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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 1830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1830 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2098/2024
Oggi 26 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. ZABARONI LETIZIA la quale precisa dinon aver Parte_1 avuto proposte transattive dalla parte convenuta ed alla luce di questo anche un eventuale tentativo di negoziazione avrebbe avuto un esito negativo, si riporta agli atti e conclude in via preliminare per la concessione del termine per l'introduzione e/o comunque la prosecuzione del procedimento di negoziazione assistita, nel merito insiste nella domanda e si oppone alle domande ex adverso formulate.
Per presente personalmente, l'avv. CALDINI DEBORA la quale fa Parte_2 presente che il collega. con il quale vi era coomandato, è deceduto in Persona_1 data 21.11.2024. L'avv. Caldini, preliminarmente, evidenzia che la mancata formulazione di una proposta transattiva deriva anche dal fatto che dopo la scorsa udienza gli importi da noi richiesti erano lontani dalle loro disponibilità e quindi la nostra posizione non è quella di formulare una proposta transattiva ma di chiedere una pronuncia del Tribunale sull'eccezione preliminare di improcedibilità tempestivamente sollevata. Si insiste anche nella condanna ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile N. di R.G. 2098 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da
e Parte_1 Parte_3 Parte_4
con avv. Letizia ON giusto mandato in atti
-attori- contro
Parte_2
- con avv. Debora Caldini giusto mandato in atti
-convenuta-
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza odierna nell'allegato verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I sigg. e hanno convenuto in giudizio la sig.ra per Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni patiti per gli atti persecutori di natura giudiziaria dalla medesima posti in essere.
Pag. 2 di 9 Nello specifico gli attori hanno dedotto di essere stati vittima per ben 7 anni di persecuzione giudiziaria da parte della sig. la quale li avrebbe più volte Parte_2
denunciati immotivatamente e al solo scopo di perseguitarli o recare loro molestia ed avrebbe dolosamente insistito in dette denunce-querele talvolta col presentare opposizioni alle richieste di archiviazione del PM e talaltra col costituirsi parte civile nel processo, così, asseritamente, aggravando la posizione processuale degli attori con indicazione di testi da escutere, difese da svolgere e spese da sostenere nei vari giudizi.
Si è costituita in giudizio la sig.ra eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Pt_2
di citazione nonché l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento effettivo del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito ha dedotto l'infondatezza, la prescrizione, la parziarietà dei fatti riferiti in citazione ed ha istato per il rigetto della domanda nonché per la condanna degli attori al pagamento in proprio favore a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
La causa viene in decisione sull'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte convenuta Pt_2
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Tanto osservato, va esaminata la questione - di per sé assorbente- inerente al corretto esperimento, da parte degli attori, del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ex lege trattandosi di giudizio avente ad oggetto una domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale nei limiti di € 50.000,00 di cui all'art. 3, co. 1, D.L.
n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014).
Non è contestato tra le parti difatti che la causa, in ragione del suo oggetto e del suo valore, fosse soggetta al procedimento de quo.
Non è neppure contestato, perché documentale, che gli attori abbiano notificato alla sig.ra due atti di citazione e che solo tra la prima e la seconda notifica veniva Pt_2 notificato alla medesima l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria (doc.2 convenuta).
Pag. 3 di 9 Non è contestato come la ricevuto in data 12.2.24 il suddetto invito, provvedeva Pt_2
ad aderire con risposta inoltrata a mezzo PEC dal proprio difensore in data 11.3.24 (doc.
3 parte convenuta).
La difesa eccepisce che, malgrado la propria adesione all'invito, al medesimo non Pt_2
fosse stato dato alcun riscontro sicché la negoziazione assistita deve considerarsi mancata.
In diritto, si osserva come ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, D.L. n. 132 del 12 settembre
2014 “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito... 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.
Secondo il dettato del D.L. 132/2014, quindi, il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, l'invito deve essere redato per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il
Pag. 4 di 9 suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell'esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).
