Polizia Municipale di Siena e della richiesta di risarcimento danni avanzata dalla (contenente chiari riferimenti al contratto di noleggio inter partes, al Pt_1 veicolo “a voi locato” e alla “evidente violazione agli obblighi contrattualmente assunti”) nulla replicava, come invece sarebbe stato lecito attendersi in caso di estraneità al rapporto contrattuale.
Insostenibile, da questo punto di vista, è quanto asserito dalla nella comparsa CP_1 di costituzione e risposta in primo grado, ossia che la avrebbe gestito la vicenda Pt_1
“omettendo di coinvolgere il locatario/cliente salvo limitarsi inspiegabilmente a rimettere i danni, ma solamente a cose fatte, alla , ovvero nell'atto di costituzione in CP_1 appello, ove si legge: “Quanto al verbale della Polizia Municipale di Siena controparte ha gestito in piena autonomia decisionale e stranamente nonostante ritenesse che fosse
[...] responsabile non si è mai preoccupata di interpellare quest'ultima” (pag. 8). CP_1
La comunicazione via e-mail in atti, datata 10.7.2015 (all. 9 del fascicolo in primo grado di parte attrice: “in allegato le inviamo lettera di richiesta danni e copia verbale elevato dalla polizia municipale di Siena in data 11/06/2015. Le inviamo anche i recapiti del ns. studio legale”), successiva alla notifica del verbale a avvenuta il 7.7.2015, smentisce Pt_1 categoricamente siffatte affermazioni.
6.3.5 Infine, non può ignorarsi la mancata risposta, senza giustificato motivo, del legale rappresentante della società convenuta (non comparso all'udienza del 12.7.2018) all'interrogatorio formale deferito sul medesimo capitolo di prova di cui sopra, che, alla luce di tutti gli altri elementi di cui si è dato conto, può senz'altro far ritenere come ammesso il fatto, ai sensi dell'art. 232 c.p.c..
6.4 Del tutto ininfluente è, quindi, in definitiva, la mancata prova da parte della Pt_1 del “collegamento tra e Mytour” ovvero il fatto che tale soggetto non abbia CP_2
“ruoli e/o poteri che lo possano legittimare ad impegnare giuridicamente Mytour” (pag. 3 della sentenza) giacché, come detto, l'apprezzamento di tutte le circostanze del caso rende evidente come il rapporto di noleggio fosse sorto con la e come l' fosse CP_1 Per_1 semplicemente il soggetto designato da quest'ultima per il ritiro e la conduzione del mezzo.
7. Detto ciò, è palese pure come la società appellata non possa professarsi estranea pagina 10 di 16 all'accaduto, in quanto l'infrazione al C.d.S. (che ha generato le sanzioni di cui si duole l'appellante) veniva accertata nel corso del periodo di noleggio (dal 9 al 18 giugno 2015) e precisamente in data 11 giugno 2015. Il fatto che il nominativo della non figuri nel CP_1 verbale di accertamento, così come si legge in sentenza, non è affatto sufficiente ad escludere il suo coinvolgimento nei fatti, perché, mentre è chiaro che nel verbale venivano riportati solo il nome del conducente/trasgressore identificato nella circostanza ( Persona_2
) e quello del proprietario del veicolo ( , è innegabile che come
[...] Pt_1 CP_1 locataria, fosse responsabile della circolazione e dell'utilizzo del mezzo.
7.1 Sotto tale profilo rileva sul piano contrattuale il fatto che l'infrazione contestata, ossia l'avere adibito il mezzo a noleggio con conducente, in violazione dell'art. 85 C.d.S.
(norma che sanziona appunto “chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso”), integrasse al tempo stesso inadempimento degli specifici accordi negoziali, prevedenti l'obbligo del cliente di “non trasportare passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito” e di non usare il veicolo al di fuori dell'uso previsto, nonché l'obbligo del medesimo di “rimborsare interamente i danni dovuti a manifesta negligenza, uso improprio del veicolo” (artt. 13 e 8 del contratto). Nella carta di circolazione del veicolo, Mercedes Benz tg EM 596RX, era al riguardo specificato che trattavasi di
“autovettura per trasporto di persone – uso di terzi da locare senza conduc.”.
7.2 Ora, la non ha provato l'uso del mezzo contro la sua volontà. Nel merito di CP_1 quanto contestato dalla Polizia Municipale di Siena, poi, è rimasta oltremodo generica, limitandosi a censurare la mancata specificazione nel verbale di elementi a conforto della conclusione degli operanti circa l'adibizione del mezzo ad un servizio di noleggio con conducente (si legge al riguardo nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. “Il noleggio con conducente dietro corrispettivo deve essere accertato puntualmente poiché composto da più elementi che devono essere provati, deve essere accertata l'identità dei trasportati ed il motivo del trasporto, deve essere accertata l'onerosità del trasporto, la provenienza e/o il tragitto. In difetto qualsiasi automezzo con più persone all'interno è suscettibile di sanzione per n.c.c. abusivo. Anche il semplice trasporto o un “passaggio” a titolo gratuito da un luogo ad un altro di conoscenti o amici potrebbe essere scambiato per un N.C.C. abusivo”), mentre avrebbe dovuto quantomeno dare la sua versione dei fatti, spiegando cosa fosse accaduto nella circostanza e quali fossero, quindi, le condizioni in cui il veicolo viaggiava.
