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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5205 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n . 5739 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, via Beniamino Costantini n. 11, presso lo studio dell'avv. Maria
Carmela Perri ( ), che lo rappresenta e difende in virtù C.F._2
di procura in calce all'atto di citazione di primo grado
- PARTE APPELLANTE -
E
Controparte_1
( ), in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_1
pag. 1 di 16 Roma, via Tazio Nuvolari n. 173, presso lo studio dell'avv. Domenico
Bizzarro ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
- PARTE APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
NONCHÉ
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Carlo Mirabello n. 18, presso lo studio dell'avv. Alfonso Quintarelli ( ), che la rappresenta e C.F._4
difende in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Per_1
Bologna del 29.10.2010 rep. n. 115840
- PARTE APPELLATA -
E
( ), rappresentata da CP_3 P.IVA_3 CP_4
( ), in persona del legale rappresentante p.t. , in qualità di P.IVA_4
cessionaria del credito vantato da nei confronti di Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Milano, via Controparte_5
Broletto n. 20, presso lo studio degli avvocati Andrea Giannelli
( ), Stefano Parlatore ( ) e C.F._5 C.F._6
Giacinto Di Donato ( ), che la rappresentano e C.F._7
difendono in virtù di procura generale alle liti per atto pubblico del notaio del 12.7.2022 rep. n. 59796 Persona_2
- PARTE INTERVENUTA ex art. 111 c.p.c. -
pag. 2 di 16 OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 12794/2021
pubblicata il 23.7.2021 (esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c.).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto di citazione notificato il 31.7.2017 Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Controparte_1
Contr (d'ora in poi, per brevità, ) , deducendo di avere Controparte_1
stipulato in data 8.5.2015 tre contratti preliminari di assegnazione di immobili (cinque appartamenti, sette box auto e un locale commerciale),
facenti parte del fabbricato sito in Roma, località Torrino -Mostacciano, nel sub comparto Z3, viale Luigi Bonelli n. 543, in esecuzione della transazione conclusa il 19.2.2015, a definizione di un giudizio arbitrale;
contratti rispetto ai quali la convenuta si era resa inadempiente all'obbligo di concludere il contratto definitivo, sebbene avesse ricevuto la quasi totalità del corrispettivo, ad eccezione della parte da versare alla data del rogito .
Chiedeva, pertanto, di trasferire in suo favore gli anzidetti immobili ex art. 2932 c.c., condannare la convenuta al risarcimento dei danni e ordinare al conservatore dei RR.II. di di provvedere alle Controparte_7
consequenziali trascrizioni e annotazioni della sentenza a effetto costitutivo .
La società convenuta si costituiva in giudizio, deducendo di avere adempiuto ai propri obblighi assunti con la transazione, a differenza del e che la mancata stipula del contratto definitivo era addebitabile al Pt_1
pag. 3 di 16 rifiuto opposto da p.a. di acconsentire al frazionamento parziale CP_8
del mutuo e alla liberazione dall'ipoteca; quindi, ottenuta la relativa autorizzazione, chiamava in causa e concludeva chiedendo Controparte_2
l'accoglimento delle domande svolte dal ordinando alla terza Pt_1
chiamata di procedere al frazionamento del mutuo e in quella sede di liberare dall'ipoteca gli immobili ex lavatoi, sui quali sin dall'origine non doveva gravare il mutuo, e, di, conseguenza, condannare la stessa a tenerla indenne da tutte le somme che essa fosse condannata a pagare al , nonché a Pt_1
risarcire i danni diretti subiti dalla cooperativa, nella misura da determinare in via equitativa.
Si costituiva .a., contestando la fondatezza delle avverse CP_8
domande, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 12794/2021 :
- rigettava le domande proposte dal Pt_1
- ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c., ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c.;
Contr
- rigettava le domande spiegate da nei confronti di CP_9 CP_2
[...]
- compensava le spese di lite relative al rapporto processuale intercorso tra il e NEM s.c.a.r.l.; Pt_1
- condannava l'attore e la convenuta, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali in favore di p.a. CP_8
§ 2. – Con atto di citazione notificato il 27.9.2021 il ha proposto Pt_1
appello, articolato in sei motivi, chiedendo che la sentenza gravata, previa pag. 4 di 16 sospensione della sua provvisoria esecutività con riguardo all'ordine di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale , sia riformata nel senso dell'accoglimento delle proprie domande.
