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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1535 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 7-10.1.2025, emessa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa e depositata dal Tribunale di Catanzaro in data 4.8.2023, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(nato a [...] il [...]), tutti rappresentati e difesi, Parte_4 in forza di procure alle liti da intendersi rilasciate in calce all'appello, dagli avv.ti Paolo
Falzea e Andrea Lollo
- APPELLANTI -
CONTRO
e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34 ed ivi elettivamente domiciliati;
- APPELLATI -
CON L'INTERVENTO
1 della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti, rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 14.10.2024: “-, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 5553/2023, resa inter partes in data
4.08.2023 dal Tribunale di Catanz aro, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Abet Olimpia R.G.A.C. 15/2023, pubblicata il 04.08.2023, non notificata:
1.= In via incidentale CP_
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953, previo accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza, rimettere dinanzi alla
Corte costituzionale questione di costituzionalità avente a oggetto l'art. 84, comma 3,
dPR 30 marzo 1957, n. 361 (come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 20 17, n. 165) per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48 e 56 Cost., relativi al voto libero e personale e diretto alla luce dei principi affermati con le sentenze nn. 1/2014 e
35/2017 della Corte costituzionale, nonché per contrasto con i fondamentali diritti civili
e politici riconosciuti dalla CEDU (art. 13 e prot. 1, art. 3).
1.2= Per effetto di quanto sopra, sospendere con ordinanza il presente giudizio e trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale.
2.= In via principale e nel merito
2.1= Accertare e dichiarare il diritto degli appellanti, residenti in un Comune appartenente al Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, per le Elezioni Politiche del Parlamento italiano, il proprio diritto di voto libero, eguale, personale, diretto, così come attribuito nel suo esercizio e nella sua efficacia dalla Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 2, 3,
48, 51, 56, 57, 58, 59), dai fondamentali diritti civili e politici riconosciuti anche dalla
CEDU (art. 13 e prot. 1, art. 3), alla luce dei principi affermati con le sentenze nn.
1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale.
2.2.= Accertare e dichiarare che tale diritto è stato leso, limitato e, quindi, compromesso dall'art. 84, comma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017, n. 165, in occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, stante la sua incostituzionalità”.
2 Per le Amministrazioni appellate rassegnate nelle rispettive comparse di costituzione, cui la difesa si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 12.12.2024:
“…dichiarare inammissibile, improponibile e/o respingere nel merito ogni avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti sono così adeguatamente sunteggiate nell'ordinanza gravata:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3 Parte_4 il pro tempore ed il in Controparte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertato il loro diritto ad esprimere il voto per le elezioni politiche del Parlamento Italiano, in modo libero, eguale, personale e diretto, così come garantito dalla Costituzione Italiana agli artt. 1,
2, 3, 48, 51, 56, 58, nonché dall'art. 13 della CEDU e dall'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, nonché per veder accertata l'avvenuta lesione di tale diritto, ad opera dell'art. 84, comma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017, n. 165, in occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84, co. 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361
(come sostituito dall'art. 1, co. 28, L. 165/2017) e, in via conseguenziale, dei commi 4, 5
e 6 della stessa norma”
Più nel dettaglio, si legge nell'ordinanza appellata, la domanda principiava dalla premessa in fatto per cui “nella tornata elettorale del 25 settembre 2022, alle elezioni parlamentari della Camera dei Deputati, si candidava nel Parte_1
collegio plurinominale Calabria 01, con il , mentre Controparte_5 Parte_2
figurava come mandataria della e come
[...] Parte_1 Parte_3
candidata sostituta della . Tutte e tre erano, nel contempo, elettrici nel Parte_1
3 collegio plurinominale Calabria 01 e nel Collegio uninominale Calabria 02, analogamente a Parte_4
Lamentavano, dunque, che, a causa del meccanismo previsto dall'art. 84, comma 3, del
d.P.R. n. 361 del 1957, non venivano elette.
In diritto, deducevano che l'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della
Legge 3 novembre 2017, n. 165 - che recita: “qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma
1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)” -, avrebbe l'effetto di distorcere la volontà dell'elettore, privandolo della possibilità di scegliere i propri rappresentanti, realizzando un'alterazione del rapporto tra i voti “in entrata” e i seggi “in uscita”, in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi.
La norma, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe viziata, inoltre, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto intrinsecamente contraddittoria, laddove giunge al risultato di dare prevalenza alla parte maggioritaria su quella proporzionale.
I ricorrenti evidenziavano che la legge elettorale n. 165/2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51/2019, adottata per le elezioni nazionali del 25 settembre
2022, prevede un sistema misto con una quota pari a 5/8 dei Deputati eletti con sistema proporzionale in collegi plurinominali e i restanti 3/8 eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali;
la normativa elettorale suddivide il territorio nazionale in 28 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infra-regionale; i 3/8 del totale dei seggi (pari a 147 seggi) assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni
4 nei collegi uninominali;
i 5/8 del totale dei seggi (pari a 245 seggi) attribuiti in 49 collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni.
Ebbene, i ricorrenti sostenevano che l'art. 84, comma 3, d.p.r. n. 361/1957, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, L. 165/2017 avrebbe, tuttavia, fatto sì che tale proporzione tra collegi non trovasse concreto riscontro nella contabilizzazione dei voti espressi e nella conseguente assegnazione dei seggi, consentendo che venisse attribuito alla quota proporzionale un candidato perdente all'uninominale, con contestuale prevalenza della parte maggioritaria su quella proporzionale.
Infine, i ricorrenti deducono che, venuto meno per incostituzionalità il criterio di assegnazione di cui all'art. 84, coma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, in via conseguenziale, dovranno essere dichiarati illegittimi anche gli altri criteri previsti dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 84, i quali presuppongono l'applicazione del meccanismo di cui al comma 3”.
Si costituivano in giudizio la ed il Controparte_1 [...]
