TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. 945/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) e C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato allegato al reclamo, dall'Avv. P.IVA_2
AL HI e dall'Avv. Giovanni Niccolò HI, presso il cui studio in
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, sono elettivamente domiciliate
RECLAMANTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Domenico Pugliese, presso il cui indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati Email_1
(C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_4 C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paola Terrosi, N. 945/2025 R.G. 2 / 9
presso il cui studio in Camucia di Cortona (AR), A. Via Sandrelli n. 2, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._5
C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_3
(C.F. ), non in Controparte_6 P.IVA_3 proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] in forma abbreviata “ Controparte_7 Controparte_7
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_4
, quale Agente della Riscossione Controparte_8
(C.F.: ), contumace P.IVA_5
(C.F. ), e per essa, in qualità di Controparte_9 P.IVA_6 procuratrice e mandataria, C.F. ) CP_10 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_11 P.IVA_8 rappresentata da già (C.F. ), Controparte_12 CP_13 P.IVA_9 contumace in breve anche Controparte_14 [...]
(C.F. ), per il tramite della sua mandataria e CP_15 P.IVA_10 procuratrice speciale C.F. ), contumace Controparte_16 P.IVA_11
RECLAMATI avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari
CONCLUSIONI
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per e l'Avv. AL Parte_1 Parte_2
HI così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, rigettare le eccezioni di inammissibilità del reclamo sollevate dalle controparti, per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare o dichiarare inefficace, ovvero, infine, revocare il provvedimento del G.E. emesso il 21.04.2025, comunicato il 23.04.2025, nell'ambito della proc. esec. n. 157/2016 R.E.I., con ogni conseguente pronunzia, ivi compreso N. 945/2025 R.G. 3 / 9
l'ordine di prosecuzione della procedura esecutiva. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”; per e l'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Francesco D. Pugliese così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrriis rejectis, - dichiarare inammissibile il reclamo per le ragioni sopra esposte;
- rigettare il reclamo proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso forfettario, oltre accessori di legge.”; per l'Avv. Paola Terrosi così conclude: “Voglia l'Ill.mo Controparte_4
Tribunale adito in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del reclamo;
nel merito rigettare il reclamo con vittoria di spese e compensi, di cui il presente procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la relativa distrazione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.5.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e, Parte_1 per quanto occorrer possa, proponevano reclamo avverso Parte_2
l'ordinanza in data 21.4.2025, notificata il 23.4.2025, con cui il Giudice dell'Esecuzione, previa dichiarazione di inammissibilità dell'assegnazione richiesta dal creditore procedente aveva dichiarato l'estinzione del Parte_2 procedimento esecutivo n. 157/2016 R.G.Es.Imm. nei confronti di a Controparte_4 seguito del passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di Siena aveva dichiarato improcedibile la divisione promossa nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo, per effetto della dichiarazione di inammissibilità dell'appello contenuta nella sentenza d'appello della Corte d'Appello di Firenze e della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del creditore procedente;
a fondamento del reclamo, sostenevano che A) la definizione del giudizio di divisione con una pronuncia di improcedibilità non determinava di per sé l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto l'istanza di assegnazione della quota indivisa doveva considerarsi atto riassuntivo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c.; B) sussistevano i presupposti di cui all'art. 600 comma 2° c.p.c. per ritenere ammissibile e fondata l'istanza di assegnazione della quota indivisa avanzata da N. 945/2025 R.G. 4 / 9
in quanto B.1) vi era il consenso del debitore, B.2) sussistevano i Parte_1 presupposti del giudizio di probabilità in quanto l'assegnazione della quota avveniva ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., e B.3) vi era la possibilità di disporre il tentativo di vendita della quota indivisa;
concludevano pertanto chiedendo la revoca del provvedimento di estinzione reclamato, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il reclamo, con il decreto presidenziale di assegnazione e quello di fissazione d'udienza collegiale e di sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., si costituivano Controparte_1 CP_2
e eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del
[...] Controparte_3 reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., in quanto avverso l'ordinanza di estinzione c.d. atipica doveva essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., come peraltro avvenuto;
nel merito, contestavano la fondatezza del reclamo;
concludevano per il rigetto del reclamo medesimo, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì il debitore esecutato ricostruiva anch'esso lo Controparte_4 svolgimento dei fatti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 630 comma 2° c.p.c., trattandosi di ipotesi di estinzione c.d. atipica, il difetto di legittimazione attiva di per avere ceduto il proprio credito a Parte_2
e, nel merito, contestava la fondatezza del reclamo;
concludeva per Parte_1 il rigetto del reclamo medesimo, con vittoria di spese.