Il tenore della norma è pacifico e non dà adito a problemi interpretativi.
In primis l'invito deve essere effettuato dalla parte e solo autenticato dal procuratore della stessa che, accertata l'identità del cliente, attesta che la firma è stata apposta in sua presenza.
In alcun punto, dunque, la legge prevede che il procuratore, ancorché munito di delega ad hoc (che nel nostro caso pure difetta), possa sostituirsi alla parte, la cui sottoscrizione
è elemento essenziale ai fini della validità dell'invito anzi, la norma sembra proprio escludere che l'avvocato possa firmare personalmente l'invito al posto del cliente, non prevedendo, appunto, nemmeno la possibilità del conferimento di procura ad hoc per detto incombente.
Ed è innegabile che ove la legge avrebbe voluto prevedere tale ipotesi, l'avrebbe previsto mentre, al contrario, come visto, la norma, ha previsto specificamene e solamente che l'atto sia sottoscritto dalla parte, e che la sottoscrizione sia autenticata dal procuratore.
Secondo il dettato del D.L. 132/2014, difatti, il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, l'invito deve essere redato per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio
Nella fattispecie in esame, a ben vedere gli atti di causa, il procedimento di negoziazione assistita in parola è stato avviato con invito sottoscritto solo dal difensore e non anche delle parti, come previsto a pena di nullità dall'art. 4, D.L. 132/14:
Pag. 5 di 9 Peraltro, il procuratore costituito avv. Letizia ON era dotata solo di procura limitata al giudizio senza alcuna procura speciale alla negoziazione assistita.
In secondo luogo il dato normativo sulla condizione di procedibilità legata all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ipotizza vari scenari: a) se parte attrice, ex se o su invito del Giudice, non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile;
b) se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte, la
Pag. 6 di 9 quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile;
c) se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, la stessa, quale soggetto interessato a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la domanda è improcedibile;
d) in tale ultimo caso, qualora parte attrice si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
In altri termini, a ben vedere, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva consistente nella vera e propria negoziazione.
L'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando senza ragione la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame.
La giurisprudenza di merito è oramai costantemente orientata verso tale indirizzo interpretativo evidenziando come “l'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 688/2021; e, in senso conforme,
Pag. 7 di 9 Tribunale di Benevento, sentenza n. 384/2024; Tribunale di Taranto n. 306/24;
Tribunale di Larino sentenza n. 211/2023; Tribunale Parma sez. I, 31/07/2021 n. 1079,
Tribunale Vasto sez. I, 11/07/2022, n.222; Tribunale Siracusa sez. II, 16/06/2022,
n.1158; Tribunale Roma sez. XIII, 03/11/2021, n.17054).
In applicazione di tali principi, si osserva che nel caso in esame è pacifico (oltre documentato) che l'attrice, dopo aver ricevuto dalla convenuta l'adesione all'invito di negoziazione assistita - e, dunque, una disponibilità in tal senso - non si è in alcun modo attivata per addivenire a detta stipula o, comunque, per dare un ulteriore impulso e prosieguo alla negoziazione assistita.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, la domanda avanzata in giudizio dagli attori è improcedibile, con assorbimento, nella pronuncia che precede, di tutte le ulteriori questioni preliminari e di merito ad essa sottese.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM 55/2014, e s.m., sul valore della domanda indicato in citazione ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale in considerazione della definizione in rito del giudizio.
Non può accogliersi la domanda di condanna nei confronti degli attori per lite temeraria, ex art. 96 cpc, avanzata dalla convenuta che non ha adeguatamente dedotto in cosa sarebbe consistito, nel caso di specie, il comportamento di costoro tra quelli indicati dalla norma riferibile al solo mancato esperimento della negoziazione assistita. Le deduzioni di parte convenuta, per quanto non censurabili, evidenziano un disagio legato piuttosto al merito dell'intera vicenda che, tuttavia, non può essere oggetto di valutazione in tale sede. Non si ravvisano nemmeno gli elementi di cui al terzo comma del suddetto articolo che, come noto, è stato introdotto con la finalità di salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi;
finalità alla quale, invero, nessuna delle due parti sembra essersi perfettamente adeguata come si ricava in merito all'approccio processuale della stessa parte convenuta per nulla incline ad una definizione bonaria della controversia caldeggiata per motivi di economia processuale al fine di evitare ulteriori procedimenti nel merito.