§ 3. – nel costituirsi in giudizio, ha contestato la Controparte_2
fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
§ 4. – Si è costituita altresì (tempestivamente) in Controparte_10
liquidazione, che ha proposto appello incidentale, fondato su due motivi,
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le domande da essa avanzate in primo grado.
§ 5. – Alla prima udienza è stata dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, stante il disposto dell'art. 2668, comma 1, c.c., che richiede il passaggio in giudicato della sentenza.
§ 6. – Nel corso del giudizio ha spiegato intervento volontario ex art. 111 c.p.c. l., quale mandataria con rappresentanza di CP_11 CP_3
resasi cessionaria del credito vantato da p.a. nei confronti di NEM CP_8
s.c.a.r.l., con contratto di cessione in blocco del 24.6.2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, la quale ha fatto proprie le richieste, difese, deduzioni ed eccezioni già avanzate dalla cedente.
§ 7. – Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 13.6.2025 è stata fissata l'udienza per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
con concessione di un termine per il deposito di note conclusionali.
All'odierna udienza il difensore di ha sollevato alcune Controparte_2
eccezioni preliminari, delle quali le controparti hanno chiesto il rigetto.
pag. 5 di 16 Infine, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha deciso, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Vanno in primo luogo rigettate le eccezioni preliminari sollevate da in sede di pre cisazione delle conclusioni. Controparte_2
Con riferimento alla documentazione prodotta dal unitamente Pt_1
alla comparsa conclusionale, si osserva che si tratta di atti di formazione successiva alla proposizione dell'atto di appello (atto di pignoramento immobiliare notificato nel febbraio 2024), di talché non opera il divieto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.
Con riguardo alla carenza di interesse rispetto all'appello incidentale in conseguenza della mancata impugnazione della statuizione di rigetto della domanda risarcitoria avanzata in primo grado dal si rileva come Pt_1
NEM s.c.a.r.l. non abbia avanzato nei riguardi di soltanto Controparte_2
domanda di manleva nel caso di condanna a risarcire i danni patiti dal
Pt_1
§ 2. – Passando al merito, l'appello principale è articolato in sei motivi.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza laddove ha rigettato la domanda di esecuzione in forma specifica dei contratti preliminari, per non avere l'attore provato la titolarità del diritto di proprietà
in capo al venditore, sul presupposto – ritenuto errato dall'appellante – che detti contratti «trattassero la vendita di cosa altrui, così richiamando a riferimento la massima di Cassazione del 22 giugno 2004, n. 11572, in tema di vendita di cosa altrui pag. 6 di 16 prevista e stabilita dall'art. 1478 c.c.», mentre essi avevano ad oggetto l'assegnazione degli immobili ed erano intercorsi tra NEM s.c.a.r.l. quale parte promittente assegnante e il quale parte promissaria Pt_1
assegnataria, iscritto al n. 572 del libro dei soci. Richiama, quindi, l'art. 3
degli anzidetti contratti, a tenore del quale «La parte promittente assegnante garantisce la legittima proprietà e libera disponibilità di quanto promesso in assegnazione per avere costruito a tutte sue cura e spese il fabbricato di cui fa parte su area ad essa pervenuta con atto di ridistribuzione dei terreni e dei diritti edificatori a rogito del Notaio di Roma in data 15 Persona_3
maggio 2003, Rep. n. 69588, Racc. n. 26153 …. sulla quale ha costruito un fabbricato di civili abitazioni e relative pertinenze ... », in forza del quale si sarebbe già provveduto alle assegnazioni definitive in proprietà ai soci prenotatari delle singole unità immobiliari dell'edificio suddetto,
precedentemente alla stipula dei predetti contratti preliminar i, oltre che all'assegnazione definitiva allo stesso di altra porzione immobiliare Pt_1
facente parte del medesimo compendio. Con atto del 9.2.2026 rep. n. 7828 .
§ 3. – Con il secondo motivo ci si duole di quanto statuito dal giudice di prime cure, circa la mancata dimostrazione da parte dell'attore che la parte convenuta avesse il potere di disporre dei beni immobili al momento della stipula dei contratti preliminari , così tralasciando che il titolo di proprietà
della venditrice è indicato in tutti gli atti preliminari e definitivi di assegnazione, nei quali è espressamente dichiarato che NEM s.c.a.r.l. «è
divenuta proprietaria di un'area ricompresa nel Comparto Edificatorio sito in Roma (RM),
alla Località Mezzocammino, nel Sub Comparto “Z3”, giusta atto di ridistribuzione dei terreni pag. 7 di 16 e dei diritti edificatori a rogito del Notaio in data 15 maggio 2003, Rep. n. Persona_3
69588, Racc. n. 26153, sulla quale ha costruito un fabbricato di civili abitazioni e relative pertinenze, in forza dei necessari titoli autorizzativi».