Gli altri creditori e comproprietari, pur ritualmente citati, non si costituivano.
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, il Tribunale, in composizione collegiale, lette le note scritte delle parti in sostituzione delle deduzioni d'udienza, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto un reclamo avverso l'ordinanza di estinzione di un procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c..
Tale procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 630 comma 3° c.p.c., è di competenza collegiale e deve essere definito con sentenza (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 1° luglio 2005, n. 14096). N. 945/2025 R.G. 5 / 9
Preliminarmente, il reclamato e gli altri convenuti Controparte_4 Controparte_1
e hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo, Controparte_2 Controparte_3 sostenendo che il reclamo previsto dall'art. 630 comma 3° c.p.c. era utilizzabile solo per le ipotesi di estinzione c.d. tipica previste dal codice di procedura civile, mentre, per le ipotesi di estinzione c.d. atipica, il rimedio da utilizzare era quello dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c..
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 630 comma 1° c.p.c., nel prevedere i casi di estinzione del processo esecutivo, oltre a richiamare i “casi espressamente previsti dalla legge”, afferma altresì che “il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”; in tali casi, che costituiscono ipotesi tipiche di estinzione del processo di esecuzione, la parte interessata, che intenda contestare il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione o rigettato la relativa eccezione, deve agire col reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3494); viceversa, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 3 febbraio
2011, n. 2674, con riferimento ad un'ipotesi di avvenuta caducazione del titolo esecutivo;
conforme, cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2008, n. 30201).
Ora, nel caso di specie, a seguito dell'individuazione di tre distinti lotti, denominati A,
B e C, mentre il lotto C è stato regolarmente venduto all'asta, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 14.1.2021 (doc. 4 fasc.reclamante), ha sospeso il procedimento esecutivo, limitatamente ai lotti A e B, per l'espletamento del processo di divisione endoesecutiva.
Tale procedimento di divisione endoesecutiva, portante il n. 1840/2021 R.G., si è concluso in primo grado con la sentenza n. 179/2023 del 28.2.2023 (doc. 5 fasc.reclamante) con cui il Tribunale di Siena, dopo avere evidenziato che “parte attrice ha riassunto il giudizio di divisione dinanzi al Giudice incompetente, ha N. 945/2025 R.G. 6 / 9
notificato l'atto di citazione soltanto a taluni dei soggetti che dovevano essere evocati in giudizio e nemmeno ha chiesto un termine per l'integrazione del contraddittorio, anzi, ha omesso, senza giustificazione alcuna, di citare alcuni soggetti (quali i creditori intervenuti), ha omesso di citare i 4 figli della comproprietaria rinunciataria all'eredità ed ha anche omesso di depositare la documentazione ipocatastale del Per_1 ventennio relativa ai comproprietari in modo da rendere impossibile la verifica della corretta instaurazione del giudizio ai fini del rispetto del contraddittorio”, ha dichiarato “l'improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio”.
La sentenza è stata appellata da ma la Corte d'Appello di Parte_2
Firenze, con sentenza n. 2066/2024 dell'11.12.2024 (doc. 6 fasc.reclamante), dopo avere evidenziato che l'appello era stato notificato tardivamente, ha dichiarato
“l'inammissibilità dell'appello”.