Pag. 8 di 9 Ciò peraltro non inficia la piena soccombenza di parte attrice né implica una riduzione nella liquidazione delle spese di lite, secondo gli ordinari criteri, non avendo il rigetto di tale domanda accessoria implicato aggravio di attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile la domanda attorea;
- condanna gli attori, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Parte_2
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta.
Così deciso in Firenze, lì 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 9 di 9
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2098/2024
Oggi 26 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Micaela Picone, sono comparsi:
Per l'avv. ZABARONI LETIZIA la quale precisa dinon aver Parte_1 avuto proposte transattive dalla parte convenuta ed alla luce di questo anche un eventuale tentativo di negoziazione avrebbe avuto un esito negativo, si riporta agli atti e conclude in via preliminare per la concessione del termine per l'introduzione e/o comunque la prosecuzione del procedimento di negoziazione assistita, nel merito insiste nella domanda e si oppone alle domande ex adverso formulate.
Per presente personalmente, l'avv. CALDINI DEBORA la quale fa Parte_2 presente che il collega. con il quale vi era coomandato, è deceduto in Persona_1 data 21.11.2024. L'avv. Caldini, preliminarmente, evidenzia che la mancata formulazione di una proposta transattiva deriva anche dal fatto che dopo la scorsa udienza gli importi da noi richiesti erano lontani dalle loro disponibilità e quindi la nostra posizione non è quella di formulare una proposta transattiva ma di chiedere una pronuncia del Tribunale sull'eccezione preliminare di improcedibilità tempestivamente sollevata. Si insiste anche nella condanna ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, i procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza e si allontanano dall'aula.
A seguito di camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle ore 17.00.
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile N. di R.G. 2098 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del
2024, promossa da
e Parte_1 Parte_3 Parte_4
con avv. Letizia ON giusto mandato in atti
-attori- contro
Parte_2
- con avv. Debora Caldini giusto mandato in atti
-convenuta-
Conclusioni: per come rassegnate all'udienza odierna nell'allegato verbale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In fatto
I sigg. e hanno convenuto in giudizio la sig.ra per Parte_1 Pt_4 Pt_3 Parte_2
ottenere il risarcimento dei danni patiti per gli atti persecutori di natura giudiziaria dalla medesima posti in essere.
Pag. 2 di 9 Nello specifico gli attori hanno dedotto di essere stati vittima per ben 7 anni di persecuzione giudiziaria da parte della sig. la quale li avrebbe più volte Parte_2
denunciati immotivatamente e al solo scopo di perseguitarli o recare loro molestia ed avrebbe dolosamente insistito in dette denunce-querele talvolta col presentare opposizioni alle richieste di archiviazione del PM e talaltra col costituirsi parte civile nel processo, così, asseritamente, aggravando la posizione processuale degli attori con indicazione di testi da escutere, difese da svolgere e spese da sostenere nei vari giudizi.
Si è costituita in giudizio la sig.ra eccependo in via preliminare la nullità dell'atto Pt_2
di citazione nonché l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento effettivo del procedimento di negoziazione assistita;
nel merito ha dedotto l'infondatezza, la prescrizione, la parziarietà dei fatti riferiti in citazione ed ha istato per il rigetto della domanda nonché per la condanna degli attori al pagamento in proprio favore a titolo di risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 cpc.
La causa viene in decisione sull'eccezione preliminare di improcedibilità sollevata da parte convenuta Pt_2
In diritto
Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione di questa sentenza, facendo applicazione del principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5,
Sentenza n. 11458 dell'11.5.2018).