Sarebbe stato omesso anc he l'esame di tutti gli atti di frazionamento e di assenso intercorsi dal 2013 al 2016 e ciò per oltre cinquanta frazionamenti del mutuo e relative cancellazioni (cfr. allegati dal n. 2 al n. 17 della memoria ex
Contr art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di e doc. 1, assegnazione definitiva a del 9.2.2016). Pt_1
§ 4. – Con il terzo motivo il deduce l'erroneità della sentenza, Pt_1
laddove ha evidenziato la mancanza dei presupposti per il trasferimento immobiliare, e cioè la dichiarazione sugli estremi del permesso a costruire,
così disattendendo la rilevante circostanza, risultante e chiaramente dichiarata nel testo dei medesimi contratti, all'art. 7, laddove è scritto: «La parte promittente assegnante …. dichiara: che il fabbricato di cui quanto in oggetto fa parte è stato costruito in forza di permesso a costruire n. 772, prot. n.
53840, rilasciato dal Comune di Roma in data 12 settembre 2007, e successivo permesso di costruire per variante essenziale n. 178, prot. n.
22896, rilasciato da in data 22 marzo 2011…. che i lavori di CP_12
costruzione del fabbricato sono stati ultimati in data 16 febbraio 2012 ».
§ 5. – Con il quarto e il quinto motivo si lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato e valutato il dettato normativo,
secondo cui la menzione del titolo nell'atto non è sufficiente, richiedendosi necessariamente che esso sia veritiero, ossia esista realmente e si riferisca all'immobile compravenduto.
pag. 8 di 16 Le risultanze istruttorie documentali in tal modo sarebbero state disattese, poiché il giudice adito non ha tenuto conto del fatto che CP_2
non solo ha concesso il mutuo di costruzione, dopo la esatta verifica
[...]
della veridicità del titolo edilizio relativo all'immobile compravenduto, ma dopo la sottoscrizione del contratto di mutuo edilizio, ha consentito alla venditrice proprietaria NEM s.c.a.r.l. oltre cinquanta frazionamenti dello stesso e relative cancellazioni delle ipoteche, come è provato dagli allegati
2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), di cui alla
Contr memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di . Ciò che rendeva possibile l'assegnazione definitiva al almeno dei cinque appartamenti e dei Pt_1
sette box auto, non anche del locale commerciale, liberi da mutuo e ipoteca.
§ 6. – Con il sesto motivo il lamenta che la motivazione sarebbe Pt_1
insufficiente e contraddittoria in relazione a tutti i punti decisi vi della controversia, senza null'altro aggiungere.
§ 7. – L'appello incidentale di NEM s.c.a.r.l. si fonda su due motivi.
Con il primo si contesta la sentenza per avere affermato che l'attore non ha assolto all'onere di dimostrare la libera disponibilità degli immobili ad opera della cooperativa convenuta, osservando come i contratti preliminari contenessero tutte le indicazioni necessarie per identificare con certezza gli immobili. Sarebbero stati prodotti nel pr imo grado anche tutti i documenti
Contr idonei a provare il diritto di proprietà in capo a degli immobili e, di conseguenza, il potere di disporne, nonché l'esistenza del titolo abilitativo cui si riferisce la domanda attorea.
pag. 9 di 16 § 8. – Con il secondo motivo si critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non sia stata provata la sussistenza dei presupposti per procedere al frazionamento del mutuo, necessario per la stipula dei rogiti di assegnazione degli immobili per cui è causa, ossia l'ultimazione del compendio immobiliare nella sua interezza, risultando, dall'ammissione delle stesse parti, che era ancora in costruzione il locale commerciale di 60 mq situato al piano piloty del fabbricato. Al contrario, tale ultimazione non costituiva una condizione necessaria per potere procedere al frazionamento,
come dimostrato dal fatto che ha acconsentito a frazionamenti CP_2
parziali del mutuo edilizio gravante sull'intero compendio immobiliare di cui fanno parte i beni per cui è causa, consentendo così alla cooperativa di stipulare singoli rogiti di assegnazione con i soci (all. 3 comparsa di costituzione e risposta), i quali hanno sempre avuto la libertà di scegliere di accollarsi il mutuo individuale di o di estinguere lo stesso versando CP_2
denaro contante o mediante altra banca concedente un mutuo alternativo,
previa iscrizione di ipoteca a suo nome.