L'originaria attrice e successiva appellante con dichiarazione Parte_2 notificata il 10.2.2025 (doc. 7 fasc.reclamante), ha quindi dichiarato di accettare e fare totale acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla sentenza in questione.
Ebbene, secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. E la circostanza che il processo esecutivo non possa proseguire, se non a seguito della divisione, combinata con la configurazione del giudizio divisorio endoesecutivo nei termini ora indicati, comporta che l'esecuzione rimanga di diritto sospesa sino a quando non sia in concreto individuato, nel rispetto dei diritti dei terzi coinvolti dall'espropriazione, l'oggetto di quest'ultima.
In questa prospettiva, a seguito della sentenza di improcedibilità del giudizio di divisione, sarebbe stato onere della parte che avesse voluto proseguire il procedimento esecutivo, ad esempio al fine di ottenere una modifica della decisione da parte del
Giudice di procedere con il giudizio di divisione, riassumere il procedimento esecutivo medesimo nel termine previsto dall'art. 627 c.p.c.. N. 945/2025 R.G. 7 / 9
Dunque, a sua volta, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divisione, che per tale ragione non è mai giunto ad una decisione nel merito, non seguita da alcun atto di riassunzione nel termine previsto dal citato art. 627 c.p.c., non può che comportare, quale effetto, l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti;
del resto, analogamente, secondo la giurisprudenza, l'inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, determina l'estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitamente sospeso, in attesa di un evento - quale l'inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento - che non può verificarsi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 gennaio 1968, n. 44).
Ed allora, una volta appurato che l'estinzione del processo esecutivo è la conseguenza dell'inattività delle parti, si deve conseguentemente ritenere che si tratta di un'ipotesi di estinzione tipica;
e da ciò deriva che il rimedio contro il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che ha pronunciato tale estinzione tipica è il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c.. Dunque, l'eccezione di inammissibilità del reclamo è infondata.
Passando quindi al merito della questione, le reclamanti, sub A) del reclamo, hanno evidenziato che la definizione del giudizio di divisione con una pronuncia di improcedibilità non determinava di per sé l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, in quanto l'istanza di assegnazione della quota indivisa doveva considerarsi atto riassuntivo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c..
Ebbene, ha richiesto l'assegnazione della quota indivisa con Parte_2 istanza del 14.4.2023 (doc. 10 fasc.reclamante), ovvero dopo la pronuncia della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Siena sulla divisione endoesecutiva,
“fermo restando la possibilità di impugnare la sentenza menzionata”, e su tale istanza, depositata allorquando il processo era sospeso, il Giudice, con decreto del 29.3.2024
(doc. 12 fasc.reclamante), “ritenuto che l'istanza sia non manifestamente infondata”, ha poi fissato l'udienza per la comparizione delle parti e, quindi, dopo alcuni rinvii determinati dalla pendenza del giudizio di divisione endoesecutiva, ha provveduto con l'ordinanza reclamata in questa sede, dichiarando l'istanza inammissibile. N. 945/2025 R.G. 8 / 9
In questo quadro, deve escludersi che l'istanza di assegnazione possa essere considerata come un atto di riassunzione, in quanto l'istanza medesima è stata presentata quando era stata emessa solo la sentenza di primo grado del giudizio di divisione endoesecutivo ed il procedimento esecutivo era ancora sospeso ma, nell'istanza in questione, non ha in alcun modo espresso la Parte_2 volontà di riassumere il procedimento esecutivo;
anzi, l'istante Parte_2 ha espressamente fatto salva la possibilità di impugnare la suddetta sentenza di primo grado, come poi effettivamente avvenuto, seppure tardivamente - per come accertato dalla Corte d'Appello di Firenze -, condotta incompatibile con quella di riassumere il procedimento esecutivo, posto che la riassunzione del procedimento esecutivo avrebbe potuto fondarsi solo sul presupposto dell'intervenuta definizione del giudizio di divisione endoesecutivo che aveva determinato la sospensione.