, i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità del ricorso, in CP_2 quanto diretto ad introdurre un'azione diretta di legittimità costituzionale, priva del necessario carattere di incidentalità, e, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, instando, quindi, per la declaratoria della sua inammissibilità ovvero, nel merito, della sua infondatezza.
Con ordinanza del 4.8.2023, depositata in pari data, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
A fondamento della decisione osservava che:
- la domanda era ammissibile, giacché il suo petitum non coincideva con la questione di legittimità costituzionale sollevata ma era più ampio, domandandosi l'accertamento – rispetto al quale la profilata questione era solo un presupposto – della lesione del diritto di voto;
- la sollevata questione di legittimità costituzionale, dunque, era rilevante, giacché dal suo esito dipendeva la verifica del principale presupposto del più ampio accertamento richiesto;
essa, tuttavia, era da ritenere infondata;
- la Corte Costituzionale, infatti, aveva, più volte, ribadito che il meccanismo di assegnazione dei seggi e la scelta del sistema elettorale costituiscono materia connotata da ampia discrezionalità legislativa e che ogni sistema presenta un
5 grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi;
- il sistema misto mira a contemperare l'esigenza di garantire una maggiore rappresentatività con l'esigenza – contrapposta – di garantire una maggiore stabilità alla coalizione che si aggiudichi la maggioranza dei voti, sicché “il sistema di redistribuzione delle preferenze espresse nei confronti dei candidati del proporzionale a beneficio dei candidati non eletti nei collegi uninominale ... rappresenta ... la scelta precisa del legislatore di privilegiare, in via residuale,
l'esigenza di stabilità governativa all'esito della tornata elettorale”;
- la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla l. 52/2015, che prevedeva un meccanismo analogo a quello oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, aveva escluso l'illegittimità del meccanismo di traslazione dei voti, chiarendo che “il disposto di cui all'art. 56, quarto comma, Cost. non può essere inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale”, sicché “Ciò vale, a fortiori, per i voti espressi nei diversi collegi all'interno della medesima circoscrizione”.
Avverso detta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e i quali, premessa ed argomentata la
[...] Parte_3 Parte_4 correttezza della pronuncia sotto il profilo del rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dai convenuti e dopo avere riportato testualmente le difese già articolate, nel merito, nel ricorso introduttivo del primo grado, hanno censurato la pronuncia di prime cure deducendo che la questione posta non sarebbe analoga a quella valutata dalla Consulta nella pronuncia n. 35/2017, la quale si sarebbe occupata di scrutinare la legittimità di una norma di chiusura che costituiva l'extrema ratio per evitare l'impossibilità di attribuire il seggio rimasto vacante. Si trattava, in particolare – deducono gli appellanti – dell'ultimo dei criteri residuali, da applicarsi solo nel caso in cui non fosse possibile applicare gli altri criteri, parimenti residuali “che invece erano rispettosi del principio secondo cui la distribuzione dei seggi avviene all'interno della circoscrizione in cui sono espressi i voti” e, quindi, per salvaguardare la funzionalità dell'organo. Il caso in esame, invece, atterrebbe non ad una norma di chiusura ma ad un
6 criterio residuale (il terzo su sette) per l'attribuzione dei seggi, che segue e precede altri criteri, sicché non vi sarebbe l'esigenza di salvaguardare la funzionalità dell'organo.
Inoltre, l'ipotesi vagliata dalla Corte Costituzionale riguardava il diverso fenomeno della c.d. traslazione dei seggi da una circoscrizione all'altra, che, secondo la Corte, si giustificava tenendo conto dei voti ottenuti a livello nazionale dalle liste. La norma censurata dagli appellanti, invece, riguarderebbe il meccanismo della traslazione dei seggi tra collegi diversi – ossia tra un collegio plurinominale proporzionale e un collegio uninominale maggioritario – all'interno della medesima circoscrizione, sicché la ratio sarebbe diversa rispetto a quella posta dalla Consulta a fondamento della decisione sopra richiamata. Peraltro, la discrezionalità legislativa, nel caso in esame, sarebbe stata esercitata in modo irrazionale “dal momento che i voti espressi a favore di una lista di un sistema proporzionale, collegata ad un candidato nel maggioritario, vengono dirottati su un candidato – per di più perdente - di una lista maggioritaria di un collegio differente non collegato a quella lista proporzionale”. Hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
Costituitisi in giudizio, la ed il Controparte_1 [...]
hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto CP_2 esso introdurrebbe “nuovamente” un'inammissibile azione diretta di legittimità costituzionale, priva del necessario carattere di incidentalità; nel merito hanno argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui hanno chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal p.m..
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza del 7.1.2025, depositata il 10.1.2025, emessa all'esito dell'udienza del
12.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda sottoposta all'esame della Corte origina dagli esiti delle elezioni politiche tenutesi il 25 settembre 2022.
Nell'occasione avvenne, per come narrato negli atti di parte, che l'appellante Pt_1
venne candidata per le elezioni della Camera dei deputati, nel collegio
[...]
plurinominale Calabria 01, con il simbolo del Partito Democratico. Nella medesima competizione figurava come mandataria della;
Parte_2 Parte_1 Parte_3
7 figurava, invece, come candidata sostituta della;
tutte e tre erano, nel Pt_3 Parte_1
contempo, elettrici nel collegio Calabria 01, al pari di . Parte_4
All'esito della suddetta competizione elettorale, la lista del Democratico CP_5
conseguì un numero di preferenze tali – per come si legge nel ricorso – “da legittimare
l'assegnazione del seggio alla candidata nel collegio plurinominale, Parte_1
essendosi la stessa collocata al secondo posto della lista bloccata e avendo maturato il diritto a essere eletta con il resto più alto al proporzionale”. Senonché, i voti riportati dalla lista dei Cinque Stelle nei collegi plurinominali davano loro diritto a ottenere 3 seggi. In Calabria, il si era presentato per la competizione elettorale Controparte_6
per la Camera dei deputati con una lista proporzionale (collegio plurinominale) composta da 4 nominativi. Tuttavia, il primo della lista ( ) Persona_1 venne eletto, per effetto della previsione di cui all'art. 85, comma 1, del D.p.r. n.