È ben vero che, nel caso di inadempimento di obbligazioni negative (quale è quella di pagina 11 di 16 non adibire il veicolo a noleggio con conducente) la prova dell'inadempimento è a carico del creditore, qualunque sia la finalità dell'azione esercitata (cfr. Cass. 13533/2001, 2976/2005,
22244/2022).
E tuttavia tale principio, che attiene al piano della prova dell'inadempimento, non fa venir meno il preliminare dovere della parte convenuta in giudizio di prendere posizione specifica sui fatti allegati dall'attore a sostegno della domanda, ancor più quando tali fatti emergano da riscontri estrinseci (nella fattispecie un verbale di accertamento redatto da agenti di Polizia Municipale).
Dunque la società convenuta avrebbe dovuto, anzitutto, negare espressamente e tempestivamente l'addebito (e non limitarsi a dedurre la mancata prova di esso), chiarendo, nel dettaglio, come fosse avvenuta la circolazione del mezzo nella data e nel luogo dell'accertamento di polizia;
quindi adducendo, ad esempio, che nella circostanza non vi erano dei trasportati a bordo del veicolo o che il trasporto era a titolo gratuito o di cortesia, precisando, altresì, il rapporto che la legava al conducente identificato (comunque all'evidenza legittimato alla guida del mezzo dalla stessa società).
In difetto, deve ritenersi che il verbale, pur non riportando le evidenze che portarono gli operanti ad elevare la contravvenzione, fondi, oggettivamente, una presunzione di veridicità dell'accaduto.
In questo senso milita anche il fatto che, benché, come detto, messa al corrente del verbale già pochi giorni la notifica dello stesso alla grazie alla comunicazione da Pt_1 questa effettuata in data 10.7.2015 (e peraltro verosimilmente già notiziata dell'accaduto dal conducente del mezzo fermato dagli agenti di polizia), non ha inteso assumere CP_1 alcuna iniziativa.
L'obiezione per cui, non essendo menzionata nel verbale, la stessa non avrebbe avuto legittimazione ad impugnarlo non è convincente.
In primis risulta che comunicò alla Polizia Municipale di Siena i dati Pt_1 identificativi del soggetto ( cui era stata noleggiata l'autovettura (cfr. lettera CP_1 raccomandata del 13.7.2015).
Quand'anche poi non sia stata destinataria di una nuova notifica del verbale da CP_1 parte dell'organo di Polizia, la stessa, comunque, in quanto obbligata solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, secondo la disciplina dell'epoca (cfr. art. 196 C.d.S.
pagina 12 di 16 ratione temporis vigente), avrebbe avuto chiaro interesse e legittimazione a promuovere un giudizio per il suo annullamento.
A tutto voler concedere, l'appellata avrebbe potuto e dovuto esternare le proprie difese, nel merito della vicenda, a anche in vista della possibilità per quest'ultima di Pt_1 ricorrere al prefetto o al giudice.
Viceversa, si è astenuta da qualunque attività difensiva, fino ad omettere anche CP_1 nel presente giudizio di fornire elementi concreti nel merito della vicenda, che potessero convincere dell'infondatezza dell'addebito.
Sicché, in definitiva, alla luce di tutti questi fattori, deve concludersi per la prova dell'inadempimento di al divieto sancito in contratto. CP_1
8. Infondata è poi l'eccezione dell'appellata secondo cui l'appellante avrebbe errato nel proporre il ricorso al prefetto anziché al giudice di pace e con tale scelta avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta sanzionata ed il danno in concreto verificatosi.
Si assume infatti in modo apodittico che un ricorso giurisdizionale avrebbe portato all'immediata sospensione delle sanzioni correlate all'infrazione, quando nessuna previsione normativa legittima siffatto automatismo, e poi all'annullamento del verbale, conclusione anch'essa in alcun modo scontata, vista l'ampia possibilità di prova per l'autorità amministrativa della responsabilità dell'opponente.
Semmai va ribadito che onde agevolare la contestazione al verbale e la CP_1 sospensione e l'annullamento delle sanzioni, avrebbe dovuto, ove in possesso di ragioni ed elementi concreti per inficiarne il fondamento, mettere di essi a conoscenza Pt_1
Va poi evidenziato che il ricorso proposto dalla ha avuto ad oggetto sia il verbale Pt_1 che le correlate sanzioni accessorie, sicché non ha pregio l'obiezione dell'appellata con cui si censura la mancata distinta impugnazione del provvedimento di sospensione della carta di circolazione.
9. Da ultimo vale aggiungere che anche il riferimento in sentenza al fatto che “tutte le deduzioni ed eccezioni contenute in comparsa di costituzione non sono state specificamente contestate dall'attrice e, pertanto, si ritengono ammesse ex art.115 cpc” non ha alcuna ragion d'essere, in quanto l'attrice aveva viceversa contestato, fin dal principio, le prospettazioni avversarie.