Ogni altra questione risulta assorbita, essendo a questo punto superfluo valutare se sussistevano i presupposti di cui all'art. 600 comma 2° c.p.c. per ritenere fondata l'istanza di assegnazione della quota indivisa avanzata da Parte_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, le reclamanti e devono essere condannate a Parte_1 Parte_2 rimborsare alle controparti costituite, nonché Controparte_4 Controparte_1
e le spese di lite da essi sostenute, spese che Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - superiore ad € 520.001,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non è stata celebrata -.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17
Legge n. 228/2012, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 N. 945/2025 R.G. 9 / 9
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
condanna altresì e a rimborsare alle Parte_1 Parte_2 controparti nonché e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 le spese di lite, che liquida in € 9.256,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 945/2025 R.G. promossa da
(C.F. ) e C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) rappresentate e difese, per mandato allegato al reclamo, dall'Avv. P.IVA_2
AL HI e dall'Avv. Giovanni Niccolò HI, presso il cui studio in
Grosseto, Piazza San Michele n. 3, sono elettivamente domiciliate
RECLAMANTI contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Francesco Domenico Pugliese, presso il cui indirizzo telematico sono elettivamente domiciliati Email_1
(C.F. rappresentato e difeso, per Controparte_4 C.F._4 mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paola Terrosi, N. 945/2025 R.G. 2 / 9
presso il cui studio in Camucia di Cortona (AR), A. Via Sandrelli n. 2, è elettivamente domiciliato
(C.F. ), contumace CP_5 C.F._5
C.F. ), contumace Controparte_6 P.IVA_3
(C.F. ), non in Controparte_6 P.IVA_3 proprio ma esclusivamente in nome e per conto di
[...] in forma abbreviata “ Controparte_7 Controparte_7
(C.F. ), contumace
[...] P.IVA_4
, quale Agente della Riscossione Controparte_8
(C.F.: ), contumace P.IVA_5
(C.F. ), e per essa, in qualità di Controparte_9 P.IVA_6 procuratrice e mandataria, C.F. ) CP_10 P.IVA_7
(C.F. ), Controparte_11 P.IVA_8 rappresentata da già (C.F. ), Controparte_12 CP_13 P.IVA_9 contumace in breve anche Controparte_14 [...]
(C.F. ), per il tramite della sua mandataria e CP_15 P.IVA_10 procuratrice speciale C.F. ), contumace Controparte_16 P.IVA_11
RECLAMATI avente ad oggetto: Altri procedimenti cautelari
CONCLUSIONI
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, per e l'Avv. AL Parte_1 Parte_2
HI così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare, rigettare le eccezioni di inammissibilità del reclamo sollevate dalle controparti, per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare o dichiarare inefficace, ovvero, infine, revocare il provvedimento del G.E. emesso il 21.04.2025, comunicato il 23.04.2025, nell'ambito della proc. esec. n. 157/2016 R.E.I., con ogni conseguente pronunzia, ivi compreso N. 945/2025 R.G. 3 / 9
l'ordine di prosecuzione della procedura esecutiva. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”; per e l'Avv. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Francesco D. Pugliese così conclude: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, contrriis rejectis, - dichiarare inammissibile il reclamo per le ragioni sopra esposte;
- rigettare il reclamo proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese e compensi professionali e rimborso forfettario, oltre accessori di legge.”; per l'Avv. Paola Terrosi così conclude: “Voglia l'Ill.mo Controparte_4
Tribunale adito in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del reclamo;
nel merito rigettare il reclamo con vittoria di spese e compensi, di cui il presente procuratore si dichiara antistatario, chiedendone la relativa distrazione.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.5.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, e, Parte_1 per quanto occorrer possa, proponevano reclamo avverso Parte_2
l'ordinanza in data 21.4.2025, notificata il 23.4.2025, con cui il Giudice dell'Esecuzione, previa dichiarazione di inammissibilità dell'assegnazione richiesta dal creditore procedente aveva dichiarato l'estinzione del Parte_2 procedimento esecutivo n. 157/2016 R.G.Es.Imm. nei confronti di a Controparte_4 seguito del passaggio in giudicato della sentenza con cui il Tribunale di Siena aveva dichiarato improcedibile la divisione promossa nell'ambito del suddetto procedimento esecutivo, per effetto della dichiarazione di inammissibilità dell'appello contenuta nella sentenza d'appello della Corte d'Appello di Firenze e della rinuncia al ricorso per cassazione da parte del creditore procedente;