361/1957 nel collegio plurinominale 03 dell'Emilia Romagna, nel quale era capolista, sicché i seggi vennero assegnati al secondo e terzo candidato, ossia e Persona_2
La quarta candidata ( ), invece, risultò vincitrice del CP_7 Persona_3 collegio uninominale di Cosenza, ai sensi dell'art. 85, comma 1 bis D.p.r. n. 361/1957.
A questo punto il terzo seggio spettante al nel plurinominale venne Controparte_6
attribuito alla candidata , candidata al collegio uninominale Calabria U03 e Parte_5 ivi risultata perdente. A tale risultato si è giunti per effetto della previsione di cui all'art. 84, comma 3, del D.p.r. n. 361/1957.
Lamenta, quindi, in particolare, l'appellante che il meccanismo di Parte_1 distribuzione dei seggi di cui all'art. 84, comma 3, del D.p.r. n. 361/1957 avrebbe impedito alla stessa di risultare eletta, con distorsione degli effetti del voto, generata da uno squilibrio tra voti in entrata e seggi in uscita. Il voto, quindi, non sarebbe libero, personale, diretto ed eguale.
Preliminarmente, occorre chiarire che l'eccezione di inammissibilità della domanda – sollevata dalla difesa delle Amministrazioni convenute a cagione della dedotta mancanza di incidentalità della questione di legittimità costituzionale, che costituirebbe, invece, l'oggetto stesso e diretto della domanda – e è stata motivatamente rigettata dal
Tribunale. È evidente che le argomentazioni spese a tal fine costituiscono una parte autonoma dell'ordinanza, sicché la sua impugnazione avrebbe dovuto essere veicolata attraverso apposito appello incidentale, da proporsi nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.,
8 non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione, ancorché rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass.
n. 9844 del 28/03/2022: “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346
c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere
(dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”). Nella fattispecie le
Amministrazioni appellate si sono costituite tardivamente e non hanno spiegato alcun gravame incidentale, limitandosi a riproporre l'eccezione già formulata in primo grado, sia pure sotto l'apparente veste di un'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Ne consegue che sulla questione relativa all'ammissibilità della domanda deve ritenersi sceso il giudicato.
Quindi, presupposta l'ammissibilità della domanda e incontestata la rilevanza, rispetto alla valutazione del merito, della questione di legittimità costituzionale prospettata, occorre verificare se, alla luce dei motivi di appello, la pronuncia del Tribunale sia o meno meritevole di riforma in punto di ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata.
La norma censurata è l'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre
2017, n. 165, del seguente tenore: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma
2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)”.
9 Si tratta di uno dei criteri di distribuzione dei seggi previsto nell'art. 84 citato, il quale, nel suo complesso, delinea un meccanismo di riversamento del riparto proporzionale.
Sulla base di tale meccanismo, nel caso in cui una lista ottenga un numero di seggi superiore al numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale, è previsto un articolato procedimento di “slittamento” dei seggi.
In particolare, il meccanismo in questione prevede che, una volta esauriti i candidati della lista nel collegio di riferimento, i seggi saranno assegnati dapprima alla lista presentata negli altri collegi plurinominali della circoscrizione e, se tale operazione non
è sufficiente, “ai migliori perdenti” tra i candidati uninominali presentati nei collegi plurinominali della stessa circoscrizione e, in subordine, tra i candidati della stessa lista di una diversa circoscrizione.
In caso di ulteriore esubero, infine, i seggi saranno attribuiti ad una diversa lista medesima coalizione nell'ambito del collegio uninominale originario, ovvero degli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione.
In via del tutto residuale, i seggi potranno essere assegnati ai “migliori perdenti” uninominali ed ai candidati delle liste alleate che siano presentati in una circoscrizione del tutto differente da quella nella quale è stato espresso il voto.
Ebbene, pur tenendo conto delle ragioni illustrate nell'appello, la sentenza di primo grado risulta pienamente condivisibile sia nel percorso logico e motivazionale sia negli esiti cui è pervenuta.
Condivisibile è il richiamo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 35/2017. L'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017,
n. 165 risponde, infatti, alle stesse identiche esigenze sottese all'art. 84 del medesimo
D.p.r., come risultante dalle modifiche apportate con l 52/2015 (e, quindi, anteriormente alle modifiche apportate con l. 165/2017), oggetto della pronuncia della Consulta del
2017.
Si tratta, in entrambi i casi, di meccanismi che perseguono l'obiettivo di consentire che le “traslazioni” avvengano all'interno del collegio di riferimento e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, all'interno degli altri collegi di una medesima circoscrizione.
Tale operazione è condotta allo scopo di impedire che le “traslazioni”, ed il conseguente effetto del “trascinamento” del voto, avvengano tra circoscrizioni diverse, come
10 accadeva nei precedenti sistemi elettorali e, dunque, proprio per evitare che si verifichino traslazioni di seggi da una circoscrizione ad un'altra.
Come ha puntualizzato la Consulta nella sopra richiamata pronuncia, soltanto nell'ipotesi estrema di ulteriore esubero - nonostante tutte le operazioni descritte – lo slittamento avviene in favore di candidati che si siano presentati in una circoscrizione del tutto differente da quella nella quale è stato espresso il voto.