Tanto osservato, va esaminata la questione - di per sé assorbente- inerente al corretto esperimento, da parte degli attori, del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ex lege trattandosi di giudizio avente ad oggetto una domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale nei limiti di € 50.000,00 di cui all'art. 3, co. 1, D.L.
n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con L. n. 162 del 10 novembre 2014).
Non è contestato tra le parti difatti che la causa, in ragione del suo oggetto e del suo valore, fosse soggetta al procedimento de quo.
Non è neppure contestato, perché documentale, che gli attori abbiano notificato alla sig.ra due atti di citazione e che solo tra la prima e la seconda notifica veniva Pt_2 notificato alla medesima l'invito alla negoziazione assistita obbligatoria (doc.2 convenuta).
Pag. 3 di 9 Non è contestato come la ricevuto in data 12.2.24 il suddetto invito, provvedeva Pt_2
ad aderire con risposta inoltrata a mezzo PEC dal proprio difensore in data 11.3.24 (doc.
3 parte convenuta).
La difesa eccepisce che, malgrado la propria adesione all'invito, al medesimo non Pt_2
fosse stato dato alcun riscontro sicché la negoziazione assistita deve considerarsi mancata.
In diritto, si osserva come ai sensi dell'art. 3, co. 1 e 2, D.L. n. 132 del 12 settembre
2014 “1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito... 2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.
Secondo il dettato del D.L. 132/2014, quindi, il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, l'invito deve essere redato per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il
Pag. 4 di 9 suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio, della responsabilità aggravata (art. 96 cpc) e dell'esecuzione provvisoria (art. 642 cpc).
Il tenore della norma è pacifico e non dà adito a problemi interpretativi.
In primis l'invito deve essere effettuato dalla parte e solo autenticato dal procuratore della stessa che, accertata l'identità del cliente, attesta che la firma è stata apposta in sua presenza.
In alcun punto, dunque, la legge prevede che il procuratore, ancorché munito di delega ad hoc (che nel nostro caso pure difetta), possa sostituirsi alla parte, la cui sottoscrizione
è elemento essenziale ai fini della validità dell'invito anzi, la norma sembra proprio escludere che l'avvocato possa firmare personalmente l'invito al posto del cliente, non prevedendo, appunto, nemmeno la possibilità del conferimento di procura ad hoc per detto incombente.
Ed è innegabile che ove la legge avrebbe voluto prevedere tale ipotesi, l'avrebbe previsto mentre, al contrario, come visto, la norma, ha previsto specificamene e solamente che l'atto sia sottoscritto dalla parte, e che la sottoscrizione sia autenticata dal procuratore.
Secondo il dettato del D.L. 132/2014, difatti, il procedimento viene avviato con l'invito alla controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, l'invito deve essere redato per iscritto a pena di nullità, sottoscritto dalla parte personalmente con firma autenticata dal difensore, deve specificare l'oggetto della controversia con l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio
Nella fattispecie in esame, a ben vedere gli atti di causa, il procedimento di negoziazione assistita in parola è stato avviato con invito sottoscritto solo dal difensore e non anche delle parti, come previsto a pena di nullità dall'art. 4, D.L. 132/14:
Pag. 5 di 9 Peraltro, il procuratore costituito avv. Letizia ON era dotata solo di procura limitata al giudizio senza alcuna procura speciale alla negoziazione assistita.