a fondamento del reclamo, sostenevano che A) la definizione del giudizio di divisione con una pronuncia di improcedibilità non determinava di per sé l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto l'istanza di assegnazione della quota indivisa doveva considerarsi atto riassuntivo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c.; B) sussistevano i presupposti di cui all'art. 600 comma 2° c.p.c. per ritenere ammissibile e fondata l'istanza di assegnazione della quota indivisa avanzata da N. 945/2025 R.G. 4 / 9
in quanto B.1) vi era il consenso del debitore, B.2) sussistevano i Parte_1 presupposti del giudizio di probabilità in quanto l'assegnazione della quota avveniva ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., e B.3) vi era la possibilità di disporre il tentativo di vendita della quota indivisa;
concludevano pertanto chiedendo la revoca del provvedimento di estinzione reclamato, con vittoria di spese.
Ritualmente notificato il reclamo, con il decreto presidenziale di assegnazione e quello di fissazione d'udienza collegiale e di sostituzione dell'udienza col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., si costituivano Controparte_1 CP_2
e eccepivano preliminarmente l'inammissibilità del
[...] Controparte_3 reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c., in quanto avverso l'ordinanza di estinzione c.d. atipica doveva essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., come peraltro avvenuto;
nel merito, contestavano la fondatezza del reclamo;
concludevano per il rigetto del reclamo medesimo, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì il debitore esecutato ricostruiva anch'esso lo Controparte_4 svolgimento dei fatti, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 630 comma 2° c.p.c., trattandosi di ipotesi di estinzione c.d. atipica, il difetto di legittimazione attiva di per avere ceduto il proprio credito a Parte_2
e, nel merito, contestava la fondatezza del reclamo;
concludeva per Parte_1 il rigetto del reclamo medesimo, con vittoria di spese.
Gli altri creditori e comproprietari, pur ritualmente citati, non si costituivano.
Alla scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c. del 15.10.2025, il Tribunale, in composizione collegiale, lette le note scritte delle parti in sostituzione delle deduzioni d'udienza, riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto un reclamo avverso l'ordinanza di estinzione di un procedimento esecutivo, ai sensi dell'art. 630 c.p.c..
Tale procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 630 comma 3° c.p.c., è di competenza collegiale e deve essere definito con sentenza (cfr. Cassazione civile, sez.
III, 1° luglio 2005, n. 14096). N. 945/2025 R.G. 5 / 9
Preliminarmente, il reclamato e gli altri convenuti Controparte_4 Controparte_1
e hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo, Controparte_2 Controparte_3 sostenendo che il reclamo previsto dall'art. 630 comma 3° c.p.c. era utilizzabile solo per le ipotesi di estinzione c.d. tipica previste dal codice di procedura civile, mentre, per le ipotesi di estinzione c.d. atipica, il rimedio da utilizzare era quello dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 c.p.c..
A tal proposito, si deve premettere che l'art. 630 comma 1° c.p.c., nel prevedere i casi di estinzione del processo esecutivo, oltre a richiamare i “casi espressamente previsti dalla legge”, afferma altresì che “il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”; in tali casi, che costituiscono ipotesi tipiche di estinzione del processo di esecuzione, la parte interessata, che intenda contestare il provvedimento con cui il
Giudice dell'Esecuzione ha dichiarato l'estinzione o rigettato la relativa eccezione, deve agire col reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 febbraio 2025, n. 3494); viceversa, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche ed implicanti, piuttosto, la sua improseguibilità ha natura sostanziale di atto viziato del processo esecutivo ed è, pertanto, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 3 febbraio
2011, n. 2674, con riferimento ad un'ipotesi di avvenuta caducazione del titolo esecutivo;
conforme, cfr. Cassazione civile, sez. III, 23 dicembre 2008, n. 30201).