Tanto nella vigenza della l. 52/2015 quanto nella vigenza dell'attuale legge elettorale, la distribuzione dei seggi avviene tenendo conto dei voti ottenuti dalla singola lista o coalizione a livello nazionale: è così, infatti, che si determina il numero di seggi assegnati alla singola lista o coalizione sia a livello nazionale sia a livello circoscrizionale. Dunque la traslazione del seggio dalla lista plurinominale al miglior perdente della medesima coalizione nel collegio uninominale nella medesima circoscrizione risponde all'esigenza di mantenere il seggio in favore della coalizione alla quale esso è stato attribuito tenendo conto del numero di voti ottenuti su scala nazionale e circoscrizionale e, al contempo, mantenere quel seggio, per quanto possibile, collegato all'ambito territoriale (id est, la medesima circoscrizione) al quale era stato assegnato secondo il meccanismo di cui all'art 83 del medesimo D.p.r., in piena coerenza con i primi due criteri previsti nella medesima disposizione normativa
(non censurati dall'appellante), i quali disciplinano la distribuzione dei seggi eccedenti all'interno della stessa circoscrizione dirottandoli verso la stessa lista o coalizione nei collegi plurinominali della stessa circoscrizione: anche in questo caso il seggio viene
“slittato” verso un candidato perdente. Il terzo criterio - ossia quello censurato - si applica quando non sia possibile la distribuzione secondo i precedenti criteri, ossia non sia possibile traslare i voti verso candidati della stessa lista presentati in collegi plurinominali nella stessa circoscrizione: in tale caso i seggi vengono attribuiti sempre alla lista o coalizione alla quale sono stati assegnati (e, quindi, in base ai voti ricevuti) e sempre nella stessa circoscrizione ma in favore del candidato nel collegio uninominale che sia risultato il “miglior perdente”.
La norma, quindi, a ben vedere è molto meno "lesiva" dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e libertà del voto rispetto a quella oggetto della pronuncia della Consulta suddetta, che consentiva (e consente ancora oggi) la traslazione fuori dall'ambito territoriale della circoscrizione ed è proprio questo profilo che era stato tacciato di
11 incostituzionalità. Quindi, se è legittima una norma che consente la traslazione del voto in favore del “miglior perdente” su altro collegio di diversa circoscrizione, a fortiori deve ritenersi legittima una norma che consente la traslazione nella medesima circoscrizione sia pure “a prezzo” di variare il collegio. Si tratta, quindi, di una scala di valori o, comunque, di esigenze, la cui graduazione rientra nella sfera della discrezionalità del legislatore che non può dirsi esercitata in modo irrazionale, in quanto la scelta è comunque preordinata proprio a garantire l'efficacia del voto: il seggio viene mantenuto a favore della lista o coalizione alla quale doveva essere attribuito e viene assegnato nell'ambito della stessa circoscrizione in cui il voto è stato espresso.
Sulla scorta di simili osservazioni, deve concludersi che – premesso che gli stessi appellanti nulla deducono sulle ragioni del possibile contrasto della norma censurata con gli artt. 1 e 2 Cost., la cui evocazione è rimasta allo stato di mera formale indicazione – certamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 co. 3 D.p.r.
361/1957 in rapporto agli artt. 3, 48 co. 2 e 56 Cost.
Quanto all'art. 2 Cost. è evidente che il meccanismo disegnato non attribuisce un “peso” diverso al singolo voto e non altera il principio di uguaglianza, risultando, piuttosto, il portato di una scelta discrezionale ragionevole, nella misura in cui è tesa a garantire che il seggio non sia dirottato verso coalizioni che, in base ai risultati delle elezioni sul piano nazionale, non abbiano diritto ad ottenerlo e garantisce, altresì, che il seggio sia mantenuto collegato alla circoscrizione alla quale è stato assegnato, in ossequio alla previsione di cui all'art. 56 co. 4 Cost., che deve essere inteso come precetto valido non solo nel momento – antecedente alle elezioni – di ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, ma anche nel momento successivo della assegnazione dei seggi alle diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse.
Tanto consente di escludere anche la violazione degli artt. 48 e 56 Cost.. La Consulta, infatti, ha evidenziato che “il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni ... costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili. ... . Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall'art.
56, quarto comma, Cost., posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale;
dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista ... ; infine l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori,
12 del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'art.
48 Cost. Il disposto di cui all'art. 56, quarto comma, Cost. non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale ... . la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio”.
Quindi, se l'art. 56 Cost. presuppone che l'assegnazione dei seggi avvenga su base circoscrizionale e se tanto non fa venir meno l'unità del corpo elettorale sicché è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale nel rispetto, quindi, dei risultati elettorali ottenuti da ciascuna lista o coalizione, allora deve ammettersi come ragionevole la scelta che, per poter garantire l'applicazione dell'art. 56 co. 4 Cost. e il rispetto degli esiti del voto a livello nazionale, in ossequio alla previsione dell'art. 48 Cost., pervenga allo slittamento del seggio da un collegio plurinominale ad uno uninominale, mantenendo sia l'attribuzione territoriale sia l'attribuzione alla lista o coalizione alla quale il seggio è stato assegnato a livello nazionale.
Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e l'appello è, quindi, meritevole di rigetto.
La particolarità delle questioni trattate e la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni preliminare sollevate dalle Amministrazioni convenute giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado tra tutte le parti.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'ordinanza emessa e depositata dal Tribunale di Catanzaro Parte_4
in data 4.8.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
13 2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 5.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1535 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere Istruttore con ordinanza del 7-10.1.2025, emessa all'esito dell'udienza del 12.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza emessa e depositata dal Tribunale di Catanzaro in data 4.8.2023, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(nato a [...] il [...]), tutti rappresentati e difesi, Parte_4 in forza di procure alle liti da intendersi rilasciate in calce all'appello, dagli avv.ti Paolo
Falzea e Andrea Lollo
- APPELLANTI -
CONTRO
e , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, con sede in Catanzaro, via G. da Fiore n. 34 ed ivi elettivamente domiciliati;
- APPELLATI -
CON L'INTERVENTO
1 della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per gli appellanti, rassegnate nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 14.10.2024: “-, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 5553/2023, resa inter partes in data
4.08.2023 dal Tribunale di Catanz aro, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Abet Olimpia R.G.A.C. 15/2023, pubblicata il 04.08.2023, non notificata:
1.= In via incidentale CP_
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 ss. della legge n. 87 del 1953, previo accertamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza, rimettere dinanzi alla
Corte costituzionale questione di costituzionalità avente a oggetto l'art. 84, comma 3,
dPR 30 marzo 1957, n. 361 (come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 20 17, n. 165) per violazione degli artt. 1, 2, 3, 48 e 56 Cost., relativi al voto libero e personale e diretto alla luce dei principi affermati con le sentenze nn. 1/2014 e
35/2017 della Corte costituzionale, nonché per contrasto con i fondamentali diritti civili
e politici riconosciuti dalla CEDU (art. 13 e prot. 1, art. 3).