NEM s.c.a.r.l. deduce poi che la mancata stipula dei contratti definitivi sarebbe da addebitare a la non avrebbe prestato il proprio Controparte_2
consenso illegittimamente, al solo fine di costringer la a pagare somme risultate non dovute, in base alla perizia allegata al n. 1) della memoria ex
art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.
Aggiunge che la banca non avrebbe potuto opporsi neppure al frazionamento parziale per liberare il solo locale commerciale, non essendo tale locale gravato da mutuo, per essere stato venduto all'asta pag. 10 di 16 successivamente al giudizio, libero da iscrizione ipotecaria per ordine del giudice dell'esecuzione (doc. 4).
§ 9. – I primi due motivi dell'appello principale e il primo motivo dell'appello incidentale, da esaminare congiuntamente, stante la stretta connessione logico-giuridica, attenendo alla mancanza dei documenti reputati necessari ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., sono inammissibili perché privi del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c.
Sul punto si rileva che il giudice di primo grado ha affermato che il non ha assolto all'onere di provare il potere da parte della Pt_1
cooperativa promittente alienante di disporre degli immobili oggetto del trasferimento, al momento della stipula dei contratti preliminari, non avendo prodotto né il titolo in forza del quale ha acquistato la CP_10
proprietà dei beni, né un certificato della conservatoria dei registri immobiliari attestante le trascrizioni e iscrizioni relative agli immobili medesimi, nei venti anni antecedenti alla trascrizione della domanda.
Gli appellanti contestano tale statuizione del tutto genericamente limitandosi a sostenere che sia sufficiente che nei contratti preliminari siano indicati il titolo di proprietà riguardante il terreno e le indicazioni necessarie per l'identificazione catastale degli immobili, senza nulla argomentare sull'affermata necessità della certificazione della conservatoria relativa al ventennio e richiamando vuoi gli atti di assenso e cancellazione parziale di ipoteca e di frazionamento di quota derivata di mutuo già frazionato firmati da irrilevanti in relazione a tale aspetto, vuoi l'atto di Controparte_2
assegnazione definitiva del 9.2.2016, prodotto per la prima volta dal Pt_1
pag. 11 di 16 in appello, in violazione del divieto previsto dall'art. 345, comma 3, c.p.c.,
senza nulla argomentare al riguardo.
§ 10. – Parimenti inammissibili vanno dichiarati il terzo e il quarto motivo dell'appello principale. E, invero, a fronte delle ampie e puntuali argomentazioni svolte dal primo giudice, fondate sui numerosi precedenti giurisprudenziali citati, a sostegno della non sufficienza – ai fini della prova della sussistenza dei presupposti per il trasferimento immobiliare , richiesti, a pena di nullità, dall'art. 46 D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 L. n.
47/1985, necessaria per l'emanazione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. (v.
sentenza paragrafo 4, pp. 8 e 9) – della menzione dei titoli abilitativi de gli immobili, richiedendosi anche la prova della loro effettiva esistenza e della loro riferibilità agli immobili in questione, il si è limitato a Pt_1
contestarle, senza contrapporre nessun argomento volto a incrinarne il fondamento logico-giuridico e senza neppure menzionare le norme di legge e i precedenti giurisprudenziali applicabili, evidenziando soltanto l'avvenuto rilascio del frazionamento e della cancellazione di ipoteche da parte di p.a. in altre ipotesi, che tuttavia non assume valenza decisiva al CP_8
riguardo.
§ 11. – Passando al quinto motivo dell'appello principale e al secondo motivo dell'appello incidentale, riguardanti la suddivisione in quote del mutuo e il proporzionale frazionamento dell'ipoteca a garanzia, ex art. 39,
comma 6, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), si condividono del tutto le articolate e puntuali considerazioni svolte dal giudice di primo grado per rigettare le domande proposte nei pag. 12 di 16 confronti di da parte della sola debitrice NEM s.c.a.r.l., non Controparte_2
anche dal promissario acquirente come consentito dalla citata Pt_1
disposizione, il quale in primo grado nulla ha dedotto in ordine all'esistenza dell'ipoteca.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'art. 4 dell'Allegato B del contratto di mutuo fondiario stipulato il 29.10.2008 prevedeva la possibilità
di un frazionamento, da predisporre su proposta della parte mutuataria,
ricorrendo precise condizioni, tra cui l'ultimazione del compendio immobiliare, con riserva da parte della banca di non accettarlo, in caso di sua inadeguatezza rispetto al valore delle singole porzioni immobiliari.