In secondo luogo il dato normativo sulla condizione di procedibilità legata all'esperimento del procedimento di negoziazione assistita ipotizza vari scenari: a) se parte attrice, ex se o su invito del Giudice, non comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, la domanda è improcedibile;
b) se parte attrice comunica tempestivamente l'invito alla controparte, la
Pag. 6 di 9 quale non aderisce o rifiuta, la condizione di procedibilità si considera avverata e la domanda diventa procedibile;
c) se parte attrice comunica tempestivamente alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita e questa aderisce, la stessa, quale soggetto interessato a coltivare il giudizio e quindi all'avveramento della condizione di procedibilità, è tenuta ad attivarsi per promuovere la conclusione della convenzione, sicché, qualora non si attivi, la domanda è improcedibile;
d) in tale ultimo caso, qualora parte attrice si attivi e venga sottoscritta la convenzione, la negoziazione assistita può avere luogo, concludendosi con l'accordo delle parti, che vanifica l'instaurazione o la prosecuzione dell'azione giudiziaria, oppure con lo spirare del termine concordato, che determina in ogni caso l'avveramento della condizione di procedibilità della domanda.
In altri termini, a ben vedere, ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita - la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura - ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva consistente nella vera e propria negoziazione.
L'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando senza ragione la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame.
La giurisprudenza di merito è oramai costantemente orientata verso tale indirizzo interpretativo evidenziando come “l'inerzia della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula, arrestando colposamente la procedura ad una fase precedente quella dello svolgimento della negoziazione, la quale costituisce lo sfogo naturale ed obbligato della convenzione, impedisce l'esperimento della procedura medesima e frustra inevitabilmente la finalità dello strumento deflattivo in esame” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 688/2021; e, in senso conforme,
Pag. 7 di 9 Tribunale di Benevento, sentenza n. 384/2024; Tribunale di Taranto n. 306/24;
Tribunale di Larino sentenza n. 211/2023; Tribunale Parma sez. I, 31/07/2021 n. 1079,
Tribunale Vasto sez. I, 11/07/2022, n.222; Tribunale Siracusa sez. II, 16/06/2022,
n.1158; Tribunale Roma sez. XIII, 03/11/2021, n.17054).
In applicazione di tali principi, si osserva che nel caso in esame è pacifico (oltre documentato) che l'attrice, dopo aver ricevuto dalla convenuta l'adesione all'invito di negoziazione assistita - e, dunque, una disponibilità in tal senso - non si è in alcun modo attivata per addivenire a detta stipula o, comunque, per dare un ulteriore impulso e prosieguo alla negoziazione assistita.
Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto sopra esposti, la domanda avanzata in giudizio dagli attori è improcedibile, con assorbimento, nella pronuncia che precede, di tutte le ulteriori questioni preliminari e di merito ad essa sottese.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al DM 55/2014, e s.m., sul valore della domanda indicato in citazione ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisionale in considerazione della definizione in rito del giudizio.
Non può accogliersi la domanda di condanna nei confronti degli attori per lite temeraria, ex art. 96 cpc, avanzata dalla convenuta che non ha adeguatamente dedotto in cosa sarebbe consistito, nel caso di specie, il comportamento di costoro tra quelli indicati dalla norma riferibile al solo mancato esperimento della negoziazione assistita. Le deduzioni di parte convenuta, per quanto non censurabili, evidenziano un disagio legato piuttosto al merito dell'intera vicenda che, tuttavia, non può essere oggetto di valutazione in tale sede. Non si ravvisano nemmeno gli elementi di cui al terzo comma del suddetto articolo che, come noto, è stato introdotto con la finalità di salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi;
finalità alla quale, invero, nessuna delle due parti sembra essersi perfettamente adeguata come si ricava in merito all'approccio processuale della stessa parte convenuta per nulla incline ad una definizione bonaria della controversia caldeggiata per motivi di economia processuale al fine di evitare ulteriori procedimenti nel merito.
Pag. 8 di 9 Ciò peraltro non inficia la piena soccombenza di parte attrice né implica una riduzione nella liquidazione delle spese di lite, secondo gli ordinari criteri, non avendo il rigetto di tale domanda accessoria implicato aggravio di attività processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile la domanda attorea;
- condanna gli attori, in via solidale, al pagamento delle spese di lite in favore della sig.ra che si liquidano in € 3.387,00 oltre spese generali, iva e cpa;
Parte_2
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata da parte convenuta.
Così deciso in Firenze, lì 26 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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