1.2= Per effetto di quanto sopra, sospendere con ordinanza il presente giudizio e trasmettere gli atti alla cancelleria della Corte costituzionale.
2.= In via principale e nel merito
2.1= Accertare e dichiarare il diritto degli appellanti, residenti in un Comune appartenente al Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, di esercitare in modo conforme ai parametri costituzionali, per le Elezioni Politiche del Parlamento italiano, il proprio diritto di voto libero, eguale, personale, diretto, così come attribuito nel suo esercizio e nella sua efficacia dalla Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 1, 2, 3,
48, 51, 56, 57, 58, 59), dai fondamentali diritti civili e politici riconosciuti anche dalla
CEDU (art. 13 e prot. 1, art. 3), alla luce dei principi affermati con le sentenze nn.
1/2014 e 35/2017 della Corte costituzionale.
2.2.= Accertare e dichiarare che tale diritto è stato leso, limitato e, quindi, compromesso dall'art. 84, comma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017, n. 165, in occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, stante la sua incostituzionalità”.
2 Per le Amministrazioni appellate rassegnate nelle rispettive comparse di costituzione, cui la difesa si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 12.12.2024:
“…dichiarare inammissibile, improponibile e/o respingere nel merito ogni avversa domanda, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per il Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello e la conseguente conferma del provvedimento impugnato.
PREMESSA IN FATTO
Le difese ed istanze delle parti sono così adeguatamente sunteggiate nell'ordinanza gravata:
“Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, i sig.ri , Parte_1 Parte_2 [...]
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_3 Parte_4 il pro tempore ed il in Controparte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di vedere accertato il loro diritto ad esprimere il voto per le elezioni politiche del Parlamento Italiano, in modo libero, eguale, personale e diretto, così come garantito dalla Costituzione Italiana agli artt. 1,
2, 3, 48, 51, 56, 58, nonché dall'art. 13 della CEDU e dall'art. 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, nonché per veder accertata l'avvenuta lesione di tale diritto, ad opera dell'art. 84, comma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017, n. 165, in occasione della tornata elettorale del 25 settembre 2022, previa remissione alla Corte Costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 84, co. 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361
(come sostituito dall'art. 1, co. 28, L. 165/2017) e, in via conseguenziale, dei commi 4, 5
e 6 della stessa norma”
Più nel dettaglio, si legge nell'ordinanza appellata, la domanda principiava dalla premessa in fatto per cui “nella tornata elettorale del 25 settembre 2022, alle elezioni parlamentari della Camera dei Deputati, si candidava nel Parte_1
collegio plurinominale Calabria 01, con il , mentre Controparte_5 Parte_2
figurava come mandataria della e come
[...] Parte_1 Parte_3
candidata sostituta della . Tutte e tre erano, nel contempo, elettrici nel Parte_1
3 collegio plurinominale Calabria 01 e nel Collegio uninominale Calabria 02, analogamente a Parte_4
Lamentavano, dunque, che, a causa del meccanismo previsto dall'art. 84, comma 3, del
d.P.R. n. 361 del 1957, non venivano elette.
In diritto, deducevano che l'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della
Legge 3 novembre 2017, n. 165 - che recita: “qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma
1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)” -, avrebbe l'effetto di distorcere la volontà dell'elettore, privandolo della possibilità di scegliere i propri rappresentanti, realizzando un'alterazione del rapporto tra i voti “in entrata” e i seggi “in uscita”, in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell'elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell'attribuzione dei seggi.
La norma, nella prospettazione dei ricorrenti, sarebbe viziata, inoltre, sotto il profilo della irragionevolezza, in quanto intrinsecamente contraddittoria, laddove giunge al risultato di dare prevalenza alla parte maggioritaria su quella proporzionale.
I ricorrenti evidenziavano che la legge elettorale n. 165/2017, come modificata e integrata dalla legge n. 51/2019, adottata per le elezioni nazionali del 25 settembre
2022, prevede un sistema misto con una quota pari a 5/8 dei Deputati eletti con sistema proporzionale in collegi plurinominali e i restanti 3/8 eletti con sistema maggioritario in collegi uninominali;
la normativa elettorale suddivide il territorio nazionale in 28 circoscrizioni elettorali di dimensione regionale o infra-regionale; i 3/8 del totale dei seggi (pari a 147 seggi) assegnati in collegi uninominali, costituiti all'interno delle circoscrizioni, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato;
la possibilità per le liste di unirsi in coalizione e presentare candidati comuni
4 nei collegi uninominali;
i 5/8 del totale dei seggi (pari a 245 seggi) attribuiti in 49 collegi plurinominali costituiti all'interno delle circoscrizioni.
Ebbene, i ricorrenti sostenevano che l'art. 84, comma 3, d.p.r. n. 361/1957, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, L. 165/2017 avrebbe, tuttavia, fatto sì che tale proporzione tra collegi non trovasse concreto riscontro nella contabilizzazione dei voti espressi e nella conseguente assegnazione dei seggi, consentendo che venisse attribuito alla quota proporzionale un candidato perdente all'uninominale, con contestuale prevalenza della parte maggioritaria su quella proporzionale.
Infine, i ricorrenti deducono che, venuto meno per incostituzionalità il criterio di assegnazione di cui all'art. 84, coma 3, dPR 30 marzo 1957, n. 361, in via conseguenziale, dovranno essere dichiarati illegittimi anche gli altri criteri previsti dai commi 5, 6 e 7 dello stesso art. 84, i quali presuppongono l'applicazione del meccanismo di cui al comma 3”.
Si costituivano in giudizio la ed il Controparte_1 [...]
