Articolo 7 della Legge 24 aprile 1950, n. 390
Articolo 6Articolo 8
Versione
4 luglio 1950
Art. 7.
Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non e' richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato ai valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio.
La campagna riconosciuta e' quella dell'anno in cui si verifico' il fatto che interruppe la partecipazione a rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.
Entrata in vigore il 4 luglio 1950