10. Appurato l'an debeatur, ossia la responsabilità di per avere con la propria CP_1
pagina 13 di 16 condotta inadempiente al contratto dato causa alle sanzioni (sospensione della carta di circolazione e fermo amministrativo) che hanno comportato l'inutilizzabilità temporanea del veicolo da parte della società di noleggio, occorre verificare l'entità del pregiudizio subito all'attrice.
Dai documenti prodotti in primo grado (cfr., in particolare, all.ti 5, 8 e 17 della produzione in primo grado dell'attrice) risulta che con il provvedimento di sospensione della carta di circolazione veniva stabilito un periodo di sospensione di 2 mesi, a decorrere dal giorno del ritiro della carta, avvenuto il 28.7.2015 in occasione della notifica del provvedimento;
tuttavia il fermo amministrativo del veicolo veniva attuato già in data
11.6.2015, in concomitanza con l'accertamento dell'infrazione; di poi la società proprietaria rientrava in possesso del mezzo e della carta in data 30.9.2015, come da verbale di cessazione del fermo e restituzione della carta di circolazione. Perciò la richiesta dell'appellante di computare il periodo di perdita della disponibilità dell'autovettura nell'intervallo compreso tra il 7.7.2015 (data di notifica del verbale di contestazione della violazione) ed il 30.9.2015, per 83 giorni, può senz'altro trovare accoglimento.
Non è fondata, viceversa, la pretesa dell'appellante di addebitare all'appellata l'importo di € 150,00 al giorno. Trattasi di cifra che non trova alcun riscontro nella documentazione tempestivamente prodotta in atti. Secondo essa corrisponderebbe al (maggior) Pt_1 canone a cui avrebbe locato il mezzo, secondo le proprie tariffe, nel periodo di sospensione e di fermo, quale “periodo di punta per il noleggiante” (così nella prima memoria ex art. 183
c.p.c.). Si legge ancora al riguardo nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. dell'attrice: “La tariffa in questione, di Euro 150 al giorno, è stata determinata in quanto il fermo del veicolo
è avvenuto in alta stagione (da Luglio a Sttembre) ed il prezzo di noleggio sarebbe stato corrispondente a tale importo (non a quello di noleggio a controparte, avvenuto a Giugno), dunque il lucro cessante dovrà essere parametrato a tale somma giornaliera”. Nella medesima memoria, peraltro, si allude anche ad una penale espressamente stabilita: “Per quanto poi concerne il pregiudizio subito, controparte mira a creare confusione in punto di quantificazione del danno, riferendosi non alle tariffe previste in contratto per la mancata restituzione del veicolo (criterio applicato nel caso di specie per la quantificazione del danno, che trattandosi di penale è già autonomamente identificata dalle Parti contrattuali), ma al prezzo di noleggio specificamente applicato alla Orbene, quando le Parti si CP_1 affidano ad un criterio contrattuale per la quantificazione del danno e prevedono una penale, tale criterio diviene incontestabile e dunque non può pretendere che il CP_1
pagina 14 di 16 pregiudizio per il mancato noleggio sia invece parametrato al minor prezzo a questa applicato nella fase fisiologica del rapporto”.
Ora, la cifra di € 150,00 al giorno non risulta indicata a titolo di penale per mancata restituzione del veicolo nel modulo contrattuale prodotto in giudizio;
né vi è prova che corrispondesse alle ordinarie tariffe applicate dalla società di noleggio nel periodo di cui si discorre (luglio-settembre 2015). Solo con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., ha Pt_1 prodotto un documento, denominato “tariffe di noleggio , il cui deposito è però Pt_1 evidentemente tardivo, non trattandosi di produzione avvenuta in prova contraria rispetto ad una prova diretta introdotta dalla controparte nella seconda memoria (a tacere del fatto che, comunque, nel documento in questione non vi è alcun riferimento all'anno ed ai mesi di applicazione delle tariffe). Pertanto il danno non può che essere calcolato in base al canone giornaliero previsto dal contratto concluso tra le parti. Tenendo conto di detto canone, pari ad
€ 92,34, si perviene così alla somma complessiva di € 7.664,22 (€ 92,34 x 83 gg).
Trattandosi di risarcimento del danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie e, dunque, di un debito di valore (cfr. Cass. 37798/2022), la cifra va rivalutata all'attualità e sull'importo via via rivalutato anno per anno vanno applicati gli interessi legali, in via di interessi compensativi, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso fino alla data della presente sentenza.
11. Dalla riforma della decisione appellata discende la necessità di regolare nuovamente le spese processuali, che vanno poste a carico di per la soccombenza. CP_1
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3 in appello, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.201,00 ed € 26.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto € 5.077,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 4.888,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pagina 15 di 16 1. in riforma della sentenza n. 678/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il
25/07/2022, condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€ 7.664,22, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi come specificato in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese processuali del doppio grado di giudizio, che liquida: a) per il primo grado in € 264,00 a titolo di esborsi e in
€ 5.077,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
a) per il secondo grado in € 382,50 a titolo di esborsi e in € 4.888,00 a titolo di compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge.
Firenze, camera di consiglio del 19.6.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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