, i quali, preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità del ricorso, in CP_2 quanto diretto ad introdurre un'azione diretta di legittimità costituzionale, priva del necessario carattere di incidentalità, e, nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, instando, quindi, per la declaratoria della sua inammissibilità ovvero, nel merito, della sua infondatezza.
Con ordinanza del 4.8.2023, depositata in pari data, il Tribunale di Catanzaro rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
A fondamento della decisione osservava che:
- la domanda era ammissibile, giacché il suo petitum non coincideva con la questione di legittimità costituzionale sollevata ma era più ampio, domandandosi l'accertamento – rispetto al quale la profilata questione era solo un presupposto – della lesione del diritto di voto;
- la sollevata questione di legittimità costituzionale, dunque, era rilevante, giacché dal suo esito dipendeva la verifica del principale presupposto del più ampio accertamento richiesto;
essa, tuttavia, era da ritenere infondata;
- la Corte Costituzionale, infatti, aveva, più volte, ribadito che il meccanismo di assegnazione dei seggi e la scelta del sistema elettorale costituiscono materia connotata da ampia discrezionalità legislativa e che ogni sistema presenta un
5 grado più o meno consistente di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione dei seggi;
- il sistema misto mira a contemperare l'esigenza di garantire una maggiore rappresentatività con l'esigenza – contrapposta – di garantire una maggiore stabilità alla coalizione che si aggiudichi la maggioranza dei voti, sicché “il sistema di redistribuzione delle preferenze espresse nei confronti dei candidati del proporzionale a beneficio dei candidati non eletti nei collegi uninominale ... rappresenta ... la scelta precisa del legislatore di privilegiare, in via residuale,
l'esigenza di stabilità governativa all'esito della tornata elettorale”;
- la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla l. 52/2015, che prevedeva un meccanismo analogo a quello oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti, aveva escluso l'illegittimità del meccanismo di traslazione dei voti, chiarendo che “il disposto di cui all'art. 56, quarto comma, Cost. non può essere inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale”, sicché “Ciò vale, a fortiori, per i voti espressi nei diversi collegi all'interno della medesima circoscrizione”.
Avverso detta ordinanza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e i quali, premessa ed argomentata la
[...] Parte_3 Parte_4 correttezza della pronuncia sotto il profilo del rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dai convenuti e dopo avere riportato testualmente le difese già articolate, nel merito, nel ricorso introduttivo del primo grado, hanno censurato la pronuncia di prime cure deducendo che la questione posta non sarebbe analoga a quella valutata dalla Consulta nella pronuncia n. 35/2017, la quale si sarebbe occupata di scrutinare la legittimità di una norma di chiusura che costituiva l'extrema ratio per evitare l'impossibilità di attribuire il seggio rimasto vacante. Si trattava, in particolare – deducono gli appellanti – dell'ultimo dei criteri residuali, da applicarsi solo nel caso in cui non fosse possibile applicare gli altri criteri, parimenti residuali “che invece erano rispettosi del principio secondo cui la distribuzione dei seggi avviene all'interno della circoscrizione in cui sono espressi i voti” e, quindi, per salvaguardare la funzionalità dell'organo. Il caso in esame, invece, atterrebbe non ad una norma di chiusura ma ad un
6 criterio residuale (il terzo su sette) per l'attribuzione dei seggi, che segue e precede altri criteri, sicché non vi sarebbe l'esigenza di salvaguardare la funzionalità dell'organo.
Inoltre, l'ipotesi vagliata dalla Corte Costituzionale riguardava il diverso fenomeno della c.d. traslazione dei seggi da una circoscrizione all'altra, che, secondo la Corte, si giustificava tenendo conto dei voti ottenuti a livello nazionale dalle liste. La norma censurata dagli appellanti, invece, riguarderebbe il meccanismo della traslazione dei seggi tra collegi diversi – ossia tra un collegio plurinominale proporzionale e un collegio uninominale maggioritario – all'interno della medesima circoscrizione, sicché la ratio sarebbe diversa rispetto a quella posta dalla Consulta a fondamento della decisione sopra richiamata. Peraltro, la discrezionalità legislativa, nel caso in esame, sarebbe stata esercitata in modo irrazionale “dal momento che i voti espressi a favore di una lista di un sistema proporzionale, collegata ad un candidato nel maggioritario, vengono dirottati su un candidato – per di più perdente - di una lista maggioritaria di un collegio differente non collegato a quella lista proporzionale”. Hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.
Costituitisi in giudizio, la ed il Controparte_1 [...]
hanno eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto CP_2 esso introdurrebbe “nuovamente” un'inammissibile azione diretta di legittimità costituzionale, priva del necessario carattere di incidentalità; nel merito hanno argomentato in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, di cui hanno chiesto la reiezione, concludendo in conformità.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate dal p.m..
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione dal Consigliere istruttore con ordinanza del 7.1.2025, depositata il 10.1.2025, emessa all'esito dell'udienza del
12.12.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda sottoposta all'esame della Corte origina dagli esiti delle elezioni politiche tenutesi il 25 settembre 2022.
Nell'occasione avvenne, per come narrato negli atti di parte, che l'appellante Pt_1
venne candidata per le elezioni della Camera dei deputati, nel collegio
[...]
plurinominale Calabria 01, con il simbolo del Partito Democratico. Nella medesima competizione figurava come mandataria della;
Parte_2 Parte_1 Parte_3
7 figurava, invece, come candidata sostituta della;
tutte e tre erano, nel Pt_3 Parte_1
contempo, elettrici nel collegio Calabria 01, al pari di . Parte_4
All'esito della suddetta competizione elettorale, la lista del Democratico CP_5
conseguì un numero di preferenze tali – per come si legge nel ricorso – “da legittimare
l'assegnazione del seggio alla candidata nel collegio plurinominale, Parte_1
essendosi la stessa collocata al secondo posto della lista bloccata e avendo maturato il diritto a essere eletta con il resto più alto al proporzionale”. Senonché, i voti riportati dalla lista dei Cinque Stelle nei collegi plurinominali davano loro diritto a ottenere 3 seggi. In Calabria, il si era presentato per la competizione elettorale Controparte_6
per la Camera dei deputati con una lista proporzionale (collegio plurinominale) composta da 4 nominativi. Tuttavia, il primo della lista ( ) Persona_1 venne eletto, per effetto della previsione di cui all'art. 85, comma 1, del D.p.r. n.
