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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/02/2024, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
RG 2280 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. PALMONARI Parte_1 C.F._1
ALESSIA
nei confronti di
) contumace CP_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
la ricorrente:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati;
2) pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi e ordinando l'annotazione Parte_1 CP_1 dell'emanando provvedimento al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Comacchio;
3) dichiarare che nessuno dei due coniugi sarà tenuto al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4) dichiarare che ogni altro rapporto di valenza economica relativo al nucleo familiare è già stato definito tra le parti che null'altro hanno da pretendere l'una dall'altro; 5) autorizzare i coniugi all'espatrio; 6) con vittoria di spese e compensi legali.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023 premesso di aver contratto in Parte_1 data 26 marzo 2011 matrimonio con , che dall'unione non erano nati figli e CP_1
pagina 1 di 2 che la prosecuzione della convivenza era da ultimo divenuta intollerabile, chiedeva la pronuncia di separazione personale. All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 comma c.p.c.
***
Premesso che in sede di precisazione la ricorrente ha rinunciato alla (inammissibile) domanda di restituzione dei beni personali, che dall'unione non sono nati figli e che non sono state formulate richieste di assegno personale, il Tribunale si deve limitare a pronunciare la separazione personale dei coniugi dopo aver preso atto della pacifica impossibilità di prosecuzione nella convivenza.
In considerazione della mancata opposizione del resistente e della natura della controversia, deve essere dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Dichiara non ripetibili le spese processuali. Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comacchio.
Ferrara, 30 gennaio 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. PALMONARI Parte_1 C.F._1
ALESSIA
nei confronti di
) contumace CP_1 C.F._2
con l'intervento del PM
Oggetto: separazione giudiziale
All'udienza del 30 gennaio 2024 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis 22 comma 4 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
la ricorrente:
1) autorizzare i coniugi e a vivere separati;
2) pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi e ordinando l'annotazione Parte_1 CP_1 dell'emanando provvedimento al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Comacchio;
3) dichiarare che nessuno dei due coniugi sarà tenuto al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
4) dichiarare che ogni altro rapporto di valenza economica relativo al nucleo familiare è già stato definito tra le parti che null'altro hanno da pretendere l'una dall'altro; 5) autorizzare i coniugi all'espatrio; 6) con vittoria di spese e compensi legali.
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2023 premesso di aver contratto in Parte_1 data 26 marzo 2011 matrimonio con , che dall'unione non erano nati figli e CP_1
pagina 1 di 2 che la prosecuzione della convivenza era da ultimo divenuta intollerabile, chiedeva la pronuncia di separazione personale. All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. veniva dichiarata la contumacia del resistente e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473-bis.22 comma c.p.c.
***
Premesso che in sede di precisazione la ricorrente ha rinunciato alla (inammissibile) domanda di restituzione dei beni personali, che dall'unione non sono nati figli e che non sono state formulate richieste di assegno personale, il Tribunale si deve limitare a pronunciare la separazione personale dei coniugi dopo aver preso atto della pacifica impossibilità di prosecuzione nella convivenza.
In considerazione della mancata opposizione del resistente e della natura della controversia, deve essere dichiarata la non ripetibilità delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Dichiara non ripetibili le spese processuali. Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Comacchio.
Ferrara, 30 gennaio 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2