Il Tribunale ha ritenuto che mancasse la prova della ricorrenza dei presupposti per procedere al frazionamento, essendo pacifico che il locale commerciale di 60 mq non era stato ancora ultimato e che la cooperativa mutuataria non aveva procurato alla banca mutuante tutta la documentazione necessaria per procedere, dalla stessa banca richiesta e sollecitata con le e-
mail del 2.10.2017 e del 10.1.2018 e la comunicazione del 6.4.2017 , a fronte del mancato pagamento di tutte le rate scadute nell'anno 2016 e di alcune scadute nel 2017, con specifico richiamo agli obblighi assunti con il contratto di mutuo (docc.
2-4 fasc. primo grado). Controparte_2
Le parti appellanti contestano tale ragionamento e deducono la illegittima condotta della banca, incentrando la loro attenzione sul mancato completamento del locale commerciale, che non aveva impedito i numerosi frazionamenti parziali in precedenza concessi e c he avrebbe potuto comportare al più il diniego del consenso con riguardo al locale non ultimato;
pag. 13 di 16 NEM s.c.a.r.l. aggiunge che comunque la circostanza non sarebbe più rilevante,
avendo essa provato in appello l'avvenuta vendita all'asta del locale, libero da iscrizione ipotecaria (v. verbale di vendita senza gara del 22.6.2021 – doc.
4).
Nulla viene detto, tuttavia, dagli appellanti , in ordine alla mancanza
Contr della documentazione specifica più volte richiesta dalla banca a ,
secondo le previsioni contrattuali, essenziale per valutare la garanzia residua post restrizione ipotecaria e la situazione finanziaria della società , stante il non regolare ammortamento del finanziamento;
ciò che rende superfluo pronunciarsi sul primo aspetto indicato.
Deve farsi applicazione, in fatti, del principio secondo il quale, allorché
la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità
del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata
(Cass.
6.7.2020 n. 13880), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto l'unico motivo di impugnazione, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall'altra ratio decidendi non censurata o comunque la cui censura sia infondata (Cass. ord.
6.3.2025 n. 5960; Cass.
ord. 24.10.2023 n. 29542).
§ 12. – Nulla va aggiunto con riferimento a quanto dedotto al punto n. 6 )
dell'appello principale, che in realtà non costituisce propriamente neppure un motivo di appello, essendo privo di qualsiasi specifica doglianza.
pag. 14 di 16 § 13. – In definitiva, gli appelli vanno rigettati.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico delle parti appellanti in solido, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano , sulla base dei parametri di cui D.M. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con D.M. n.
147/2022), previsti per le cause di valore indeterminabile, di complessità
media, come segue:
- in favore dell'appellata in complessivi € 12.156,00 per Controparte_2
compensi, applicando i valori medi per le quattro fasi (€ 2.518,00 per fase di studio;
€ 1.665,00 per fase introduttiva;
€ 3.686,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.287,00 per fase decisionale);
- in favore dell'intervenuta quale mandataria di , in CP_4 Parte_2
complessivi € 7.922,00 per compensi, applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la ridotta attività difensiva svolta ed esclusa la fase di istruttoria/trattazione, cui la stessa non ha preso parte (€
1.259,00 per fase di studio;
€ 833,00 per fase introduttiva;
€ 2.144,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico degli appellanti, in via principale e incidental e, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma
17, L. n. 228/2012.
pag. 15 di 16
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 12794/2021 pubblicata il 23.7.2021 , ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta gli appelli proposti da e Parte_1 [...]
; Controparte_1 Controparte_1
2. – condanna e in Parte_1 Controparte_5
liq., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2
che liquida in € 12.156,00 per compensi, oltre al rimborso di spese
[...]
generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – condanna e in Parte_1 Controparte_5
liq., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_2
e, per essa, di che liquida in € 7.922,00 per compensi, oltre
[...] CP_4
al rimborso di spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
4. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e . coop. a r.l. in Parte_1 Controparte_5
liq., dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Roma il 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
pag. 16 di 16