361/1957 nel collegio plurinominale 03 dell'Emilia Romagna, nel quale era capolista, sicché i seggi vennero assegnati al secondo e terzo candidato, ossia e Persona_2
La quarta candidata ( ), invece, risultò vincitrice del CP_7 Persona_3 collegio uninominale di Cosenza, ai sensi dell'art. 85, comma 1 bis D.p.r. n. 361/1957.
A questo punto il terzo seggio spettante al nel plurinominale venne Controparte_6
attribuito alla candidata , candidata al collegio uninominale Calabria U03 e Parte_5 ivi risultata perdente. A tale risultato si è giunti per effetto della previsione di cui all'art. 84, comma 3, del D.p.r. n. 361/1957.
Lamenta, quindi, in particolare, l'appellante che il meccanismo di Parte_1 distribuzione dei seggi di cui all'art. 84, comma 3, del D.p.r. n. 361/1957 avrebbe impedito alla stessa di risultare eletta, con distorsione degli effetti del voto, generata da uno squilibrio tra voti in entrata e seggi in uscita. Il voto, quindi, non sarebbe libero, personale, diretto ed eguale.
Preliminarmente, occorre chiarire che l'eccezione di inammissibilità della domanda – sollevata dalla difesa delle Amministrazioni convenute a cagione della dedotta mancanza di incidentalità della questione di legittimità costituzionale, che costituirebbe, invece, l'oggetto stesso e diretto della domanda – e è stata motivatamente rigettata dal
Tribunale. È evidente che le argomentazioni spese a tal fine costituiscono una parte autonoma dell'ordinanza, sicché la sua impugnazione avrebbe dovuto essere veicolata attraverso apposito appello incidentale, da proporsi nel termine di cui all'art. 343 c.p.c.,
8 non essendo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione, ancorché rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando l'eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (cfr. Cass.
n. 9844 del 28/03/2022: “Nel giudizio di appello, il principio previsto dall'art. 346
c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d'ufficio, stante il potere
(dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., quand'anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso”). Nella fattispecie le
Amministrazioni appellate si sono costituite tardivamente e non hanno spiegato alcun gravame incidentale, limitandosi a riproporre l'eccezione già formulata in primo grado, sia pure sotto l'apparente veste di un'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Ne consegue che sulla questione relativa all'ammissibilità della domanda deve ritenersi sceso il giudicato.
Quindi, presupposta l'ammissibilità della domanda e incontestata la rilevanza, rispetto alla valutazione del merito, della questione di legittimità costituzionale prospettata, occorre verificare se, alla luce dei motivi di appello, la pronuncia del Tribunale sia o meno meritevole di riforma in punto di ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità prospettata.
La norma censurata è l'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre
2017, n. 165, del seguente tenore: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma
2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h)”.
9 Si tratta di uno dei criteri di distribuzione dei seggi previsto nell'art. 84 citato, il quale, nel suo complesso, delinea un meccanismo di riversamento del riparto proporzionale.
Sulla base di tale meccanismo, nel caso in cui una lista ottenga un numero di seggi superiore al numero dei candidati presentati nel collegio plurinominale, è previsto un articolato procedimento di “slittamento” dei seggi.
In particolare, il meccanismo in questione prevede che, una volta esauriti i candidati della lista nel collegio di riferimento, i seggi saranno assegnati dapprima alla lista presentata negli altri collegi plurinominali della circoscrizione e, se tale operazione non
è sufficiente, “ai migliori perdenti” tra i candidati uninominali presentati nei collegi plurinominali della stessa circoscrizione e, in subordine, tra i candidati della stessa lista di una diversa circoscrizione.
In caso di ulteriore esubero, infine, i seggi saranno attribuiti ad una diversa lista medesima coalizione nell'ambito del collegio uninominale originario, ovvero degli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione.
In via del tutto residuale, i seggi potranno essere assegnati ai “migliori perdenti” uninominali ed ai candidati delle liste alleate che siano presentati in una circoscrizione del tutto differente da quella nella quale è stato espresso il voto.
Ebbene, pur tenendo conto delle ragioni illustrate nell'appello, la sentenza di primo grado risulta pienamente condivisibile sia nel percorso logico e motivazionale sia negli esiti cui è pervenuta.
Condivisibile è il richiamo ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 35/2017. L'art. 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, così come sostituito dall'art. 1, comma 28, della Legge 3 novembre 2017,
n. 165 risponde, infatti, alle stesse identiche esigenze sottese all'art. 84 del medesimo
D.p.r., come risultante dalle modifiche apportate con l 52/2015 (e, quindi, anteriormente alle modifiche apportate con l. 165/2017), oggetto della pronuncia della Consulta del
2017.
Si tratta, in entrambi i casi, di meccanismi che perseguono l'obiettivo di consentire che le “traslazioni” avvengano all'interno del collegio di riferimento e, nel caso in cui ciò non sia sufficiente, all'interno degli altri collegi di una medesima circoscrizione.
Tale operazione è condotta allo scopo di impedire che le “traslazioni”, ed il conseguente effetto del “trascinamento” del voto, avvengano tra circoscrizioni diverse, come
10 accadeva nei precedenti sistemi elettorali e, dunque, proprio per evitare che si verifichino traslazioni di seggi da una circoscrizione ad un'altra.
Come ha puntualizzato la Consulta nella sopra richiamata pronuncia, soltanto nell'ipotesi estrema di ulteriore esubero - nonostante tutte le operazioni descritte – lo slittamento avviene in favore di candidati che si siano presentati in una circoscrizione del tutto differente da quella nella quale è stato espresso il voto.