Ora, nel caso di specie, a seguito dell'individuazione di tre distinti lotti, denominati A,
B e C, mentre il lotto C è stato regolarmente venduto all'asta, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 14.1.2021 (doc. 4 fasc.reclamante), ha sospeso il procedimento esecutivo, limitatamente ai lotti A e B, per l'espletamento del processo di divisione endoesecutiva.
Tale procedimento di divisione endoesecutiva, portante il n. 1840/2021 R.G., si è concluso in primo grado con la sentenza n. 179/2023 del 28.2.2023 (doc. 5 fasc.reclamante) con cui il Tribunale di Siena, dopo avere evidenziato che “parte attrice ha riassunto il giudizio di divisione dinanzi al Giudice incompetente, ha N. 945/2025 R.G. 6 / 9
notificato l'atto di citazione soltanto a taluni dei soggetti che dovevano essere evocati in giudizio e nemmeno ha chiesto un termine per l'integrazione del contraddittorio, anzi, ha omesso, senza giustificazione alcuna, di citare alcuni soggetti (quali i creditori intervenuti), ha omesso di citare i 4 figli della comproprietaria rinunciataria all'eredità ed ha anche omesso di depositare la documentazione ipocatastale del Per_1 ventennio relativa ai comproprietari in modo da rendere impossibile la verifica della corretta instaurazione del giudizio ai fini del rispetto del contraddittorio”, ha dichiarato “l'improcedibilità della domanda per violazione del contraddittorio”.
La sentenza è stata appellata da ma la Corte d'Appello di Parte_2
Firenze, con sentenza n. 2066/2024 dell'11.12.2024 (doc. 6 fasc.reclamante), dopo avere evidenziato che l'appello era stato notificato tardivamente, ha dichiarato
“l'inammissibilità dell'appello”.
L'originaria attrice e successiva appellante con dichiarazione Parte_2 notificata il 10.2.2025 (doc. 7 fasc.reclamante), ha quindi dichiarato di accettare e fare totale acquiescenza, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla sentenza in questione.
Ebbene, secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, in tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. E la circostanza che il processo esecutivo non possa proseguire, se non a seguito della divisione, combinata con la configurazione del giudizio divisorio endoesecutivo nei termini ora indicati, comporta che l'esecuzione rimanga di diritto sospesa sino a quando non sia in concreto individuato, nel rispetto dei diritti dei terzi coinvolti dall'espropriazione, l'oggetto di quest'ultima.
In questa prospettiva, a seguito della sentenza di improcedibilità del giudizio di divisione, sarebbe stato onere della parte che avesse voluto proseguire il procedimento esecutivo, ad esempio al fine di ottenere una modifica della decisione da parte del
Giudice di procedere con il giudizio di divisione, riassumere il procedimento esecutivo medesimo nel termine previsto dall'art. 627 c.p.c.. N. 945/2025 R.G. 7 / 9
Dunque, a sua volta, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio di divisione, che per tale ragione non è mai giunto ad una decisione nel merito, non seguita da alcun atto di riassunzione nel termine previsto dal citato art. 627 c.p.c., non può che comportare, quale effetto, l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti;
del resto, analogamente, secondo la giurisprudenza, l'inattività delle parti nel promuovere il giudizio di divisione entro il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione, determina l'estinzione del processo esecutivo, poiché questo non può essere proseguito né rimanere indefinitamente sospeso, in attesa di un evento - quale l'inserimento del giudizio cognitivo di divisione nell'ambito dell'esecuzione come mezzo al fine del suo espletamento - che non può verificarsi (cfr. Cassazione civile, sez. III, 8 gennaio 1968, n. 44).