Tanto nella vigenza della l. 52/2015 quanto nella vigenza dell'attuale legge elettorale, la distribuzione dei seggi avviene tenendo conto dei voti ottenuti dalla singola lista o coalizione a livello nazionale: è così, infatti, che si determina il numero di seggi assegnati alla singola lista o coalizione sia a livello nazionale sia a livello circoscrizionale. Dunque la traslazione del seggio dalla lista plurinominale al miglior perdente della medesima coalizione nel collegio uninominale nella medesima circoscrizione risponde all'esigenza di mantenere il seggio in favore della coalizione alla quale esso è stato attribuito tenendo conto del numero di voti ottenuti su scala nazionale e circoscrizionale e, al contempo, mantenere quel seggio, per quanto possibile, collegato all'ambito territoriale (id est, la medesima circoscrizione) al quale era stato assegnato secondo il meccanismo di cui all'art 83 del medesimo D.p.r., in piena coerenza con i primi due criteri previsti nella medesima disposizione normativa
(non censurati dall'appellante), i quali disciplinano la distribuzione dei seggi eccedenti all'interno della stessa circoscrizione dirottandoli verso la stessa lista o coalizione nei collegi plurinominali della stessa circoscrizione: anche in questo caso il seggio viene
“slittato” verso un candidato perdente. Il terzo criterio - ossia quello censurato - si applica quando non sia possibile la distribuzione secondo i precedenti criteri, ossia non sia possibile traslare i voti verso candidati della stessa lista presentati in collegi plurinominali nella stessa circoscrizione: in tale caso i seggi vengono attribuiti sempre alla lista o coalizione alla quale sono stati assegnati (e, quindi, in base ai voti ricevuti) e sempre nella stessa circoscrizione ma in favore del candidato nel collegio uninominale che sia risultato il “miglior perdente”.
La norma, quindi, a ben vedere è molto meno "lesiva" dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e libertà del voto rispetto a quella oggetto della pronuncia della Consulta suddetta, che consentiva (e consente ancora oggi) la traslazione fuori dall'ambito territoriale della circoscrizione ed è proprio questo profilo che era stato tacciato di
11 incostituzionalità. Quindi, se è legittima una norma che consente la traslazione del voto in favore del “miglior perdente” su altro collegio di diversa circoscrizione, a fortiori deve ritenersi legittima una norma che consente la traslazione nella medesima circoscrizione sia pure “a prezzo” di variare il collegio. Si tratta, quindi, di una scala di valori o, comunque, di esigenze, la cui graduazione rientra nella sfera della discrezionalità del legislatore che non può dirsi esercitata in modo irrazionale, in quanto la scelta è comunque preordinata proprio a garantire l'efficacia del voto: il seggio viene mantenuto a favore della lista o coalizione alla quale doveva essere attribuito e viene assegnato nell'ambito della stessa circoscrizione in cui il voto è stato espresso.
Sulla scorta di simili osservazioni, deve concludersi che – premesso che gli stessi appellanti nulla deducono sulle ragioni del possibile contrasto della norma censurata con gli artt. 1 e 2 Cost., la cui evocazione è rimasta allo stato di mera formale indicazione – certamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84 co. 3 D.p.r.
361/1957 in rapporto agli artt. 3, 48 co. 2 e 56 Cost.
Quanto all'art. 2 Cost. è evidente che il meccanismo disegnato non attribuisce un “peso” diverso al singolo voto e non altera il principio di uguaglianza, risultando, piuttosto, il portato di una scelta discrezionale ragionevole, nella misura in cui è tesa a garantire che il seggio non sia dirottato verso coalizioni che, in base ai risultati delle elezioni sul piano nazionale, non abbiano diritto ad ottenerlo e garantisce, altresì, che il seggio sia mantenuto collegato alla circoscrizione alla quale è stato assegnato, in ossequio alla previsione di cui all'art. 56 co. 4 Cost., che deve essere inteso come precetto valido non solo nel momento – antecedente alle elezioni – di ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni, ma anche nel momento successivo della assegnazione dei seggi alle diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse.
Tanto consente di escludere anche la violazione degli artt. 48 e 56 Cost.. La Consulta, infatti, ha evidenziato che “il sistema di assegnazione dei seggi nelle circoscrizioni ... costituisce l'esito del bilanciamento fra principi ed esigenze diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili. ... . Da un lato, il principio desumibile, appunto, dall'art.
56, quarto comma, Cost., posto a garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di ciascuna porzione del territorio nazionale;
dall'altro, la necessità di consentire l'attribuzione dei seggi sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista ... ; infine l'esigenza di tenere conto, nella prospettiva degli elettori,
12 del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole circoscrizioni, alla luce dell'art.
48 Cost. Il disposto di cui all'art. 56, quarto comma, Cost. non può essere infatti inteso nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un'assegnazione di seggi interamente conchiusa all'interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le liste ottengono a livello nazionale ... . la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l'unità del corpo elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie parti del territorio”.
Quindi, se l'art. 56 Cost. presuppone che l'assegnazione dei seggi avvenga su base circoscrizionale e se tanto non fa venir meno l'unità del corpo elettorale sicché è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale nel rispetto, quindi, dei risultati elettorali ottenuti da ciascuna lista o coalizione, allora deve ammettersi come ragionevole la scelta che, per poter garantire l'applicazione dell'art. 56 co. 4 Cost. e il rispetto degli esiti del voto a livello nazionale, in ossequio alla previsione dell'art. 48 Cost., pervenga allo slittamento del seggio da un collegio plurinominale ad uno uninominale, mantenendo sia l'attribuzione territoriale sia l'attribuzione alla lista o coalizione alla quale il seggio è stato assegnato a livello nazionale.
Ne consegue che non è fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e l'appello è, quindi, meritevole di rigetto.
La particolarità delle questioni trattate e la declaratoria di inammissibilità delle eccezioni preliminare sollevate dalle Amministrazioni convenute giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado tra tutte le parti.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 avverso l'ordinanza emessa e depositata dal Tribunale di Catanzaro Parte_4
in data 4.8.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
13 2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, per porre a carico degli appellanti l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 5.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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