Ed allora, una volta appurato che l'estinzione del processo esecutivo è la conseguenza dell'inattività delle parti, si deve conseguentemente ritenere che si tratta di un'ipotesi di estinzione tipica;
e da ciò deriva che il rimedio contro il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione che ha pronunciato tale estinzione tipica è il reclamo previsto dall'art. 630 c.p.c.. Dunque, l'eccezione di inammissibilità del reclamo è infondata.
Passando quindi al merito della questione, le reclamanti, sub A) del reclamo, hanno evidenziato che la definizione del giudizio di divisione con una pronuncia di improcedibilità non determinava di per sé l'estinzione del procedimento esecutivo per inattività delle parti, in quanto l'istanza di assegnazione della quota indivisa doveva considerarsi atto riassuntivo della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 627 c.p.c..
Ebbene, ha richiesto l'assegnazione della quota indivisa con Parte_2 istanza del 14.4.2023 (doc. 10 fasc.reclamante), ovvero dopo la pronuncia della sentenza di primo grado da parte del Tribunale di Siena sulla divisione endoesecutiva,
“fermo restando la possibilità di impugnare la sentenza menzionata”, e su tale istanza, depositata allorquando il processo era sospeso, il Giudice, con decreto del 29.3.2024
(doc. 12 fasc.reclamante), “ritenuto che l'istanza sia non manifestamente infondata”, ha poi fissato l'udienza per la comparizione delle parti e, quindi, dopo alcuni rinvii determinati dalla pendenza del giudizio di divisione endoesecutiva, ha provveduto con l'ordinanza reclamata in questa sede, dichiarando l'istanza inammissibile. N. 945/2025 R.G. 8 / 9
In questo quadro, deve escludersi che l'istanza di assegnazione possa essere considerata come un atto di riassunzione, in quanto l'istanza medesima è stata presentata quando era stata emessa solo la sentenza di primo grado del giudizio di divisione endoesecutivo ed il procedimento esecutivo era ancora sospeso ma, nell'istanza in questione, non ha in alcun modo espresso la Parte_2 volontà di riassumere il procedimento esecutivo;
anzi, l'istante Parte_2 ha espressamente fatto salva la possibilità di impugnare la suddetta sentenza di primo grado, come poi effettivamente avvenuto, seppure tardivamente - per come accertato dalla Corte d'Appello di Firenze -, condotta incompatibile con quella di riassumere il procedimento esecutivo, posto che la riassunzione del procedimento esecutivo avrebbe potuto fondarsi solo sul presupposto dell'intervenuta definizione del giudizio di divisione endoesecutivo che aveva determinato la sospensione.
Ogni altra questione risulta assorbita, essendo a questo punto superfluo valutare se sussistevano i presupposti di cui all'art. 600 comma 2° c.p.c. per ritenere fondata l'istanza di assegnazione della quota indivisa avanzata da Parte_1
* * * * * * *
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, le reclamanti e devono essere condannate a Parte_1 Parte_2 rimborsare alle controparti costituite, nonché Controparte_4 Controparte_1
e le spese di lite da essi sostenute, spese che Controparte_2 Controparte_3 vengono liquidate come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al
D.M.Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405), tenuto conto del valore della controversia - superiore ad € 520.001,00 - e dell'attività difensiva espletata - applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della natura delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, che non è stata celebrata -.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17
Legge n. 228/2012, si deve dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di e dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 Parte_2 N. 945/2025 R.G. 9 / 9
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata;
condanna altresì e a rimborsare alle Parte_1 Parte_2 controparti nonché e Controparte_4 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 le spese di lite, che liquida in € 9.256,00 per compenso professionale, oltre
[...]
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_2 quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 28 ottobre 2025
Il Presidente Relatore Dott. Michele Moggi